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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/12/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1239/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 15:36, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1239/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALLA MICHELE, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PALLA MICHELE
PARTE RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCUSO
[...] P.IVA_2
SE RI EN e dell'avv. BENUCCI DANIELA, elettivamente domiciliato in VIA
PIERONI 11 LIVORNO presso il difensore avv. MANCUSO SE RI EN
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 10 Con ricorso depositato in data 22.12.2023 adiva il Giudice del lavoro affinché Parte_1 fossero accolte le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Livorno, sez. Lavoro, per le allegazioni in fatto e considerazioni giuridiche spese in narrativa in via principale accertare e dichiarare alla stregua dell'attività aziendale svolta e ampiamente descritta in narrativa, il diritto di in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, titolare della posizione assicurativa territoriale n. CP_2
22912747, ad essere inquadrata, con decorrenza dal primo aprile 2017, nel settore Industria e ad essere classificata nel grande gruppo 6 con la voce 6323 sulla base dell'attività di manutenzione e riparazione di macchinari svolta all'interno di officina, e nel grande gruppo 0 con le voci 0723, 0722, nel grande gruppo 3 con la voce 3600 (ex
3620) per le restanti attività svolte e dei rischi effettivi cui sono esposti i lavoratori nell'organizzazione operativa aziendale;
accertare e dichiarare se ed in quanto occorrer possa e comunque incidenter tantum, la nullità e/o illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022200046 del 30 maggio 2023 notificato in pari data alla società (doc. n. 1) qui formalmente contestato, nonché dei distinti, diversi ed ulteriori atti, determinazioni e/o disposizioni o provvedimenti a quello presupposti od a quello conseguenti, compresa la nota di CP_1 variazione della PAT (doc. n. 3) della ricorrente, che dovranno essere disapplicati e, comunque, della disposta C classificazione di in persona del legale rappresentante pro tempore, nel solo grande gruppo 3 (voce CP_3
CP_ 3600) da parte dell' sede di Livorno;
e conseguentemente dichiarare non dovute le somme richieste CP_ dall' in persona del direttore –legale rappresentante pro tempore, alla ricorrente a titolo di premi, sanzioni ed oneri accessori in virtù della classificazione qui formalmente contestata e per qualsivoglia ulteriore ragione o titolo anche se qui non espressamente menzionato e comunque riveniente dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022200046 del 30 maggio 2023 notificato in pari data alla società (doc. n. 1) e dalla disposta classificazione dell'azienda nel grande gruppo 3 (voce 3600), con conseguente disapplicazione della nota di variazione CP_1 della PAT (doc. n. 3); in via subordinata accertare e dichiarare che l'iniziale inquadramento di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, nel grande gruppo 6, voce 6323, era frutto della libera Parte_1
CP_ disposizione dell' sede di Livorno, avendo la società pienamente collaborato e nulla nascosto all' circa le CP_1
CP_ reali attività effettivamente svolte;
e conseguentemente dichiarare che le somme richieste dall' in persona del direttore –legale rappresentante pro tempore, alla ricorrente a titolo di premi, sanzioni ed oneri accessori in virtù della classificazione qui formalmente contestata e per qualsivoglia ulteriore ragione o titolo anche se qui non espressamente menzionato e comunque riveniente dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022200046 del 30 maggio 2023 notificato in pari data alla società (doc. n. 1) e dalla disposta classificazione dell'azienda nel grande gruppo 3 (voce 3600) e dalla conseguente nota di variazione della PAT (doc. n. 3), sono dovute a CP_1 partire dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, ovvero dal primo giugno 2023.”, con pagina 3 di 10 vittoria delle spese di lite. Allegava la ricorrente, società operante nel settore industriale con riferimento alla manutenzione e riparazione di apparecchi di sollevamento quali gru ed elevatori in ambito portuale, di essere stata inizialmente inquadrata nel grande gruppo 0, voce 0722 e, a seguito di denuncia di essa ricorrente con riferimento alle nuove attività di manutenzione e riparazione di apparecchi di sollevamento del 5.4.2017, di essere stata inquadrata anche nel grande gruppo 3, voce
3620 e nel grande gruppo 6, voce 6323. Esponeva, quindi, l'odierna attrice che, in esito all'accesso del 15.2.2023, l' riteneva che le attività svolte non potessero essere ricondotte alla voce 6323 CP_1 poiché la manutenzione veniva espletata esclusivamente presso il cliente, di talché cessava detta voce di tariffa. Parte ricorrente, dunque, agiva con il presente ricorso per accertare il proprio diritto ad essere classificata nel grande gruppo 6 con la voce 6323 sulla base dell'attività effettivamente esercitata, ovvero, in subordine affinché fosse accertato che la decorrenza del nuovo inquadramento doveva essere datata dalla notifica del verbale ispettivo.
