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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/10/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 883/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 883/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Lollo;
appellante
e
(C.F.: , rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'Avv. Vincenzo Gallo;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 486/2017 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 21.03.2017, avente ad oggetto opposizione a D.I.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “..si riporta integralmente a quanto già dedotto ed eccepito nel proprio atto di appello, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti. Parimenti, la scrivente difesa impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto e eccepito in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
1 Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvedere: Accertare e dichiarare che la
appellante ha prestato acquiescenza in relazione alla domanda Pt_2 riconvenzionale dalla stessa avanzata nel primo grado di giudizio e respinta dal
Giudice di prime cure, con la conseguenza che si è formato giudicato su tale domanda con soccombenza sul punto anche in ordine alle spese del primo grado di giudizio;
Rigettare le richieste di rinnovazione dei mezzi istruttori avanzate da parte appellante, in quanto assolutamente inammissibili, contraddittorie, temerarie ed infondate;
Rigettare, per tutte le motivazioni esposte, l'appello proposto dalla
, in quanto assolutamente infondato e temerario;
Confermare in toto Parte_1 la sentenza n. 486/2017 emessa dal Tribunale Civile di Catanzaro a definizione del giudizio n. 1949/2009; Condannare parte appellante per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con decreto ingiuntivo n. 240/09 il Tribunale di Catanzaro intimava alla società il pagamento, in favore del dott. della Parte_1 CP_1 somma di €9.002,20 oltre interessi e spese, a titolo di onorari per prestazioni professionali svolte negli anni 2007 e 2008.
Avverso detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione la società Parte_1 deducendo che il dott. nel periodo luglio 2007-maggio 2008, aveva
[...] CP_1 prestato assistenza contabile-fiscale a favore delle tre società appartenenti alla famiglia del sig. , denominate 2SD s.r.l., e Persona_1 Parte_1
e che gli erano stati corrisposti €23.588,00; che la somma ingiunta Controparte_2 comprendeva €5.180,00 per onorari di revisione contabile degli anni 2006 e 2007 non richiesta, non necessaria e mai effettuata.
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo e spiegava domanda riconvenzionale tesa all'accertamento delle somme incassate dall'ingiungente nel periodo luglio 2007-maggio 2008.
Si costituiva il dott. chiedendo il rigetto dell'opposizione, perché infondata CP_1 in fatto e in diritto. Riferiva l'opposto che il rapporto professionale con la società aveva avuto inizio nel mese di maggio 2007 e si era protratto sino a Parte_1 luglio 2008; che nessuna somma era mai stata corrisposta dalla Centro Casa;
che la
2 documentazione in atti dimostrava ampiamente l'attività da esso svolta;
che l'attività di revisione contabile si era resa necessaria in quanto, a seguito della interruzione dei rapporti con il precedente professionista, la contabilità era rimasta incompleta.
Contestava la fondatezza della domanda riconvenzionale in quanto del tutto sfornita di prova e tendente ad operare una inammissibile commistione tra le diverse società che avevano beneficiato delle sue prestazioni professionali.
La causa veniva istruita documentalmente, a mezzo di interrogatorio formale e prova per testi, e c.t.u. volta a determinare il compenso spettante a parte opposta per l'attività svolta in favore dell'opponente.
Con sentenza n. 486/2017 il Tribunale, ritenuto provato il credito azionato in sede monitoria nella misura di €6.258,00, previa revoca del decreto ingiuntivo, condannava la società al pagamento della suddetta somma, oltre Parte_1 interessi e rivalutazione;
rigettava la domanda riconvenzionale dell'opponente e condannava quest'ultima al pagamento delle spese del giudizio e di c.t.u..
Segnatamente, il Tribunale osservava che risultava provata, sia dall'escussione del teste che dalla c.t.u., la circostanza che la prestazione Testimone_1 professionale avesse riguardato anche l'anno 2006; che quanto all'anno 2007 il c.t.u. aveva accertato che il dott. si era occupato della revisione contabile, CP_1 dell'assistenza tributaria, dei modelli telematici F24 e che con riferimento all'anno
2008 le prestazioni avevano riguardato l'impianto e la tenuta della contabilità del primo semestre 2008 e l'assistenza tributaria. Rigettava la domanda riconvenzionale in quanto rimasta sfornita di prova.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
23.04.2018, la lamentando: Parte_1
1)l'omessa motivazione per non avere il Tribunale esposto le ragioni giuridiche della decisione assunta, essendosi limitato ad un generico richiamo all'escussione del teste e alla consulenza tecnica d'ufficio, cui aveva aderito Testimone_1 acriticamente;
2)la erroneità e illegittimità della sentenza per avere il giudice di primo grado fondato la propria decisione su una consulenza tecnica d'ufficio del tutto esplorativa, non avendo l'opposto in alcun modo provato di aver svolto l'attività contestata ed essendosi limitato ad affermare di avere in suo possesso tutta la contabilità che, tuttavia, non era stata prodotta in giudizio ed era stata di contro direttamente acquisita dal c.t.u.;
3 3)la errata valutazione delle risultanze istruttorie e il travisamento dei fatti per avere il giudice di prime cure fondato la decisione sulle dichiarazioni rese dal teste che, oltre ad essere inattendibili, si ponevano in contrasto con quelle rese dai Tes_1 testi e e per aver erroneamente affermato in sentenza che il c.t.u. Tes_2 Tes_3 aveva accertato che per il 2007 il dott. aveva espletato attività di revisione CP_1 contabile, laddove invece il c.t.u. aveva espressamente escluso tale circostanza;
4)la mancata ammissione dei mezzi istruttori in ordine alla prova dei pagamenti in nero e in particolare della richiesta di ordinare a Banca Carime di rilasciare copia fotostatica dell'assegno di €5.000,00 tratto dalla sig.ra in data 28 Persona_2 febbraio 2008 e addebitato sul conto della medesima;
5)la erroneità delle conclusioni della c.t.u. priva di adeguate, logiche e convincenti risposte e inficiata da contraddizioni e incongruenze tecniche che ne rendevano necessaria la rinnovazione.
