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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/04/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1184/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale dell'11 marzo 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Manieri appellante
contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Maria Marinangeli
appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.270/2023 del Tribunale di L'Aquila, pubblicata il 18 aprile 2023. L'udienza dell'11 marzo 2025, fissata per la decisione della causa, veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi della norma citata precisavano le rispettive conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza resa in pari data.
Conclusioni dell'appellante, in citazione e non modificate:
“Voglia l'Ec.ma Corte di Appello dell'Aquila, contrariis rejectis, in riforma della sentenza impugnata:
- in via istruttoria:
a) ammettere, si opus sit, il documento prodotto (estratto autentico di matrimonio);
b) ammettere, anche previa riformulazione, il giuramento decisorio deferito e che si torna a deferire da parte attrice a parte convenuta sui seguenti capitoli:
1) RO e giurando affermo, o nego, che in data 18.11.2019 mi Parte_1 ha venduto l'autovettura Citroen targata EC488DF ad un prezzo di €.5.750,00
(cinquemilasettecentocinquanta/00);
2) RO e giurando affermo, o nego, che la scrittura prodotta sub. 1 del fascicolo attoreo è stata redatta di mio pugno;
3) RO e giurando affermo, o nego, che il prezzo di €.500,00 indicato nella scrittura privata autenticata trascritta alla motorizzazione prodotta nel fascicolo di parte convenuta per la compravendita dell'autovettura Citroen targata EC488DF è frutto di simulazione in quanto il prezzo reale della compravendita concordato tra le parti in causa è quello di €.5.750,00 (cinquemilasettecentocinquanta/00)”;
4) RO e giurando affermo, o nego, che l'autovettura Citroen targata EC488DF intestata a apparteneva in comproprietà a al Parte_2 Parte_1
momento della compravendita per cui è causa”.
pag. 2/11 - nel merito, dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita dell'autovettura
Citroen targata EC 488 DF ripassato fra le parti per fatto e colpa addebitabile alla parte convenuta e, per l'effetto, condannare parte convenuta alla restituzione dell'autoveicolo, oltre al risarcimento del danno da valutarsi in € 25/die dal 18/11/2019
e sino all'avvenuta restituzione del mezzo.
Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio. Salvis iuribus”.
Conclusioni dell'appellato:
“In via istruttoria si oppone al deposito dell'estratto autentico di matrimonio siccome tardivo e dunque inammissibile ed in ogni caso per divieto dei nova in grado di appello nonchè all'am-missione del giuramento decisorio per tutte per ragioni esposte;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste istruttorie, si chiede di essere ammessi alle prove docu-mentali ed alle prove per testi già articolate nella memoria n. 2 ex art. 183 cpc , che si ripropongo a mezzo dei testi,
[...]
, nato il [...], in [...] ed ivi residente in [...], Tes_1 padre del convenuto e nata a [...] il [...] ivi residente CP_2 in via Mausonia 17, madre del convenuto “ Vero che nel novembre 2019 il Sig.
[...]
incontrava - presso la vostra casa familiare sita in Via Mausonia 17(AQ) - la CP_1
Sig.ra – amica di famiglia da lunga data – e quest'ultima faceva Pt_1 Parte_1
presenti i seri problemi di salute del proprio coniuge - Sig. - il quale, Parte_2 proprietario dell'au-tovettura Citroen C4 Picasso targata EC488DF era inabile all'utilizzo pertanto intendeva di-sfarsene; Vero che la Sig.ra , avendo Parte_1 quindi appreso delle necessità di di acquistare un'auto di seconda Controparte_1
mano, lo invitava ad acquistare il mezzo Citroen C4 Picasso targata EC488DF che era di proprietà del proprio coniuge Sig. ; Vero che lei in data 8 gennaio Parte_2
2020 si è recato presso l'abitazione del Sig. per prelevare Parte_2
l'autoveicolo Citroen C4 Picasso tg. EC488DF che era stato acquistato da suo figlio
Si indica a teste altresì la SIG.RA DOTT.SSA FRANCESCA DI CE- Controparte_1
SARE - funzionaria della Motorizzazione Civile di L'Aquila – c/o la Motorizzazione
pag. 3/11 civile di L'Aquila loc. Campo di Pile 67100 L'Aquila affinchè venga sentita sulle seguenti circostanze:
Vero che a causa delle serie problematiche di salute del Sig. , lei, in Parte_2
qua-lità di funzionaria della Motorizzazione Civile di L'Aquila, si recava presso
l'abitazione di costui per formalizzare il passaggio di proprietà del veicolo Citroen C4
Picasso tg. EC488DF a favore di;
Vero che l'atto contenete il nome Controparte_1
dei contraenti e l'autentica di firma di entrambe effettuata mediante la sua sottoscrizione quale pubblico ufficiale veniva da Lei regolarmente trascritto al PRA al
n° AQ P230684Z 17-1 DEL 18 / 11 / 2019.