Si costituiva l' variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, CP_1 pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte resistente ribadiva la correttezza dell'accertamento ispettivo ed argomentava in punto di irretroattività dell'inquadramento aziendale.
La causa era istruita per testi e mediante l'esame dei documenti in atti versati ed era infine discussa alla udienza odierna e quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Tanto premesso deve osservarsi che in ricorso la si duole: in tesi dell'erronea Parte_1 applicazione della sola voce tariffaria 3600 alla luce delle attività in concreto svolte da essa ricorrente e, in subordine, dell'illegittima applicazione retroattiva rispetto alla notifica del verbale ispettivo (in particolare con riferimento al recupero per 5 anni delle differenze di premi che sarebbero eventualmente dovuti per il periodo dal 2017 al 2023).
Sotto il primo profilo deve dirsi che la voce tariffaria 3600 attiene alle attività di “Costruzione, trasformazione e riparazione in officina di macchine e meccanismi (compresa l'eventuale posa in opera;
esclusi i lavori a bordo di navi e imbarcazioni, per i quali vedi sottogruppi 5230 e 6420)”.
Per contro, la voce 6334, che parte ricorrente chiede in base all'attività in concreto esercitata fa riferimento alle operazioni di “costruzione, trasformazione e riparazione”(“macro” voce 6300) di: “6323 ascensori e montacarichi;
altri apparecchi di sollevamento (elevatori, gru, argani, ecc.); apparecchi di trasporto
(trasportatori a rullo, a nastro, su filo, ecc.); scale aeree, ponti meccanici (carriponte e simili)” (cfr. Tariffa dei premi riportata anche in memoria e v. pag. 7 ricorso) .
pagina 4 di 10 Parte ricorrente ha allegato di svolgere attività di riparazione e manutenzione presso le sedi delle clienti ma in aree nella sua esclusiva disponibilità in virtù di accordi di comodato, operando in dette aree in piena autonomia.
L' , per parte sua, richiamando anche le istruzioni operative alla Tariffa dei Premi, ha CP_1 sottolineato che il rischio assicurato in ragione dell'attività effettivamente svolta dalla ricorrente è diverso e maggiore per essere l'attività svolta presso i clienti (diversamente da quanto avverrebbe laddove i clienti si recassero presso l'officina della ricorrente).
Deve allora osservarsi che in seno al verbale unico di accertamento e notificazione del 30.5.2023
(v. doc. 1 allegato al ricorso) si legge “(..) Dall'accesso effettuato in data 15.02.2023 è emerso che la società svolge da sempre l'attività di riparazione e manutenzione di mezzi di sollevamento portuali ed intermodali per la movimentazione di container (..). Il Direttore della sig. ha precisato che tutto il Parte_1 Testimone_1 personale operaio svolge l'attività di riparazione e manutenzione presso i clienti (..) e non all'interno dell'officina della società. Dai sopralluoghi effettuati risulta infatti che la società non ha una officina all'interno del Porto di
Livorno dove effettuare le riparazioni”.
Ora, il teste , confermando il cap. 2 del ricorso dichiarava “vero, posso dirlo Testimone_2 perché l'ho visto e mi occupo di questa gestione. Presso il Terminal Darsena non c'è un'officina unica ma ci sono più stanze dislocate nell'ambito di tutto il porto e dove siamo noi lavorano solo dipendenti può capitare che Pt_1 vengano ditte esterne ma sono lavoratori distinti da noi e che si occupano di altro tipo di attività come carpenteria o lavori importanti anche sui mezzi a noleggio del terminal”. Lo stesso teste in relazione a chiarimenti circa la presenza di dipendenti di altre società presso l'officina specificava “in un'officina meccanica dei carrelli in particolare la gestione è di un dipendente TDT che sarebbe il responsabile ed è lui gestisce il Parte_2 parco macchine, capita che lui essendo lì a fare i controlli può dare una mano e ad es. fare manovre ma questo per sua volontà, comunque di certo è capitato. Lui sarebbe la persona che programma i lavori per e Parte_1 soprattutto per l'officina carrelli.” (cfr. verbale di udienza del 7.11.2024).
Il teste , poi, confermava le dichiarazioni rese in sede ispettiva, nonché il cap. 2 del Testimone_1 ricorso (“2. Per la sua attività, l'azienda si avvale di operatori altamente specializzati e di alcuni furgoni attrezzati per svolgere le operazioni di manutenzione meccanica, elettrica di Pronto Intervento. Eccezion fatta per le operazioni contingenti ed urgenti eseguite con furgoni attrezzati, le attività manutentive e di riparazione a favore dei committenti vengono svolte da presso officine attrezzate ed approntate nelle aree concesse in comodato Parte_1
P d'uso dagli stessi committenti, all'interno delle quali gli operatori della operano “stabilmente” ed in via esclusiva.”). pagina 5 di 10 Dall'istruttoria orale sfogata, è insomma emerso che gli interventi vengono fatti prevalentemente in officina e che, tuttavia, è possibile la presenza di dipendenti di società diverse dalla ricorrente.
