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31 luglio 1985
31 luglio 1985
Art. 5. 1. L'ENI, l'ENEL e l'ENEA sono autorizzati a costituire una societa' per azioni avente la finalita' di sviluppare tecnologie innovative e avanzate nella utilizzazione del carbone (arricchimento, tecniche di combustione, liquefazione, gasificazione, carbochimica etc.) attraverso:
a) la costituzione in Sardegna del centro di ricerca di cui all' articolo 1, lettera m), della legge 9 marzo 1985, n. 110 ;
b) la progettazione e la realizzazione di impianti dimostrativi sulla innovazione tecnologica nella utilizzazione del carbone;
c) la realizzazione di impianti industriali per l'utilizzazione del carbone in alternativa alla combustione.
2. Gli oneri per la costituzione della societa' per azioni di cui al presente articolo fanno carico agli stanziamenti di cui all'articolo 6 della presente legge.
3. La societa' per azioni di cui al presente articolo, cui potranno successivamente partecipare enti di ricerca, enti economici della regione Sardegna, nonche' imprese private per le iniziative previste dal precedente punto b), potra' fruire, nella misura massima prevista, delle incentivazioni di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46 .
4. Gli enti di cui al primo comma del presente articolo, sia con mezzi propri sia con le disponibilita' che verranno loro assegnate dalle leggi dello Stato, sono autorizzati a concorrere all'investimento necessario per la realizzazione della fase industriale del progetto di sviluppo delle tecnologie avanzate di utilizzazione del carbone.
5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, nonche' sui risultati e sulla compatibilita' economica dei progetti e sulla condizione ambientale. Nota all'art. 5, comma 1, lettera a):
Il testo dell' art. 1, lettera m), della legge 29 marzo 1985, n. 110 , e' il seguente:
"Al fine del sostegno degli investimenti nei settori produttivi e infrastrutturali, le residue risorse del "Fondo investimenti e occupazione" relativo all'anno 1984, pari a 1.684,5 miliardi di lire, sono ripartite come segue: (Omissis).
m) 55 miliardi per l'avvio di centri di ricerca nel Mezzogiorno in ragione di 35 miliardi alla CIRA S.p.a. per la realizzazione del centro ricerche aerospaziali, di 10 miliardi all'ENI per il centro di ricerca sul carbone in Sardegna, di 10 miliardi all'EFIM per il centro di ricerca sull'alluminio e sulle nuove leghe in Sardegna;
(Omissis)".
Nota all' art. 5, comma 3:
La legge 17 febbraio 1982, n. 46 , concerne interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale.
a) la costituzione in Sardegna del centro di ricerca di cui all' articolo 1, lettera m), della legge 9 marzo 1985, n. 110 ;
b) la progettazione e la realizzazione di impianti dimostrativi sulla innovazione tecnologica nella utilizzazione del carbone;
c) la realizzazione di impianti industriali per l'utilizzazione del carbone in alternativa alla combustione.
2. Gli oneri per la costituzione della societa' per azioni di cui al presente articolo fanno carico agli stanziamenti di cui all'articolo 6 della presente legge.
3. La societa' per azioni di cui al presente articolo, cui potranno successivamente partecipare enti di ricerca, enti economici della regione Sardegna, nonche' imprese private per le iniziative previste dal precedente punto b), potra' fruire, nella misura massima prevista, delle incentivazioni di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46 .
4. Gli enti di cui al primo comma del presente articolo, sia con mezzi propri sia con le disponibilita' che verranno loro assegnate dalle leggi dello Stato, sono autorizzati a concorrere all'investimento necessario per la realizzazione della fase industriale del progetto di sviluppo delle tecnologie avanzate di utilizzazione del carbone.
5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, nonche' sui risultati e sulla compatibilita' economica dei progetti e sulla condizione ambientale. Nota all'art. 5, comma 1, lettera a):
Il testo dell' art. 1, lettera m), della legge 29 marzo 1985, n. 110 , e' il seguente:
"Al fine del sostegno degli investimenti nei settori produttivi e infrastrutturali, le residue risorse del "Fondo investimenti e occupazione" relativo all'anno 1984, pari a 1.684,5 miliardi di lire, sono ripartite come segue: (Omissis).
m) 55 miliardi per l'avvio di centri di ricerca nel Mezzogiorno in ragione di 35 miliardi alla CIRA S.p.a. per la realizzazione del centro ricerche aerospaziali, di 10 miliardi all'ENI per il centro di ricerca sul carbone in Sardegna, di 10 miliardi all'EFIM per il centro di ricerca sull'alluminio e sulle nuove leghe in Sardegna;
(Omissis)".
Nota all' art. 5, comma 3:
La legge 17 febbraio 1982, n. 46 , concerne interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale.
Giurisprudenza • 1
- 1. CGCE, n. C-237/04, Sentenza della Corte, Enirisorse SpA contro Sotacarbo SpA, 23/03/2006Provvedimento: […] 5 L'art. 6 della legge n. 351/1985 prevede che «[a]ll'onere derivante d[a]ll'applicazione della presente legge, pari a lire 80 miliardi per l'anno 1985, a lire 90 miliardi per l'anno 1986 ed a lire 100 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, […] 8 La società cui si riferisce l'art. 5 della legge n. 351/1985 è stata costituita sotto il nome di OT. […]Leggi di più...
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- art. 234 CE·
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