Articolo 2 della Legge 24 luglio 1985, n. 437
Articolo 1Articolo 3
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23 agosto 1985
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' alle disposizioni del punto 3 del protocollo stesso.
Entrata in vigore il 23 agosto 1985