Non pare francamente dubitabile che l'attività svolta dalla ricorrente presso i clienti, indipendentemente dal titolo in base al quale l'attività viene svolta in quel luogo piuttosto che presso l'officina della società ricorrente, comporta un rischio maggiore rispetto all'attività svolta presso l'officina, presso la quale si recano i diversi clienti.
In effetti, la presenza di altri soggetti porta a ritenere che il rischio assicurato non sia il medesimo di quello relativo alle attività espletate presso la propria officina alla presenza dei soli propri dipendenti.
Tanto premesso sotto il primo profilo (con conseguente rigetto della domanda formulata in tesi in ricorso), deve adesso esaminarsi la questione dell'inquadramento retroattivo.
Giova premettersi in punto che, nel caso di specie, è pacifico che l'attività svolta dalla
[...] fu oggetto di denuncia, emergendo, poi, dalle allegazioni e dalla documentazione in Parte_1 atti che con denuncia della del 5.4.2017 in relazione alle nuove attività di Parte_1 manutenzione e riparazione di apparecchi di sollevamento l' la inquadrava nel grande CP_1 gruppo 3, voce 3620 e nel grande gruppo 6, voce 6323.
Col verbale di accertamento del 30.5.2023 l' , poi, verificata l'attività aziendale, riteneva che CP_1 le attività svolte dalla ricorrente non potessero essere ricondotte alla voce 6323 e riconduceva alla sola tariffa 3600.
Deve allora ricordarsi che, come chiarito dalla Suprema Corte, “(..) Secondo la giurisprudenza di questa
Corte, "In tema di classificazione delle imprese ai fini del versamento dei premi assicurativi , ai sensi del CP_1
D.M. 12 dicembre 2000, gli effetti dei provvedimenti di variazione disposti d'ufficio, tanto in vista della modifica della classificazione quanto ai fini della rettifica della tassazione errata, trovano applicazione, salvo che il datore di lavoro abbia dato causa all'errata classificazione, dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione dell' , in nome del principio di irretroattività della legge affermato, in via generale, dall'art. 11 delle disp. CP_1 prel. c.c. e ribadito, nella materia in esame, dall'art. 3, comma 8, della L. n. 335 del 1995, nonché dagli artt. 14 e
16 del decreto citato" (Cass. n. 6081/21, 19785/17). Nella specie, pertanto, erroneamente la Corte d'appello ha CP_ fatto decorrere retroattivamente l'efficacia del provvedimento di riclassificazione dell' dall'iniziale classificazione operata dall'Inps, non essendovi stata erronea o incompleta denuncia da parte del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello dovuto.” (cfr. in parte motiva Cass. 12784/2024).
pagina 6 di 10 Deve osservarsi, inoltre, che il D.M. 12 dicembre 2000, all'art. 14, rubricato “Rettifica d'ufficio CP_ dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie”, prevede “1. L' accertato in qualsiasi momento che l'inquadramento del datore di lavoro è errato, procede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato.
2. Il provvedimento è comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatto inquadramento doveva essere applicato: a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto;
si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia;
b) erroneo inquadramento non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto. E' facoltà del datore di lavoro, ricorrendone i presupposti, chiedere l'applicazione dell' art. 2033 c.c.
3. Per i datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale disposta ai sensi della L. n. 88 del 1989, art. 49 la rettifica dell'inquadramento è effettuata qualora risulti accertata una diversa classificazione aziendale adottata ai sensi della L. n. 88 del 1989, citato art. 49 e della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 8, e ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato ai sensi delle citate disposizioni.
4. Avverso i provvedimenti di cui al presente articolo il datore di lavoro può promuovere opposizione alla sede che ha adottato il provvedimento impugnato o ricorso al
Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 26, tranne i casi in cui il provvedimento sia stato adottato in conformità alla classificazione aziendale disposta ai sensi della L. n. 88 del 1989, art. 49 o della L. 8 CP_ agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 8. 5. Nei casi previsti dal presente articolo l' provvede, con la stessa decorrenza del provvedimento di rettifica dell'inquadramento, ad applicare la classificazione delle lavorazioni e la tassazione corrispondenti alla tariffa della gestione nella quale è disposto l'inquadramento. In tali casi, qualora la nuova classificazione e la relativa tassazione siano dovuti esclusivamente alla rettifica dell'inquadramento, ferma restando l'attività in concreto esercitata dal datore di lavoro, non si applica la rideterminazione dell'oscillazione del relativo tasso medio ai sensi degli artt. da 19 a 25”.
pagina 7 di 10 La L. 88/1989, all'art. 49, poi, dispone che “1. La classificazione dei datori di lavoro disposta dall' CP_1 ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed è stabilita sulla base dei seguenti criteri: a) settore industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche;
di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua;
dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni;
delle lavanderie industriali;
della pesca;
dello spettacolo;
nonché per le relative attività ausiliarie;
b) settore artigianato, per le attività di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443; c) settore agricoltura, per le attività di cui all'art. 2135 c.c. ed alla L. 20 novembre 1986, n. 778, art. 1; d) settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari;
per le attività professionali ed artistiche;
nonché per le relative attività ausiliarie;
e) credito, assicurazione e tributi, per le attività: bancarie e di credito;
assicurative; esattoriale, relativamente ai servizi tributariappaltati.
