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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/04/2025, n. 4990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4990 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5711/2021
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5711/2021
Il Giudice, dott.ssa Emilia Cerchiara, dà atto di aver esaminato la causa in epigrafe indicata la cui trattazione, fissata per l'udienza del 18/07/2024, è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte;
dà atto che sono state depositate note scritte dagli Avvocati Nicola Elmi e
Massimo Tomarelli, per la parte ricorrente.
Nessuno è comparso per CP_1
Il Giudice
dato atto di quanto sopra, decide la causa con la seguente sentenza che provvede ad inviare contestualmente al deposito in cancelleria mediante
CONSOLLE del magistrato.
pagina 1 di 8 R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa Emilia Cerchiara, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in primo grado iscritta al n° 5711/2021 del R.G.A.C.,
decisa all'udienza del 18/07/2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e vertente tra
elettivamente domiciliato in via Emanuele Parte_1 CP_1
Gianturco n. 6, presso lo studio degli Avvocati Massimo Tomarelli e Nicola
Elmi da cui è rappresentato e difeso per procura su separato atto congiunto al ricorso;
- parte opponente –
e
in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato CP_1
negli uffici dell' Avvocatura Capitolina in via del Tempio di Giove n. CP_1
21, rappresentata e difesa, per delega alle liti in atti, dal Funzionario Delegato
Paola Gilardi;
- parte opposta –
pagina 2 di 8 OGGETTO: opposizione ex art. 22 l. 689/1981 a sanzione applicata con determinazione dirigenziale ingiuntiva n. 31069/2020/8/1/1 del 05/11/2020,
emessa da per violazione dell'art. 6, co. 5, d. l.vo 193/2007 CP_1
(mancato rispetto delle norme di igiene in materia di alimenti).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata trattata in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c. e decisa sulle conclusioni che la parte opponente ha precisato come da verbale e ha formulato in comparsa di costituzione. CP_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 04/01/2021 la parte opponente indicata in epigrafe ha chiesto l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento sopra indicata per l'importo complessivo di € 1228,50 (€ 1200,00 per sanzione ed €
28,50 per spese), emessa da in relazione al verbale di CP_1
contestazione n. 3153 del 03/08/2016, mediante il quale la Parte_2
ha contestato il mancato rispetto delle norme di igiene in materia di alimenti,
deducendo, quale unico motivo, l'estinzione della sanzione per intervenuto pagamento in misura ridotta ex art. 16 l. n. 689/1981.
2. Costituitasi ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza. CP_1
3. La causa, documentalmente istruita, è stata rinviata immediatamente per la decisione, quindi, previa concessione di un rinvio per il deposito di documenti,
pagina 3 di 8 utilizzato dalla sola parte ricorrente, decisa all'udienza indicata sulle conclusioni epigrafate.
4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio –
arg ex art. 276 c.p.c. - seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014;
S.C., VI-L, sent. n. 12002 del 28.05.2014) in diritto, sulla preliminare,
eccezione di estinzione della sanzione per intervenuto pagamento in misura ridotta, si osserva:
- l'art. 16 l. n. 689/1981 “Pagamento in misura ridotta” stabilisce:
“E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se
più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al
doppio del relativo importo , oltre alle spese del procedimento, entro il
termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa
non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali,
la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e
massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del
pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.
pagina 4 di 8 Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme
antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano
l'oblazione.”;
- a norma dell' art. 17, co. 1 , l. n. 689/1981 - “Obbligo di rapporto”:
“Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra
l'ipotesi prevista nell'articolo 24, deve presentare rapporto, con la prova
delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono
demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra
la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.”;
- a mente dell' art. 6, co.5 del d.lgs. n. 193/2007 dedicato alla “Attuazione
della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza
alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore” :
“5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare
operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 a livello
diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i requisiti
generali in materia di igiene di cui all'allegato II al regolamento (CE) n.
852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n.
pagina 5 di 8 853/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a
euro 3.000..”.
