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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 79/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente
POZZO ELVIRA, RE
MICHELONE FABIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 322/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Crescentino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 51/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VERCELLI sez. 2
e pubblicata il 16/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 45-INT N.2459623 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
le parti illustrano i rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia riguarda l'avviso di accertamento emesso dal Comune relativo alla Tari 2018 per un immobile sito in Crescentino (VC) foglio 11 n.2 sub.2, e per un importo complessivo di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica pari ad € 361,65. Il contribuente lamentava la nullità dell'avviso di accertamento, oggetto della sentenza qui impugnata, in quanto l'immobile accertato sin dal 1989 era (ed ancora oggi è) inagibile, ossia da anni è fatiscente e mai abitato, privo di utenze e pertanto non soggetto a TARI in assenza di presupposto impositivo. Tutto ciò risulta dalla dichiarazione Tari inviata al comune e da fotografie inviate con la predetta dichiarazione. Tale dichiarazione non è mai stata contestata e, pertanto, secondo il contribuente il comune era perfettamente a conoscenza della situazione dell'immmobile. La soc. Area srl riteneva che la dichiarazione della situazione del fabbricato presentata nel 2020 fosse applicabile solamente da questo anno in poi e non retroattiva, e che l'immobile doveva essere oggettivamente e soggettivamente inutilizzabile per ottenere l'esenzione Tari.
Per il medesimo immobile, ma per l'annualità 2017, la Corte di giustizia di Vercelli aveva sentenziato a favore del contribuente con sentenza non impugnata ed ora passata in giudicato (sentenza n.11/2024).
Il ricorso veniva rigettato dalla Corte.
Ora il contribuente presenta appello per i seguenti motivi:
A Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del principio di collaborazione e buona fede tra ente impositore e contribuente (L. n. 212/ 2000 art. 10 c 1) - valenza di giudicato esterno della sentenza n.11/2024 della CGT I grado di Vercelli. Il principio di collaborazione e buona fede tra ente impositore e contribuente (L. n. 212/ 2000 art. 10 c 1) comporta che a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune (Cfr Cassazione n.18453/2016). La sentenza della
Corte di Cassazione, sopra citata, sancisce il principio che il contribuente ha diritto al beneficio finanche nei casi in cui non abbia presentato la dichiarazione d'inagibilità o inabitabilità di un fabbricato, purché sia noto all' amministrazione comunale lo stato dell'immobile. In questo caso il comune era ben a conoscenza dello stato dell'immobile fin dal 1989, cosa perfettamente compresa dalla medesima Corte con la sentenza n.
11/2024 per l'anno 2017. La sopracitata sentenza – ora definitiva - fa quindi stato nel presente giudizio per valenza del giudicato esterno, in quanto: le parti coinvolte sono le medesime (Ricorrente_1 Srl – Comune di Crescentino – Area Srl), l'oggetto del contendere è sempre lo stesso e cioè la non debenza della
Tari per assenza del presupposto impositivo: stessi immobili siti a Crescentino foglio 11- n.2 sub.2 inagibili sin dal 1989. Richiama la sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Cfr Cass. 21.6.2019 n. 16738). Si deve quindi applicare alla presente lite quanto statuito con la sente za n. 11/2024 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vercelli. Presenta memoria in data 18/12/2025 con la quale ribadisce i concetti già espressi con l'appello, ricordando come il comune fosse pienamente a conoscenza dello stato dell'immobile. Non solo, ma in caso di ristrutturazione dello stesso il comune ne sarebbe senz'altro venuto a conoscenza per ovvie ragioni di autorizzazioni.
Contro deduce Area srl:
per quanto riguarda il giudicato esterno: l'eccezione è infondata e va disattesa in quanto i rapporti tributari aventi ad oggetto tributi periodici, quale la TARI, si configurano come distinti e autonomi per ciascuna annualità. Gli elementi costitutivi della fattispecie non sono permanenti e lo stato dell'immobile potrebbe essere cambiato nel 2018 rispetto al 2017.
Quanto all'ulteriore eccezione di parte appellante, fondata sulla presunta violazione del principio di collaborazione e buona fede ex art. 10 della L. 212/2000: l'adempimento formale della dichiarazione è sempre dovuto, anche se il comune è a conoscenza dello stato dell'immobile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per prima cosa la Corte rileva che tra le medesime parti ed il medesimo immobile la Corte di giustizia di primo grado di Vercelli si era già espressa sulla questione Tari, ritenendo l'immobile inagibile e quindi esente dalla tassazione. Di ciò ne era a conoscenza il Comune fina dal 1989 come da dichiarazione agli atti.
