Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
n. rg1689 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1689 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. CAPUANO MIRKO presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli, alla piazza degli Artisti, 27,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. CAPUANO MIRKO presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli, alla piazza degli Artisti, 27,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/01/2025 e Parte_1 Pt_2
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il
[...]
13/06/2006 e che dalla loro unione nascevano due figli, il 14.12.2011 Per_1
e il 23.03.2020, entrambi minori, rappresentavano la volontà di Per_2 separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che
1
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis
51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Le parti vivranno separatamente, con mutuo rispetto, ciascuna potrà fissare dove crederà opportuno la propria residenza, domicilio e/o dimora. In ogni caso essi si impegnano a comunicarsi a mezzo lett. racc. A/R ogni eventuale mutamento di residenza, domicilio e/o dimora, entro e non oltre sette giorni dall'effettivo mutamento;
2. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori secondo le modalità Per_1 Per_2 dell'affido condiviso, pur dimorando con la madre, con facoltà per il padre di vederli e trattenerli con sé, secondo le seguenti modalità temporali: a week end alterni dalle 20,00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica con pernotto, e due volte alla settimana e precisamente il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola fino alle ore 19,30, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore;
Per quanto riguarda le vacanze natalizie, il Sig. terrà con sé i figli minori, Parte_1
alternativamente, un anno, dalle ore 15,00 del 24 dicembre alle ore 21,00 del 28 dicembre, e l'anno successivo, dalle ore 21,00 del 28 dicembre alle ore 21,00 del successivo 2 gennaio;
I minori, altresì, trascorreranno le festività di Pasqua e Lunedì in
Albis, ivi compresa la notte tra le medesime, alternativamente un anno con un genitore e
1'anno successivo con l'altro, iniziando con la madre per l'anno successivo;
infine, Per_1
e trascorreranno con il padre, durante le vacanze scolastiche estive, due settimane Per_2
consecutive durante il mese di agosto, sempre dalle ore 10,00 del lunedì alle ore 21,00 della domenica successiva, la cui collocazione nei mesi di riferimento dovrà concordarsi preventivamente tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno;
3. I ricorrenti adotteranno autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione attinenti alla quotidianità dei figli, mentre si impegnano a consultarsi reciprocamente e a decidere di comune accordo tutte le questioni di rilevante importanza attinente la salute,
2 l'educazione e l'istruzione di e tenendo conto delle capacità, Per_1 Per_2
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
4. I coniugi, comunque, sono ben consapevoli della necessità per i figli di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, pertanto, gli accordi sopra indicati costituiscono il contenuto minimo dei rapporti genitori-figli, nel senso che si cercherà in ogni caso di favorire un'equa presenza dei minori presso ciascun genitore;
5. Il Sig. si obbliga a versare, quale contributo per il mantenimento ai Parte_1 figli e la somma di € 500,00 (cinquecento/00) mensili. Detta somma Per_1 Per_2
verrà adeguata annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa;
6. La sig. continuerà ad abitare congiuntamente ai suoi figli e Parte_2 Per_1 nella casa sita in Napoli alla via Miano Piscinola, 131; Mentre il Sig. Per_2 [...]
ha già spostato da qualche anno la sua residenza presso l'immobile di proprietà Pt_1
di Napoli servizi ed assegnata allo stesso, sita alla via del Plebiscito, 12;
7. Nulla stabilirsi a titolo di assegno di mantenimento per essi coniugi, l'uno in favore dell'altro, giacché entrambi disoccupati e privi di reddito;
8. I coniugi, dichiarano altresì, d'aver già provveduto a regolare ogni eventuale aspetto patrimoniale tra loro e, fermo quanto ai punti che precedono, dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
9. i ricorrenti si scambiano sin d'ora reciproco consenso al rilascio da parte delle Autorità competenti del passaporto e di ogni altra autorizzazione;
10. le spese della presente procedura sono sostenute, in compensazione da entrambi i ricorrenti;
11. Tutte le questioni di carattere patrimoniale sono definite tra i coniugi, pertanto, nulla
è dovuto dall'uno in favore dell'altro.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
3 Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.47, parte II, s. A Parte_3
Sez. S, reg. Atti Matrimonio anno 2006);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) prende atto delle ulteriori condizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000
n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 02/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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