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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1549/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, RE
ACIERNO LOREDANA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5277/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 349/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 30/01/2025
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. TF7CR0100073-2024 CREDITI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 548/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Per l'Agenzia ci si riporta agli atti depositati.
Resistente/Appellato: Per parte appellata ci si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 5277/2025 l'Agenzia delle Entrate D.P. di Caserta ha appellato n. 349/11/2025 della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, sezione 11, che accolto il ricorso proposto dalla società Resistente_1 S.r.l. avverso l'atto di recupero del credito d'imposta n. TF7CR0100073/2024, notificato il 12.4.2024 dall'Agenzia delle Entrate, con il quale era stato effettuato il recupero del credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo utilizzato in compensazione nell'anno d'imposta 2018.
La Corte di primo grado ha accolto il ricorso e annullato l'atto impugnato per la sua motivazione insoddisfacente e contraddittoria, che ha leso il diritto di difesa del contribuente.
2.- Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate D.P. di Caserta per i seguenti motivi:
a.- violazione dell'articolo 132 c.p.c. e dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che la motivazione della sentenza è apparente e non rende percepibile il fondamento della decisione;
b.- la sentenza non avrebbe considerato il principio di non contestazione di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c., che trova applicazione nel giudizio tributario;
c.- la Corte di Giustizia di primo grado non avrebbe considerato che gli elementi fattuali dimostrano la correttezza dell'operato dell'Agenzia, che ha separato le spese giustificate da quelle non ammissibili.
La società non si è costituita in giudizio.
Con l'ord.inter. N. 1857/2025, questa Sezione ha respinto l'istanza di sospensione della gravata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere respinto.
1.- Correttamente il giudice di primo grado ha rilevato che l'atto di recupero impugnato risulta fondato su presupposti motivazionali tra loro incompatibili, poiché, da un lato, afferma la totale inesistenza dell'attività di ricerca e sviluppo, dall'altro, riconosce parzialmente costi ammissibili, mantenendo una quota del credito d'imposta.
Tale impostazione rende incerto il fondamento della pretesa, impedendo al contribuente di comprendere la reale ratio dell'atto e di approntare una difesa consapevole.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'atto impositivo è nullo quando la motivazione sia contraddittoria o equivoca, in quanto lesiva del diritto di difesa (Cass. n. 6289/2022; Cass. n. 2382/2018;
Cass. n. 23228/2017). 2.- L'appellante ha diffusamente argomentato sulla inesistenza oggettiva e soggettiva del know-how, sull'interposizione fittizia della società olandese, nonché sulla non agevolabilità delle attività svolte.
Tali deduzioni, pur articolate, non incidono sulla ratio decidendi della sentenza impugnata, che non ha escluso la fondatezza nel merito della pretesa, ma ha ritenuto l'atto giuridicamente nullo per vizio formale sostanziale.
È principio pacifico che “Il giudice tributario non può esaminare il merito della pretesa quando l'atto impositivo sia affetto da un vizio che ne comporti la nullità”
(Cass., sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27666; Cass. 18 aprile 2014, n. 8990).
Ne consegue che le censure dell'Agenzia, dirette a dimostrare la correttezza della ricostruzione fattuale, risultano eccentriche rispetto al thema decidendum.
3.- Non può condividersi l'assunto dell'appellante secondo cui la motivazione dell'atto sarebbe comunque intelligibile alla luce del PVC richiamato.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che: “La motivazione per relationem è legittima solo se l'atto richiamato sia conosciuto o conoscibile dal contribuente e purché l'atto impositivo non presenti autonome contraddizioni”
(Cass., sez. V, 21 ottobre 2021, n. 29277; Cass. 10 giugno 2021, n. 13374).
Nel caso di specie, la contraddizione è interna all'atto di recupero, e pertanto non sanabile mediante rinvio a documentazione esterna, pena la violazione degli artt. 3 L. 241/1990 e 7 L. 212/2000.
4.- L'appellante lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da motivazione apparente.
L'eccezione è infondata.
La sentenza di primo grado individua chiaramente il punto di contraddizione dell'atto, richiama specifica giurisprudenza di legittimità ed esplicita il nesso tra vizio motivazionale e lesione del diritto di difesa.
Secondo le Sezioni Unite: “La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice”
(Cass., SS.UU., 3 novembre 2016, n. 22232).
Nel caso in esame, il percorso argomentativo è lineare, intelligibile e coerente, sicché la censura deve essere disattesa.