5. Nel merito, si osserva:
- con verbale di accertamento e contestazione di violazioni amministrative (cfr.
verbale, privo di numerazione nel fascicolo n. 3153/A1, CP_1
redatto in data 03/08/2016 nei confronti di , notificato a mani Parte_1
dello stesso il 03/08/2016, i verbalizzanti contestavano la violazione dell'art. 6,
co. 5 , d.lgs. n. 193/2007 e del Reg. CE n. 852/2004 in relazione alla violazione delle norme di igiene in materia di alimenti posta in essere presso l'attività di ristorazione sita in via Lungomare A. Vespucci n. 32 , CP_1
quantificando la sanzione in misura ridotta in € 1.000,00 (doppio del minimo),
oltre spese pari a € 3,78 con l'avvertenza che “ La violazione amministrativa
può essere estinta mediante il pagamento delle somme sottoindicate e con le
modalità a tergo riportate presso l'Ufficio cassa dell'Ente sotto riportato con
segno di X (Regione Lazio), entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o
notificazione della violazione stessa”;
-costituisce circostanza solo genericamente contestata da e, CP_1
comunque, documentalmente acclarata, che la sanzione in misura ridotta, ex art. 16 L. n. 689/1981, determinata nel verbale n. 3153/A1 del 03/08/2016, sia pagina 6 di 8 stata pagata, unitamente alle spese, dall'obbligato in solido, Controparte_2
corrispondendo alla Regione Lazio la somma complessiva di € 1003,78, con bonifico bancario (doc. 5, fascicolo parte opponente unitamente a lettera contabile depositata in data 23/07/2024) tempestivamente eseguito in favore della Regione Lazio, in data 30/09/2016 e, dunque, entro il termine di giorni
60 dalla notifica del verbale in data 03/08/2016.
Il pagamento della sanzione in misura ridotta a norma dell'art. 16 l. n.
689/1981 determina l'estinzione della sanzione e la liberazione dell'incolpato,
precludendo all'Amministrazione la prosecuzione dell'iter sanzionatorio e,
dunque l'emissione dell'ordinanza ingiunzione che, ove emessa, come nel caso di specie, deve essere dichiarata illegittima.
6. Sussistono giusti motivi, avuto riguardo ai motivi della decisione per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) dichiara estinta la sanzione applicata nei confronti di con Parte_1
verbale di accertamento n. 3153/A1 del 03/08/2016, per intervenuto pagamento in misura ridotta;
pagina 7 di 8 -) per l'effetto, dichiara non dovuta la somma di € 1200,00 oltre spese per €
28,50 per cui è stata emessa da determinazione dirigenziale CP_1
ingiuntiva n. 31069/2020/8/1/1 del 05/11/2020;
-) compensa integralmente tra le parti e spese di lite.
Roma, 01/04/2025
Il giudice
Emilia Cerchiara
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5711/2021
Il Giudice, dott.ssa Emilia Cerchiara, dà atto di aver esaminato la causa in epigrafe indicata la cui trattazione, fissata per l'udienza del 18/07/2024, è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte;
dà atto che sono state depositate note scritte dagli Avvocati Nicola Elmi e
Massimo Tomarelli, per la parte ricorrente.
Nessuno è comparso per CP_1
Il Giudice
dato atto di quanto sopra, decide la causa con la seguente sentenza che provvede ad inviare contestualmente al deposito in cancelleria mediante
CONSOLLE del magistrato.
pagina 1 di 8 R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa Emilia Cerchiara, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in primo grado iscritta al n° 5711/2021 del R.G.A.C.,
decisa all'udienza del 18/07/2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e vertente tra
elettivamente domiciliato in via Emanuele Parte_1 CP_1
Gianturco n. 6, presso lo studio degli Avvocati Massimo Tomarelli e Nicola
Elmi da cui è rappresentato e difeso per procura su separato atto congiunto al ricorso;
- parte opponente –
e
in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato CP_1
negli uffici dell' Avvocatura Capitolina in via del Tempio di Giove n. CP_1
21, rappresentata e difesa, per delega alle liti in atti, dal Funzionario Delegato
Paola Gilardi;
- parte opposta –
pagina 2 di 8 OGGETTO: opposizione ex art. 22 l. 689/1981 a sanzione applicata con determinazione dirigenziale ingiuntiva n. 31069/2020/8/1/1 del 05/11/2020,
emessa da per violazione dell'art. 6, co. 5, d. l.vo 193/2007 CP_1
(mancato rispetto delle norme di igiene in materia di alimenti).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata trattata in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c. e decisa sulle conclusioni che la parte opponente ha precisato come da verbale e ha formulato in comparsa di costituzione. CP_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 04/01/2021 la parte opponente indicata in epigrafe ha chiesto l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento sopra indicata per l'importo complessivo di € 1228,50 (€ 1200,00 per sanzione ed €
28,50 per spese), emessa da in relazione al verbale di CP_1
contestazione n. 3153 del 03/08/2016, mediante il quale la Parte_2
ha contestato il mancato rispetto delle norme di igiene in materia di alimenti,
deducendo, quale unico motivo, l'estinzione della sanzione per intervenuto pagamento in misura ridotta ex art. 16 l. n. 689/1981.
