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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/03/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n.1121/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati: 1) Dott. ssa Manuela Saracino Presidente
2) Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
3) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel. ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A Parte_1
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] assistito e difeso dall'Avv. to Cosimo Nicola Punzi;
-Appellante- E
(15.11.1980 -Albania), assistito e difeso dagli Avv. ti CP_1
Maria Losurdo e Antonella Debernardis;
-Appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza definitiva n. 2160/2023 del 14.07.2023, il Tribunale del Lavoro di Bari, adito da , accoglieva i ricorsi dal medesimo CP_1 proposti con ricorsi del 28.07.2022 e del 17.02.2023, successivamente riuniti ai sensi degli artt. 274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c., e così statuiva: a) dichiarava parte ricorrente non tenuta alla restituzione della somma di € 3.657,98, erogata a titolo di reddito di cittadinanza su domanda del 19.05.2020 (con riferimento al periodo dal giugno 2020 al marzo 2021), chiesta in restituzione dall' Pt_1 con comunicazione di indebito del 16.11.2021; b) dichiarava parte ricorrente tenuta alla restituzione della minor somma di € 2.654,48, rispetto alla maggior somma di € 5.348,14 erogata a titolo di reddito di cittadinanza su domanda del 20.03.2019 (con riferimento al periodo da aprile 2019 a gennaio 2020), richiesta dall in restituzione con ulteriore comunicazione di indebito del Pt_1
1°.2.2022; c) condannava l alla restituzione delle somme già recuperate Pt_1 in misura eccedente l'importo di € 2.654,48; d) condannava l' al Pt_1 pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquidava in complessivi € 1.900,00, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. 2. Con ricorso del 03.10.2023 l' interponeva appello per i motivi che di Pt_1 seguito si riportano e si valutano, invocando il rigetto integrale di ogni domanda proposta dal ricorrente in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio. Ripristinato il contraddittorio, resisteva con apposita memoria CP_1 del 2.10.2024, chiedendo confermarsi in ogni parte la sentenza gravata, con vittoria di spese anche del presente grado del giudizio. Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado. In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE 3. È necessario riassumere in fatto la vicenda litigiosa al fine di meglio corrispondere ai motivi di appello spiegati dall . Pt_1
3.1.a. Con ricorso depositato in data 28.7.2022, premetteva di CP_1 avere presentato all domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del Pt_1 reddito di cittadinanza in data 19.5.2020 ed avere ottenuto da corresponsione del beneficio dal giugno 2020 al marzo 2021, per un importo di € 3.657,98, che gli veniva chiesto in restituzione dall' con missiva di indebito del Pt_1
16.11.2021 “in quanto la domanda in questione risultava essere stata presentata prima dello spirare del termine di 6 mesi di cui all'art. 7, comma 11, legge n. 26 del 2019”, termine semestrale applicabile in ipotesi di dichiarata revoca/decadenza da pregresso analogo beneficio, ma che nel caso di specie, deduceva il ricorrente, risultava del tutto inapplicabile, avendo il medesimo ricevuto comunicazione di avvenuta revoca del precedente beneficio (richiesto con domanda del 20.03.2019 per il periodo da aprile 2019 a giugno 2020) soltanto in data in data 16.11.2021, allorquando la seconda domanda (diretta ad ottenere il beneficio per il periodo successivo, cioè da giugno 2020 a marzo 2021) risultava proposta, in perfetta buonafede, in data 19.05.2020; si doleva, quindi, della circostanza di non avere avuto conoscenza della disposta revoca/decadenza in cui sarebbe incorsa la sua prima domanda del 20.3.2019, essendo essa stata comunicata solo dopo che era stata presentata la seconda domanda di conseguimento del beneficio, con la conseguenza che nulla potesse pretendere in restituzione l , avendo, peraltro, egli agito in buona fede e Pt_1 facendo affidamento sull'operato dell'Istituto.
3.1.b. Con memoria difensiva depositata il 6.12.2022, si costituiva in giudizio l , preliminarmente osservando che l'indebito era dipeso dalla Pt_1 carenza dei requisiti reddituali per l'erogazione della prestazione;
rimarcava che parte ricorrente aveva omesso di dichiarare - con mod. RD/ridotto - la variazione reddituale (attività lavorativa non dichiarata) e aggiungeva che la revoca della prestazione aveva comportato anche la revoca della successiva 2 domanda n. 2020-2534214 del 19.5.2020 e la reiezione della domanda n. 2021- 4466477 presentata il 3.5.2021, permanendo ancora la variazione reddituale.
3.2.a. Con successivo ricorso, depositato in data 16.2.2023, CP_1 impugnava un secondo provvedimento di indebito comunicatogli in data 01.02.2022, con il quale l chiedeva la restituzione della somma di € Pt_1
5.348,14, a titolo di indebita percezione del reddito di cittadinanza nel periodo da aprile 2019 a gennaio 2020, con la seguente motivazione “omessa dichiarazione all'atto della domanda di attività lavorativa, di componenti del nucleo, non interamente valorizzata in ISEE (art. 3, co. 10, L. 26/2019)”; provvedimento illegittimo, a detta del ricorrente, in quanto risultava dalla documentazione agli atti avere piuttosto il medesimo percepito, negli anni 2018, 2019 e 2020, un reddito inferiore ai limiti di legge, come da modelli 730 allegati;
evidenziava, pertanto, che nulla doveva restituire “in quanto giustamente percepito, nonostante la omessa dichiarazione integrativa”; aggiungeva, parallelamente, che la decadenza/revoca era prevista dalla legge nei soli casi in cui le variazioni, poi omesse, fossero avvenute durante il periodo di erogazione della misura, (“in tal caso il beneficiario è tenuto a pena di decadenza all'invio del modello integrativo”), mentre negli altri casi nulla era previsto;
sottolineava, pertanto, essere il medesimo già occupato con lavoro part time al momento della presentazione dell'istanza di RD e che, quindi, in caso di omessa compilazione del modello RD/pdc-com ridotto alcuna conseguenza pregiudizievole era ravvisabile a proprio carico.
3.2.b. Costituitosi in giudizio, l ribadiva che “una volta effettuati i Pt_1 controlli e verificato che il ricorrente non aveva effettuato una dichiarazione di un elemento necessario ai fini della corretta liquidazione del beneficio”, la prestazione era stata “revocata totalmente, ai sensi dell'art. 7 del d.l. n.
4/2019”. 3.3. Il Tribunale, previa riunione delle controversie, così argomentava a sostegno della decisione dianzi riportata. Previa ricognizione della disciplina applicabile, e segnatamente D.L. n.