In ordine alle PROVE DOCUMENTALI si chiede l'acquisizione al giudizio di tutti gli allegati - già depositati in uno con la comparsa di risposta - che di seguito si riportano:
1) certificato di proprietà del 9 marzo 2010 n° 10/A014346S; 2) Scrittura privata autenticata dal funzionario del PRA del 18/11/2019 reg. AQP230684Z; 3) Libretto di circolazione veicolo n° 4) certificato cronologico del veicolo del 21 Numero_1 ottobre 2021; 5) Polizza assicurativa dall'8 gennaio 2019; 6) Controparte_3
concessionaria Citroen Auto Tre s.n.c. di e sita in Controparte_4 CP_5 CP_6
L'Aquila Zona Ind.le di Pile del 13 gennaio 2020; 7) Preventivo AUTO TRE del
29/4/2020; 8) Ricevuta fiscale del 25/5/2020 n° 248 della AUTO TRE;
9)
[...]
del 16/10/2020; 10) Fattura Soc. Elettroimpianti 2006 del Controparte_7
23/10/2020 n° 79; 11) Nota del 12/4/2021 prot. 966/2021 l'Organismo di Mediazione
Forense presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di L'Aquila ;12) Istanza di mediazione della Sig.ra depositata in data 7/4/2021; 13) richiesta di Parte_3
adesione alla media-zione del 20/4/2021 di presso il Consiglio Controparte_1 dell'ordine nella procedura n° 82/2021; 14) Copia conforme verbale negativo mediazione n° 82/2021. nonchè alla prova con-traria articolata con la memoria n. 3 del
26.02.2022”
NEL MERITO rigettare l'appello per le ragioni tutte esposte in narrative e confermare per l'effetto la sentenza impugnata con condanna di parte appellante alle spese di lite".
FATTO E DIRITTO
pag. 4/11
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n.
270/2023, pubblicata il 18 aprile 2023, il Tribunale di L'Aquila rigettava la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avente ad oggetto la risoluzione, per grave inadempimento di parte convenuta, delle obbligazioni derivanti dal contratto di compravendita dell'autovettura, tg.
EC 488 DF, del 18.11.2019, di proprietà dell'attrice e del coniuge Parte_2
, deceduto successivamente alla stipula del contratto, oltre al
[...]
risarcimento dei danni dalla stessa patiti.
1.1 In particolare, il primo giudice disattendeva in via preliminare l'eccezione sollevata dal di difetto di CP_1
integrità del contraddittorio per non aver parte attrice convenuto in giudizio anche gli altri eredi di , coniuge deceduto della , Parte_2 Pt_1
evidenziando al riguardo che, secondo quanto affermato dalla Corte di
Cassazione, SS.UU., n. 24657/2007, “i crediti del de cuius – a differenza dei debiti – non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria. Ciascuno dei partecipanti può agire singolarmente per far valere l'intero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi”.
1.1 Nel merito rigettava la domanda ritenendola priva di adeguato supporto probatorio, non avendo l'attrice fornito la prova, a fronte della specifica eccezione di parte convenuta in ordine al difetto di titolarità ovvero di contitolarità in capo a parte attrice del bene per cui
è causa, di essere stata coniugata con , dell'anno di Parte_2
celebrazione del matrimonio, del regime di convenzione matrimoniale adottato, non provando, dunque, la dedotta circostanza di essere contitolare, con il proprio coniuge e in ragione del regime di comunione legale dei beni, della vettura per cui è causa.
2. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello Parte_1
, per i motivi di seguito indicati:
[...]
pag. 5/11 2.1 “Violazione dell'art.115 c.p.c., violazione del principio di non contestazione”.
Con tale motivo di gravame contesta l'appellante la decisione del primo giudice laddove ha ritenuto oggetto di contestazione da parte del convenuto la circostanza della contitolarità dell'autovettura in capo alla , in comunione legale dei beni con il Pt_1
coniuge , in presenza unicamente di generica contestazione della Parte_2
intestazione formale del veicolo, non corredata da puntuale confutazione dei fatti dedotti dall'attrice a sostegno della domanda, ed in particolare del diritto di comproprietà del bene dalla stessa espressamente vantato sull'autovettura in forza del rapporto di coniugio con l'intestatario formale e del regime legale di comunione dei beni tra gli stessi vigente.
2.2. “Violazione degli art.2736 c.c., 233 e 241 c.p.c., mera apparenza della motivazione, errata interpretazione del deferimento di giuramento decisorio, confusione tra giuramento decisorio ed estimatorio”.