2. I datori di lavoro che svolgono attività non rientranti fra quelle di cui al comma 1 sono inquadrati nel settore “attività varie”; qualora non abbiano finalità di lucro sono esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla Cassa unica assegni familiari, a condizione che assicurino ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sarà stabilito a quale dei settori indicati nel precedente comma si debbano aggregare, agli effetti previdenziali ed assistenziali, i datori di lavoro che svolgono attività plurime rientranti in settori diversi. Restano comunque validi gli inquadramenti già in atto nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura o derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti emanati ai sensi del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, art. 34”.
La L. 335/1998, all'art. 3, co. 8, infine, dispone “8. I provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa. Le variazioni di Pt_4 inquadramento adottate con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del principio della non retroattività, dalla data fissata dall'INPS. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato”.
Le ragioni di parte ricorrente in parte qua appaiono fondate e meritevoli di accoglimento, alla luce della complessiva normativa innanzi riportata, interpretata secondo il senso letterale delle espressioni utilizzate.
pagina 8 di 10 In proposito la Corte di Cassazione in un recente arresto ha stabilito che “In applicazione del principio generale di irretroattività della legge di cui all'art. 11 preleggi, il provvedimento di variazione, sia d'ufficio che su domanda, della classificazione di un'impresa ai fini contributivi e di rettifica della relativa tassazione errata, in base al dm. 12.12.2000, ha effetto dal primo giorno successivo a quello della comunicazione, salvi i casi, ivi previsti, in cui il datore di lavoro abbia dato causa all'errata classificazione (così Cass. 19979/2017, cui hanno dato continuità Cass. 9227/2018, Cass. 4794/2019, Cass. 18185/2019 e Cass. 20907/2020)” (cfr. Cass.
11426/2021).
Per quanto sopra enunciato la doglianza di parte ricorrente è fondata non essendo emerso nel caso di specie che il datore di lavoro abbia dato causa all'errata classificazione.
In effetti nel verbale unico si legge “(..) Con variazione del 05.04.2017 la società ha denunciato l'attività di CP_ manutenzione e riparazione di apparecchi di sollevamento quali elevatori e gru, per la quale la sede ha chiesto chiarimenti (“si richiede se le riparazioni vengono effettuate sul luogo del richiedente la prestazione oppure in officina). La società ha precisato di svolgere l'attività di riparazione e manutenzione per il 30% sul luogo del richiedente e per il 70% in officina all'interno del Porto.” (cfr. ancora doc. 1 allegato al ricorso).
Peraltro, è documentale che la ricorrente, in occasione della denuncia del 5.4.2017, tramite il proprio studio di consulenza del lavoro richiesta dall' circa il fatto se le riparazioni fossero CP_1 effettuate sul luogo del richiedente o in officina rispondeva prontamente (cfr. doc. 2 allegato al ricorso), mentre l'Ente resistente procedeva all'iscrizione della società nel grande gruppo 6, voce
6323 poi revocata, di talché non pare ravvisabile alcun comportamento scorretto in tal senso imputabile alla odierna ricorrente.
Non essendo imputabile alcunché alla ricorrente sotto il profilo subordinato il ricorso è fondato e deve quindi dichiararsi la non debenza degli importi richiesti con riferimento al periodo antecedente al maggio 2023.
Le superiori considerazioni risultano assorbenti potendosi quindi decidere sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass.,
SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalle parti.
pagina 9 di 10 Le spese di lite possono essere compensate in misura della metà attesa la parziale soccombenza reciproca;
per l'ulteriore metà le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo alla natura della causa (cause di previdenza), suo scaglione di valore (tra euro
26.001,00 ed euro 52.000) e all'attività processuale svolta secondo il D.M. 55/2014 parzialmente ridotti ai sensi dell'art. 4, co. 1, dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento del ricorso accerta l'illegittimità dell'applicazione retroattiva rispetto al giugno 2023 dell'applicazione della voce tariffaria 3600 e per l'effetto dichiara non dovuto il relativo importo, rigettando per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite in misura della metà e condanna l' a rifondere a CP_1 Parte_1 le spese di lite che liquida per la residua frazione in € 3.000,00 per compensi, oltre 15% per
[...] rimborso spese generali, IVA e CPA.