4/2019 che stabilisce i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per beneficiare del reddito di cittadinanza, menzionava le sanzioni previste nell'art. 7, commi 4 e 6, del D.L. cit, e specificamente a) la immediata revoca (con efficacia retroattiva e con obbligo di restituzione di tutto quanto indebitamente percepito) nelle ipotesi in cui l'amministrazione erogante accerta: - la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza, - l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante (comma 4); b) la decadenza dal beneficio “nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del RD in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di 3 cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso” (comma 6). Affermava, poi, che nella presente fattispecie: i) era pacifico che il ricorrente, all'atto della presentazione della domanda di RD in data 20.3.2019, non dichiarava l'attività di lavoro subordinato presso la ditta Controparte_2 avviata nel febbraio 2018; si trattava, in particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.L. n. 4/2019, di procedere alla compilazione del modello RD/com – ridotto, appunto relativo ad attività lavorative già avviate al momento di presentazione della richiesta del beneficio ma non rilevate nell'Isee per l'intera annualità ed indispensabile ai fini della corretta determinazione della prestazione;
ii) all'epoca dell'istanza presentata da (anteriore alla CP_1 prevista integrazione del contenuto delle comunicazioni obbligatorie ex art. 9 bis D.L. n. 510/1996), in particolare, proprio l'assistibile era tenuto ad auto- dichiarare anche il reddito lordo previsto nell'anno solare di svolgimento dell'attività lavorativa e nella specie risultava che l'odierno istante, non solo ometteva di compilare il modello RD/Com- ridotto ma neanche compilava il Quadro E della domanda di RD (“dichiaro che uno o più componenti del nucleo familiare svolgono attività lavorativa, avviata durante il periodo di riferimento dell'ISEE o successivamente ad esso”). Tanto premesso, la fattispecie andava ricondotta alla previsione di decadenza contenuta nell'art. 7, comma 6, D.L. n. 4/2019, trattandosi di percezione del beneficio economico del RD in misura maggiore rispetto a quanto sarebbe spettato “per effetto dell'omessa presentazione delle … comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso”. Trattandosi di decadenza (e non di revoca), non avrebbe potuto operare retroattivamente e, dunque, incidere sulla quota di RD già percepita e, pertanto, il beneficiario non era tenuto a restituire l'intera somma ma soltanto quanto percepito in eccesso. Specificava, poi, i calcoli operati, affermando che < considerare la differenza tra il valore reddituale di riferimento - pari ad € 15.360,00 - ed il reddito percepito, pari ad € 11.826,00 per l'anno 2019 (si veda modello 730/2020, prodotto dalla difesa attorea) e pari ad € 10.162,00 per l'anno 2020 (si veda modello 730/2021, prodotto dalla difesa attorea). Dunque, considerando che qui si discute delle somme relative a 9 mesi nel 2019 e ad 1 mese nel 2020, occorre innanzitutto considerare quanto effettivamente spettava all'odierno attore e, dunque: - per l'anno 2019, € 2.260,50, pari alla differenza tra € 11.520,00 (15.360,00: 12 x 9) ed € 8.869,50 (11.826,00: 12 x 9); - per l'anno 2020, € 433,16, pari alla differenza tra € 1.280,00 (15.360,00: 12 x 1) ed
€ 846,84 (10.162,00: 12 x 1). L'eccedenza pagata dall' si ricava, pertanto, Pt_1 considerando la differenza tra la somma effettivamente erogata (€ 5.348,14) e la somma viceversa dovuta (2.260,50 + 433,16 = 2.693,66)>> e concludeva affermando che < restituire la sola somma di € 2.654,48. In tale prospettiva, la domanda attorea 4 dev'essere parzialmente accolta>>. Passando, poi, all'indebito relativo alla domanda di RD presentata in data 19.5.2020, il Tribunale dava atto avere l' articolato la propria pretesa sulla Pt_1 scorta della previsione contenuta nell'art. 7, comma 11, D.L. n. 4/2019, secondo cui “in tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il RD puo' essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilita', come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data” , con la conseguenza che, nel caso di specie, tale preclusione temporale rispetto alla presentazione di nuove domande non poteva evidentemente retroagire, ma essere riferita esclusivamente a quelle successive alla data in cui era stato adottato (e comunicato) il provvedimento di decadenza dal beneficio, di talché alcun obbligo restitutorio sussisteva in capo al ricorrente in relazione alle ragioni enunciate dall nella missiva di indebito del 16.11.2021. La Pt_1 domanda andava, pertanto, accolta in parte qua.
----- 4.1. Avverso tale statuizione l oppone un unico articolato motivo di Pt_1 appello, denunciando l'erronea interpretazione del D.L. n. 4 del 2019, conv. in L. n. 26 del 2019.
4.1.a. Lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui, dopo avere correttamente ricostruito in fatto la vicenda litigiosa - dando atto avere il CP_1 pacificamente omesso di dichiarare, all'atto della presentazione della domanda diretta ad ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza (n. 506847, presentata in data 20.03.2019), mediante modello RD/ridotto (necessario per comunicare all , nei termini di legge, il maggior reddito conseguito e rilevante ai fini Pt_1 della misura della prestazione assistenziale), di avere in corso un rapporto di lavoro, iniziato circa un anno prima, con contratto part time, alle dipendenze della - ha poi ricondotto la fattispecie all'ipotesi Controparte_3 sanzionatoria meno severa, della decadenza dalla prestazione (comma 6, art. 7
D.L. n. 4/19), piuttosto che a quella della revoca (comma 4, art. 7) prevista in ipotesi di omessa comunicazione delle variazioni reddituali e che impone la restituzione di tutte le somme percepite a titolo di reddito di cittadinanza con effetto retroattivo, limitando così il diritto dell a ripetere le sole somme Pt_1 ricevute dopo il provvedimento sanzionatorio. Evidenzia che il ragionamento del primo giudice non persuade, perché non può tralasciarsi che il dato caratterizzante la sanzione è rappresentato dalla violazione del patto di leale collaborazione tra cittadini e Stato, in funzione antielusiva delle regole e dei limiti entro i quali si ritengono meritevoli di sostegno e aiuto specifiche categorie di appartenenti alla comunità. La consapevole omissione di comunicazioni inerenti al profilo reddituale del richiedente, al pari dell'invio di dati e notizie non rispondenti al vero, costituisce, a detta dell , di per sé condotta che espone a pericolo il bene Pt_1 giuridico tutelato dalla norma. 5 Logica conseguenza della violazione di tale patto, prosegue il rilievo censorio, conseguenza dell'omessa dichiarazione dei redditi non presenti nell'Isee, giustifica ampiamente la sanzione civile prevista dalla norma e consistente nella revoca del beneficio già concesso, sicchè correttamente l ha, sulla scorta dell'art. 7, comma 4, del d.l. n. 4/2019, convertito nella Pt_1 legge n. 26/2019, richiesto la restituzione di quanto già erogato a titolo di reddito di cittadinanza, anche ai sensi dell'art. 2033 c.c. Ed invero, sempre secondo l'appellante, “quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza, ovvero, l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito per effetto di un rapporto di lavoro dell'appellato e dei redditi percepiti, consegue, per quanto previsto dall'art. 7 comma 3, che la stessa amministrazione disponga l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. Ed a seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di tutto quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall ai sensi del comma 10 del medesimo Pt_1 art. 7 ed il beneficio non puo' essere nuovamente richiesto, ai sensi del successivo comma 11, dal richiedente (ovvero da altro componente il nucleo familiare) prima che siano decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilita', come definita a fini ISE, decorsi sei mesi dalla medesima data”.