Tanto premesso, l'appellante chiedeva, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto integrale della domanda proposta dal dott. o, in subordine, la riduzione CP_1 dell'importo dovuto.
Si costituiva in data 25.09.2018 il dott. il quale evidenziava CP_1 preliminarmente che la società non aveva riproposto in appello la Parte_1 domanda riconvenzionale rigettata in primo grado che, quindi, doveva ritenersi coperta dal giudicato;
chiedeva poi il rigetto dell'appello, infondato in fatto e in diritto.
Dopo l'udienza di prima comparizione del 23.10.2018 la causa subiva alcuni rinvii per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado. Successivamente veniva fissata l'udienza del 22.11.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano ulteriori rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 12.06.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 23.09.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
4 § 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante denuncia il vizio di omessa motivazione della sentenza, per essersi il giudice di primo grado limitato ad un generico e succinto riferimento alla deposizione del teste e alla Testimone_1 consulenza tecnica d'ufficio, “senza dare modo di comprendere l'iter logico giuridico seguito e senza conferire completezza e chiarezza alla sentenza”.
La censura è infondata.
Secondo il consolidato orientamento della Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. n.
22232/2016, conf. Cass. n. 13977/2019; da ultimo Cass. n. 7050/2024), la motivazione è solo apparente (in tal senso dovendosi intendere l'eccepita inesistenza, secondo la terminologia utilizzata dalla Cassazione che riferisce l'inesistenza alla mancanza materiale del documento motivatorio), e dunque la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie ipotetiche congetture. Quello che rileva per poter dichiarare nulla la sentenza per mancanza di una vera motivazione è, dunque, al di là della correttezza o meno del percorso logico argomentativo seguito, che non sia possibile individuare in essa l'espressione di un autonomo processo deliberativo che abbia un minimo di struttura logico sistematica.
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza di primo grado, per quanto estremamente stringata, sicuramente non articolata in maniera chiara e completa, non può tuttavia ritenersi del tutto assente, né meramente apparente, nei termini sopra specificati.
Da quanto scritto dal primo giudice è, infatti, possibile cogliere quale sia stato il suo ragionamento: dopo aver riprodotto, sommariamente, le posizioni assunte dalle parti, ha affermato, richiamando la deposizione del teste e la disposta CTU, Tes_1 che risultava provato che l'attività professionale del dott. avesse riguardato CP_1 anche l'anno 2006, che per il 2007 era stata espletata la revisione contabile,
l'assistenza tributaria, la compilazione dei modelli telematici F24, e che con riferimento all'anno 2008 le prestazioni avevano riguardato l'impianto e la tenuta della contabilità del primo semestre 2008 e l'assistenza tributaria. Sulla scorta della
5 quantificazione operata dal c.t.u., ha quindi determinato in €6.258,00 l'importo spettante al dott. CP_1
Quanto all'ulteriore rilievo che censura l'adesione acritica del giudice di prime cure alle conclusioni del c.t.u., va osservato che la Suprema Corte ha in più occasioni chiarito che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Sez. II n. 36078/2023; Sez. I n. 33742/2022; Sez. VI n.
1815/2015).
Ciò è avvenuto nel caso di specie, essendosi il primo giudice riportato agli accertamenti e alle valutazioni del c.t.u., dott. , che aveva risposto Persona_3 adeguatamente anche alle osservazioni dei consulenti delle parti, giungendo a correggere, sulla scorta delle stesse, le proprie conclusioni (cfr. “breve relazione in ordine al contenuto delle osservazioni prodotte dalle parti” allegata all'elaborato peritale).
In questi termini deve ritenersi che la motivazione, per quanto come detto sicuramente non approfondita e articolata, non può essere ritenuta del tutto inesistente né apparente, con conseguente rigetto del motivo di appello.
2.2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la decisione impugnata per avere il giudice fondato il proprio convincimento integralmente su una c.t.u. esplorativa.
Il motivo è infondato per l'assorbente rilievo che la c.t.u. è stata richiesta proprio dalla sia nell'atto di citazione, che successivamente nella seconda Parte_1 memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., ed infine nel verbale d'udienza del 05.11.2010 all'esito della prova per testi.
In ogni caso, deve escludersi il preteso carattere esplorativo della disposta c.t.u., fondato dall'appellante sul rilievo che il consulente avrebbe accertato fatti che era onere della parte opposta provare e che non si sarebbe limitato a valutare elementi già acquisiti al processo, bensì avrebbe “proceduto all'acquisizione degli stessi, che
6 erano custoditi presso lo studio del dott. e che non erano mai stati prodotti in CP_1 giudizio” (pag. 8 dell'atto di appello).
