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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4347/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA GOETHE, 45 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. MANIACI ANDREA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'Avv. , che CP_1 la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale d'udienza del 21 novembre
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 22 settembre 2025 e sottoscritto il 18 settembre 2025; (matrimonio celebrato in Palermo, il 25 luglio
2018).
All'udienza del 21 novembre 2025 i coniugi sono comparsi personalmente e hanno dichiarato che non è possibile una riconciliazione, dando indicazioni
1 sulle loro condizioni reddituali e patrimoniali;
il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Le figlie minori saranno affidate congiuntamente ai genitori con collocamento paritario. Ciascun genitore terrà le bambine dal lunedì dall'uscita di scuola fino al lunedì successivo accompagnandole all'orario di ingresso secondo cadenza settimanale. Pertanto, la sig.ra avrà con sé CP_1 le figlie la seconda e la quarta settimana del mese e il sig. la prima e la Pt_1 terza settimana del mese. Per i mesi in cui sono previste cinque settimane, i giorni superflui saranno ripartiti equamente tra i genitori. Per ciò che riguarda le vacanze, i genitori trascorreranno con le figlie 15 giorni consecutivi durante l'estate; per l'anno 2026, il sig. terrà con sé le figlie minori la prima e la Pt_1 seconda settimana di agosto, nello specifico a far data dal primo agosto al sedici agosto, giorno in cui le riaccompagnerà presso il domicilio della sig.ra
La destinazione e il periodo di vacanza estiva dovrà essere comunicato CP_1 preventivamente all'altro genitore entro il giorno cinque di luglio. Per quanto riguarda le festività natalizie e di fine anno (comprendenti un anno il Natale e l'anno successivo il Capodanno, salvo diverso accordo), a partire dall'anno
2025, la sig.ra terrà con sé le minori dal giorno ventiquattro dicembre CP_1 al giorno 30 dicembre;
il sig. terrà con sé le minori dal 30 dicembre al Pt_1 sette gennaio 2026; in ogni caso, secondo il criterio dell'alternanza salvo diverso accordo tra le parti. Per quanto riguarda le festività Pasquali a partire dall'anno 2026, il giorno di Pasqua, la sig.ra terrà con sé le figlie minori CP_1 mentre il lunedì dell'Angelo rimarranno con il sig. ; in ogni caso, secondo Pt_1 il criterio dell'alternanza salvo diverso accordo tra le parti. Il giorno dei compleanni dei genitori, le minori trascorreranno la giornata rispettivamente con ciascun genitore. I genitori dovranno scambiarsi informazioni relative alle figlie durante la permanenza delle bambine presso ciascuno anche tramite whatsapp, garantendo quando saranno più grandi il contatto telefonico. Le particolari modalità di collocazione paritaria delle minori si riflettono anche
2 nell'obbligo di mantenimento delle stesse, che avverrà in maniera diretta: ciascuno dei genitori, infatti, è chiamato a fornire vitto e alloggio nel tempo in cui avrà le figlie con sé e a coprire anche ogni spesa legata alla convivenza. Le parti, poi, concorreranno al 50% alle spese straordinarie e non prevedibili.
3. La casa familiare sita a Carini, via Germania, 2, condotta in locazione dalla sig.ra e dal sig. , rimarrà nella disponibilità di questo ultimo CP_1 Pt_1 con tutti gli arredi e suppellettili, il quale provvederà a volturare a proprio nome le utenze domestiche e il contratto di locazione. Le bambine nel periodo di permanenza dalla madre abiteranno a Palermo, via Croce Rossa, 33, presso l'abitazione dei nonni insieme alla stessa, ambiente domestico loro familiare, fino a quando la sig.ra dovesse decidere di prendere un'abitazione CP_1 propria. In questo ultimo caso comunicherà il nuovo domicilio al sig. . Pt_1
4. Le parti concorreranno al 50% le spese straordinarie e non prevedibili secondo le “Linee Guida spese extra straordinarie” e quindi: - spese mediche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza
3 pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Per quanto riguarda le spese mediche, considerate le problematiche delle minori, in ogni caso le parti dovranno preferire il ricorso all'Assicurazione Generali – Polizza Collettiva, stipulata dal sig. al fine di ricorrere a Strutture Sanitarie coperte dalla Pt_1
Polizza.