LIVORNO, 16 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 15:36, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1239/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALLA MICHELE, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PALLA MICHELE
PARTE RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCUSO
[...] P.IVA_2
SE RI EN e dell'avv. BENUCCI DANIELA, elettivamente domiciliato in VIA
PIERONI 11 LIVORNO presso il difensore avv. MANCUSO SE RI EN
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 10 Con ricorso depositato in data 22.12.2023 adiva il Giudice del lavoro affinché Parte_1 fossero accolte le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Livorno, sez. Lavoro, per le allegazioni in fatto e considerazioni giuridiche spese in narrativa in via principale accertare e dichiarare alla stregua dell'attività aziendale svolta e ampiamente descritta in narrativa, il diritto di in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, titolare della posizione assicurativa territoriale n. CP_2
22912747, ad essere inquadrata, con decorrenza dal primo aprile 2017, nel settore Industria e ad essere classificata nel grande gruppo 6 con la voce 6323 sulla base dell'attività di manutenzione e riparazione di macchinari svolta all'interno di officina, e nel grande gruppo 0 con le voci 0723, 0722, nel grande gruppo 3 con la voce 3600 (ex
3620) per le restanti attività svolte e dei rischi effettivi cui sono esposti i lavoratori nell'organizzazione operativa aziendale;
accertare e dichiarare se ed in quanto occorrer possa e comunque incidenter tantum, la nullità e/o illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022200046 del 30 maggio 2023 notificato in pari data alla società (doc. n. 1) qui formalmente contestato, nonché dei distinti, diversi ed ulteriori atti, determinazioni e/o disposizioni o provvedimenti a quello presupposti od a quello conseguenti, compresa la nota di CP_1 variazione della PAT (doc. n. 3) della ricorrente, che dovranno essere disapplicati e, comunque, della disposta C classificazione di in persona del legale rappresentante pro tempore, nel solo grande gruppo 3 (voce CP_3
CP_ 3600) da parte dell' sede di Livorno;
e conseguentemente dichiarare non dovute le somme richieste CP_ dall' in persona del direttore –legale rappresentante pro tempore, alla ricorrente a titolo di premi, sanzioni ed oneri accessori in virtù della classificazione qui formalmente contestata e per qualsivoglia ulteriore ragione o titolo anche se qui non espressamente menzionato e comunque riveniente dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022200046 del 30 maggio 2023 notificato in pari data alla società (doc. n. 1) e dalla disposta classificazione dell'azienda nel grande gruppo 3 (voce 3600), con conseguente disapplicazione della nota di variazione CP_1 della PAT (doc. n. 3); in via subordinata accertare e dichiarare che l'iniziale inquadramento di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, nel grande gruppo 6, voce 6323, era frutto della libera Parte_1
CP_ disposizione dell' sede di Livorno, avendo la società pienamente collaborato e nulla nascosto all' circa le CP_1
CP_ reali attività effettivamente svolte;
e conseguentemente dichiarare che le somme richieste dall' in persona del direttore –legale rappresentante pro tempore, alla ricorrente a titolo di premi, sanzioni ed oneri accessori in virtù della classificazione qui formalmente contestata e per qualsivoglia ulteriore ragione o titolo anche se qui non espressamente menzionato e comunque riveniente dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022200046 del 30 maggio 2023 notificato in pari data alla società (doc. n. 1) e dalla disposta classificazione dell'azienda nel grande gruppo 3 (voce 3600) e dalla conseguente nota di variazione della PAT (doc. n. 3), sono dovute a CP_1 partire dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, ovvero dal primo giugno 2023.”, con pagina 3 di 10 vittoria delle spese di lite. Allegava la ricorrente, società operante nel settore industriale con riferimento alla manutenzione e riparazione di apparecchi di sollevamento quali gru ed elevatori in ambito portuale, di essere stata inizialmente inquadrata nel grande gruppo 0, voce 0722 e, a seguito di denuncia di essa ricorrente con riferimento alle nuove attività di manutenzione e riparazione di apparecchi di sollevamento del 5.4.2017, di essere stata inquadrata anche nel grande gruppo 3, voce
3620 e nel grande gruppo 6, voce 6323. Esponeva, quindi, l'odierna attrice che, in esito all'accesso del 15.2.2023, l' riteneva che le attività svolte non potessero essere ricondotte alla voce 6323 CP_1 poiché la manutenzione veniva espletata esclusivamente presso il cliente, di talché cessava detta voce di tariffa. Parte ricorrente, dunque, agiva con il presente ricorso per accertare il proprio diritto ad essere classificata nel grande gruppo 6 con la voce 6323 sulla base dell'attività effettivamente esercitata, ovvero, in subordine affinché fosse accertato che la decorrenza del nuovo inquadramento doveva essere datata dalla notifica del verbale ispettivo.