4.1.b. Contesta anche la sentenza nella parte in cui “ha accertato il reddito percepito dall'appellato non da prove ritualmente acquisite al processo, quali le prove documentali provenienti dalle buste paga, o dalle comunicazioni obbligatorie all o all'Ispettorato del lavoro (modelli Unilav), bensì dalle Pt_1 dichiarazioni dei redditi prodotte in giudizio in corso di causa, e, quindi, tardivamente, dall'appellato”; dichiarazioni dei redditi che non assumono alcun valore probatorio in giudizio, essendo deputate ad esplicare effetti soltanto in via amministrativa in quando fondate sulla dichiarazione della parte stessa. Ribadisce ancora una volta che quando l' accerta la non corrispondenza Pt_1 al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero “l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito”, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, deve disporre l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva con conseguente obbligo restitutorio di quanto indebitamente percepito, a nulla rilevando il principio dell'affidamento -pure richiamato dall'appellato- in quanto l'aver omesso di indicare un elemento essenziale per la valutazione se concedere o no il beneficio, configura un'ipotesi di dolo specifico in ambito penale, che in ambito civilistico resta configurato nell'ambito del dolo;
non troverebbero, inoltre, applicazione gli art. 52 della l. n. 88 del 1989 e art. 13 della l. n. 412 del 1991, volti a disciplinare una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale di natura pensionistica. 6
4.1.c. Si duole, infine, della condanna al pagamento delle spese di lite disposta a proprio carico, evidenziando che, essendo stata accolta la domanda attorea soltanto in parte, ben si giustificava una compensazione delle stesse.
5. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento, risultando la decisione assunta dal Tribunale immune da censure e pienamente rispondente alla disciplina vigente.
5.1.a. I fatti di causa, come dianzi riassunti, devono ritenersi assolutamente pacifici: ha omesso, all'atto della compilazione della domanda CP_1 del 20.03.2019 diretta ad ottenere il riconoscimento del beneficio del Reddito di Cittadinanza di dichiarare, mediante modello RD/ridotto, finalizzato a determinare la misura della prestazione in base ai redditi posseduti, di avere in corso un rapporto di lavoro, iniziato da circa un anno (precisamente, 20.02.2018, come evincibile dall'estratto contributivo agli atti), con contratto part time, alle dipendenze della il che avrebbe Controparte_3 determinato la percezione -ma non anche l'esclusione dal beneficio assistenziale, non raggiungendo comunque la soglia reddituale prevista dalla legge ai fini della maturazione del diritto a beneficiare dello stesso, ammontando il reddito familiare complessivo nell'anno 2019 ad € 11.826,00, nell'anno 2020 ad € 10.162,00, al di sotto dunque dell'importo di € 15.360,00 determinato dalla legge a seguito dell'applicazione della scala di equivalenza pari a 2- del RD in misura inferiore.
Ha omesso, in sostanza, di compilare il modello RD/com – ridotto, relativo ad attività lavorativa già avviata al momento della presentazione della richiesta del beneficio ma non rilevata nell'Isee per l'intera annualità ed indispensabile ai fini della corretta determinazione della prestazione, in violazione dell'art. 3, comma 10, del D.L. n.4/2019. Controversa, tra le parti in causa, è la sanzione applicabile nella specie, e cioè la revoca dal beneficio con conseguente restituzione di tutte le somme percepite con efficacia retroattiva (comma 4, art. 7) come invocato dall' , Pt_1 ovvero, come ritenuto dal Tribunale, la decadenza con obbligo di restituzione delle somme percepite in eccesso (comma 6, art. 7)
5.1.b. Giova premettere che il reddito di cittadinanza, introdotto con il d.l. n. 4 del 2019, conv. con modif. in l. n. 26 del 2019, è stato istituito «quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale» (art.1). Il RdC, quindi, è finalizzato a garantire l'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti a rischio di emarginazione a causa delle precarie condizioni economiche in cui versano. Non a caso in dottrina si è parlato di beneficio dalla “natura bifronte”, che si propone cioè di contrastare la povertà promuovendo nello stesso tempo l'inclusione sociale e l'accesso al lavoro. Sulla stessa linea anche la Consulta ha osservato che «… il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto 7 alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. A tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari, definiti in Patti sottoscritti da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare (salve le esclusioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del d.l. n. 4 del 2019). È inoltre prevista la decadenza dal beneficio nel caso in cui un solo componente non rispetti gli impegni (art.
