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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/02/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 11291/2024 R.G.L. promossa
D A
DI – in proprio e nella qualità di legale rappresentante della “ Parte_1 [...]
” rappresentata e difesa dall'avv. Dalia Lo Parte_2
Burgio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Misilmeri, viale
Europa n. 298, giusta procura in atti.
- opponente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - domiciliato legalmente in CP_1
Roma ed elettivamente in Palermo presso l'Ufficio Legale Distrettuale , sito in Via CP_1
Laurana n. 59 rappresentato e difeso dagli avv.ti Mariantonietta Piras e Maria Adelaide
Nieddu, giusta procura indicata in atti.
- opposto -
OGGETTO: opposizione a Ordinanza Ingiunzione
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del 7 febbraio 2025 ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
❖ Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto annulla le Ordinanze-
Ingiunzione nn. OI-001250652 (protocollo .5500.10/02/2023.0100948) e n. OI- CP_1
001264733 (protocollo .5500.14/02/2023.0107132). CP_1
1 ❖ Dichiara interamente compensate le spese di lite.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/7/2024, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, riassumeva innanzi a questo tribunale, a seguito di dichiarazione d'incompetenza territoriale del Tribunale di Termini Imerese, il giudizio di opposizione avverso le Ordinanze- ingiunzione n° OI-001250652 (protocollo .5500.10/02/2023.0100948), notificata in CP_1
data 20.02.2023 e n° OI-001264733 (protocollo .5500.14/02/2023.0107132,) notificata CP_1
in data 22.02.2023 con le quali gli era stato intimato, qule legale rappresentante della società e personalmente quale responsabile in solido, il pagamento della somma di €
10.000,00, a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2016, oltre spese di notifica (euro 6,60).
Evidenziava, tuttavia, che a seguito di rideterminazione della sanzione da parte dell' , aveva provveduto immediatamente al pagamento ma, avendo il tribunale di CP_1
Termini Imerese ugualmente dichiarato la propria incompetenza territoriale, riassumeva il giudizio innanzi a questo tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti domande:
“prendere atto del pagamento della sanzione così come rideterminata e, per l'effetto, dichiarare cessata la materia del contendere con condanna dell' alle spese legali”. CP_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' sottolineando CP_1 che “controparte ha provveduto al pagamento della sanzione così come rideterminata dall in data 5 giugno 2024; dunque, si insiste per la declaratoria di cessazione della CP_1
materia del contendere con vittoria delle spese di lite posto che il predetto pagamento è avvenuto in data successiva alla prima udienza di comparizione”.
La causa, di natura documentale, assunta in riserva all'udienza del 7 febbraio 2025 tenuta in modalità cartolare, verificato che tutte le parti hanno depositato note autorizzate ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Sulla base di quanto documentato in atti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ. Sez. III dell'11/09/1996 n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
2 In ordine alle spese di lite, in considerazione dell'esito del giudizio (da un lato l' CP_1
ha disposto la rideterminazione delle sanzioni originariamente irrogata con le Ordinanze ingiunzione impugnate, dall'altro parte ricorrente ha aderito alla stessa), appare equo compensarle integralmente tra le parti
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 7 febbraio
2025
Il Giudice O
Claudia Gentile
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 11291/2024 R.G.L. promossa
D A
DI – in proprio e nella qualità di legale rappresentante della “ Parte_1 [...]
” rappresentata e difesa dall'avv. Dalia Lo Parte_2
Burgio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Misilmeri, viale
Europa n. 298, giusta procura in atti.
- opponente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - domiciliato legalmente in CP_1
Roma ed elettivamente in Palermo presso l'Ufficio Legale Distrettuale , sito in Via CP_1
Laurana n. 59 rappresentato e difeso dagli avv.ti Mariantonietta Piras e Maria Adelaide
Nieddu, giusta procura indicata in atti.
- opposto -
OGGETTO: opposizione a Ordinanza Ingiunzione
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del 7 febbraio 2025 ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
❖ Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto annulla le Ordinanze-
Ingiunzione nn. OI-001250652 (protocollo .5500.10/02/2023.0100948) e n. OI- CP_1
001264733 (protocollo .5500.14/02/2023.0107132). CP_1
1 ❖ Dichiara interamente compensate le spese di lite.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/7/2024, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, riassumeva innanzi a questo tribunale, a seguito di dichiarazione d'incompetenza territoriale del Tribunale di Termini Imerese, il giudizio di opposizione avverso le Ordinanze- ingiunzione n° OI-001250652 (protocollo .5500.10/02/2023.0100948), notificata in CP_1
data 20.02.2023 e n° OI-001264733 (protocollo .5500.14/02/2023.0107132,) notificata CP_1
in data 22.02.2023 con le quali gli era stato intimato, qule legale rappresentante della società e personalmente quale responsabile in solido, il pagamento della somma di €
10.000,00, a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2016, oltre spese di notifica (euro 6,60).
Evidenziava, tuttavia, che a seguito di rideterminazione della sanzione da parte dell' , aveva provveduto immediatamente al pagamento ma, avendo il tribunale di CP_1
Termini Imerese ugualmente dichiarato la propria incompetenza territoriale, riassumeva il giudizio innanzi a questo tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti domande:
“prendere atto del pagamento della sanzione così come rideterminata e, per l'effetto, dichiarare cessata la materia del contendere con condanna dell' alle spese legali”. CP_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' sottolineando CP_1 che “controparte ha provveduto al pagamento della sanzione così come rideterminata dall in data 5 giugno 2024; dunque, si insiste per la declaratoria di cessazione della CP_1
materia del contendere con vittoria delle spese di lite posto che il predetto pagamento è avvenuto in data successiva alla prima udienza di comparizione”.
La causa, di natura documentale, assunta in riserva all'udienza del 7 febbraio 2025 tenuta in modalità cartolare, verificato che tutte le parti hanno depositato note autorizzate ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Sulla base di quanto documentato in atti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ. Sez. III dell'11/09/1996 n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
2 In ordine alle spese di lite, in considerazione dell'esito del giudizio (da un lato l' CP_1
ha disposto la rideterminazione delle sanzioni originariamente irrogata con le Ordinanze ingiunzione impugnate, dall'altro parte ricorrente ha aderito alla stessa), appare equo compensarle integralmente tra le parti
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 7 febbraio
2025
Il Giudice O
Claudia Gentile
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