Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 545/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
C.F. ) quale rappresentante di Parte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. BATTAGLINI LUIGI
appellante
contro
(C.F. rappresentato e difeso dagli P_ C.F._1
avv. LUCCHESE LEA DOMENICA e BONOMO JOSÈ LIBERO
appellato appellante incidentale
Oggetto: AN (opposizione a decreto ingiuntivo)
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 275/2020 del 23/3/2020, il Tribunale di Trapani ha revocato,
accogliendo la relativa opposizione proposta da - in proprio e nella P_
qualità di titolare della omonima ditta individuale -, il decreto ingiuntivo n. 405/15,
che era stato emesso (anche nei confronti di altri coobbligati) su istanza di
[...]
per il pagamento del saldo derivante da conto anticipi su fatture Controparte_2
Avverso tale decisione ha proposto gravame, con atto di citazione del 14/4/2020,
(quale cessionaria del credito), rappresentata da Parte_2
contestando la statuizione per diverse ragioni e Parte_1
riproponendo essenzialmente le argomentazioni spese in prime cure.
Costituendosi, ha contestato il gravame, chiedendone il P_
rigetto, proponendo a sua volta gravame incidentale relativamente alle domande non accolte dal Tribunale.
Senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.
sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così
concluso:
appellante: “CONCLUDE dichiarando di insistere nell'appello avverso la sentenza
impugnata e nelle conseguenziali richieste di: - conferma in ogni sua statuizione nei
confronti del sig. dell'opposto decreto ingiuntivo n. 163/15, emesso P_
dal Tribunale in data 25/06-08/07/2015; - condanna dello stesso al P_
pagamento della complessiva somma di € 329.679,59, o di quella maggior e/o
minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi di mora come pattuiti
nel contratto e, comunque, non superiori ai limiti del tasso soglia ai fini dell'usura,
consentito dalla legge 108/96. Con vittoria di spese di lite, per entrambi i gradi di
giudizio.”; appellato: “si reitera quanto dedotto in atti precisando le conclusioni come in comparsa di costituzione ed in atti successivi.”.
Indi, con ordinanza del 10 gennaio 2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, in ragione dell'ordine logico-giuridico da imprimere alla trattazione, va innanzitutto esaminata l'eccezione di “carenza di
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 legittimazione attiva della appellante” prospettata dall'appellato, stante la posizione di che promosso il gravame in luogo dell'originaria opposta Parte_2
Controparte_3
Premesso che la questione deve essere intesa quale eccezione di difetto di titolarità
del rapporto controverso, alla luce e delle complessive allegazioni e della documentazione versata detta (eccezione) risulta infondata.
Emerge da quanto prodotto idonea dimostrazione della successione a titolo particolare di nelle ragioni di credito azionate in via monitoria Parte_2
da nel giudizio. Promuovendo il gravame, Controparte_3
ha riferito di aver concluso un contratto di cessione pro-soluto Parte_2
di crediti individuabili in blocco secondo quanto consentito dall'art. 58 TUB, crediti le cui caratteristiche risultavano specificate nella pubblicazione della cessione nella
Gazzetta Ufficiale del 23/12/2017 versata in atti. Nel documento indicato è data notizia di contratto cessione di crediti in blocco ex artt. 1, 4 e 7 della Legge sulla
Cartolarizzazione (130 del 1999), stipulato il 20/12/2017, ricomprendente anche - per quanto qui di interesse - i “rapporti giuridici sorti in capo a PS (o a banche dalla
stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio
dell'attività bancaria in tutte le sue forme.”
Devesi allora evidenziare che “L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha
inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici,
prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori
ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la
banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole
controparti dei rapporti acquisiti (Cass. civ. 29.9.2020 n. 20495), di modo che a
dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione
dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per
categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica
enumerazione di ciascuno di essi, purché i crediti ceduti siano individuabili, anche
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali” (così, Cass. civ.
29.12.2017, n. 31118, ripresa più di recente da Cass. civ. 22.4.2024 n. 10860). Ciò in quanto nel caso di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell'art. 58 D.Lgs.
n. 385 del 1993, oggetto del contratto è rappresentato non dal singolo rapporto, ma appunto da un insieme dei crediti accomunati da requisiti che identificano il blocco,
così che per verificare la legittimazione del cessionario che produca l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è sufficiente accertare se il singolo rapporto rifletta tali requisiti. Esemplificativamente, sono considerati adeguati criteri identificativi del blocco ceduto la classificazione dei crediti come “in sofferenza”
secondo le istruzioni della Banca d'Italia o l'individuazione della data di insorgenza.