7, comma 5, del d.l. n. 4 del 2019)» (v. Corte cost. sent. n. 19 del 2022). In primo luogo, è opportuno rammentare che l'art. 2 co. 1, lett. b) n. 3) del D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019, prevede tra i diversi requisiti necessari al riconoscimento del beneficio che il richiedente abbia: “un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo”. Tale disposizione è completata dal successivo art. 3, comma 11, secondo cui «E' fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c). Con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti e' comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non gia' compresa nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione». Tali obblighi di comunicazione, invero, rivestono particolare importanza in quanto volti ad informare l'ente erogatore di qualsiasi variazione reddituale suscettibile di rilevare ai fini della concessione della prestazione in esecuzione dell'obbligo generale di correttezza e buona fede tra privato e pubblica amministrazione. All'inosservanza degli obblighi di comunicazione e informativa sanciti dalle suddette norme si ricollega una specifica sanzione. L'art. 7, comma 1, del D.L. 4/2019 dispone: «
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni»; parimenti punita con la reclusione da uno a tre anni è «l'omessa
8 comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio» (comma 2); il successivo comma 4 prevede che: «Fermo quanto previsto dal comma 3 quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito»; infine, il comma 6, nel disciplinare la sanzione minore della decadenza, così recita: «La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del RD in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'art. 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso». Ebbene, appare evidente, dalla plana lettura dell'articolato normativo dianzi esposto, essere sanzionata la condotta dell'odierno appellato dal comma 6 dell'art. 7, per avere omesso la presentazione della comunicazione di cui all'art. 3, comma 10 (e cioè, redditi da lavoro non rilevanti per l'intera annualità nell'Isee in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio), percependo così il RD in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, con obbligo di restituzione di quanto percepito in eccesso. Il più severo comma 4, disciplina altre e diverse ipotesi: a) la falsa dichiarazione (e cioè la non corrispondenza al vero di quanto dichiarato, mentre nel caso qui in esame vi è una omessa dichiarazione), b) la omessa successiva comunicazione all' di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del Pt_1 patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante (mentre nel caso qui in esame vi è una omessa dichiarazione di un reddito già percepito, e non anche una variazione della condizione occupazionale successiva, cioè durante la percezione del RD).
5.1.c. Corretta, pertanto, è la decisione assunta dal primo giudice, che ha dichiarato non essere tenuto il alla restituzione delle somme richieste CP_1 dall con la comunicazione del 1°.02.2022 (pari ad € 5.348,14) ma alla Pt_1 sola restituzione della minor somma di € 2.654,48, corrispondente alla parte eccedente, non spettantegli sulla scorta dell'effettivo reddito percepito. Somma ben calcolata dal Tribunale, mediante esplicazione del conteggio operato, non attinto da specifiche censure. Peraltro, benchè l continui a contrapporre l'argomentazione secondo Pt_1 cui vi sarebbe stata “una variazione del reddito” mai comunicata e diretta ad incidere, oltre che sulla prima domanda del 20.03.2019 n. 506847, anche sulle successive domande del 19.05.2020 n. 2534214 e del 03.05.2021 n. 4466477, in realtà alcuna variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del 9 nucleo familiare sarebbe stata taciuta all , configurandosi, piuttosto, Pt_1
l'omessa presentazione della comunicazione di cui all'art. 3, comma 10, con conseguente inapplicabilità dei commi, 2, 3 e 4 dell'art. 7 del D.L. n. 4/2019, come preteso dall . Pt_1
5.1.d. Non coglie nel segno neppure l'ulteriore rilievo censorio mosso sempre nel primo motivo di appello dall , secondo cui le dichiarazioni Pt_1 fiscali (mod. 730) prodotte tardivamente in giudizio dall'assistito sarebbero prive di alcun valore probatorio con riferimento ai redditi denunciati, trattandosi di autodichiarazioni valevoli nella diversa sede amministrativa/fiscale, in quanto, oltre ad essere state prodotte tempestivamente all'atto del deposito del ricorso introduttivo del giudizio (e non anche tardivamente come eccepito dall ), la statuizione della Pt_1
Suprema Corte n. 14494/2014 invocata dall a supporto della propria tesi
Pt_1 riguarda tutt'altra fattispecie, riferendosi, con tutta evidenza alle DSU - Dichiarazioni Sostitutive Uniche- e non anche ai modelli fiscali 730 in cui i dati vengono inseriti dall'Agenzia delle Entrate. Peraltro, come argutamente osservato dalla difesa dell'appellato sul punto, vi è una piena corrispondenza tra dette dichiarazioni e l'estratto contributivo prodotto dall' in giudizio, il quale, seppur privo di valore certificativo,
Pt_1 riporta l'imponibile previdenziale che a seguito delle detrazioni per
Pt_1 lavoro dipendente si trasforma in imponibile fiscale nel 730; risulta, pertanto, provato il reddito percepito dall'appellato ed accertato il possesso del requisito reddituale per accedere al RD.
5.1.e. Va, infine, rilevato -benchè la questione risulti assorbita dall'avvenuto accertamento del possesso del requisito reddituale per beneficiare della prestazione assistenziale invocata con riferimento ad entrambe le domande qui in esame, e oggetto dei due provvedimenti di indebito impugnati- che
Pt_1
l non ha impugnato la parte della sentenza che accoglie la domanda di Pt_1 cui al primo ricorso iscritto al n. 8416/2022 r.g. avente ad oggetto la richiesta di indebito del 16.11.2021 pari ad € 3.657,98 e che dichiara parte Pt_1 ricorrente non tenuta alla restituzione di dette somme, in quanto la preclusione temporale rispetto alla presentazione di nuove domande non può retroagire ma può essere riferita esclusivamente alle domande successive alla data in cui sia stata adottato e comunicato il provvedimento di decadenza del beneficio. 5.2. Del pari infondato è il secondo e ultimo motivo di appello con il quale si addebita al Tribunale l'ingiusta condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, avendo il Tribunale correttamente applicato il principio di causalità della lite. Il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite è infatti quello della causalità rispetto al giudizio: si considera cioè soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario l'accertamento giudiziale (da ultimo Cass. Sez. Un., 31.10.2022 n. 32061).