In considerazione della peculiarità fattuale delle questioni trattate, le spese sono compensate.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, RE
ACIERNO LOREDANA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5277/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 349/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 30/01/2025
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. TF7CR0100073-2024 CREDITI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 548/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Per l'Agenzia ci si riporta agli atti depositati.
Resistente/Appellato: Per parte appellata ci si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 5277/2025 l'Agenzia delle Entrate D.P. di Caserta ha appellato n. 349/11/2025 della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, sezione 11, che accolto il ricorso proposto dalla società Resistente_1 S.r.l. avverso l'atto di recupero del credito d'imposta n. TF7CR0100073/2024, notificato il 12.4.2024 dall'Agenzia delle Entrate, con il quale era stato effettuato il recupero del credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo utilizzato in compensazione nell'anno d'imposta 2018.
La Corte di primo grado ha accolto il ricorso e annullato l'atto impugnato per la sua motivazione insoddisfacente e contraddittoria, che ha leso il diritto di difesa del contribuente.
2.- Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate D.P. di Caserta per i seguenti motivi:
a.- violazione dell'articolo 132 c.p.c. e dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che la motivazione della sentenza è apparente e non rende percepibile il fondamento della decisione;
b.- la sentenza non avrebbe considerato il principio di non contestazione di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c., che trova applicazione nel giudizio tributario;
c.- la Corte di Giustizia di primo grado non avrebbe considerato che gli elementi fattuali dimostrano la correttezza dell'operato dell'Agenzia, che ha separato le spese giustificate da quelle non ammissibili.
La società non si è costituita in giudizio.
Con l'ord.inter. N. 1857/2025, questa Sezione ha respinto l'istanza di sospensione della gravata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere respinto.
1.- Correttamente il giudice di primo grado ha rilevato che l'atto di recupero impugnato risulta fondato su presupposti motivazionali tra loro incompatibili, poiché, da un lato, afferma la totale inesistenza dell'attività di ricerca e sviluppo, dall'altro, riconosce parzialmente costi ammissibili, mantenendo una quota del credito d'imposta.
Tale impostazione rende incerto il fondamento della pretesa, impedendo al contribuente di comprendere la reale ratio dell'atto e di approntare una difesa consapevole.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'atto impositivo è nullo quando la motivazione sia contraddittoria o equivoca, in quanto lesiva del diritto di difesa (Cass. n. 6289/2022; Cass. n. 2382/2018;
Cass. n. 23228/2017). 2.- L'appellante ha diffusamente argomentato sulla inesistenza oggettiva e soggettiva del know-how, sull'interposizione fittizia della società olandese, nonché sulla non agevolabilità delle attività svolte.
Tali deduzioni, pur articolate, non incidono sulla ratio decidendi della sentenza impugnata, che non ha escluso la fondatezza nel merito della pretesa, ma ha ritenuto l'atto giuridicamente nullo per vizio formale sostanziale.
È principio pacifico che “Il giudice tributario non può esaminare il merito della pretesa quando l'atto impositivo sia affetto da un vizio che ne comporti la nullità”
(Cass., sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27666; Cass. 18 aprile 2014, n. 8990).
Ne consegue che le censure dell'Agenzia, dirette a dimostrare la correttezza della ricostruzione fattuale, risultano eccentriche rispetto al thema decidendum.
3.- Non può condividersi l'assunto dell'appellante secondo cui la motivazione dell'atto sarebbe comunque intelligibile alla luce del PVC richiamato.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che: “La motivazione per relationem è legittima solo se l'atto richiamato sia conosciuto o conoscibile dal contribuente e purché l'atto impositivo non presenti autonome contraddizioni”
(Cass., sez. V, 21 ottobre 2021, n. 29277; Cass. 10 giugno 2021, n. 13374).
Nel caso di specie, la contraddizione è interna all'atto di recupero, e pertanto non sanabile mediante rinvio a documentazione esterna, pena la violazione degli artt. 3 L. 241/1990 e 7 L. 212/2000.
4.- L'appellante lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da motivazione apparente.
L'eccezione è infondata.
La sentenza di primo grado individua chiaramente il punto di contraddizione dell'atto, richiama specifica giurisprudenza di legittimità ed esplicita il nesso tra vizio motivazionale e lesione del diritto di difesa.
Secondo le Sezioni Unite: “La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice”
(Cass., SS.UU., 3 novembre 2016, n. 22232).
Nel caso in esame, il percorso argomentativo è lineare, intelligibile e coerente, sicché la censura deve essere disattesa.
In considerazione della peculiarità fattuale delle questioni trattate, le spese sono compensate.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.