Ora, è bene in primo luogo sottolineare che, sebbene sia vietata l'attività meramente "esplorativa" del c.t.u., la quale non può essere ammessa per la ricerca della prove che le parti hanno l'onere di fornire o per ovviare alle carenze probatorie imputabili alle parti stesse, qualora il Giudice affidi al consulente tecnico non solo l'incarico di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti, ma anche quello di accertare i fatti stessi, la consulenza è ammissibile e può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, sempre che la parte deduca i fatti che pone a fondamento del proprio diritto e che il Giudice ritenga che il suo accertamento richieda cognizioni tecniche che egli non possiede o che vi siano altri motivi che impediscano o sconsiglino di procedere direttamente all'accertamento (cfr. per tutte: Cass. civile,
Sezioni Unite, 4 novembre 1996, n. 9522); in altre parole, in tema di consulenza tecnica di ufficio, il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), e in tal caso, in cui la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova, è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr. in tal senso: Cass. civile sez. I, 01 giugno 2017, n. 13880; Cass. civile sez. III, 13 ottobre 2016, n.
20626; Cass. civile sez. I, 25 maggio 2016, n. 10825; Cass. civile, sez. III, 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. civile, sez. I, 11 settembre 2012, n. 15157; Cass. civile, sez. III, 13 marzo 2009, n. 6155; Cass. civile, sez. III, 26 novembre 2007, n.
24620; Cass. civile, sez. III, 23 febbraio 2006, n. 3990).
Ciò chiarito, deve darsi atto che nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. il dott. affermava “di avere in suo possesso, sia in versione cartacea che CP_1 informatica (la stessa risulta essere ancora in linea sui computers del proprio studio professionale), tutta la contabilità, sia quella precedente all'assunzione dell'incarico, dallo stesso revisionata, sia quella dallo stesso tenuta nell'interesse della 2SD srl per il periodo in cui si è protratto il rapporto di collaborazione professionale”, dichiarando la volontà di esibire e produrre detta documentazione su autorizzazione del Giudice e precisando di essersi astenuto dal produrla “al fine di evitare qualunque violazione, anche eventuale, del segreto professionale nonché
7 della privacy dei soggetti terzi venuti in rapporto con la Società opponente”, in attesa dell'autorizzazione giudiziale sulle modalità di esibizione e produzione.
All'atto del conferimento dell'incarico al c.t.u., il giudice di prime cure integrava il quesito formulato con l'ordinanza di nomina, demandando all'ausiliario la
“verifica della contabilità su strumenti informatici con contestuale stampa dei dati”
(cfr. verbale di udienza del 13.05.2011).
In sede di operazioni peritali svolte alla presenza dei consulenti di parte il c.t.u., in data 27.05.2011, prendeva visione, presso lo studio del dott. della CP_1 contabilità della società tenuta su supporto informatico ed estraeva Parte_1 copia della contabilità visionata.
Orbene, né in sede di formulazione del quesito, né successivamente, sia in sede di concreta acquisizione della documentazione da parte del c.t.u., che all'esito del deposito dell'elaborato peritale ed infine in sede di precisazione delle conclusioni, la difesa dell'odierna appellante ha mosso specifiche censure sulla utilizzabilità della predetta documentazione, così mostrando di aver prestato il consenso alla sua acquisizione, dal che discende la inammissibilità in questa sede di qualsivoglia doglianza sul punto.
2.3. Con il terzo motivo la società appellante lamenta l'errata valutazione delle risultanze istruttorie e il travisamento dei fatti.
Anche tale censura è infondata.
Muovendo dall'esame delle dichiarazioni rese dal teste , su cui il Testimone_1 giudice di primo grado ha fondato il proprio convincimento, non può condividersi l'affermazione di parte appellante secondo cui il teste, dichiarando che “è stata fatta una revisione per l'anno 2006 in quanto la contabilità del precedente professionista non era completa”, avrebbe escluso lo svolgimento di un'attività di revisione contabile. Invero, l'incompletezza della contabilità non esclude, ma anzi presuppone la necessità di una verifica sulla regolare tenuta della stessa e sulla correttezza e congruità di tutte le voci di bilancio.
Nessuna contraddizione è dato poi ravvisare tra le dichiarazioni del teste e Tes_1 quelle rese dai testi e . Testimone_4 Testimone_5
Il primo, anch'egli collaboratore di studio, come il del dott. ha Tes_1 CP_1 riferito di aver riscontrato “incompletezze” nel bilancio “in quanto il dottor Tes_2 non era stato in grado materialmente di completarlo a seguito dell'interruzione del rapporto”.
8 , precedente commercialista della società appellante, interrogato Testimone_5 sull'avvenuto espletamento da parte del dott. , ha Controparte_3 dichiarato di non sapere.
Non risponde al vero, poi, quanto riportato dalla società appellante a pag. 9 e 10 dell'atto di appello laddove si afferma che il dott. “ha confermato, infatti, Tes_2 di avere tenuto la contabilità della società fino a metà del 2007. Ha dichiarato, poi, che, nel riconsegnare i documenti delle società da lui seguite, ha anche fornito i bilanci di verifica nei quali erano riassunti i dati delle scritture registrate sui libri regolarmente bollati e vidimati. Lo stesso commercialista ha anche spiegato che, di regola, in caso di sostituzione del professionista incaricato della tenuta della contabilità di una società, colui che subentra immette nel proprio sistema informatico i saldi forniti dal suo predecessore e prosegue con le scritture correnti,
a meno che non preferisca riscrivere i dati della frazione di anno non conclusa”.