10 L'art. 92 c.p.c. prevede certamente dei criteri di mitigazione del principio della soccombenza, per far fronte a quei casi in cui una rigida applicazione del principio finirebbe per produrre risultati iniqui o inopportuni, ma i casi previsti dalla norma sono accomunati dal fatto che in tutte le situazioni previste il giudice esercita un potere meramente discrezionale (“può” compensare), con la conseguenza che alcun vizio può ritenersi, sotto tale profilo, addebitabile al Tribunale. 6. Alla luce delle esposte considerazioni l'appello va rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata confermata. Le spese seguono la soccombenza totale di parte appellante e vanno liquidate come da dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M. n.55 del 2014, come aggiornati con DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata. Ai sensi del D.P.R. n 114 del 2002, art 13, comma 1 quater, inserito dalla l n.228 del 2012, art 1, comma 17, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso depositato in data 03.10.2023 Pt_1 avverso la sentenza n. 2160/23 resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 14.07.2023, nei confronti di , così provvede: rigetta l'appello; CP_1 conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 1500,00, oltre accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Bari, il 11 marzo 2025
Il Presidente Dott. ssa Manuela Saracino Il Consigliere estensore Dott. ssa Elvira Palma
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati: 1) Dott. ssa Manuela Saracino Presidente
2) Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
3) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel. ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A Parte_1
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] assistito e difeso dall'Avv. to Cosimo Nicola Punzi;
-Appellante- E
(15.11.1980 -Albania), assistito e difeso dagli Avv. ti CP_1
Maria Losurdo e Antonella Debernardis;
-Appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza definitiva n. 2160/2023 del 14.07.2023, il Tribunale del Lavoro di Bari, adito da , accoglieva i ricorsi dal medesimo CP_1 proposti con ricorsi del 28.07.2022 e del 17.02.2023, successivamente riuniti ai sensi degli artt. 274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c., e così statuiva: a) dichiarava parte ricorrente non tenuta alla restituzione della somma di € 3.657,98, erogata a titolo di reddito di cittadinanza su domanda del 19.05.2020 (con riferimento al periodo dal giugno 2020 al marzo 2021), chiesta in restituzione dall' Pt_1 con comunicazione di indebito del 16.11.2021; b) dichiarava parte ricorrente tenuta alla restituzione della minor somma di € 2.654,48, rispetto alla maggior somma di € 5.348,14 erogata a titolo di reddito di cittadinanza su domanda del 20.03.2019 (con riferimento al periodo da aprile 2019 a gennaio 2020), richiesta dall in restituzione con ulteriore comunicazione di indebito del Pt_1
1°.2.2022; c) condannava l alla restituzione delle somme già recuperate Pt_1 in misura eccedente l'importo di € 2.654,48; d) condannava l' al Pt_1 pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquidava in complessivi € 1.900,00, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. 2. Con ricorso del 03.10.2023 l' interponeva appello per i motivi che di Pt_1 seguito si riportano e si valutano, invocando il rigetto integrale di ogni domanda proposta dal ricorrente in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio. Ripristinato il contraddittorio, resisteva con apposita memoria CP_1 del 2.10.2024, chiedendo confermarsi in ogni parte la sentenza gravata, con vittoria di spese anche del presente grado del giudizio. Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado. In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE 3. È necessario riassumere in fatto la vicenda litigiosa al fine di meglio corrispondere ai motivi di appello spiegati dall . Pt_1
3.1.a. Con ricorso depositato in data 28.7.2022, premetteva di CP_1 avere presentato all domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del Pt_1 reddito di cittadinanza in data 19.5.2020 ed avere ottenuto da corresponsione del beneficio dal giugno 2020 al marzo 2021, per un importo di € 3.657,98, che gli veniva chiesto in restituzione dall' con missiva di indebito del Pt_1
16.11.2021 “in quanto la domanda in questione risultava essere stata presentata prima dello spirare del termine di 6 mesi di cui all'art. 7, comma 11, legge n. 26 del 2019”, termine semestrale applicabile in ipotesi di dichiarata revoca/decadenza da pregresso analogo beneficio, ma che nel caso di specie, deduceva il ricorrente, risultava del tutto inapplicabile, avendo il medesimo ricevuto comunicazione di avvenuta revoca del precedente beneficio (richiesto con domanda del 20.03.2019 per il periodo da aprile 2019 a giugno 2020) soltanto in data in data 16.11.2021, allorquando la seconda domanda (diretta ad ottenere il beneficio per il periodo successivo, cioè da giugno 2020 a marzo 2021) risultava proposta, in perfetta buonafede, in data 19.05.2020; si doleva, quindi, della circostanza di non avere avuto conoscenza della disposta revoca/decadenza in cui sarebbe incorsa la sua prima domanda del 20.3.2019, essendo essa stata comunicata solo dopo che era stata presentata la seconda domanda di conseguimento del beneficio, con la conseguenza che nulla potesse pretendere in restituzione l , avendo, peraltro, egli agito in buona fede e Pt_1 facendo affidamento sull'operato dell'Istituto.
3.1.b. Con memoria difensiva depositata il 6.12.2022, si costituiva in giudizio l , preliminarmente osservando che l'indebito era dipeso dalla Pt_1 carenza dei requisiti reddituali per l'erogazione della prestazione;
rimarcava che parte ricorrente aveva omesso di dichiarare - con mod. RD/ridotto - la variazione reddituale (attività lavorativa non dichiarata) e aggiungeva che la revoca della prestazione aveva comportato anche la revoca della successiva 2 domanda n. 2020-2534214 del 19.5.2020 e la reiezione della domanda n. 2021- 4466477 presentata il 3.5.2021, permanendo ancora la variazione reddituale.
3.2.a. Con successivo ricorso, depositato in data 16.2.2023, CP_1 impugnava un secondo provvedimento di indebito comunicatogli in data 01.02.2022, con il quale l chiedeva la restituzione della somma di € Pt_1
5.348,14, a titolo di indebita percezione del reddito di cittadinanza nel periodo da aprile 2019 a gennaio 2020, con la seguente motivazione “omessa dichiarazione all'atto della domanda di attività lavorativa, di componenti del nucleo, non interamente valorizzata in ISEE (art. 3, co. 10, L. 26/2019)”; provvedimento illegittimo, a detta del ricorrente, in quanto risultava dalla documentazione agli atti avere piuttosto il medesimo percepito, negli anni 2018, 2019 e 2020, un reddito inferiore ai limiti di legge, come da modelli 730 allegati;
evidenziava, pertanto, che nulla doveva restituire “in quanto giustamente percepito, nonostante la omessa dichiarazione integrativa”; aggiungeva, parallelamente, che la decadenza/revoca era prevista dalla legge nei soli casi in cui le variazioni, poi omesse, fossero avvenute durante il periodo di erogazione della misura, (“in tal caso il beneficiario è tenuto a pena di decadenza all'invio del modello integrativo”), mentre negli altri casi nulla era previsto;
sottolineava, pertanto, essere il medesimo già occupato con lavoro part time al momento della presentazione dell'istanza di RD e che, quindi, in caso di omessa compilazione del modello RD/pdc-com ridotto alcuna conseguenza pregiudizievole era ravvisabile a proprio carico.
3.2.b. Costituitosi in giudizio, l ribadiva che “una volta effettuati i Pt_1 controlli e verificato che il ricorrente non aveva effettuato una dichiarazione di un elemento necessario ai fini della corretta liquidazione del beneficio”, la prestazione era stata “revocata totalmente, ai sensi dell'art. 7 del d.l. n.
4/2019”. 3.3. Il Tribunale, previa riunione delle controversie, così argomentava a sostegno della decisione dianzi riportata. Previa ricognizione della disciplina applicabile, e segnatamente D.L. n.
