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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/10/2025, n. 1737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1737 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 21907/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 21907/2024 V.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocino dell'avv. PUGLISI BRUNA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. AGOSTINO MARA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in CRACO (MT) Parte_1 Controparte_1 il 29/08/1990.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 29/11/1994 e , il 08/08/1996, maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato il 18/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 2 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il sig. concorra al mantenimento della moglie versando alla stessa CP_1 l'importo di euro 250,00 mensili, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
DA' ATTO che il sig. a già lasciato l'abitazione adibita a casa coniugale. CP_1
DA' ATTO che il figlio ha trovato un lavoro a tempo determinato a far data da dicembre 2024, Per_3 per cui nulla gli è dovuto a titolo di contributo al mantenimento.
DA' ATTO che le parti concordano che, nel caso in cui il contratto di lavoro a tempo determinato non fosse riconfermato ed il figlio risultasse disoccupato per un periodo superiore ai sei mesi, finita la NASPI, trovandosi al momento collocato presso la madre, il padre contribuirà al mantenimento del figlio Per_2 con un versamento di euro 100,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 21907/2024 V.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocino dell'avv. PUGLISI BRUNA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. AGOSTINO MARA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in CRACO (MT) Parte_1 Controparte_1 il 29/08/1990.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 29/11/1994 e , il 08/08/1996, maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato il 18/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 2 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il sig. concorra al mantenimento della moglie versando alla stessa CP_1 l'importo di euro 250,00 mensili, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
DA' ATTO che il sig. a già lasciato l'abitazione adibita a casa coniugale. CP_1
DA' ATTO che il figlio ha trovato un lavoro a tempo determinato a far data da dicembre 2024, Per_3 per cui nulla gli è dovuto a titolo di contributo al mantenimento.
DA' ATTO che le parti concordano che, nel caso in cui il contratto di lavoro a tempo determinato non fosse riconfermato ed il figlio risultasse disoccupato per un periodo superiore ai sei mesi, finita la NASPI, trovandosi al momento collocato presso la madre, il padre contribuirà al mantenimento del figlio Per_2 con un versamento di euro 100,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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