La Corte di Cassazione, Sez. V, sent. 24 maggio 2022, n. 16684 ha affermato il seguente principio di diritto:
«Il principio del giudicato esterno non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, ove si discuta di questioni giuridiche che si ripetono identiche nel tempo, fondate su situazioni giuridiche permanenti o consolidatesi nel tempo.». La conferma del principio è stata, tra le tante, anche confermata dalla Cass. civ., Sez. V, ord. 7 aprile 2022, n. 11328 che ha ribadito quanto segue:
«L'eventualità che il giudicato formatosi in ordine a un periodo possa avere efficacia preclusiva nel giudizio relativo al periodo d'imposta successivo sussiste solo quando siano in discussione fatti che persistono immutati, per loro natura e per previsione normativa, in più periodi di imposta.».
Secondo il principio dell'efficacia del giudicato esterno una sentenza passata in giudicato relativa a un'annualità vincola la decisione su un'altra, successiva o precedente, avente a oggetto la medesima questione giuridica o fattuale. Su tale questione la Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 26 febbraio
2025, n. 5054 ha ribadito che:
“La sentenza con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente.(Cass. Sez. U
16/06/2006, Cass. 07/12/2021, n. 38950).”.
Nel nostro caso è indiscutibile che trattasi di Tari anno 2018 i cui elementi costitutivi hanno carattere tendenzialmente permanente e che le parti sono le medesime. Si applica quindi il principio del giudicato esterno di cui alla sentenza passata in giudicato n. 11/2024 della Corte di giustizia di primo grado di Vercelli.
Collaborazione e buona fede:
il Comune di Crescentino e/o l'Area Srl erano a conoscenza dello stato di inagibilità dei suddetti immobili fin dal 1989 (molto prima di emanare l'atto qui contestato). Essi sono privi di presupposto impositivo e pertanto non soggetti a TARI, in quanto in stato di vetustà ed inagibilità come da dichiarazione inviata al Comune correlata da idonea documentazione. A tal riguardo tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1), di cui è espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all'ente impositore (L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4), deve ritenersi che nessun altro onere probatorio gravasse nella fattispecie sul contribuente (Cassazione n.18453/2016). Inoltre è utile rimarcare come, in caso di eventuale ristrutturazione dell'immobile, il Comune ne sarebbe senz'altro venuto a conoscenza dovendo rilasciare la necessaria autorizzazione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sez. II, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto da Ricorrente_1 Srl ed annulla la sentenza impugnata. Condanna gli appellati in solido alle spese del doppio grado complessivamente liquidate in euro 600,00 più accessori di legge. Così deciso in Torino, 12 gennaio 2026 La giudice est Elvira Pozza La Presidente Giuliana
Passero
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente
POZZO ELVIRA, RE
MICHELONE FABIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 322/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Crescentino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 51/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VERCELLI sez. 2
e pubblicata il 16/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 45-INT N.2459623 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
le parti illustrano i rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia riguarda l'avviso di accertamento emesso dal Comune relativo alla Tari 2018 per un immobile sito in Crescentino (VC) foglio 11 n.2 sub.2, e per un importo complessivo di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica pari ad € 361,65. Il contribuente lamentava la nullità dell'avviso di accertamento, oggetto della sentenza qui impugnata, in quanto l'immobile accertato sin dal 1989 era (ed ancora oggi è) inagibile, ossia da anni è fatiscente e mai abitato, privo di utenze e pertanto non soggetto a TARI in assenza di presupposto impositivo. Tutto ciò risulta dalla dichiarazione Tari inviata al comune e da fotografie inviate con la predetta dichiarazione. Tale dichiarazione non è mai stata contestata e, pertanto, secondo il contribuente il comune era perfettamente a conoscenza della situazione dell'immmobile. La soc. Area srl riteneva che la dichiarazione della situazione del fabbricato presentata nel 2020 fosse applicabile solamente da questo anno in poi e non retroattiva, e che l'immobile doveva essere oggettivamente e soggettivamente inutilizzabile per ottenere l'esenzione Tari.
Per il medesimo immobile, ma per l'annualità 2017, la Corte di giustizia di Vercelli aveva sentenziato a favore del contribuente con sentenza non impugnata ed ora passata in giudicato (sentenza n.11/2024).
Il ricorso veniva rigettato dalla Corte.
Ora il contribuente presenta appello per i seguenti motivi:
A Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del principio di collaborazione e buona fede tra ente impositore e contribuente (L. n. 212/ 2000 art. 10 c 1) - valenza di giudicato esterno della sentenza n.11/2024 della CGT I grado di Vercelli. Il principio di collaborazione e buona fede tra ente impositore e contribuente (L. n. 212/ 2000 art. 10 c 1) comporta che a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune (Cfr Cassazione n.18453/2016). La sentenza della
Corte di Cassazione, sopra citata, sancisce il principio che il contribuente ha diritto al beneficio finanche nei casi in cui non abbia presentato la dichiarazione d'inagibilità o inabitabilità di un fabbricato, purché sia noto all' amministrazione comunale lo stato dell'immobile. In questo caso il comune era ben a conoscenza dello stato dell'immobile fin dal 1989, cosa perfettamente compresa dalla medesima Corte con la sentenza n.