4/2019 che stabilisce i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per beneficiare del reddito di cittadinanza, menzionava le sanzioni previste nell'art. 7, commi 4 e 6, del D.L. cit, e specificamente a) la immediata revoca (con efficacia retroattiva e con obbligo di restituzione di tutto quanto indebitamente percepito) nelle ipotesi in cui l'amministrazione erogante accerta: - la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza, - l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante (comma 4); b) la decadenza dal beneficio “nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del RD in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di 3 cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso” (comma 6). Affermava, poi, che nella presente fattispecie: i) era pacifico che il ricorrente, all'atto della presentazione della domanda di RD in data 20.3.2019, non dichiarava l'attività di lavoro subordinato presso la ditta Controparte_2 avviata nel febbraio 2018; si trattava, in particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.L. n. 4/2019, di procedere alla compilazione del modello RD/com – ridotto, appunto relativo ad attività lavorative già avviate al momento di presentazione della richiesta del beneficio ma non rilevate nell'Isee per l'intera annualità ed indispensabile ai fini della corretta determinazione della prestazione;
ii) all'epoca dell'istanza presentata da (anteriore alla CP_1 prevista integrazione del contenuto delle comunicazioni obbligatorie ex art. 9 bis D.L. n. 510/1996), in particolare, proprio l'assistibile era tenuto ad auto- dichiarare anche il reddito lordo previsto nell'anno solare di svolgimento dell'attività lavorativa e nella specie risultava che l'odierno istante, non solo ometteva di compilare il modello RD/Com- ridotto ma neanche compilava il Quadro E della domanda di RD (“dichiaro che uno o più componenti del nucleo familiare svolgono attività lavorativa, avviata durante il periodo di riferimento dell'ISEE o successivamente ad esso”). Tanto premesso, la fattispecie andava ricondotta alla previsione di decadenza contenuta nell'art. 7, comma 6, D.L. n. 4/2019, trattandosi di percezione del beneficio economico del RD in misura maggiore rispetto a quanto sarebbe spettato “per effetto dell'omessa presentazione delle … comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso”. Trattandosi di decadenza (e non di revoca), non avrebbe potuto operare retroattivamente e, dunque, incidere sulla quota di RD già percepita e, pertanto, il beneficiario non era tenuto a restituire l'intera somma ma soltanto quanto percepito in eccesso. Specificava, poi, i calcoli operati, affermando che < considerare la differenza tra il valore reddituale di riferimento - pari ad € 15.360,00 - ed il reddito percepito, pari ad € 11.826,00 per l'anno 2019 (si veda modello 730/2020, prodotto dalla difesa attorea) e pari ad € 10.162,00 per l'anno 2020 (si veda modello 730/2021, prodotto dalla difesa attorea). Dunque, considerando che qui si discute delle somme relative a 9 mesi nel 2019 e ad 1 mese nel 2020, occorre innanzitutto considerare quanto effettivamente spettava all'odierno attore e, dunque: - per l'anno 2019, € 2.260,50, pari alla differenza tra € 11.520,00 (15.360,00: 12 x 9) ed € 8.869,50 (11.826,00: 12 x 9); - per l'anno 2020, € 433,16, pari alla differenza tra € 1.280,00 (15.360,00: 12 x 1) ed
€ 846,84 (10.162,00: 12 x 1). L'eccedenza pagata dall' si ricava, pertanto, Pt_1 considerando la differenza tra la somma effettivamente erogata (€ 5.348,14) e la somma viceversa dovuta (2.260,50 + 433,16 = 2.693,66)>> e concludeva affermando che < restituire la sola somma di € 2.654,48. In tale prospettiva, la domanda attorea 4 dev'essere parzialmente accolta>>. Passando, poi, all'indebito relativo alla domanda di RD presentata in data 19.5.2020, il Tribunale dava atto avere l' articolato la propria pretesa sulla Pt_1 scorta della previsione contenuta nell'art. 7, comma 11, D.L. n. 4/2019, secondo cui “in tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il RD puo' essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilita', come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data” , con la conseguenza che, nel caso di specie, tale preclusione temporale rispetto alla presentazione di nuove domande non poteva evidentemente retroagire, ma essere riferita esclusivamente a quelle successive alla data in cui era stato adottato (e comunicato) il provvedimento di decadenza dal beneficio, di talché alcun obbligo restitutorio sussisteva in capo al ricorrente in relazione alle ragioni enunciate dall nella missiva di indebito del 16.11.2021. La Pt_1 domanda andava, pertanto, accolta in parte qua.
----- 4.1. Avverso tale statuizione l oppone un unico articolato motivo di Pt_1 appello, denunciando l'erronea interpretazione del D.L. n. 4 del 2019, conv. in L. n. 26 del 2019.
4.1.a. Lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui, dopo avere correttamente ricostruito in fatto la vicenda litigiosa - dando atto avere il CP_1 pacificamente omesso di dichiarare, all'atto della presentazione della domanda diretta ad ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza (n. 506847, presentata in data 20.03.2019), mediante modello RD/ridotto (necessario per comunicare all , nei termini di legge, il maggior reddito conseguito e rilevante ai fini Pt_1 della misura della prestazione assistenziale), di avere in corso un rapporto di lavoro, iniziato circa un anno prima, con contratto part time, alle dipendenze della - ha poi ricondotto la fattispecie all'ipotesi Controparte_3 sanzionatoria meno severa, della decadenza dalla prestazione (comma 6, art. 7
D.L. n. 4/19), piuttosto che a quella della revoca (comma 4, art. 7) prevista in ipotesi di omessa comunicazione delle variazioni reddituali e che impone la restituzione di tutte le somme percepite a titolo di reddito di cittadinanza con effetto retroattivo, limitando così il diritto dell a ripetere le sole somme Pt_1 ricevute dopo il provvedimento sanzionatorio. Evidenzia che il ragionamento del primo giudice non persuade, perché non può tralasciarsi che il dato caratterizzante la sanzione è rappresentato dalla violazione del patto di leale collaborazione tra cittadini e Stato, in funzione antielusiva delle regole e dei limiti entro i quali si ritengono meritevoli di sostegno e aiuto specifiche categorie di appartenenti alla comunità. La consapevole omissione di comunicazioni inerenti al profilo reddituale del richiedente, al pari dell'invio di dati e notizie non rispondenti al vero, costituisce, a detta dell , di per sé condotta che espone a pericolo il bene Pt_1 giuridico tutelato dalla norma. 5 Logica conseguenza della violazione di tale patto, prosegue il rilievo censorio, conseguenza dell'omessa dichiarazione dei redditi non presenti nell'Isee, giustifica ampiamente la sanzione civile prevista dalla norma e consistente nella revoca del beneficio già concesso, sicchè correttamente l ha, sulla scorta dell'art. 7, comma 4, del d.l. n. 4/2019, convertito nella Pt_1 legge n. 26/2019, richiesto la restituzione di quanto già erogato a titolo di reddito di cittadinanza, anche ai sensi dell'art. 2033 c.c. Ed invero, sempre secondo l'appellante, “quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza, ovvero, l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito per effetto di un rapporto di lavoro dell'appellato e dei redditi percepiti, consegue, per quanto previsto dall'art. 7 comma 3, che la stessa amministrazione disponga l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. Ed a seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di tutto quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall ai sensi del comma 10 del medesimo Pt_1 art. 7 ed il beneficio non puo' essere nuovamente richiesto, ai sensi del successivo comma 11, dal richiedente (ovvero da altro componente il nucleo familiare) prima che siano decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilita', come definita a fini ISE, decorsi sei mesi dalla medesima data”.
