Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 18
CGT2
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Accolto
    Carenza del presupposto soggettivo dell'imposta

    La cancellazione della società dal Registro delle imprese ne determina l'estinzione. I debiti sociali pregressi si trasferiscono ai soci nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, e i beni non liquidati si trasferiscono ai soci in contitolarità. Tuttavia, per i tributi maturati dopo l'estinzione, il rapporto d'imposta non è più in capo alla società, bensì al soggetto che nel periodo d'imposta possedeva l'immobile. Il Comune non ha dimostrato che il ricorrente fosse proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile nel 2018, rendendo l'avviso viziato per erronea individuazione del soggetto passivo.

  • Accolto
    Notifica dell'avviso di accertamento oltre il termine di decadenza

    La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso relativo alla carenza di legittimazione passiva del ricorrente, assorbendo ogni altro profilo, inclusa la decadenza del termine.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 18
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento
    Numero : 18
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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