11/2024 per l'anno 2017. La sopracitata sentenza – ora definitiva - fa quindi stato nel presente giudizio per valenza del giudicato esterno, in quanto: le parti coinvolte sono le medesime (Ricorrente_1 Srl – Comune di Crescentino – Area Srl), l'oggetto del contendere è sempre lo stesso e cioè la non debenza della
Tari per assenza del presupposto impositivo: stessi immobili siti a Crescentino foglio 11- n.2 sub.2 inagibili sin dal 1989. Richiama la sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Cfr Cass. 21.6.2019 n. 16738). Si deve quindi applicare alla presente lite quanto statuito con la sente za n. 11/2024 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vercelli. Presenta memoria in data 18/12/2025 con la quale ribadisce i concetti già espressi con l'appello, ricordando come il comune fosse pienamente a conoscenza dello stato dell'immobile. Non solo, ma in caso di ristrutturazione dello stesso il comune ne sarebbe senz'altro venuto a conoscenza per ovvie ragioni di autorizzazioni.
Contro deduce Area srl:
per quanto riguarda il giudicato esterno: l'eccezione è infondata e va disattesa in quanto i rapporti tributari aventi ad oggetto tributi periodici, quale la TARI, si configurano come distinti e autonomi per ciascuna annualità. Gli elementi costitutivi della fattispecie non sono permanenti e lo stato dell'immobile potrebbe essere cambiato nel 2018 rispetto al 2017.
Quanto all'ulteriore eccezione di parte appellante, fondata sulla presunta violazione del principio di collaborazione e buona fede ex art. 10 della L. 212/2000: l'adempimento formale della dichiarazione è sempre dovuto, anche se il comune è a conoscenza dello stato dell'immobile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per prima cosa la Corte rileva che tra le medesime parti ed il medesimo immobile la Corte di giustizia di primo grado di Vercelli si era già espressa sulla questione Tari, ritenendo l'immobile inagibile e quindi esente dalla tassazione. Di ciò ne era a conoscenza il Comune fina dal 1989 come da dichiarazione agli atti.
La Corte di Cassazione, Sez. V, sent. 24 maggio 2022, n. 16684 ha affermato il seguente principio di diritto:
«Il principio del giudicato esterno non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, ove si discuta di questioni giuridiche che si ripetono identiche nel tempo, fondate su situazioni giuridiche permanenti o consolidatesi nel tempo.». La conferma del principio è stata, tra le tante, anche confermata dalla Cass. civ., Sez. V, ord. 7 aprile 2022, n. 11328 che ha ribadito quanto segue:
«L'eventualità che il giudicato formatosi in ordine a un periodo possa avere efficacia preclusiva nel giudizio relativo al periodo d'imposta successivo sussiste solo quando siano in discussione fatti che persistono immutati, per loro natura e per previsione normativa, in più periodi di imposta.».
Secondo il principio dell'efficacia del giudicato esterno una sentenza passata in giudicato relativa a un'annualità vincola la decisione su un'altra, successiva o precedente, avente a oggetto la medesima questione giuridica o fattuale. Su tale questione la Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 26 febbraio
2025, n. 5054 ha ribadito che:
“La sentenza con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente.(Cass. Sez. U
16/06/2006, Cass. 07/12/2021, n. 38950).”.
Nel nostro caso è indiscutibile che trattasi di Tari anno 2018 i cui elementi costitutivi hanno carattere tendenzialmente permanente e che le parti sono le medesime. Si applica quindi il principio del giudicato esterno di cui alla sentenza passata in giudicato n. 11/2024 della Corte di giustizia di primo grado di Vercelli.
Collaborazione e buona fede:
il Comune di Crescentino e/o l'Area Srl erano a conoscenza dello stato di inagibilità dei suddetti immobili fin dal 1989 (molto prima di emanare l'atto qui contestato). Essi sono privi di presupposto impositivo e pertanto non soggetti a TARI, in quanto in stato di vetustà ed inagibilità come da dichiarazione inviata al Comune correlata da idonea documentazione. A tal riguardo tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1), di cui è espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all'ente impositore (L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4), deve ritenersi che nessun altro onere probatorio gravasse nella fattispecie sul contribuente (Cassazione n.18453/2016). Inoltre è utile rimarcare come, in caso di eventuale ristrutturazione dell'immobile, il Comune ne sarebbe senz'altro venuto a conoscenza dovendo rilasciare la necessaria autorizzazione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sez. II, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto da Ricorrente_1 Srl ed annulla la sentenza impugnata. Condanna gli appellati in solido alle spese del doppio grado complessivamente liquidate in euro 600,00 più accessori di legge. Così deciso in Torino, 12 gennaio 2026 La giudice est Elvira Pozza La Presidente Giuliana
Passero