A fronte di tali elementi, la contestazione dell'appellato, oltre a essere generica, si scontra con quanto da ultimo documentato da (irrilevante che ciò sia Parte_2
avvenuto in uno alla comparsa conclusionale, trattandosi di documentazione riguardante appunto la titolarità del rapporto controverso, e non prova dei fatti relativi alla pretesa, per i quali varrebbe il limite di cui all'art. 345 c.p.c. o comunque quello della fase di trattazione). Segnatamente, la società appellante ha versato altro recente atto processuale (ricorso ex art. 702 bis cpc) nel quale lo stesso ricorrente -
qui appellato – da conto della cessione, della quale evidentemente è pienamente consapevole, così scrivendo: “la qui resistente Controparte_3
ha ceduto il credito nel dicembre 2017 a che svolge
[...] Parte_2
attività di cartolarizzazione la quale ha continuato a segnalare a sofferenza il
ricorrente fino a gennaio 2020 (ultima data che ci perviene dalla visura fornita dalla
C.R. della Banca d'Italia)”. Vale a questo proposito richiamare ancora arresto della
Suprema Corte, secondo cui “in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far
valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello
stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del
cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di
escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima,
laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal
caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario,
anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e,
quindi, anche in base a presunzioni.” (Cass. civ. 5/4/2023 n. 9412).
Sulla scorta di tali principi e considerato quanto prima evidenziato sulla consapevolezza del correntista, deve ritenersi la pubblicazione idonea ad assolvere alla funzione sostitutiva dell'art. 1264 c.c. a essa assegnata dal Testo Unico bancario
- e non sussistendo quindi necessità di disporre la 'integrazione del contraddittorio' con la cedente sollecitata dall'appellato - .
Così superata tale preliminare questione, nel merito la società appellante censura la sentenza con diversi motivi, tutti funzionali a rivedere la statuizione relativamente alle poste del rapporto anticipo fatture che il primo giudice ha ritenuto invece non dovute per difetto di idonea prova.
Adduce che non è stata considerata dal Tribunale la natura specifica del conto anticipi, che non sono state correttamente vagliate e le prove offerte e la condotta processuale dell'opponente, che nulla ha dedotto e provato sugli anticipi ricevuto.
Tali deduzioni comportano complessiva rivisitazione delle questioni prospettate al
Tribunale, col gravame che deve essere accolto, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Le contestazioni mosse dall'opponente, sia nel corso del primo grado del giudizio sia in questa sede, attengono tutte a rapporto contrattuale diverso da quello posto a base del ricorso monitorio, e cioè il conto corrente di corrispondenza ordinario in essere sempre con . La stessa banca, invece, rispetto Controparte_3
al conto anticipi ha adempiuto al proprio onere probatorio, versando sin dalla fase monitoria tanto il contratto per anticipi del 17/11/2004, quanto soprattutto l'estratto conto con indicazione analitica delle poste per le quali è stata chiesta l'ingiunzione e le singole annotazioni contabili con le fatture relative (cfr. relativi allegati del
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 fascicolo di primo grado dell'opposta).
Dal canto suo, l'opponente non ha contestato l'erogazione delle somme,
incentrandosi l'opposizione su validità di clausole, computo di interessi e altri oneri ma relativamente al conto corrente. Sul punto, il Tribunale ha ritenuto insussistente prova dello sviluppo del rapporto, con riferimento agli estratti del conto corrente ordinario, focalizzandosi sulle diverse censure a questo mosse dall'opponente.
Ma, come detto, non era questo il titolo negoziale posto a fondamento della pretesa:
e se è vero che il conto anticipi integra rapporto accessorio rispetto a quello di conto corrente, deve pure ribadirsi che nella specifica vicenda non vi sono contestazioni sull'erogazione delle anticipazioni da parte della banca e soprattutto sulle mancate correlate restituzioni tipiche dello sconto su fatture quale è l'anticipazione.
Sul punto, vale richiamare intervento del Supremo Collegio sulla natura del conto anticipi: segnatamente, Cassazione civile sez. I 20/6/2011 n. 13449 ha evidenziato,
seppur nel diverso ambito della revocatoria fallimentare, che il conto anticipi
“costituisce una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su
crediti concessi dalla banca al cliente, annotandosi in esso in "dare" le anticipazioni
erogate al correntista ed in "avere" l'esito positivo della riscossione del credito,
sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente”. Ora, se nello sviluppo ordinario del rapporto le poste annotate sul conto anticipi vengono riversate sul conto corrente, è anche vero che a fronte dell'attestazione dell'erogazione è onere del cliente addurre specifiche contestazioni e sulle anticipazioni e sui successivi rimborsi.
Ancora, era onere dell'opponente, avendo inteso focalizzare l'attenzione sul rapporto di conto corrente, contestando (come anche in questa fase) validità ed efficacia di diverse clausole, e quindi divenendo attore sostanziale relativamente a questo diverso rapporto, offrire prova delle sue deduzioni versando in atti il testo negoziale del conto corrente contestato.
La banca, si ripete, ha invece prodotto in dalla fase monitoria, , oltre alla
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 dichiarazione ex art. 50 TUB, il contratto di anticipazione contro cessione di credito,
le attestazioni degli anticipi su fatture con relativa documentazione contabile, gli estratti conto relativi al conto anticipi: tutta la documentazione, cioè, attestante le movimentazioni del conto anticipi.
