TRIB
Ordinanza 25 marzo 2025
Ordinanza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, ordinanza 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3039/2024
R.G.
Il Tribunale di Taranto
Seconda Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati :
Dott. Francesca Zanna Presidente rel. Dott. Remo Lisco Giudice Dott. Andrea Paiano Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
letto il reclamo proposto dalla avverso l'ordinanza Parte_1
in data 10/6/2024 resa dal Giudice dell'esecuzione mobiliare presso terzi di questo
Tribunale iscritta al n. 1108/2023 R.G.E., con la quale il G.E. ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata dal ricorrente debitore Parte_2
esecutato; esaminati gli atti e udito il relatore;
ritenuto che :
- preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della ricorrente , sollevata dal resistente Parte_1 Parte_2
in ragione dell'avvenuta cessione del credito azionato, ai sensi degli artt. 58 T.U.B. e
1260 c.c., in favore del fondo di investimento denominato KE .
Sul punto deve osservarsi che, a norma dell'art. 111 c.p.c., se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi, il processo prosegue tra le parti originarie e il cedente conserva la legittimazione in qualità di sostituto processuale del cessionario (art. 81 c.p.c.) fino all'eventuale formale estromissione del cedente dal giudizio, estromissione attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti ( cfr. Cass. n. 22424/2009; Cass. n. 5529/2020);
- ciò posto, è pacifico e incontroverso – e in ogni caso risulta dagli atti- che con atto di precetto notificato il 10/2/2023 la ha intimato a in qualità CP_1 Parte_2
di garante della Happy Auto s.r.l., il pagamento della somma di euro 487.496,83 in virtù di contratto di finanziamento stipulato in data 22/6/2006; che con atto di citazione in data 10/3/2023 ha proposto opposizione al precetto ex art. 615 , Parte_2
comma 1, c.p.c. e ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
che, nelle more del predetto giudizio di opposizione a precetto, la ha intrapreso CP_1
una procedura esecutiva presso terzi a carico di con atto di Parte_2
pignoramento notificato il 2/5/2023; che con ordinanza in data 8/11/2023 il Giudice dell'opposizione a precetto ha disposto “non doversi provvedere sull'istanza di sospensione del titolo esecutivo per sopravvenuto inizio dell'esecuzione forzata e radicazione della competenza del G.E. in materia di sospensione ex artt. 615, comma
2, 623, 624, 626 c.p.c.” e con successiva ordinanza in data 11/4/2024 ha rigettato l'istanza di revoca formulata dall'opponente ; che con ricorso in data 29/6/2023
[...]
ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615,comma 2, c.p.c. per i Pt_2
medesimi motivi prospettati nell'opposizione pre-esecutiva e ha chiesto la sospensione dell'esecuzione; che il G.E., con il provvedimento gravato, ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecuzione ;
- tanto premesso, con due rilevanti pronunce (Cass. S.U. n. 19889/2019 e Cass. n.
26285/2019), la S.C. ha evidenziato, in sintesi : - che i provvedimenti adottati dal
Giudice dell'opposizione preventiva all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1,
c.p.c. ( concernenti la “sospensione dell'efficacia esecutiva del tiolo”) hanno natura lato sensu cautelare e, pertanto, possono costituire oggetto di reclamo al Collegio;
- che, quando l'opposizione preventiva e quella successiva ( proposta al G.E. ex art. 615, comma 2, c.p.c.) vertono sui medesimi motivi, tra le due cause sussiste un rapporto di litispendenza, se le stesse pendono innanzi ad Uffici differenti, o di identità, tale da giustificare la relativa riunione, se le stesse pendono innanzi al medesimo Ufficio;
- che i poteri sospensivi assegnati al Giudice dell'opposizione preventiva e al G.E. si pongono in termini di mutua esclusione, nel senso che i relativi rapporti sono regolati in base al principio di prevenzione;
ciò comporta che, se il debitore chiede al Giudice dell'opposizione a precetto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, il suo potere di richiedere, una volta che l'esecuzione sia comunque iniziata, al G.E. il medesimo provvedimento si è consumato;
- che proprio per questo il G.E. deve dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di sospensione – se vertente sugli stessi motivi
- laddove la stessa sia stata già proposta al Giudice dell'opposizione preventiva e, inoltre, non deve in questo caso peculiare, assegnare i termini per l'introduzione del giudizio di merito(dell'opposizione c.d. successiva) perché si tratterebbe, a fronte dell'identità di petitum con la causa di merito già pendente, di un giudizio del tutto inutile ( destinato ad essere definito in rito con la declaratoria di litispendenza o con la riunione a quello già pendente come sopra evidenziato ).
