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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 17/04/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1354 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione”, e vertenteTRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Stio (SA) alla Via Aia Vitt. Veneto n.19/21 presso lo studio dell'avvocato Di Lorenzo Patrizia, dalla quale è rappresentata e difesa, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
in persona del Legale rappresentante p.t. Controparte_1 con sede legale in Battipaglia (SA) in via Primo Baratta n. 10 (P.Iva: ); P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente concludeva come da note all'udienza del 17.04.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 07.10.2021, la ricorrente Parte_1 conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale la Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., al fine di sentir accogliere testualmente
[...] le seguenti conclusioni:…“Nel merito dichiarare la totale responsabilità dell'azienda
[...]
in persona del Legale rappresentante p.t. per il mancato pagamento delle Controparte_1 mensilità lavorate e non corrisposte, per il mancato versamento del TFR (trattamento di fine rapporto ) nonché per il mancato pagamento delle ferie maturate e non godute per un ammontare complessivo di €. 1023,48 ( euro milleventitre/48) oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal giorno del maturato credito fino all'effettivo soddisfo alla ricorrente, e per l'effetto condannare la società in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_1 pagamento della somma di €. 1.023,48 o di quella, maggiore o minore che risulta dovuta di giustizia, a favore della sig.ra - condannare la Parte_1 Controparte_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.t, così come rappresentata, al pagamento delle spese,
[...] diritti ed onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario …” Instauratosi il contraddittorio, nonostante la regolarità della notifica, parte resistente non si costituiva e veniva dichiarata la sua contumacia. Si procedeva all'escussione di testi ed all'espletamento della CTU e, successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento. Preliminarmente va ribadita la contumacia della parte resistente la quale, sebbene regolarmente convenuta in giudizio, non si è costituita, né è comparsa in udienza a mezzo del suo rappresentante. E se è vero che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dal ricorrente a fondamento della propria domanda ed è a tal fine ugualmente irrilevante la mancata comparizione personale delle parti all'udienza fissata per l'interrogatorio libero, non escludendosi il potere – dovere del giudice di accertare se sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 15777 del 12.7.2006), ciò non di meno tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione (cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 3601 del 20.2.2006). Ebbene con riguardo al caso esaminato possiamo affermare che proprio il comportamento processuale della resistente che ha ritenuto di non dover contrastare le avverse pretese, ha determinato l'accoglimento della domanda. Dall'esame della documentazione in atti ed all'esito delle dichiarazioni resa dai testi escussi emerge che la ha prestato la propria attività lavorativa Parte_1 CP_ con vincolo di subordinazione alle dipendenze della resistente limitatamente al periodo risultate dagli atti, svolgendo le mansioni di “addetta alle pulizie”. I testi, infatti, hanno confermato che la ricorrente ha sempre prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della convenuta con mansioni di addetta alle CP_1 pulizie per le ore e i giorni indicati in ricorso.
Per consolidato insegnamento giurisprudenziale, la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto è determinata dal vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici (con valutazione da effettuarsi in concreto, avendo riguardo alla specificità dei compiti affidati al prestatore di lavoro), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. Cass. Civ. sez. lav. n. 15903/2004), con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e del suo inserimento nell'organizzazione aziendale (tra le tante, Cass. 18 gennaio 2013, n. 1227; Cass. n. 9 marzo 2009, n. 5645; Cass. 28 settembre 2006; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4171; Cass. 25 ottobre 2004, n. 20669). Detto vincolo di
Pag. 2 di 4 subordinazione può, poi, assumere un diverso grado di intensità e di evidenza, a seconda della natura e delle modalità di svolgimento delle mansioni, nonché del livello di responsabilità del prestatore d'opera. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2697 c.c. è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato, posto che l'idoneità qualificatoria dell'articolo in parola consiste proprio nel parametro dell'eterodeterminazione. Alla stregua di quanto sopra, dal complessivo esame delle dichiarazioni dei testi e dalla documentazione in atti si può ritenere che la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Quanto alla retribuzione percepita appare insufficiente a compensare gli orari di lavoro e le mansioni svolte dalla ricorrente La Parte_1 giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto, che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro (cfr. Cass. 26985/2009). Ne consegue che, non avendo il resistente dato prova di aver ottemperato al pagamento delle retribuzioni spettanti ex art. 36 Cost alla ricorrente, quest'ultima rimane creditore degli importi indicati nei conteggi elaborati nella relazione del CTU pari a complessivi € 817,41, ritenendo codesto giudicante tali Persona_1 conteggi attendibili sia per la precisione dei calcoli che per la loro mancata contestazione da parte della controparte resistente. Come è noto, nel processo del lavoro l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum, la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (Cass. Sez. Lav. 945/06). La ditta resistente, pertanto, va condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 817,41, oltre ulteriori interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al soddisfo.