Considerato che
detta documentazione non è stata oggetto di contestazione, per le poste in conto capitale, emerge la fondatezza della censura dell'appellante sul punto.
Quanto al gravame incidentale condizionato proposto da , come detto, le P_
censure mosse attengono tutte ad un rapporto contrattuale diverso da quello posto a base del ricorso unitario e cioè il conto corrente di corrispondenza ordinario in essere con la stessa : rispetto a dette domande, proposte in Controparte_3
via riconvenzionale, l'appellato era da ritenere attore, onerato quindi di versare sia il testo negoziale, cioè il contratto di conto corrente ordinario, sia il relativi estratti-
conto (o, quantomeno, addurre di averli richiesti infruttuosamente, se del caso ex art. 119 TUB, e sollecitando l'acquisizione in giudizio). Vale ricordare che per consolidato insegnamento giurisprudenziale, nei giudizi afferenti a rapporti bancari,
secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c. grava sulla parte che propone la domanda l'onere di produrre i contratti regolatori dei rapporti nonché gli estratti conto così che ove, come nel caso in esame, sia il correntista formuli domanda per accertare la nullità di diversi aspetti del rapporto (di conto corrente), questi è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti sia della mancanza, rispetto a essi, di una valida causa debendi. In particolare, laddove l'illeceità dell'annotazione dipende dall'applicazione di clausole contrattuali nulle, il correntista è tenuto a produrre in giudizio tanto il contratto quanto la serie continua degli estratti conto (Cass. civ., sez.
I, 14/12/2022, n. 36585; Cass. civ., sez. VI, 03/08/2022, n. 24095; Cass. civ.,
2/5/2019, n. 11543; Cass. civ., 28/11/2018, n. 30822; Cass. civ., 23/10/2017 n.
24948). Questa la regola, non può non evidenziarsi come ad essa l'attore-opponente non si sia attenuto per le questioni agitate appunto in via riconvenzionale sulle clausole del contratto di conto corrente e sulla correlata condotta della banca, atteso
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 che è ad esso che chiaramente si riferiscono le diverse deduzioni contenute sia nella comparsa di risposta di prime cure che nell'atto di costituzione di questo grado;
perciò dette pretese devono essere disattese, considerando che rispetto ad esse
è, come detto, attore sostanziale ed era suo onere depositare sia il titolo P_
negoziale che gli estratti conto integrali (ovvero, ove avesse addotto di non esserne in possesso, di attivare i meccanismi sia ex 119 TUB che eventualmente processuali per ottenere la documentazione necessaria).
E tuttavia, proprio perché non è contestata l'erogazione delle somme in suo favore e non è adotta la restituzione relativa ma sono contestati i criteri attraverso i quali risultano computati interessi e oneri relativi, per questi ultimo non può trovare accoglimento la pretesa della banca. Devesi evidenziare, infatti, che il testo negoziale del 17/11/2004 rimanda alle condizioni del conto corrente per quanto riguarda appunto interessi e oneri: e mancando il relativo testo negoziale, la pretesa della banca può accogliersi sono relativamente al capitale richiesto e quindi limitarsi all'ammontare di € 329.094,00; al relativo pagamento, oltre interessi come per legge dalla data di notifica del decreto ingiuntivo (15/7/2015), da valere quale atto di costituzione in mora, sino al completo soddisfo, va conclusivamente condannato, in riforma della impugnata statuizione, rigettandosi invece l'appello P_
incidentale di costui, rimasto sfornito di supporto probatorio (e dovendosi appena aggiungere che la contestazione della segnalazione alla cd centrale rischi trova giustificazione nel credito vantato dalla banca, in difetto di altre diverse emergenze processuali).
La statuizione in punto di spese del primo grado del giudizio deve a questo punto essere rivisitata: e considerando la fondatezza, seppur solo in parte, dell'opposizione
(rimanendo infatti ferma la revoca del decreto., dette posso compensarsi integralmente.
Quanto alle spese processuali del giudizio, l'esito della lite (che vede la società
appellante vittoriosa, seppure per somma lievemente inferiore) impone di seguire il
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 criterio della soccombenza, dovendosi per l'effetto porre a carico di P_
la liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza,
domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
in accoglimento dell'appello proposto, con atto di citazione del 14/4/2020, da
RAPPRESENTATA DA Parte_2 Parte_1
e disatteso l'appello incidentale condizionato proposto da
[...] P_
, avverso la sentenza n. 275/2020 resa dal Tribunale di Trapani il 23/3/2020,
[...]
in riforma di detta sentenza:
condanna al pagamento, in favore dell'appellante, di € P_
329.094,00, oltre interessi come per legge dal 15/7/2015 sino al completo soddisfo, e compensa le spese di lite, confermando nel resto l'impugnata sentenza (revoca del decreto ingiuntivo).
Condanna al pagamento, in favore dell'appellante delle P_
spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi € 6.200,00, oltre esborsi anticipati, rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,
comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello incidentale.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 29
maggio 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9