Le predette proposizioni discendono da un peculiare modo di intendere il petitum – a fronte dei medesimi motivi - delle opposizioni preventive e successive.
Le stesse vertono – perché ne sia accertata l'insussistenza - sul diritto di esperire l'azione esecutiva nei termini in cui il creditore l'abbia effettivamente “minacciata”, hic et nunc, notificando l'atto di precetto. La circostanza della diversa “ampiezza “ degli effetti che si propagano dal provvedimento che accoglie l'istanza di sospensione non discendono dalla eterogenea natura dei poteri in questione quanto piuttosto da una circostanza meramente temporale, data dall'essere in un caso l'esecuzione solo
“preannunciata” e nell'altro concretamente iniziata con riferimento ad uno o più beni del debitore.
Quindi, in sede di opposizione all'esecuzione- sia essa preventiva o successiva- viene in rilievo in ogni caso, l'accertamento negativo del diritto di procedere in via esecutiva così come “preannunciato“, in concreto, nell'atto di precetto.
Altrimenti detto, anche a seguito delle riforme del 2005-2006, è impropria l'assimilazione dell'opposizione preventiva ad una impugnazione in senso lato del titolo, dacchè il titolo potrebbe non venire affatto in rilievo, la domanda vertendo sull'accertamento che il diritto di procedere in via esecutiva, così come in concreto specificato nell'atto di precetto, non sussiste;
- le ripercussioni di tale impostazione , condivisa dal Collegio, sono le seguenti : a) il rapporto tra i due poteri sospensivi non è di concorrenza, dato che gli stessi si atteggiano in termini di mutua esclusione;
b) il potere deve essere esercitato, quindi, dal Giudice al quale si è chiesto per primo il relativo esercizio;
c) la circostanza che l'istanza sia stata rivolta al Giudice dell'opposizione a precetto- a prescindere dal fatto che questi si sia già pronunciato al momento dell'azione esecutiva- determina la consumazione del potere processuale della parte a richiedere al G.E. la sospensione del processo esecutivo( misura analoga per natura a quella richiedibile al Giudice dell'opposizione preventiva e che dalla stessa differisce, quanto all'ampiezza, principalmente in ragione del particolare contesto in cui opera); d) il giudizio di merito dell'opposizione c.d. successiva è sostanzialmente inutile ( al punto che il G.E. potrà non assegnare il termine per la relativa introduzione ); e) in caso di accoglimento dell'istanza di sospensione da parte del Giudice dell'opposizione a precetto , il meccanismo di cui all'art. 624, comma 3, c.p.c. opererà con rifermento al già pendente giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione , così esonerando la parte interessata dalla necessità di introdurre la fase di merito dell'opposizione , destinata ad essere definita in rito, al solo fine di scongiurare l'estinzione del processo esecutivo sospeso;
- nel caso di specie emerge chiaramente dagli atti di causa che l'opposizione a precetto e l'opposizione all'esecuzione vertono sui medesimi motivi. Ne consegue, per quanto sopra detto, che il potere sospensivo è stato invocato dapprima davanti al Giudice dell'opposizione a precetto, che si è pronunciato con provvedimenti dell'8/11/2023 e dell'11/4/2024 ; che tali provvedimenti non sono stati reclamati (come potevano e dovevano essere reclamati alla luce della summenzionata pronuncia delle S.U ); che, pertanto, il potere di chiedere l'esercizio del medesimo potere al G.E. non sussisteva in capo alla parte e che il G.E. avrebbe dovuto dichiarare l'istanza di sospensione inammissibile. Ne consegue che il presente reclamo è inammissibile in quanto afferisce ad un provvedimento che la parte non poteva richiedere al G.E., avendo esaurito il relativo potere processuale per averlo precedentemente richiesto al Giudice dell'opposizione a precetto, donde era contro tale provvedimento reiettivo che si sarebbe dovuto e potuto interporre reclamo;
ritenuto, pertanto, che deve dichiararsi l'inammissibilità del presente reclamo stante l'inammissibilità della richiesta di sospensione dell'esecuzione formulata da
[...]
e, per l'effetto, disporsi la revoca del provvedimento di sospensione emesso Pt_2
dal G.E. ; ritenuto che le spese processuali della presente fase del procedimento cautelare possono essere integralmente compensate, trattandosi di questione rilevata d'ufficio;
P.Q.M.
- dichiara il reclamo inammissibile per l'inammissibilità della richiesta di sospensione dell'esecuzione formulata da dinanzi al G.E. e, per Parte_2
l'effetto, revoca il provvedimento in data 10/6/2024 reso dal Giudice dell'esecuzione mobiliare presso terzi di questo Tribunale iscritta al n. 1108/2023 R.G.E.;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese della presente fase del procedimento.
