Art. 13.
La misura del capitale o fondo di garanzia per le societa' fiduciarie di cui all' art. 6 del regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598 , e' elevata a lire 50 milioni.
La misura del capitale o fondo di garanzia per le societa' fiduciarie di cui all' art. 6 del regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598 , e' elevata a lire 50 milioni.