5. Le bambine manterranno la residenza presso la casa di Carini al fine di non cambiare il pediatra che le segue e conosce le loro patologie, e che collabora con l'Ospedale Veneto San Bartolo di Vincenza, dove le piccole si recano periodicamente per i controlli medici. Le spese di soggiorno e di viaggio presso l'ospedale dovranno essere sostenute al 50% dai genitori.
6. I due libretti postali a firma disgiunta dei genitori, dove viene versata la pensione di invalidità delle bambine, rimangono nella disponibilità della sig.ra che provvederà al pagamento delle rette scolastiche (iscrizione, quote CP_1 mensili) per le bambine con l'obbligo di informare il sig. di tutti i Pt_1 movimenti.
7. Il sig. usufruirà di tutti e sei i permessi Legge 104/1992 Parte_1 relativi alle bambine (3 per ciascuna minore).
4 8. L'assegno unico per le figlie, gli assegni familiari o altri contributi previsti dallo Stato, comunque denominati, allo stato pari ad euro 362,80 per entrambe, saranno percepiti integralmente dal sig. . Parte_1
9. I genitori potranno viaggiare con le bambine in Italia senza il consenso dell'altro genitore mentre nei Paesi dell'Unione Europea, previo consenso dell'altro genitore, con il valido documento rilasciato da entrambi i genitori;
nel caso di viaggi extraeuropei il genitore dovrà stipulare un'assicurazione sanitaria a tutela delle bambine.
10. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano a qualsivoglia forma di mantenimento reciproco.
11. Ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto.
12. Le spese del presente procedimento e consequenziali restano a carico integrale della sig.ra CP_1
13. Le parti con la sottoscrizione del presente atto, convengono, infine, di dare esecuzione immediata ai patti ivi convenuti e sopra elencati.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 318, P. II, S. A, Anno 2018) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4347/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA GOETHE, 45 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. MANIACI ANDREA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'Avv. , che CP_1 la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale d'udienza del 21 novembre
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 22 settembre 2025 e sottoscritto il 18 settembre 2025; (matrimonio celebrato in Palermo, il 25 luglio
2018).
All'udienza del 21 novembre 2025 i coniugi sono comparsi personalmente e hanno dichiarato che non è possibile una riconciliazione, dando indicazioni
1 sulle loro condizioni reddituali e patrimoniali;
il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Le figlie minori saranno affidate congiuntamente ai genitori con collocamento paritario. Ciascun genitore terrà le bambine dal lunedì dall'uscita di scuola fino al lunedì successivo accompagnandole all'orario di ingresso secondo cadenza settimanale. Pertanto, la sig.ra avrà con sé CP_1 le figlie la seconda e la quarta settimana del mese e il sig. la prima e la Pt_1 terza settimana del mese. Per i mesi in cui sono previste cinque settimane, i giorni superflui saranno ripartiti equamente tra i genitori. Per ciò che riguarda le vacanze, i genitori trascorreranno con le figlie 15 giorni consecutivi durante l'estate; per l'anno 2026, il sig. terrà con sé le figlie minori la prima e la Pt_1 seconda settimana di agosto, nello specifico a far data dal primo agosto al sedici agosto, giorno in cui le riaccompagnerà presso il domicilio della sig.ra
La destinazione e il periodo di vacanza estiva dovrà essere comunicato CP_1 preventivamente all'altro genitore entro il giorno cinque di luglio. Per quanto riguarda le festività natalizie e di fine anno (comprendenti un anno il Natale e l'anno successivo il Capodanno, salvo diverso accordo), a partire dall'anno
2025, la sig.ra terrà con sé le minori dal giorno ventiquattro dicembre CP_1 al giorno 30 dicembre;
il sig. terrà con sé le minori dal 30 dicembre al Pt_1 sette gennaio 2026; in ogni caso, secondo il criterio dell'alternanza salvo diverso accordo tra le parti. Per quanto riguarda le festività Pasquali a partire dall'anno 2026, il giorno di Pasqua, la sig.ra terrà con sé le figlie minori CP_1 mentre il lunedì dell'Angelo rimarranno con il sig. ; in ogni caso, secondo Pt_1 il criterio dell'alternanza salvo diverso accordo tra le parti. Il giorno dei compleanni dei genitori, le minori trascorreranno la giornata rispettivamente con ciascun genitore. I genitori dovranno scambiarsi informazioni relative alle figlie durante la permanenza delle bambine presso ciascuno anche tramite whatsapp, garantendo quando saranno più grandi il contatto telefonico. Le particolari modalità di collocazione paritaria delle minori si riflettono anche
2 nell'obbligo di mantenimento delle stesse, che avverrà in maniera diretta: ciascuno dei genitori, infatti, è chiamato a fornire vitto e alloggio nel tempo in cui avrà le figlie con sé e a coprire anche ogni spesa legata alla convivenza. Le parti, poi, concorreranno al 50% alle spese straordinarie e non prevedibili.