Taranto , 17/3/2025
Il Presidente
Dott. Francesca Zanna
R.G.
Il Tribunale di Taranto
Seconda Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati :
Dott. Francesca Zanna Presidente rel. Dott. Remo Lisco Giudice Dott. Andrea Paiano Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
letto il reclamo proposto dalla avverso l'ordinanza Parte_1
in data 10/6/2024 resa dal Giudice dell'esecuzione mobiliare presso terzi di questo
Tribunale iscritta al n. 1108/2023 R.G.E., con la quale il G.E. ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata dal ricorrente debitore Parte_2
esecutato; esaminati gli atti e udito il relatore;
ritenuto che :
- preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della ricorrente , sollevata dal resistente Parte_1 Parte_2
in ragione dell'avvenuta cessione del credito azionato, ai sensi degli artt. 58 T.U.B. e
1260 c.c., in favore del fondo di investimento denominato KE .
Sul punto deve osservarsi che, a norma dell'art. 111 c.p.c., se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi, il processo prosegue tra le parti originarie e il cedente conserva la legittimazione in qualità di sostituto processuale del cessionario (art. 81 c.p.c.) fino all'eventuale formale estromissione del cedente dal giudizio, estromissione attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti ( cfr. Cass. n. 22424/2009; Cass. n. 5529/2020);
- ciò posto, è pacifico e incontroverso – e in ogni caso risulta dagli atti- che con atto di precetto notificato il 10/2/2023 la ha intimato a in qualità CP_1 Parte_2
di garante della Happy Auto s.r.l., il pagamento della somma di euro 487.496,83 in virtù di contratto di finanziamento stipulato in data 22/6/2006; che con atto di citazione in data 10/3/2023 ha proposto opposizione al precetto ex art. 615 , Parte_2
comma 1, c.p.c. e ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
che, nelle more del predetto giudizio di opposizione a precetto, la ha intrapreso CP_1
una procedura esecutiva presso terzi a carico di con atto di Parte_2
pignoramento notificato il 2/5/2023; che con ordinanza in data 8/11/2023 il Giudice dell'opposizione a precetto ha disposto “non doversi provvedere sull'istanza di sospensione del titolo esecutivo per sopravvenuto inizio dell'esecuzione forzata e radicazione della competenza del G.E. in materia di sospensione ex artt. 615, comma
2, 623, 624, 626 c.p.c.” e con successiva ordinanza in data 11/4/2024 ha rigettato l'istanza di revoca formulata dall'opponente ; che con ricorso in data 29/6/2023
[...]
ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615,comma 2, c.p.c. per i Pt_2
medesimi motivi prospettati nell'opposizione pre-esecutiva e ha chiesto la sospensione dell'esecuzione; che il G.E., con il provvedimento gravato, ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecuzione ;
- tanto premesso, con due rilevanti pronunce (Cass. S.U. n. 19889/2019 e Cass. n.
26285/2019), la S.C. ha evidenziato, in sintesi : - che i provvedimenti adottati dal
Giudice dell'opposizione preventiva all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1,
c.p.c. ( concernenti la “sospensione dell'efficacia esecutiva del tiolo”) hanno natura lato sensu cautelare e, pertanto, possono costituire oggetto di reclamo al Collegio;
- che, quando l'opposizione preventiva e quella successiva ( proposta al G.E. ex art. 615, comma 2, c.p.c.) vertono sui medesimi motivi, tra le due cause sussiste un rapporto di litispendenza, se le stesse pendono innanzi ad Uffici differenti, o di identità, tale da giustificare la relativa riunione, se le stesse pendono innanzi al medesimo Ufficio;
- che i poteri sospensivi assegnati al Giudice dell'opposizione preventiva e al G.E. si pongono in termini di mutua esclusione, nel senso che i relativi rapporti sono regolati in base al principio di prevenzione;
ciò comporta che, se il debitore chiede al Giudice dell'opposizione a precetto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, il suo potere di richiedere, una volta che l'esecuzione sia comunque iniziata, al G.E. il medesimo provvedimento si è consumato;
- che proprio per questo il G.E. deve dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di sospensione – se vertente sugli stessi motivi
- laddove la stessa sia stata già proposta al Giudice dell'opposizione preventiva e, inoltre, non deve in questo caso peculiare, assegnare i termini per l'introduzione del giudizio di merito(dell'opposizione c.d. successiva) perché si tratterebbe, a fronte dell'identità di petitum con la causa di merito già pendente, di un giudizio del tutto inutile ( destinato ad essere definito in rito con la declaratoria di litispendenza o con la riunione a quello già pendente come sopra evidenziato ).
Le predette proposizioni discendono da un peculiare modo di intendere il petitum – a fronte dei medesimi motivi - delle opposizioni preventive e successive.
