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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori magistrati: dott. Francesco MICELA Presidente dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di regolamentazione della genitorialità al di fuori del matrimonio iscritto al n. 14336 del registro generale dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Inglima, presso il cui studio a Palermo, via Nicolò
Turrisi n. 13, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] il [...] ), rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'Avv. Riccardo Marretta, presso il cui studio a Palermo, via Antonio Veneziano n.
120, è elettivamente domiciliata resistente
OGGETTO: Regolamentazione della genitorialità al di fuori del matrimonio
CONCLUSIONI: come da accordo depositato il 02/04/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/11/2024, , premesso di avere intrattenuto una Parte_1
relazione sentimentale con nel corso della quale è stata generata una figlia Controparte_1
nata a [...] il [...], lamentava il disinteresse materno nei confronti della Per_1
minore e allegava di essersi trasferito presso la casa dei propri genitori e di essersi sempre preso cura della figlia, a seguito dell'abbandono da parte dell'ex compagna, la quale aveva lasciato la residenza familiare per fare ritorno presso la propria famiglia d'origine; concludeva, pertanto, chiedendo l'affidamento super esclusivo di e la previsione di un Per_1
1 assegno mensile a carico della resistente di euro 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore.
Si è costituta in giudizio la quale, premettendo di non avere abbandonato la Controparte_1
minore, lamentava l'ingerenza dei suoceri nella relazione con l'ex compagno e nelle decisioni concernenti la minore, al punto da ridimensionare ed escludere il ruolo materno della stessa;
concludeva, pertanto, chiedendo l'affidamento congiunto della figlia minore con dimora presso di sè, l'assegnazione della casa coniugale e la previsione di un assegno mensile a carico del ricorrente di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo, sottoscritto il 31/03/2025 e depositato il 02/04/2025 e con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
09/04/2025, hanno insistito nella regolamentazione del regime di affidamento e di mantenimento della figlia minore secondo le condizioni concordate, che di seguito si riportano:
- “La figlia minore rimarrà affidata ed entrambi i genitori, con domicilio prevalente Per_1
presso l'abitazione della madre - alla quale verrà assegnata la casa familiare di Via Mogia n.
2, condotta in locazione e che la stessa abita stabilmente: a tale riguardo la IG.ra
, all'esito della presente trasformazione, si impegna a subentrare nel contratto di CP_1
locazione in essere e ciò al fine di richiedere ed ottenere dall'istituto Previdenziale il contributo canone locazione sull'ADI percepita - le spese ed il relativo canone di locazione rimarranno ad esclusivo carico della IG.ra ; CP_1
- Il IG. avrà la possibilità di incontrare la minore e tenerla con sé Pt_1
liberamente; in caso di disaccordo tra i genitori, il padre potrà incontrare la figlia minore tre pomeriggi a settimana (con possibilità di pernottamento in casa del medesimo) da concordare in base agli impegni di ciascuno dei genitori
e compatibilmente con gli impegni scolastici della bambina;
- La figlia minore trascorrerà il fine settimana, a settimane alterne, con il padre
o con la madre, dal venerdì al termine dell'orario scolastico e sino al lunedì sera;
potrà trascorrere le festività laiche e religiose alternativamente con il padre o con la madre e ciascun genitore potrà tenerla con sé per un periodo di quindici giorni consecutivi nel periodo delle vacanze estive, con obbligo, in tale periodo, di garantire contatti giornalieri tramite chiamate e videochiamate con l'altro genitore.
- I genitori si impegnano ad assumere concordemente le decisioni relative alle eIGenze di vita della figlia minore, nel rispetto delle sue attitudini ed
2 inclinazioni ed a garantire che la figlia minore possa coltivare i rapporti affettivi con i nonni paterni e materni.
- Il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra l'importo Parte_1 Controparte_1
complessivo di euro 200,00 (duecento euro/00) a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, e che l'assegno unico ed universale sarà percepito integralmente dalla madre, per il precipuo fine del soddisfacimento delle eIGenze della figlia minore.
Le spese straordinarie saranno a carico di ciascuno dei genitori nella misura del 70 % in capo al IG. e del 30% in capo alla IG.ra , secondo il Protocollo Pt_1 CP_1 adottato dal Tribunale di Palermo”.
Le condizioni concordate e sopra riportate non sono contrarie alla legge né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Avuto riguardo all'esito del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare interamente le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando:
1) Dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore nata a Per_1
Palermo il 24/03/2020, sia disciplinato secondo quanto pattuito dalle parti con accordo del
02/04/2025.
2) Compensa interamente le spese processuali.
Così deciso a Palermo, nella camera di conIGlio della Sezione I Civile del 10/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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