Deduce in merito la IV che avrebbe errato il Tribunale di L'Aquila nel non ammettere il giuramento decisorio deferito da parte attrice, in ragione della natura documentale della causa, omettendo di considerare che “Il divieto di deferire o riferire il giuramento decisorio sui contratti per la validità dei quali è richiesta la forma scritta
"ad substantiam", stabilito dall'art. 2739, comma 1, c.c., non riguarda anche l'ipotesi in cui un atto scritto vi sia, ed attraverso il giuramento si tenda a dimostrare non la sua esistenza ma soltanto il suo carattere simulato” (Casss.Civ.sez. III - 18/02/2010, n.
3899). Avrebbe, inoltre, il primo giudice impropriamente qualificato il giuramento come estimatorio affermando che osterebbe all'ammissibilità dello stesso il “divieto di cui all'art. 241 c.p.c. (che consente l'ammissibilità del giuramento estimatorio solo nella misura in cui non sia possibile accertare altrimenti il valore della res). Nel caso di specie, poiché siffatto valore è stato determinato dalle parti, l'aspetto che viene in rilievo non è quello dell'impossibilità dell'accertamento del valore del bene per cui è causa, ma quello probatorio”.
3. Si è costituito in giudizio l'appellato, contestando nel merito la fondatezza del proposto gravame.
pag. 6/11
4. Motivi della decisione.
4.1 Il primo motivo di appello risulta fondato.
Con esso censura l'appellante la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto oggetto di contestazione da parte del convenuto la circostanza della contitolarità dell'autovettura in capo alla , in comunione legale dei beni con il coniuge . Pt_1 Parte_2
Risulta, invero, dalla comparsa di costituzione del convenuto Controparte_1
depositata nel corso del giudizio di primo grado, come lo stesso, dopo aver espressamente riportato le allegazioni di parte attrice in merito alla intervenuta vendita, in data 18 novembre 2019, da parte della in comunione dei beni con il coniuge Pt_1
deceduto l'8 dicembre dello stesso anno, dell'autovettura Citroen Parte_2
C4 Picasso targata EC488DF, anno di immatricolazione 2010, ad un prezzo di €
5.750,00, si è limitato ad eccepire in via preliminare la carenza di legittimazione attiva in via esclusiva in capo all'attrice, in difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti dei figli di coeredi del de cuius, oltre che nel merito la Parte_2
nullità della scrittura privata sottoscritta dalla e dal il 18 novembre 2019, Pt_1 CP_1
ossia lo stesso giorno della scrittura privata intervenuta tra e il Parte_4
convenuto. Ha dedotto, in proposito, che solo quest'ultima scrittura, in quanto contestualmente autenticata dal funzionario del PRA avente funzioni di pubblico ufficiale e trascritta presso il Pubblico Registro Automobilistico, poteva ritenersi atto idoneo al trasferimento di proprietà, a differenza del documento sottoscritto dalla
IV, inidoneo alla trascrizione in quanto non autenticato né proveniente da proprietario dell'autovettura, non comparendo il nome della venditrice sul libretto di circolazione.
Il convenuto ha contestato, altresì, la domanda dell'attrice eccependo il grave inadempimento della parte venditrice in ragione dei gravi vizi riscontrati nell'autovettura.
Tanto evidenziato, ritiene questa Corte che non solo non risulta, in primo luogo puntualmente contestata la circostanza del rapporto di coniugio tra la e il Pt_1
, ma la stessa viene espressamente riconosciuta dal convenuto laddove in Pt_2
pag. 7/11 comparsa di costituzione, narrando l'antefatto che ha condotto alla compravendita del mezzo, riferisce di esser stato all'epoca alla ricerca di un'autovettura usata e di aver incontrato “… casualmente presso l'abitazione della propria madre – tale CP_2
- la Sig.ra – amica di famiglia da lunga data – e
[...] Parte_1 quest'ultima faceva presenti i seri problemi di salute del proprio coniuge - Sig. Parte_2
- il quale, di fatto, seppur proprietario dell'autovettura Citroen C4 Picasso
[...]
targata EC488DF non era più in grado di utilizzarla pertanto intendeva disfarsene.
Avendo quindi appreso delle necessità di , la Sig.ra proponeva Controparte_1 Pt_1
l'acquisto del mezzo che era di proprietà del coniuge come mostra il certificato di proprietà n° 10/A014346S del 9/3/2010 … “.
4.2 Risulta, dunque, che la contestazione della comproprietà del bene in capo alla e la conseguente nullità della scrittura privata dalla stessa sottoscritta, è stata Pt_1
basata dal convenuto unicamente sulla assenza di cointestazione dell'autovettura a favore dell'attrice sul libretto di circolazione del mezzo, mentre contestazione alcuna è stata formulata in merito al rapporto di coniugio con , intestatario Parte_2
formale del mezzo, anzi espressamente riconosciuto, né il ordine al dedotto regime di comunione dei beni, costituente il regime legale vigente tra i coniugi in difetto di diverso accordo, e neppure in ordine alla circostanza che l'acquisto, effettuato nel 2010 come risultante dal certificato di proprietà acquisito in atti , sia avvenuto in costanza di matrimonio.