Invero, dal verbale di escussione (udienza del 05.11.2010) si ricava che il dott.
, interrogato sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 II termine Tes_2
c.p.c. di parte opposta, ha dichiarato di aver avuto contatti con il dott. per la CP_1 consegna della documentazione fiscale e contabile;
che la necessità di procedere ad una revisione della contabilità precedente “dipende dal professionista e dal materiale consegnato”; di non aver avuto grosse difficoltà nel corso del suo rapporto professionale con la società “anche in considerazione dell'entità della Parte_1 società”; che “non vi era bilancio per il tipo di società, ma solo un bilancio interno ai fini fiscali e civili relativo ai rapporti con i soci”.
Quanto alla denunciata inattendibilità dei testi e , esclusa la Tes_1 Tes_3 sussistenza di contraddizioni e/o imprecisioni nelle loro dichiarazioni, essa non può farsi discendere dalla mera qualità di collaboratori di studio del dott. dagli CP_1 stessi rivestita.
Venendo alle conclusioni del c.t.u., anche in tal caso non è dato riscontrare contraddizioni tra le stesse e le risultanze della prova orale.
L'ausiliario, sulla scorta della documentazione contenuta nei fascicoli di parte e di quella estrapolata dal sistema informatico del dott. e tenuto conto delle CP_1 osservazioni dei consulenti di parte, ha concluso per lo svolgimento, da parte del professionista, delle prestazioni esattamente indicate a pag. 9 della relazione sulle osservazioni delle parti, riconoscendo l'attività di revisione contabile solo
9 relativamente all'anno 2006 per le ragioni puntualmente esplicitate a pag. 2 della predetta relazione.
E' vero che, come sottolineato da parte appellante, il giudice di primo grado ha affermato in sentenza che “Quanto all'anno 2007, il CTU ha accertato che il dott. si è occupato della revisione contabile”, laddove invece il c.t.u. ha escluso per CP_1 la predetta annualità tale tipologia di attività ed ha riconosciuto unicamente lo svolgimento di prestazioni riconducibili all'art. 33 della Tariffa Professionale
“Impianto e tenuta della contabilità” (cfr. pag.
4-8 della relazione sulle osservazioni delle parti).
Tuttavia rileva la Corte che il giudice di prime cure ha fatto propria la quantificazione del compenso così come operata dal c.t.u. e, dunque, con la esclusione della revisione contabile per l'anno 2007, sicchè deve escludersi che l'affermazione sopra riportata si sia tradotta in un vizio di illogicità valutativa o di travisamento dei fatti e delle prove.
2.4. Con il quarto motivo l'appellante denuncia la mancata ammissione della richiesta istruttoria da essa avanzata consistente nell' “ordinare alla Banca Carime
- Agenzia I di Catanzaro di rilasciare a richiesta della copia fotostatica CP_2 dell'assegno di €5.000,00 n. 5.012.741.416-07 Banca Carime dalla Parte_3 sig.ra in data 28 febbraio ed addebitato sul conto della Persona_2 medesima” e la ripropone in questa sede.
La richiesta de qua è inammissibile. Essa è, infatti, connessa alla domanda riconvenzionale avanzata in primo grado dall'appellante ed avente ad oggetto l'accertamento delle somme incassate dal dott. Detta domanda è stata CP_1 rigettata e su tale capo della sentenza non vi è stata impugnazione, con conseguente operatività della preclusione derivante dal giudicato interno.
2.5. Con l'ultimo motivo la società appellante ha chiesto la rinnovazione della c.t.u..
Anche tale istanza va disattesa, non ravvisandosi, per quanto sopra esposto, i profili di inattendibilità e contraddittorietà denunciati dalla difesa.
L'impugnata sentenza deve essere pertanto integralmente confermata.
3. La responsabilità aggravata
3.1. ha chiesto la condanna di parte appellante al risarcimento dei CP_1 danni in suo favore ex art. 96 c.p.c., per aver la società agito in mala fede e colpa grave.
10 La domanda risarcitoria è infondata.
Com'è noto, l'art. 96 c.p.c. prevede la condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata come reazione non solo all'abuso dell'agire o del resistere in giudizio, ma, in generale, per un uso strumentale del processo per scopi diversi da quelli a cui esso è preordinato.
È una tutela di tipo aquiliano, avente carattere di specialità rispetto a quella prevista, in via generale, dall'art. 2043 c.c., per sanzionare il comportamento tenuto dalla parte in ambito processuale e attinente al rapporto di diritto sostanziale.
Orbene, la domanda volta a ottenere il risarcimento dei danni per responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. può essere proposta anche in fase di gravame ma solo con riferimento a comportamenti tenuti dalla controparte in tale grado.
È, tuttavia, onere della parte istante fornire gli elementi probatori sia sull'elemento soggettivo della consapevolezza o dell'ignoranza colpevole della propria tesi, sia, dell'elemento oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente.
Poiché, nel caso di specie, l'istante non ha assolto siffatto onere probatorio, la domanda deve essere rigettata.
4. Le spese processuali
4.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
Esse si liquidano come da dispositivo secondo i parametri minimi (attesa la semplicità delle questioni trattate) di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M.
147/2022 (scaglione da €5.201 a €26.000).
4.2. Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con citazione notificata il
[...]