Si costituiva l' variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, CP_1 pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte resistente ribadiva la correttezza dell'accertamento ispettivo ed argomentava in punto di irretroattività dell'inquadramento aziendale.
La causa era istruita per testi e mediante l'esame dei documenti in atti versati ed era infine discussa alla udienza odierna e quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Tanto premesso deve osservarsi che in ricorso la si duole: in tesi dell'erronea Parte_1 applicazione della sola voce tariffaria 3600 alla luce delle attività in concreto svolte da essa ricorrente e, in subordine, dell'illegittima applicazione retroattiva rispetto alla notifica del verbale ispettivo (in particolare con riferimento al recupero per 5 anni delle differenze di premi che sarebbero eventualmente dovuti per il periodo dal 2017 al 2023).
Sotto il primo profilo deve dirsi che la voce tariffaria 3600 attiene alle attività di “Costruzione, trasformazione e riparazione in officina di macchine e meccanismi (compresa l'eventuale posa in opera;
esclusi i lavori a bordo di navi e imbarcazioni, per i quali vedi sottogruppi 5230 e 6420)”.
Per contro, la voce 6334, che parte ricorrente chiede in base all'attività in concreto esercitata fa riferimento alle operazioni di “costruzione, trasformazione e riparazione”(“macro” voce 6300) di: “6323 ascensori e montacarichi;
altri apparecchi di sollevamento (elevatori, gru, argani, ecc.); apparecchi di trasporto
(trasportatori a rullo, a nastro, su filo, ecc.); scale aeree, ponti meccanici (carriponte e simili)” (cfr. Tariffa dei premi riportata anche in memoria e v. pag. 7 ricorso) .
pagina 4 di 10 Parte ricorrente ha allegato di svolgere attività di riparazione e manutenzione presso le sedi delle clienti ma in aree nella sua esclusiva disponibilità in virtù di accordi di comodato, operando in dette aree in piena autonomia.
L' , per parte sua, richiamando anche le istruzioni operative alla Tariffa dei Premi, ha CP_1 sottolineato che il rischio assicurato in ragione dell'attività effettivamente svolta dalla ricorrente è diverso e maggiore per essere l'attività svolta presso i clienti (diversamente da quanto avverrebbe laddove i clienti si recassero presso l'officina della ricorrente).
Deve allora osservarsi che in seno al verbale unico di accertamento e notificazione del 30.5.2023
(v. doc. 1 allegato al ricorso) si legge “(..) Dall'accesso effettuato in data 15.02.2023 è emerso che la società svolge da sempre l'attività di riparazione e manutenzione di mezzi di sollevamento portuali ed intermodali per la movimentazione di container (..). Il Direttore della sig. ha precisato che tutto il Parte_1 Testimone_1 personale operaio svolge l'attività di riparazione e manutenzione presso i clienti (..) e non all'interno dell'officina della società. Dai sopralluoghi effettuati risulta infatti che la società non ha una officina all'interno del Porto di
Livorno dove effettuare le riparazioni”.
Ora, il teste , confermando il cap. 2 del ricorso dichiarava “vero, posso dirlo Testimone_2 perché l'ho visto e mi occupo di questa gestione. Presso il Terminal Darsena non c'è un'officina unica ma ci sono più stanze dislocate nell'ambito di tutto il porto e dove siamo noi lavorano solo dipendenti può capitare che Pt_1 vengano ditte esterne ma sono lavoratori distinti da noi e che si occupano di altro tipo di attività come carpenteria o lavori importanti anche sui mezzi a noleggio del terminal”. Lo stesso teste in relazione a chiarimenti circa la presenza di dipendenti di altre società presso l'officina specificava “in un'officina meccanica dei carrelli in particolare la gestione è di un dipendente TDT che sarebbe il responsabile ed è lui gestisce il Parte_2 parco macchine, capita che lui essendo lì a fare i controlli può dare una mano e ad es. fare manovre ma questo per sua volontà, comunque di certo è capitato. Lui sarebbe la persona che programma i lavori per e Parte_1 soprattutto per l'officina carrelli.” (cfr. verbale di udienza del 7.11.2024).
Il teste , poi, confermava le dichiarazioni rese in sede ispettiva, nonché il cap. 2 del Testimone_1 ricorso (“2. Per la sua attività, l'azienda si avvale di operatori altamente specializzati e di alcuni furgoni attrezzati per svolgere le operazioni di manutenzione meccanica, elettrica di Pronto Intervento. Eccezion fatta per le operazioni contingenti ed urgenti eseguite con furgoni attrezzati, le attività manutentive e di riparazione a favore dei committenti vengono svolte da presso officine attrezzate ed approntate nelle aree concesse in comodato Parte_1
P d'uso dagli stessi committenti, all'interno delle quali gli operatori della operano “stabilmente” ed in via esclusiva.”). pagina 5 di 10 Dall'istruttoria orale sfogata, è insomma emerso che gli interventi vengono fatti prevalentemente in officina e che, tuttavia, è possibile la presenza di dipendenti di società diverse dalla ricorrente.