Le stesse vertono – perché ne sia accertata l'insussistenza - sul diritto di esperire l'azione esecutiva nei termini in cui il creditore l'abbia effettivamente “minacciata”, hic et nunc, notificando l'atto di precetto. La circostanza della diversa “ampiezza “ degli effetti che si propagano dal provvedimento che accoglie l'istanza di sospensione non discendono dalla eterogenea natura dei poteri in questione quanto piuttosto da una circostanza meramente temporale, data dall'essere in un caso l'esecuzione solo
“preannunciata” e nell'altro concretamente iniziata con riferimento ad uno o più beni del debitore.
Quindi, in sede di opposizione all'esecuzione- sia essa preventiva o successiva- viene in rilievo in ogni caso, l'accertamento negativo del diritto di procedere in via esecutiva così come “preannunciato“, in concreto, nell'atto di precetto.
Altrimenti detto, anche a seguito delle riforme del 2005-2006, è impropria l'assimilazione dell'opposizione preventiva ad una impugnazione in senso lato del titolo, dacchè il titolo potrebbe non venire affatto in rilievo, la domanda vertendo sull'accertamento che il diritto di procedere in via esecutiva, così come in concreto specificato nell'atto di precetto, non sussiste;
- le ripercussioni di tale impostazione , condivisa dal Collegio, sono le seguenti : a) il rapporto tra i due poteri sospensivi non è di concorrenza, dato che gli stessi si atteggiano in termini di mutua esclusione;
b) il potere deve essere esercitato, quindi, dal Giudice al quale si è chiesto per primo il relativo esercizio;
c) la circostanza che l'istanza sia stata rivolta al Giudice dell'opposizione a precetto- a prescindere dal fatto che questi si sia già pronunciato al momento dell'azione esecutiva- determina la consumazione del potere processuale della parte a richiedere al G.E. la sospensione del processo esecutivo( misura analoga per natura a quella richiedibile al Giudice dell'opposizione preventiva e che dalla stessa differisce, quanto all'ampiezza, principalmente in ragione del particolare contesto in cui opera); d) il giudizio di merito dell'opposizione c.d. successiva è sostanzialmente inutile ( al punto che il G.E. potrà non assegnare il termine per la relativa introduzione ); e) in caso di accoglimento dell'istanza di sospensione da parte del Giudice dell'opposizione a precetto , il meccanismo di cui all'art. 624, comma 3, c.p.c. opererà con rifermento al già pendente giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione , così esonerando la parte interessata dalla necessità di introdurre la fase di merito dell'opposizione , destinata ad essere definita in rito, al solo fine di scongiurare l'estinzione del processo esecutivo sospeso;
- nel caso di specie emerge chiaramente dagli atti di causa che l'opposizione a precetto e l'opposizione all'esecuzione vertono sui medesimi motivi. Ne consegue, per quanto sopra detto, che il potere sospensivo è stato invocato dapprima davanti al Giudice dell'opposizione a precetto, che si è pronunciato con provvedimenti dell'8/11/2023 e dell'11/4/2024 ; che tali provvedimenti non sono stati reclamati (come potevano e dovevano essere reclamati alla luce della summenzionata pronuncia delle S.U ); che, pertanto, il potere di chiedere l'esercizio del medesimo potere al G.E. non sussisteva in capo alla parte e che il G.E. avrebbe dovuto dichiarare l'istanza di sospensione inammissibile. Ne consegue che il presente reclamo è inammissibile in quanto afferisce ad un provvedimento che la parte non poteva richiedere al G.E., avendo esaurito il relativo potere processuale per averlo precedentemente richiesto al Giudice dell'opposizione a precetto, donde era contro tale provvedimento reiettivo che si sarebbe dovuto e potuto interporre reclamo;
ritenuto, pertanto, che deve dichiararsi l'inammissibilità del presente reclamo stante l'inammissibilità della richiesta di sospensione dell'esecuzione formulata da
[...]
e, per l'effetto, disporsi la revoca del provvedimento di sospensione emesso Pt_2
dal G.E. ; ritenuto che le spese processuali della presente fase del procedimento cautelare possono essere integralmente compensate, trattandosi di questione rilevata d'ufficio;
P.Q.M.
- dichiara il reclamo inammissibile per l'inammissibilità della richiesta di sospensione dell'esecuzione formulata da dinanzi al G.E. e, per Parte_2
l'effetto, revoca il provvedimento in data 10/6/2024 reso dal Giudice dell'esecuzione mobiliare presso terzi di questo Tribunale iscritta al n. 1108/2023 R.G.E.;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese della presente fase del procedimento.
Taranto , 17/3/2025
Il Presidente
Dott. Francesca Zanna