23 aprile 2018, nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di CP_1
Catanzaro n. 486/2017 pubblicata in data 21.03.2017, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
11 b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado, che liquida in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Vincenzo Gallo dichiaratosi antistatario;
c) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellato.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 883/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Lollo;
appellante
e
(C.F.: , rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'Avv. Vincenzo Gallo;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 486/2017 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 21.03.2017, avente ad oggetto opposizione a D.I.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “..si riporta integralmente a quanto già dedotto ed eccepito nel proprio atto di appello, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti. Parimenti, la scrivente difesa impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto e eccepito in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
1 Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvedere: Accertare e dichiarare che la
appellante ha prestato acquiescenza in relazione alla domanda Pt_2 riconvenzionale dalla stessa avanzata nel primo grado di giudizio e respinta dal
Giudice di prime cure, con la conseguenza che si è formato giudicato su tale domanda con soccombenza sul punto anche in ordine alle spese del primo grado di giudizio;
Rigettare le richieste di rinnovazione dei mezzi istruttori avanzate da parte appellante, in quanto assolutamente inammissibili, contraddittorie, temerarie ed infondate;
Rigettare, per tutte le motivazioni esposte, l'appello proposto dalla
, in quanto assolutamente infondato e temerario;
Confermare in toto Parte_1 la sentenza n. 486/2017 emessa dal Tribunale Civile di Catanzaro a definizione del giudizio n. 1949/2009; Condannare parte appellante per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con decreto ingiuntivo n. 240/09 il Tribunale di Catanzaro intimava alla società il pagamento, in favore del dott. della Parte_1 CP_1 somma di €9.002,20 oltre interessi e spese, a titolo di onorari per prestazioni professionali svolte negli anni 2007 e 2008.
Avverso detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione la società Parte_1 deducendo che il dott. nel periodo luglio 2007-maggio 2008, aveva
[...] CP_1 prestato assistenza contabile-fiscale a favore delle tre società appartenenti alla famiglia del sig. , denominate 2SD s.r.l., e Persona_1 Parte_1
e che gli erano stati corrisposti €23.588,00; che la somma ingiunta Controparte_2 comprendeva €5.180,00 per onorari di revisione contabile degli anni 2006 e 2007 non richiesta, non necessaria e mai effettuata.
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo e spiegava domanda riconvenzionale tesa all'accertamento delle somme incassate dall'ingiungente nel periodo luglio 2007-maggio 2008.
Si costituiva il dott. chiedendo il rigetto dell'opposizione, perché infondata CP_1 in fatto e in diritto. Riferiva l'opposto che il rapporto professionale con la società aveva avuto inizio nel mese di maggio 2007 e si era protratto sino a Parte_1 luglio 2008; che nessuna somma era mai stata corrisposta dalla Centro Casa;
che la
2 documentazione in atti dimostrava ampiamente l'attività da esso svolta;
che l'attività di revisione contabile si era resa necessaria in quanto, a seguito della interruzione dei rapporti con il precedente professionista, la contabilità era rimasta incompleta.
Contestava la fondatezza della domanda riconvenzionale in quanto del tutto sfornita di prova e tendente ad operare una inammissibile commistione tra le diverse società che avevano beneficiato delle sue prestazioni professionali.
La causa veniva istruita documentalmente, a mezzo di interrogatorio formale e prova per testi, e c.t.u. volta a determinare il compenso spettante a parte opposta per l'attività svolta in favore dell'opponente.
Con sentenza n. 486/2017 il Tribunale, ritenuto provato il credito azionato in sede monitoria nella misura di €6.258,00, previa revoca del decreto ingiuntivo, condannava la società al pagamento della suddetta somma, oltre Parte_1 interessi e rivalutazione;
rigettava la domanda riconvenzionale dell'opponente e condannava quest'ultima al pagamento delle spese del giudizio e di c.t.u..
Segnatamente, il Tribunale osservava che risultava provata, sia dall'escussione del teste che dalla c.t.u., la circostanza che la prestazione Testimone_1 professionale avesse riguardato anche l'anno 2006; che quanto all'anno 2007 il c.t.u. aveva accertato che il dott. si era occupato della revisione contabile, CP_1 dell'assistenza tributaria, dei modelli telematici F24 e che con riferimento all'anno
2008 le prestazioni avevano riguardato l'impianto e la tenuta della contabilità del primo semestre 2008 e l'assistenza tributaria. Rigettava la domanda riconvenzionale in quanto rimasta sfornita di prova.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
23.04.2018, la lamentando: Parte_1
1)l'omessa motivazione per non avere il Tribunale esposto le ragioni giuridiche della decisione assunta, essendosi limitato ad un generico richiamo all'escussione del teste e alla consulenza tecnica d'ufficio, cui aveva aderito Testimone_1 acriticamente;
2)la erroneità e illegittimità della sentenza per avere il giudice di primo grado fondato la propria decisione su una consulenza tecnica d'ufficio del tutto esplorativa, non avendo l'opposto in alcun modo provato di aver svolto l'attività contestata ed essendosi limitato ad affermare di avere in suo possesso tutta la contabilità che, tuttavia, non era stata prodotta in giudizio ed era stata di contro direttamente acquisita dal c.t.u.;
3 3)la errata valutazione delle risultanze istruttorie e il travisamento dei fatti per avere il giudice di prime cure fondato la decisione sulle dichiarazioni rese dal teste che, oltre ad essere inattendibili, si ponevano in contrasto con quelle rese dai Tes_1 testi e e per aver erroneamente affermato in sentenza che il c.t.u. Tes_2 Tes_3 aveva accertato che per il 2007 il dott. aveva espletato attività di revisione CP_1 contabile, laddove invece il c.t.u. aveva espressamente escluso tale circostanza;
4)la mancata ammissione dei mezzi istruttori in ordine alla prova dei pagamenti in nero e in particolare della richiesta di ordinare a Banca Carime di rilasciare copia fotostatica dell'assegno di €5.000,00 tratto dalla sig.ra in data 28 Persona_2 febbraio 2008 e addebitato sul conto della medesima;
5)la erroneità delle conclusioni della c.t.u. priva di adeguate, logiche e convincenti risposte e inficiata da contraddizioni e incongruenze tecniche che ne rendevano necessaria la rinnovazione.