3. La casa familiare sita a Carini, via Germania, 2, condotta in locazione dalla sig.ra e dal sig. , rimarrà nella disponibilità di questo ultimo CP_1 Pt_1 con tutti gli arredi e suppellettili, il quale provvederà a volturare a proprio nome le utenze domestiche e il contratto di locazione. Le bambine nel periodo di permanenza dalla madre abiteranno a Palermo, via Croce Rossa, 33, presso l'abitazione dei nonni insieme alla stessa, ambiente domestico loro familiare, fino a quando la sig.ra dovesse decidere di prendere un'abitazione CP_1 propria. In questo ultimo caso comunicherà il nuovo domicilio al sig. . Pt_1
4. Le parti concorreranno al 50% le spese straordinarie e non prevedibili secondo le “Linee Guida spese extra straordinarie” e quindi: - spese mediche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza
3 pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Per quanto riguarda le spese mediche, considerate le problematiche delle minori, in ogni caso le parti dovranno preferire il ricorso all'Assicurazione Generali – Polizza Collettiva, stipulata dal sig. al fine di ricorrere a Strutture Sanitarie coperte dalla Pt_1
Polizza.
5. Le bambine manterranno la residenza presso la casa di Carini al fine di non cambiare il pediatra che le segue e conosce le loro patologie, e che collabora con l'Ospedale Veneto San Bartolo di Vincenza, dove le piccole si recano periodicamente per i controlli medici. Le spese di soggiorno e di viaggio presso l'ospedale dovranno essere sostenute al 50% dai genitori.
6. I due libretti postali a firma disgiunta dei genitori, dove viene versata la pensione di invalidità delle bambine, rimangono nella disponibilità della sig.ra che provvederà al pagamento delle rette scolastiche (iscrizione, quote CP_1 mensili) per le bambine con l'obbligo di informare il sig. di tutti i Pt_1 movimenti.
7. Il sig. usufruirà di tutti e sei i permessi Legge 104/1992 Parte_1 relativi alle bambine (3 per ciascuna minore).
4 8. L'assegno unico per le figlie, gli assegni familiari o altri contributi previsti dallo Stato, comunque denominati, allo stato pari ad euro 362,80 per entrambe, saranno percepiti integralmente dal sig. . Parte_1
9. I genitori potranno viaggiare con le bambine in Italia senza il consenso dell'altro genitore mentre nei Paesi dell'Unione Europea, previo consenso dell'altro genitore, con il valido documento rilasciato da entrambi i genitori;
nel caso di viaggi extraeuropei il genitore dovrà stipulare un'assicurazione sanitaria a tutela delle bambine.
10. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano a qualsivoglia forma di mantenimento reciproco.
11. Ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto.
12. Le spese del presente procedimento e consequenziali restano a carico integrale della sig.ra CP_1
13. Le parti con la sottoscrizione del presente atto, convengono, infine, di dare esecuzione immediata ai patti ivi convenuti e sopra elencati.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 318, P. II, S. A, Anno 2018) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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