Non pare francamente dubitabile che l'attività svolta dalla ricorrente presso i clienti, indipendentemente dal titolo in base al quale l'attività viene svolta in quel luogo piuttosto che presso l'officina della società ricorrente, comporta un rischio maggiore rispetto all'attività svolta presso l'officina, presso la quale si recano i diversi clienti.
In effetti, la presenza di altri soggetti porta a ritenere che il rischio assicurato non sia il medesimo di quello relativo alle attività espletate presso la propria officina alla presenza dei soli propri dipendenti.
Tanto premesso sotto il primo profilo (con conseguente rigetto della domanda formulata in tesi in ricorso), deve adesso esaminarsi la questione dell'inquadramento retroattivo.
Giova premettersi in punto che, nel caso di specie, è pacifico che l'attività svolta dalla
[...] fu oggetto di denuncia, emergendo, poi, dalle allegazioni e dalla documentazione in Parte_1 atti che con denuncia della del 5.4.2017 in relazione alle nuove attività di Parte_1 manutenzione e riparazione di apparecchi di sollevamento l' la inquadrava nel grande CP_1 gruppo 3, voce 3620 e nel grande gruppo 6, voce 6323.
Col verbale di accertamento del 30.5.2023 l' , poi, verificata l'attività aziendale, riteneva che CP_1 le attività svolte dalla ricorrente non potessero essere ricondotte alla voce 6323 e riconduceva alla sola tariffa 3600.
Deve allora ricordarsi che, come chiarito dalla Suprema Corte, “(..) Secondo la giurisprudenza di questa
Corte, "In tema di classificazione delle imprese ai fini del versamento dei premi assicurativi , ai sensi del CP_1
D.M. 12 dicembre 2000, gli effetti dei provvedimenti di variazione disposti d'ufficio, tanto in vista della modifica della classificazione quanto ai fini della rettifica della tassazione errata, trovano applicazione, salvo che il datore di lavoro abbia dato causa all'errata classificazione, dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione dell' , in nome del principio di irretroattività della legge affermato, in via generale, dall'art. 11 delle disp. CP_1 prel. c.c. e ribadito, nella materia in esame, dall'art. 3, comma 8, della L. n. 335 del 1995, nonché dagli artt. 14 e
16 del decreto citato" (Cass. n. 6081/21, 19785/17). Nella specie, pertanto, erroneamente la Corte d'appello ha CP_ fatto decorrere retroattivamente l'efficacia del provvedimento di riclassificazione dell' dall'iniziale classificazione operata dall'Inps, non essendovi stata erronea o incompleta denuncia da parte del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello dovuto.” (cfr. in parte motiva Cass. 12784/2024).
pagina 6 di 10 Deve osservarsi, inoltre, che il D.M. 12 dicembre 2000, all'art. 14, rubricato “Rettifica d'ufficio CP_ dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie”, prevede “1. L' accertato in qualsiasi momento che l'inquadramento del datore di lavoro è errato, procede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato.
2. Il provvedimento è comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatto inquadramento doveva essere applicato: a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto;
si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia;
b) erroneo inquadramento non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto. E' facoltà del datore di lavoro, ricorrendone i presupposti, chiedere l'applicazione dell' art. 2033 c.c.
3. Per i datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale disposta ai sensi della L. n. 88 del 1989, art. 49 la rettifica dell'inquadramento è effettuata qualora risulti accertata una diversa classificazione aziendale adottata ai sensi della L. n. 88 del 1989, citato art. 49 e della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 8, e ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato ai sensi delle citate disposizioni.
4. Avverso i provvedimenti di cui al presente articolo il datore di lavoro può promuovere opposizione alla sede che ha adottato il provvedimento impugnato o ricorso al
Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 26, tranne i casi in cui il provvedimento sia stato adottato in conformità alla classificazione aziendale disposta ai sensi della L. n. 88 del 1989, art. 49 o della L. 8 CP_ agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 8. 5. Nei casi previsti dal presente articolo l' provvede, con la stessa decorrenza del provvedimento di rettifica dell'inquadramento, ad applicare la classificazione delle lavorazioni e la tassazione corrispondenti alla tariffa della gestione nella quale è disposto l'inquadramento. In tali casi, qualora la nuova classificazione e la relativa tassazione siano dovuti esclusivamente alla rettifica dell'inquadramento, ferma restando l'attività in concreto esercitata dal datore di lavoro, non si applica la rideterminazione dell'oscillazione del relativo tasso medio ai sensi degli artt. da 19 a 25”.
pagina 7 di 10 La L. 88/1989, all'art. 49, poi, dispone che “1. La classificazione dei datori di lavoro disposta dall' CP_1 ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed è stabilita sulla base dei seguenti criteri: a) settore industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche;
di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua;
dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni;
delle lavanderie industriali;
della pesca;
dello spettacolo;
nonché per le relative attività ausiliarie;
b) settore artigianato, per le attività di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443; c) settore agricoltura, per le attività di cui all'art. 2135 c.c. ed alla L. 20 novembre 1986, n. 778, art. 1; d) settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari;
per le attività professionali ed artistiche;
nonché per le relative attività ausiliarie;
e) credito, assicurazione e tributi, per le attività: bancarie e di credito;
assicurative; esattoriale, relativamente ai servizi tributariappaltati.