Tanto premesso, l'appellante chiedeva, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto integrale della domanda proposta dal dott. o, in subordine, la riduzione CP_1 dell'importo dovuto.
Si costituiva in data 25.09.2018 il dott. il quale evidenziava CP_1 preliminarmente che la società non aveva riproposto in appello la Parte_1 domanda riconvenzionale rigettata in primo grado che, quindi, doveva ritenersi coperta dal giudicato;
chiedeva poi il rigetto dell'appello, infondato in fatto e in diritto.
Dopo l'udienza di prima comparizione del 23.10.2018 la causa subiva alcuni rinvii per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado. Successivamente veniva fissata l'udienza del 22.11.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano ulteriori rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 12.06.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 23.09.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
4 § 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante denuncia il vizio di omessa motivazione della sentenza, per essersi il giudice di primo grado limitato ad un generico e succinto riferimento alla deposizione del teste e alla Testimone_1 consulenza tecnica d'ufficio, “senza dare modo di comprendere l'iter logico giuridico seguito e senza conferire completezza e chiarezza alla sentenza”.
La censura è infondata.
Secondo il consolidato orientamento della Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. n.
22232/2016, conf. Cass. n. 13977/2019; da ultimo Cass. n. 7050/2024), la motivazione è solo apparente (in tal senso dovendosi intendere l'eccepita inesistenza, secondo la terminologia utilizzata dalla Cassazione che riferisce l'inesistenza alla mancanza materiale del documento motivatorio), e dunque la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie ipotetiche congetture. Quello che rileva per poter dichiarare nulla la sentenza per mancanza di una vera motivazione è, dunque, al di là della correttezza o meno del percorso logico argomentativo seguito, che non sia possibile individuare in essa l'espressione di un autonomo processo deliberativo che abbia un minimo di struttura logico sistematica.
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza di primo grado, per quanto estremamente stringata, sicuramente non articolata in maniera chiara e completa, non può tuttavia ritenersi del tutto assente, né meramente apparente, nei termini sopra specificati.
Da quanto scritto dal primo giudice è, infatti, possibile cogliere quale sia stato il suo ragionamento: dopo aver riprodotto, sommariamente, le posizioni assunte dalle parti, ha affermato, richiamando la deposizione del teste e la disposta CTU, Tes_1 che risultava provato che l'attività professionale del dott. avesse riguardato CP_1 anche l'anno 2006, che per il 2007 era stata espletata la revisione contabile,
l'assistenza tributaria, la compilazione dei modelli telematici F24, e che con riferimento all'anno 2008 le prestazioni avevano riguardato l'impianto e la tenuta della contabilità del primo semestre 2008 e l'assistenza tributaria. Sulla scorta della
5 quantificazione operata dal c.t.u., ha quindi determinato in €6.258,00 l'importo spettante al dott. CP_1
Quanto all'ulteriore rilievo che censura l'adesione acritica del giudice di prime cure alle conclusioni del c.t.u., va osservato che la Suprema Corte ha in più occasioni chiarito che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Sez. II n. 36078/2023; Sez. I n. 33742/2022; Sez. VI n.
1815/2015).
Ciò è avvenuto nel caso di specie, essendosi il primo giudice riportato agli accertamenti e alle valutazioni del c.t.u., dott. , che aveva risposto Persona_3 adeguatamente anche alle osservazioni dei consulenti delle parti, giungendo a correggere, sulla scorta delle stesse, le proprie conclusioni (cfr. “breve relazione in ordine al contenuto delle osservazioni prodotte dalle parti” allegata all'elaborato peritale).
In questi termini deve ritenersi che la motivazione, per quanto come detto sicuramente non approfondita e articolata, non può essere ritenuta del tutto inesistente né apparente, con conseguente rigetto del motivo di appello.
2.2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la decisione impugnata per avere il giudice fondato il proprio convincimento integralmente su una c.t.u. esplorativa.
Il motivo è infondato per l'assorbente rilievo che la c.t.u. è stata richiesta proprio dalla sia nell'atto di citazione, che successivamente nella seconda Parte_1 memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., ed infine nel verbale d'udienza del 05.11.2010 all'esito della prova per testi.
In ogni caso, deve escludersi il preteso carattere esplorativo della disposta c.t.u., fondato dall'appellante sul rilievo che il consulente avrebbe accertato fatti che era onere della parte opposta provare e che non si sarebbe limitato a valutare elementi già acquisiti al processo, bensì avrebbe “proceduto all'acquisizione degli stessi, che
6 erano custoditi presso lo studio del dott. e che non erano mai stati prodotti in CP_1 giudizio” (pag. 8 dell'atto di appello).