Ne consegue che, in difetto di puntuale contestazione e dovendo presumersi il regime di comunione legale dei beni tra i coniugi, in mancanza di prova di diversa convenzione,
l'autovettura acquistata nel 2010, ancorché formalmente intestata a , Parte_2
deve ritenersi caduta in comunione legale con la coniuge ex art. 177 cod. civ.
4.3 La circostanza che l'autovettura ricadesse nella comunione legale dei beni comporta che in quanto comproprietaria, ha validamente sottoscritto, Parte_1
contestualmente alla stipula da parte del coniuge del contratto di Parte_2
vendita, autenticato dalla funzionaria del PRA recatasi presso l'abitazione del venditore, all'epoca gravemente malato, la scrittura privata in pari data, parzialmente dissimulata pag. 8/11 in quanto recante il prezzo di euro 5.750,00, di cui euro 1000,00 ricevute in acconto dal che parimenti sottoscriveva la scrittura, consentendo così alle parti di simulare CP_1
parzialmente l'atto di cessione oggetto di trascrizione presso il PRA con riguardo al prezzo di vendita del bene, pari secondo la effettiva volontà delle parti a euro 5.750,00, anziché ad euro 500,00 così come dichiarato in sede di trascrizione dell'atto di vendita
(peraltro ulteriormente difforme rispetto a quello di euro 1000,00 che il assume CP_1
aver concordato in contratto con il ). Pt_2
4.4 La circostanza, incontestata, che il non abbia mai corrisposto il prezzo residuo CP_1
di euro 4.750,00, integra dunque grave inadempimento dell'acquirente, con conseguente risoluzione del contratto ed obbligo di restituzione dell'autovettura alla comproprietaria
. Pt_1
4.5 Non trova, invece, accoglimento la richiesta risarcitoria formulata dall'attrice.
Affida la IV la prova del lamentato danno e la relativa quantificazione unicamente ad una considerazione “.. in via equitativa in una somma equivalente al mancato utilizzo del bene ceduto per tutta la durata dell'inadempimento e sino alla restituzione dell'automezzo (da valutarsi in euro 25/die, ossia pari al valore di locazione giornaliero di una autovettura simile)”.
Deve tuttavia in proposito osservarsi che “Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo” (Cass. n. 13515 del
2022).
pag. 9/11 Ebbene, nel caso di specie parte attrice ben avrebbe potuto provare l'eventuale danno attraverso la dimostrazione, facilmente documentabile attraverso la produzione delle riviste specializzate di settore, del valore dell'autovettura usata all'epoca della vendita e del valore attuale, risultando tale criterio confacente al caso di specie, risultando la dedotta circostanza del danno da mancata disponibilità del mezzo con conseguente necessità di prendere in locazione altra autovettura inidonea, in quanto indimostrata, a comprovare il danno e l'eventuale ammontare. Nel caso di specie, pertanto, la sollecitata valutazione risulterebbe non già equitativa ma ingiustificatamente finalizzata a supplire al mancato assolvimento degli oneri assertivi e probatori gravanti sulla parte.
5. Così parzialmente accolto l'appello della e considerato assorbito il motivo Pt_1
vertente sulla mancata ammissione del giuramento decisorio, le spese di lite dei due gradi del giudizio, compensate per un terzo, sono poste per i restanti due terzi a carico della parte appellata e sono liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia e con esclusione della fase istruttoria non espletata in questa sede.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.270/2023 del Tribunale di L'Aquila, Parte_1
pubblicata il 18 aprile 2023, nei confronti di , ogni altra istanza Controparte_1
disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento del proposto appello, dichiara risolto il contratto di compravendita dell'autovettura Citroen C4 Picasso targata EC488DF del 18 novembre 2019 per grave inadempimento dell'acquirente e, per l'effetto, ordina la restituzione del bene all'appellante;
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata da Parte_1
;
[...]
3) dichiara compensate per un terzo le spese dei due gradi di giudizio che, per i restanti due terzi, pone a carico dell'appellato liquidandole per l'intero, quanto al primo grado in euro 145,50 per esborsi e in euro 2552,00 per compensi, e quanto al presente grado in euro 355,50 per esborsi e in euro 1923,00 per compensi, per entrambi i gradi oltre al 15% di rimborso spese generali, c.p.a. e Iva ove dovuta.
pag. 10/11 Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 15 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
pag. 11/11