2. I datori di lavoro che svolgono attività non rientranti fra quelle di cui al comma 1 sono inquadrati nel settore “attività varie”; qualora non abbiano finalità di lucro sono esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla Cassa unica assegni familiari, a condizione che assicurino ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sarà stabilito a quale dei settori indicati nel precedente comma si debbano aggregare, agli effetti previdenziali ed assistenziali, i datori di lavoro che svolgono attività plurime rientranti in settori diversi. Restano comunque validi gli inquadramenti già in atto nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura o derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti emanati ai sensi del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, art. 34”.
La L. 335/1998, all'art. 3, co. 8, infine, dispone “8. I provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa. Le variazioni di Pt_4 inquadramento adottate con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del principio della non retroattività, dalla data fissata dall'INPS. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato”.
Le ragioni di parte ricorrente in parte qua appaiono fondate e meritevoli di accoglimento, alla luce della complessiva normativa innanzi riportata, interpretata secondo il senso letterale delle espressioni utilizzate.
pagina 8 di 10 In proposito la Corte di Cassazione in un recente arresto ha stabilito che “In applicazione del principio generale di irretroattività della legge di cui all'art. 11 preleggi, il provvedimento di variazione, sia d'ufficio che su domanda, della classificazione di un'impresa ai fini contributivi e di rettifica della relativa tassazione errata, in base al dm. 12.12.2000, ha effetto dal primo giorno successivo a quello della comunicazione, salvi i casi, ivi previsti, in cui il datore di lavoro abbia dato causa all'errata classificazione (così Cass. 19979/2017, cui hanno dato continuità Cass. 9227/2018, Cass. 4794/2019, Cass. 18185/2019 e Cass. 20907/2020)” (cfr. Cass.
11426/2021).
Per quanto sopra enunciato la doglianza di parte ricorrente è fondata non essendo emerso nel caso di specie che il datore di lavoro abbia dato causa all'errata classificazione.
In effetti nel verbale unico si legge “(..) Con variazione del 05.04.2017 la società ha denunciato l'attività di CP_ manutenzione e riparazione di apparecchi di sollevamento quali elevatori e gru, per la quale la sede ha chiesto chiarimenti (“si richiede se le riparazioni vengono effettuate sul luogo del richiedente la prestazione oppure in officina). La società ha precisato di svolgere l'attività di riparazione e manutenzione per il 30% sul luogo del richiedente e per il 70% in officina all'interno del Porto.” (cfr. ancora doc. 1 allegato al ricorso).
Peraltro, è documentale che la ricorrente, in occasione della denuncia del 5.4.2017, tramite il proprio studio di consulenza del lavoro richiesta dall' circa il fatto se le riparazioni fossero CP_1 effettuate sul luogo del richiedente o in officina rispondeva prontamente (cfr. doc. 2 allegato al ricorso), mentre l'Ente resistente procedeva all'iscrizione della società nel grande gruppo 6, voce
6323 poi revocata, di talché non pare ravvisabile alcun comportamento scorretto in tal senso imputabile alla odierna ricorrente.
Non essendo imputabile alcunché alla ricorrente sotto il profilo subordinato il ricorso è fondato e deve quindi dichiararsi la non debenza degli importi richiesti con riferimento al periodo antecedente al maggio 2023.
Le superiori considerazioni risultano assorbenti potendosi quindi decidere sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass.,
SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalle parti.
pagina 9 di 10 Le spese di lite possono essere compensate in misura della metà attesa la parziale soccombenza reciproca;
per l'ulteriore metà le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo alla natura della causa (cause di previdenza), suo scaglione di valore (tra euro
26.001,00 ed euro 52.000) e all'attività processuale svolta secondo il D.M. 55/2014 parzialmente ridotti ai sensi dell'art. 4, co. 1, dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento del ricorso accerta l'illegittimità dell'applicazione retroattiva rispetto al giugno 2023 dell'applicazione della voce tariffaria 3600 e per l'effetto dichiara non dovuto il relativo importo, rigettando per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite in misura della metà e condanna l' a rifondere a CP_1 Parte_1 le spese di lite che liquida per la residua frazione in € 3.000,00 per compensi, oltre 15% per
[...] rimborso spese generali, IVA e CPA.
LIVORNO, 16 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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