Ora, è bene in primo luogo sottolineare che, sebbene sia vietata l'attività meramente "esplorativa" del c.t.u., la quale non può essere ammessa per la ricerca della prove che le parti hanno l'onere di fornire o per ovviare alle carenze probatorie imputabili alle parti stesse, qualora il Giudice affidi al consulente tecnico non solo l'incarico di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti, ma anche quello di accertare i fatti stessi, la consulenza è ammissibile e può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, sempre che la parte deduca i fatti che pone a fondamento del proprio diritto e che il Giudice ritenga che il suo accertamento richieda cognizioni tecniche che egli non possiede o che vi siano altri motivi che impediscano o sconsiglino di procedere direttamente all'accertamento (cfr. per tutte: Cass. civile,
Sezioni Unite, 4 novembre 1996, n. 9522); in altre parole, in tema di consulenza tecnica di ufficio, il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), e in tal caso, in cui la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova, è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr. in tal senso: Cass. civile sez. I, 01 giugno 2017, n. 13880; Cass. civile sez. III, 13 ottobre 2016, n.
20626; Cass. civile sez. I, 25 maggio 2016, n. 10825; Cass. civile, sez. III, 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. civile, sez. I, 11 settembre 2012, n. 15157; Cass. civile, sez. III, 13 marzo 2009, n. 6155; Cass. civile, sez. III, 26 novembre 2007, n.
24620; Cass. civile, sez. III, 23 febbraio 2006, n. 3990).
Ciò chiarito, deve darsi atto che nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. il dott. affermava “di avere in suo possesso, sia in versione cartacea che CP_1 informatica (la stessa risulta essere ancora in linea sui computers del proprio studio professionale), tutta la contabilità, sia quella precedente all'assunzione dell'incarico, dallo stesso revisionata, sia quella dallo stesso tenuta nell'interesse della 2SD srl per il periodo in cui si è protratto il rapporto di collaborazione professionale”, dichiarando la volontà di esibire e produrre detta documentazione su autorizzazione del Giudice e precisando di essersi astenuto dal produrla “al fine di evitare qualunque violazione, anche eventuale, del segreto professionale nonché
7 della privacy dei soggetti terzi venuti in rapporto con la Società opponente”, in attesa dell'autorizzazione giudiziale sulle modalità di esibizione e produzione.
All'atto del conferimento dell'incarico al c.t.u., il giudice di prime cure integrava il quesito formulato con l'ordinanza di nomina, demandando all'ausiliario la
“verifica della contabilità su strumenti informatici con contestuale stampa dei dati”
(cfr. verbale di udienza del 13.05.2011).
In sede di operazioni peritali svolte alla presenza dei consulenti di parte il c.t.u., in data 27.05.2011, prendeva visione, presso lo studio del dott. della CP_1 contabilità della società tenuta su supporto informatico ed estraeva Parte_1 copia della contabilità visionata.
Orbene, né in sede di formulazione del quesito, né successivamente, sia in sede di concreta acquisizione della documentazione da parte del c.t.u., che all'esito del deposito dell'elaborato peritale ed infine in sede di precisazione delle conclusioni, la difesa dell'odierna appellante ha mosso specifiche censure sulla utilizzabilità della predetta documentazione, così mostrando di aver prestato il consenso alla sua acquisizione, dal che discende la inammissibilità in questa sede di qualsivoglia doglianza sul punto.
2.3. Con il terzo motivo la società appellante lamenta l'errata valutazione delle risultanze istruttorie e il travisamento dei fatti.
Anche tale censura è infondata.
Muovendo dall'esame delle dichiarazioni rese dal teste , su cui il Testimone_1 giudice di primo grado ha fondato il proprio convincimento, non può condividersi l'affermazione di parte appellante secondo cui il teste, dichiarando che “è stata fatta una revisione per l'anno 2006 in quanto la contabilità del precedente professionista non era completa”, avrebbe escluso lo svolgimento di un'attività di revisione contabile. Invero, l'incompletezza della contabilità non esclude, ma anzi presuppone la necessità di una verifica sulla regolare tenuta della stessa e sulla correttezza e congruità di tutte le voci di bilancio.
Nessuna contraddizione è dato poi ravvisare tra le dichiarazioni del teste e Tes_1 quelle rese dai testi e . Testimone_4 Testimone_5
Il primo, anch'egli collaboratore di studio, come il del dott. ha Tes_1 CP_1 riferito di aver riscontrato “incompletezze” nel bilancio “in quanto il dottor Tes_2 non era stato in grado materialmente di completarlo a seguito dell'interruzione del rapporto”.
8 , precedente commercialista della società appellante, interrogato Testimone_5 sull'avvenuto espletamento da parte del dott. , ha Controparte_3 dichiarato di non sapere.
Non risponde al vero, poi, quanto riportato dalla società appellante a pag. 9 e 10 dell'atto di appello laddove si afferma che il dott. “ha confermato, infatti, Tes_2 di avere tenuto la contabilità della società fino a metà del 2007. Ha dichiarato, poi, che, nel riconsegnare i documenti delle società da lui seguite, ha anche fornito i bilanci di verifica nei quali erano riassunti i dati delle scritture registrate sui libri regolarmente bollati e vidimati. Lo stesso commercialista ha anche spiegato che, di regola, in caso di sostituzione del professionista incaricato della tenuta della contabilità di una società, colui che subentra immette nel proprio sistema informatico i saldi forniti dal suo predecessore e prosegue con le scritture correnti,
a meno che non preferisca riscrivere i dati della frazione di anno non conclusa”.
Invero, dal verbale di escussione (udienza del 05.11.2010) si ricava che il dott.