Pag. 3 di 4 Per quanto concerne le spese di lite, si ritiene di aderire all'insegnamento della Corte di Cassazione, che ha stabilito:“ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio”, ragion per cui “la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”.Più in particolare,
“l'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi” (Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza n. 373 del 13 Gennaio 2015). Pertanto le spese di lite vengono poste a carico di parte resistente, nella misura liquidante in dispositivo, con attribuzione in favore del legale dichiaratosi antistatario. Anche le spese relative alla CTU vengono poste a carico definitivo di parte resistente, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 07.10.2021 da nei confronti della Parte_1 ditta in persona del legale rapp.te p.t., ogni avversa Controparte_1 istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- Accoglie il ricorso e dichiara che tra la ricorrente e la Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., è Controparte_3 intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per i periodi ed orario indicato in ricorso, con mansioni di “addetta alle pulizie”, e CP_ per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 817,41 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 oltre oneri di legge, con distrazione in favore del legale dichiaratosi anticipatario;
- Pone definitivamente il pagamento delle spese relative alla consulenza tecnica di ufficio a carico di parte resistente. Così deciso in Vallo della Lucania 17 aprile 2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1354 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione”, e vertenteTRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Stio (SA) alla Via Aia Vitt. Veneto n.19/21 presso lo studio dell'avvocato Di Lorenzo Patrizia, dalla quale è rappresentata e difesa, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
in persona del Legale rappresentante p.t. Controparte_1 con sede legale in Battipaglia (SA) in via Primo Baratta n. 10 (P.Iva: ); P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente concludeva come da note all'udienza del 17.04.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 07.10.2021, la ricorrente Parte_1 conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale la Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., al fine di sentir accogliere testualmente
[...] le seguenti conclusioni:…“Nel merito dichiarare la totale responsabilità dell'azienda
[...]
in persona del Legale rappresentante p.t. per il mancato pagamento delle Controparte_1 mensilità lavorate e non corrisposte, per il mancato versamento del TFR (trattamento di fine rapporto ) nonché per il mancato pagamento delle ferie maturate e non godute per un ammontare complessivo di €. 1023,48 ( euro milleventitre/48) oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal giorno del maturato credito fino all'effettivo soddisfo alla ricorrente, e per l'effetto condannare la società in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_1 pagamento della somma di €. 1.023,48 o di quella, maggiore o minore che risulta dovuta di giustizia, a favore della sig.ra - condannare la Parte_1 Controparte_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.t, così come rappresentata, al pagamento delle spese,
[...] diritti ed onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario …” Instauratosi il contraddittorio, nonostante la regolarità della notifica, parte resistente non si costituiva e veniva dichiarata la sua contumacia. Si procedeva all'escussione di testi ed all'espletamento della CTU e, successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento. Preliminarmente va ribadita la contumacia della parte resistente la quale, sebbene regolarmente convenuta in giudizio, non si è costituita, né è comparsa in udienza a mezzo del suo rappresentante. E se è vero che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dal ricorrente a fondamento della propria domanda ed è a tal fine ugualmente irrilevante la mancata comparizione personale delle parti all'udienza fissata per l'interrogatorio libero, non escludendosi il potere – dovere del giudice di accertare se sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 15777 del 12.7.2006), ciò non di meno tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione (cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 3601 del 20.2.2006). Ebbene con riguardo al caso esaminato possiamo affermare che proprio il comportamento processuale della resistente che ha ritenuto di non dover contrastare le avverse pretese, ha determinato l'accoglimento della domanda. Dall'esame della documentazione in atti ed all'esito delle dichiarazioni resa dai testi escussi emerge che la ha prestato la propria attività lavorativa Parte_1 CP_ con vincolo di subordinazione alle dipendenze della resistente limitatamente al periodo risultate dagli atti, svolgendo le mansioni di “addetta alle pulizie”. I testi, infatti, hanno confermato che la ricorrente ha sempre prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della convenuta con mansioni di addetta alle CP_1 pulizie per le ore e i giorni indicati in ricorso.