4.1.b. Contesta anche la sentenza nella parte in cui “ha accertato il reddito percepito dall'appellato non da prove ritualmente acquisite al processo, quali le prove documentali provenienti dalle buste paga, o dalle comunicazioni obbligatorie all o all'Ispettorato del lavoro (modelli Unilav), bensì dalle Pt_1 dichiarazioni dei redditi prodotte in giudizio in corso di causa, e, quindi, tardivamente, dall'appellato”; dichiarazioni dei redditi che non assumono alcun valore probatorio in giudizio, essendo deputate ad esplicare effetti soltanto in via amministrativa in quando fondate sulla dichiarazione della parte stessa. Ribadisce ancora una volta che quando l' accerta la non corrispondenza Pt_1 al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero “l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito”, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, deve disporre l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva con conseguente obbligo restitutorio di quanto indebitamente percepito, a nulla rilevando il principio dell'affidamento -pure richiamato dall'appellato- in quanto l'aver omesso di indicare un elemento essenziale per la valutazione se concedere o no il beneficio, configura un'ipotesi di dolo specifico in ambito penale, che in ambito civilistico resta configurato nell'ambito del dolo;
non troverebbero, inoltre, applicazione gli art. 52 della l. n. 88 del 1989 e art. 13 della l. n. 412 del 1991, volti a disciplinare una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale di natura pensionistica. 6
4.1.c. Si duole, infine, della condanna al pagamento delle spese di lite disposta a proprio carico, evidenziando che, essendo stata accolta la domanda attorea soltanto in parte, ben si giustificava una compensazione delle stesse.
5. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento, risultando la decisione assunta dal Tribunale immune da censure e pienamente rispondente alla disciplina vigente.
5.1.a. I fatti di causa, come dianzi riassunti, devono ritenersi assolutamente pacifici: ha omesso, all'atto della compilazione della domanda CP_1 del 20.03.2019 diretta ad ottenere il riconoscimento del beneficio del Reddito di Cittadinanza di dichiarare, mediante modello RD/ridotto, finalizzato a determinare la misura della prestazione in base ai redditi posseduti, di avere in corso un rapporto di lavoro, iniziato da circa un anno (precisamente, 20.02.2018, come evincibile dall'estratto contributivo agli atti), con contratto part time, alle dipendenze della il che avrebbe Controparte_3 determinato la percezione -ma non anche l'esclusione dal beneficio assistenziale, non raggiungendo comunque la soglia reddituale prevista dalla legge ai fini della maturazione del diritto a beneficiare dello stesso, ammontando il reddito familiare complessivo nell'anno 2019 ad € 11.826,00, nell'anno 2020 ad € 10.162,00, al di sotto dunque dell'importo di € 15.360,00 determinato dalla legge a seguito dell'applicazione della scala di equivalenza pari a 2- del RD in misura inferiore.
Ha omesso, in sostanza, di compilare il modello RD/com – ridotto, relativo ad attività lavorativa già avviata al momento della presentazione della richiesta del beneficio ma non rilevata nell'Isee per l'intera annualità ed indispensabile ai fini della corretta determinazione della prestazione, in violazione dell'art. 3, comma 10, del D.L. n.4/2019. Controversa, tra le parti in causa, è la sanzione applicabile nella specie, e cioè la revoca dal beneficio con conseguente restituzione di tutte le somme percepite con efficacia retroattiva (comma 4, art. 7) come invocato dall' , Pt_1 ovvero, come ritenuto dal Tribunale, la decadenza con obbligo di restituzione delle somme percepite in eccesso (comma 6, art. 7)
5.1.b. Giova premettere che il reddito di cittadinanza, introdotto con il d.l. n. 4 del 2019, conv. con modif. in l. n. 26 del 2019, è stato istituito «quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale» (art.1). Il RdC, quindi, è finalizzato a garantire l'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti a rischio di emarginazione a causa delle precarie condizioni economiche in cui versano. Non a caso in dottrina si è parlato di beneficio dalla “natura bifronte”, che si propone cioè di contrastare la povertà promuovendo nello stesso tempo l'inclusione sociale e l'accesso al lavoro. Sulla stessa linea anche la Consulta ha osservato che «… il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto 7 alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. A tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari, definiti in Patti sottoscritti da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare (salve le esclusioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del d.l. n. 4 del 2019). È inoltre prevista la decadenza dal beneficio nel caso in cui un solo componente non rispetti gli impegni (art.