, interrogato sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 II termine Tes_2
c.p.c. di parte opposta, ha dichiarato di aver avuto contatti con il dott. per la CP_1 consegna della documentazione fiscale e contabile;
che la necessità di procedere ad una revisione della contabilità precedente “dipende dal professionista e dal materiale consegnato”; di non aver avuto grosse difficoltà nel corso del suo rapporto professionale con la società “anche in considerazione dell'entità della Parte_1 società”; che “non vi era bilancio per il tipo di società, ma solo un bilancio interno ai fini fiscali e civili relativo ai rapporti con i soci”.
Quanto alla denunciata inattendibilità dei testi e , esclusa la Tes_1 Tes_3 sussistenza di contraddizioni e/o imprecisioni nelle loro dichiarazioni, essa non può farsi discendere dalla mera qualità di collaboratori di studio del dott. dagli CP_1 stessi rivestita.
Venendo alle conclusioni del c.t.u., anche in tal caso non è dato riscontrare contraddizioni tra le stesse e le risultanze della prova orale.
L'ausiliario, sulla scorta della documentazione contenuta nei fascicoli di parte e di quella estrapolata dal sistema informatico del dott. e tenuto conto delle CP_1 osservazioni dei consulenti di parte, ha concluso per lo svolgimento, da parte del professionista, delle prestazioni esattamente indicate a pag. 9 della relazione sulle osservazioni delle parti, riconoscendo l'attività di revisione contabile solo
9 relativamente all'anno 2006 per le ragioni puntualmente esplicitate a pag. 2 della predetta relazione.
E' vero che, come sottolineato da parte appellante, il giudice di primo grado ha affermato in sentenza che “Quanto all'anno 2007, il CTU ha accertato che il dott. si è occupato della revisione contabile”, laddove invece il c.t.u. ha escluso per CP_1 la predetta annualità tale tipologia di attività ed ha riconosciuto unicamente lo svolgimento di prestazioni riconducibili all'art. 33 della Tariffa Professionale
“Impianto e tenuta della contabilità” (cfr. pag.
4-8 della relazione sulle osservazioni delle parti).
Tuttavia rileva la Corte che il giudice di prime cure ha fatto propria la quantificazione del compenso così come operata dal c.t.u. e, dunque, con la esclusione della revisione contabile per l'anno 2007, sicchè deve escludersi che l'affermazione sopra riportata si sia tradotta in un vizio di illogicità valutativa o di travisamento dei fatti e delle prove.
2.4. Con il quarto motivo l'appellante denuncia la mancata ammissione della richiesta istruttoria da essa avanzata consistente nell' “ordinare alla Banca Carime
- Agenzia I di Catanzaro di rilasciare a richiesta della copia fotostatica CP_2 dell'assegno di €5.000,00 n. 5.012.741.416-07 Banca Carime dalla Parte_3 sig.ra in data 28 febbraio ed addebitato sul conto della Persona_2 medesima” e la ripropone in questa sede.
La richiesta de qua è inammissibile. Essa è, infatti, connessa alla domanda riconvenzionale avanzata in primo grado dall'appellante ed avente ad oggetto l'accertamento delle somme incassate dal dott. Detta domanda è stata CP_1 rigettata e su tale capo della sentenza non vi è stata impugnazione, con conseguente operatività della preclusione derivante dal giudicato interno.
2.5. Con l'ultimo motivo la società appellante ha chiesto la rinnovazione della c.t.u..
Anche tale istanza va disattesa, non ravvisandosi, per quanto sopra esposto, i profili di inattendibilità e contraddittorietà denunciati dalla difesa.
L'impugnata sentenza deve essere pertanto integralmente confermata.
3. La responsabilità aggravata
3.1. ha chiesto la condanna di parte appellante al risarcimento dei CP_1 danni in suo favore ex art. 96 c.p.c., per aver la società agito in mala fede e colpa grave.
10 La domanda risarcitoria è infondata.
Com'è noto, l'art. 96 c.p.c. prevede la condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata come reazione non solo all'abuso dell'agire o del resistere in giudizio, ma, in generale, per un uso strumentale del processo per scopi diversi da quelli a cui esso è preordinato.
È una tutela di tipo aquiliano, avente carattere di specialità rispetto a quella prevista, in via generale, dall'art. 2043 c.c., per sanzionare il comportamento tenuto dalla parte in ambito processuale e attinente al rapporto di diritto sostanziale.
Orbene, la domanda volta a ottenere il risarcimento dei danni per responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. può essere proposta anche in fase di gravame ma solo con riferimento a comportamenti tenuti dalla controparte in tale grado.
È, tuttavia, onere della parte istante fornire gli elementi probatori sia sull'elemento soggettivo della consapevolezza o dell'ignoranza colpevole della propria tesi, sia, dell'elemento oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente.
Poiché, nel caso di specie, l'istante non ha assolto siffatto onere probatorio, la domanda deve essere rigettata.
4. Le spese processuali
4.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
Esse si liquidano come da dispositivo secondo i parametri minimi (attesa la semplicità delle questioni trattate) di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M.
147/2022 (scaglione da €5.201 a €26.000).
4.2. Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con citazione notificata il
[...]
23 aprile 2018, nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di CP_1
Catanzaro n. 486/2017 pubblicata in data 21.03.2017, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
11 b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado, che liquida in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Vincenzo Gallo dichiaratosi antistatario;
c) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellato.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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