Per consolidato insegnamento giurisprudenziale, la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto è determinata dal vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici (con valutazione da effettuarsi in concreto, avendo riguardo alla specificità dei compiti affidati al prestatore di lavoro), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. Cass. Civ. sez. lav. n. 15903/2004), con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e del suo inserimento nell'organizzazione aziendale (tra le tante, Cass. 18 gennaio 2013, n. 1227; Cass. n. 9 marzo 2009, n. 5645; Cass. 28 settembre 2006; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4171; Cass. 25 ottobre 2004, n. 20669). Detto vincolo di
Pag. 2 di 4 subordinazione può, poi, assumere un diverso grado di intensità e di evidenza, a seconda della natura e delle modalità di svolgimento delle mansioni, nonché del livello di responsabilità del prestatore d'opera. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2697 c.c. è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato, posto che l'idoneità qualificatoria dell'articolo in parola consiste proprio nel parametro dell'eterodeterminazione. Alla stregua di quanto sopra, dal complessivo esame delle dichiarazioni dei testi e dalla documentazione in atti si può ritenere che la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Quanto alla retribuzione percepita appare insufficiente a compensare gli orari di lavoro e le mansioni svolte dalla ricorrente La Parte_1 giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto, che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro (cfr. Cass. 26985/2009). Ne consegue che, non avendo il resistente dato prova di aver ottemperato al pagamento delle retribuzioni spettanti ex art. 36 Cost alla ricorrente, quest'ultima rimane creditore degli importi indicati nei conteggi elaborati nella relazione del CTU pari a complessivi € 817,41, ritenendo codesto giudicante tali Persona_1 conteggi attendibili sia per la precisione dei calcoli che per la loro mancata contestazione da parte della controparte resistente. Come è noto, nel processo del lavoro l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum, la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (Cass. Sez. Lav. 945/06). La ditta resistente, pertanto, va condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 817,41, oltre ulteriori interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al soddisfo.
Pag. 3 di 4 Per quanto concerne le spese di lite, si ritiene di aderire all'insegnamento della Corte di Cassazione, che ha stabilito:“ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio”, ragion per cui “la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”.Più in particolare,
“l'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi” (Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza n. 373 del 13 Gennaio 2015). Pertanto le spese di lite vengono poste a carico di parte resistente, nella misura liquidante in dispositivo, con attribuzione in favore del legale dichiaratosi antistatario. Anche le spese relative alla CTU vengono poste a carico definitivo di parte resistente, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 07.10.2021 da nei confronti della Parte_1 ditta in persona del legale rapp.te p.t., ogni avversa Controparte_1 istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- Accoglie il ricorso e dichiara che tra la ricorrente e la Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., è Controparte_3 intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per i periodi ed orario indicato in ricorso, con mansioni di “addetta alle pulizie”, e CP_ per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 817,41 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 oltre oneri di legge, con distrazione in favore del legale dichiaratosi anticipatario;
- Pone definitivamente il pagamento delle spese relative alla consulenza tecnica di ufficio a carico di parte resistente. Così deciso in Vallo della Lucania 17 aprile 2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
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