7, comma 5, del d.l. n. 4 del 2019)» (v. Corte cost. sent. n. 19 del 2022). In primo luogo, è opportuno rammentare che l'art. 2 co. 1, lett. b) n. 3) del D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019, prevede tra i diversi requisiti necessari al riconoscimento del beneficio che il richiedente abbia: “un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo”. Tale disposizione è completata dal successivo art. 3, comma 11, secondo cui «E' fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c). Con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti e' comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non gia' compresa nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione». Tali obblighi di comunicazione, invero, rivestono particolare importanza in quanto volti ad informare l'ente erogatore di qualsiasi variazione reddituale suscettibile di rilevare ai fini della concessione della prestazione in esecuzione dell'obbligo generale di correttezza e buona fede tra privato e pubblica amministrazione. All'inosservanza degli obblighi di comunicazione e informativa sanciti dalle suddette norme si ricollega una specifica sanzione. L'art. 7, comma 1, del D.L. 4/2019 dispone: «
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni»; parimenti punita con la reclusione da uno a tre anni è «l'omessa
8 comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio» (comma 2); il successivo comma 4 prevede che: «Fermo quanto previsto dal comma 3 quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito»; infine, il comma 6, nel disciplinare la sanzione minore della decadenza, così recita: «La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del RD in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'art. 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso». Ebbene, appare evidente, dalla plana lettura dell'articolato normativo dianzi esposto, essere sanzionata la condotta dell'odierno appellato dal comma 6 dell'art. 7, per avere omesso la presentazione della comunicazione di cui all'art. 3, comma 10 (e cioè, redditi da lavoro non rilevanti per l'intera annualità nell'Isee in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio), percependo così il RD in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, con obbligo di restituzione di quanto percepito in eccesso. Il più severo comma 4, disciplina altre e diverse ipotesi: a) la falsa dichiarazione (e cioè la non corrispondenza al vero di quanto dichiarato, mentre nel caso qui in esame vi è una omessa dichiarazione), b) la omessa successiva comunicazione all' di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del Pt_1 patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante (mentre nel caso qui in esame vi è una omessa dichiarazione di un reddito già percepito, e non anche una variazione della condizione occupazionale successiva, cioè durante la percezione del RD).
5.1.c. Corretta, pertanto, è la decisione assunta dal primo giudice, che ha dichiarato non essere tenuto il alla restituzione delle somme richieste CP_1 dall con la comunicazione del 1°.02.2022 (pari ad € 5.348,14) ma alla Pt_1 sola restituzione della minor somma di € 2.654,48, corrispondente alla parte eccedente, non spettantegli sulla scorta dell'effettivo reddito percepito. Somma ben calcolata dal Tribunale, mediante esplicazione del conteggio operato, non attinto da specifiche censure. Peraltro, benchè l continui a contrapporre l'argomentazione secondo Pt_1 cui vi sarebbe stata “una variazione del reddito” mai comunicata e diretta ad incidere, oltre che sulla prima domanda del 20.03.2019 n. 506847, anche sulle successive domande del 19.05.2020 n. 2534214 e del 03.05.2021 n. 4466477, in realtà alcuna variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del 9 nucleo familiare sarebbe stata taciuta all , configurandosi, piuttosto, Pt_1
l'omessa presentazione della comunicazione di cui all'art. 3, comma 10, con conseguente inapplicabilità dei commi, 2, 3 e 4 dell'art. 7 del D.L. n. 4/2019, come preteso dall . Pt_1
5.1.d. Non coglie nel segno neppure l'ulteriore rilievo censorio mosso sempre nel primo motivo di appello dall , secondo cui le dichiarazioni Pt_1 fiscali (mod. 730) prodotte tardivamente in giudizio dall'assistito sarebbero prive di alcun valore probatorio con riferimento ai redditi denunciati, trattandosi di autodichiarazioni valevoli nella diversa sede amministrativa/fiscale, in quanto, oltre ad essere state prodotte tempestivamente all'atto del deposito del ricorso introduttivo del giudizio (e non anche tardivamente come eccepito dall ), la statuizione della Pt_1
Suprema Corte n. 14494/2014 invocata dall a supporto della propria tesi
Pt_1 riguarda tutt'altra fattispecie, riferendosi, con tutta evidenza alle DSU - Dichiarazioni Sostitutive Uniche- e non anche ai modelli fiscali 730 in cui i dati vengono inseriti dall'Agenzia delle Entrate. Peraltro, come argutamente osservato dalla difesa dell'appellato sul punto, vi è una piena corrispondenza tra dette dichiarazioni e l'estratto contributivo prodotto dall' in giudizio, il quale, seppur privo di valore certificativo,
Pt_1 riporta l'imponibile previdenziale che a seguito delle detrazioni per
Pt_1 lavoro dipendente si trasforma in imponibile fiscale nel 730; risulta, pertanto, provato il reddito percepito dall'appellato ed accertato il possesso del requisito reddituale per accedere al RD.
5.1.e. Va, infine, rilevato -benchè la questione risulti assorbita dall'avvenuto accertamento del possesso del requisito reddituale per beneficiare della prestazione assistenziale invocata con riferimento ad entrambe le domande qui in esame, e oggetto dei due provvedimenti di indebito impugnati- che
Pt_1
l non ha impugnato la parte della sentenza che accoglie la domanda di Pt_1 cui al primo ricorso iscritto al n. 8416/2022 r.g. avente ad oggetto la richiesta di indebito del 16.11.2021 pari ad € 3.657,98 e che dichiara parte Pt_1 ricorrente non tenuta alla restituzione di dette somme, in quanto la preclusione temporale rispetto alla presentazione di nuove domande non può retroagire ma può essere riferita esclusivamente alle domande successive alla data in cui sia stata adottato e comunicato il provvedimento di decadenza del beneficio. 5.2. Del pari infondato è il secondo e ultimo motivo di appello con il quale si addebita al Tribunale l'ingiusta condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, avendo il Tribunale correttamente applicato il principio di causalità della lite. Il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite è infatti quello della causalità rispetto al giudizio: si considera cioè soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario l'accertamento giudiziale (da ultimo Cass. Sez. Un., 31.10.2022 n. 32061).
10 L'art. 92 c.p.c. prevede certamente dei criteri di mitigazione del principio della soccombenza, per far fronte a quei casi in cui una rigida applicazione del principio finirebbe per produrre risultati iniqui o inopportuni, ma i casi previsti dalla norma sono accomunati dal fatto che in tutte le situazioni previste il giudice esercita un potere meramente discrezionale (“può” compensare), con la conseguenza che alcun vizio può ritenersi, sotto tale profilo, addebitabile al Tribunale. 6. Alla luce delle esposte considerazioni l'appello va rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata confermata. Le spese seguono la soccombenza totale di parte appellante e vanno liquidate come da dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M. n.55 del 2014, come aggiornati con DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata. Ai sensi del D.P.R. n 114 del 2002, art 13, comma 1 quater, inserito dalla l n.228 del 2012, art 1, comma 17, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso depositato in data 03.10.2023 Pt_1 avverso la sentenza n. 2160/23 resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 14.07.2023, nei confronti di , così provvede: rigetta l'appello; CP_1 conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 1500,00, oltre accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Bari, il 11 marzo 2025
Il Presidente Dott. ssa Manuela Saracino Il Consigliere estensore Dott. ssa Elvira Palma
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