2. Costituitasi ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza. CP_1
3. La causa, documentalmente istruita, è stata rinviata immediatamente per la decisione, quindi, previa concessione di un rinvio per il deposito di documenti,
pagina 3 di 8 utilizzato dalla sola parte ricorrente, decisa all'udienza indicata sulle conclusioni epigrafate.
4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio –
arg ex art. 276 c.p.c. - seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014;
S.C., VI-L, sent. n. 12002 del 28.05.2014) in diritto, sulla preliminare,
eccezione di estinzione della sanzione per intervenuto pagamento in misura ridotta, si osserva:
- l'art. 16 l. n. 689/1981 “Pagamento in misura ridotta” stabilisce:
“E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se
più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al
doppio del relativo importo , oltre alle spese del procedimento, entro il
termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa
non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali,
la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e
massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del
pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.
pagina 4 di 8 Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme
antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano
l'oblazione.”;
- a norma dell' art. 17, co. 1 , l. n. 689/1981 - “Obbligo di rapporto”:
“Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra
l'ipotesi prevista nell'articolo 24, deve presentare rapporto, con la prova
delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono
demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra
la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.”;
- a mente dell' art. 6, co.5 del d.lgs. n. 193/2007 dedicato alla “Attuazione
della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza
alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore” :
“5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare
operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 a livello
diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i requisiti
generali in materia di igiene di cui all'allegato II al regolamento (CE) n.
852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n.
pagina 5 di 8 853/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a
euro 3.000..”.
5. Nel merito, si osserva:
- con verbale di accertamento e contestazione di violazioni amministrative (cfr.
verbale, privo di numerazione nel fascicolo n. 3153/A1, CP_1
redatto in data 03/08/2016 nei confronti di , notificato a mani Parte_1
dello stesso il 03/08/2016, i verbalizzanti contestavano la violazione dell'art. 6,
co. 5 , d.lgs. n. 193/2007 e del Reg. CE n. 852/2004 in relazione alla violazione delle norme di igiene in materia di alimenti posta in essere presso l'attività di ristorazione sita in via Lungomare A. Vespucci n. 32 , CP_1
quantificando la sanzione in misura ridotta in € 1.000,00 (doppio del minimo),
oltre spese pari a € 3,78 con l'avvertenza che “ La violazione amministrativa
può essere estinta mediante il pagamento delle somme sottoindicate e con le
modalità a tergo riportate presso l'Ufficio cassa dell'Ente sotto riportato con
segno di X (Regione Lazio), entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o
notificazione della violazione stessa”;
-costituisce circostanza solo genericamente contestata da e, CP_1
comunque, documentalmente acclarata, che la sanzione in misura ridotta, ex art. 16 L. n. 689/1981, determinata nel verbale n. 3153/A1 del 03/08/2016, sia pagina 6 di 8 stata pagata, unitamente alle spese, dall'obbligato in solido, Controparte_2
corrispondendo alla Regione Lazio la somma complessiva di € 1003,78, con bonifico bancario (doc. 5, fascicolo parte opponente unitamente a lettera contabile depositata in data 23/07/2024) tempestivamente eseguito in favore della Regione Lazio, in data 30/09/2016 e, dunque, entro il termine di giorni
60 dalla notifica del verbale in data 03/08/2016.
Il pagamento della sanzione in misura ridotta a norma dell'art. 16 l. n.
689/1981 determina l'estinzione della sanzione e la liberazione dell'incolpato,
precludendo all'Amministrazione la prosecuzione dell'iter sanzionatorio e,
dunque l'emissione dell'ordinanza ingiunzione che, ove emessa, come nel caso di specie, deve essere dichiarata illegittima.
6. Sussistono giusti motivi, avuto riguardo ai motivi della decisione per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) dichiara estinta la sanzione applicata nei confronti di con Parte_1
verbale di accertamento n. 3153/A1 del 03/08/2016, per intervenuto pagamento in misura ridotta;
pagina 7 di 8 -) per l'effetto, dichiara non dovuta la somma di € 1200,00 oltre spese per €
28,50 per cui è stata emessa da determinazione dirigenziale CP_1
ingiuntiva n. 31069/2020/8/1/1 del 05/11/2020;
-) compensa integralmente tra le parti e spese di lite.
Roma, 01/04/2025
Il giudice
Emilia Cerchiara
pagina 8 di 8