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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 27/02/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
RG n. 894/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 894/2024 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata ad [...], il [...], Parte_1 C.F._1 ed (C.F. ), nato ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...], difesi e rappresentati dall'avv. Carlo Polce, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in
Trasacco, Via Muzio Febonio.
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 18.12.2024, chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1
2
3
4
5
Parzialmente modificate con la memoria integrativa del 12.02.2025 nelle modalità che seguono:
“- il padre avrà con sé la figlia un pomeriggio ed una notte durante la settimana (il mercoledì)
e dalle ore 16,00 del venerdì al sabato sino alle ore 15, la settimana successiva dalle ore 15 del sabato alle ore 15 della domenica.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 18.12.2024,
e hanno adìto congiuntamente il Tribunale Parte_1 Parte_2 per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio concordatario celebrato in Trasacco (AQ) il 20.07.2019 e trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune al n. 3 P. 2, S. A. anno 2019, alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, precisato quanto segue: “In ordine alla richiesta dell'ubicazione della minore, si evidenzia che l'indirizzo ove la minore è collocata è: Via Persona_1
Belgio n 32, Trasacco. L'ammontare dell'assegno unico percepito, ad oggi, è di € 57,00 mensili.
Tale assegno sarà di maggior importo poiché l'ISEE familiare a seguito della separazione sarà più basso. L'ammontare invece dell'assegno ercepito dalla moglie è pari CP_1 Parte_1 ad € 782,46 mensili che subirà un decremento mensile.”
Con le note depositate in data 12.02.2025, i coniugi hanno avanzato una richiesta di parziale integrazione del piano genitoriale, concordando che: “- il padre avrà con sé la figlia un pomeriggio ed una notte durante la settimana (il mercoledì) e dalle ore 16,00 del venerdì al sabato sino alle ore 15, la settimana successiva dalle ore 15 del sabato alle ore 15 della domenica.”
6 All'udienza del 19 febbraio 2025, dinanzi al giudice istruttore, le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni come sopra integrate.
Il giudice istruttore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti e non contrarie al superiore interesse della figlia minore della coppia.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
come sopra meglio generalizzati.
[...]
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'affidamento ed al collocamento della figlia minore:
-al diritto di visita paterno:
7 “- il padre avrà con sé la figlia un pomeriggio ed una notte durante la settimana (il mercoledì)
e dalle ore 16,00 del venerdì al sabato sino alle ore 15, la settimana successiva dalle ore 15 del sabato alle ore 15 della domenica.”
-al mantenimento per la figlia minore:
8
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Trasacco (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 3 P. 2, S. A. anno 2019.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 21 febbraio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 894/2024 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata ad [...], il [...], Parte_1 C.F._1 ed (C.F. ), nato ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...], difesi e rappresentati dall'avv. Carlo Polce, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in
Trasacco, Via Muzio Febonio.
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 18.12.2024, chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1
2
3
4
5
Parzialmente modificate con la memoria integrativa del 12.02.2025 nelle modalità che seguono:
“- il padre avrà con sé la figlia un pomeriggio ed una notte durante la settimana (il mercoledì)
e dalle ore 16,00 del venerdì al sabato sino alle ore 15, la settimana successiva dalle ore 15 del sabato alle ore 15 della domenica.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 18.12.2024,
e hanno adìto congiuntamente il Tribunale Parte_1 Parte_2 per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio concordatario celebrato in Trasacco (AQ) il 20.07.2019 e trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune al n. 3 P. 2, S. A. anno 2019, alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, precisato quanto segue: “In ordine alla richiesta dell'ubicazione della minore, si evidenzia che l'indirizzo ove la minore è collocata è: Via Persona_1
Belgio n 32, Trasacco. L'ammontare dell'assegno unico percepito, ad oggi, è di € 57,00 mensili.
Tale assegno sarà di maggior importo poiché l'ISEE familiare a seguito della separazione sarà più basso. L'ammontare invece dell'assegno ercepito dalla moglie è pari CP_1 Parte_1 ad € 782,46 mensili che subirà un decremento mensile.”
Con le note depositate in data 12.02.2025, i coniugi hanno avanzato una richiesta di parziale integrazione del piano genitoriale, concordando che: “- il padre avrà con sé la figlia un pomeriggio ed una notte durante la settimana (il mercoledì) e dalle ore 16,00 del venerdì al sabato sino alle ore 15, la settimana successiva dalle ore 15 del sabato alle ore 15 della domenica.”
6 All'udienza del 19 febbraio 2025, dinanzi al giudice istruttore, le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni come sopra integrate.
Il giudice istruttore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti e non contrarie al superiore interesse della figlia minore della coppia.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
come sopra meglio generalizzati.
[...]
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'affidamento ed al collocamento della figlia minore:
-al diritto di visita paterno:
7 “- il padre avrà con sé la figlia un pomeriggio ed una notte durante la settimana (il mercoledì)
e dalle ore 16,00 del venerdì al sabato sino alle ore 15, la settimana successiva dalle ore 15 del sabato alle ore 15 della domenica.”
-al mantenimento per la figlia minore:
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PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Trasacco (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 3 P. 2, S. A. anno 2019.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 21 febbraio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
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