Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 79
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Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Accolto
    Valenza di giudicato esterno della sentenza n. 11/2024

    La Corte rileva che, in materia tributaria, il principio del giudicato esterno non trova ostacolo nell'autonomia dei periodi d'imposta quando si discuta di questioni giuridiche identiche nel tempo, fondate su situazioni giuridiche permanenti. Nel caso di specie, trattandosi di TARI per l'anno 2018, gli elementi costitutivi hanno carattere tendenzialmente permanente e le parti sono le medesime, pertanto si applica il principio del giudicato esterno.

  • Accolto
    Violazione dei principi di collaborazione e buona fede

    La Corte rileva che il Comune di Crescentino e/o l'Area Srl erano a conoscenza dello stato di inagibilità dei suddetti immobili fin dal 1989. Essi sono privi di presupposto impositivo e pertanto non soggetti a TARI, in quanto in stato di vetustà ed inagibilità come da dichiarazione inviata al Comune correlata da idonea documentazione. Tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede, di cui è espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all'ente impositore, deve ritenersi che nessun altro onere probatorio gravasse nella fattispecie sul contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 79
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 79
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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