Decreto cautelare 15 giugno 2022
Ordinanza cautelare 7 luglio 2022
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 26/09/2025, n. 16690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16690 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16690/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06826/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6826 del 2022, proposto da Il Paese di Trilli Associazione di Promozione Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Di Iorio, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Ciampino, al viale Roma n. 87 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Anzio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Annarita Di Battista, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, alla via G. Mazzini n.113 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento del Dirigente Area Servizi alla Persona, 10° Complesso – Servizi Sociali del Comune di Anzio, notificato a mezzo pec in data 08.06.2022;
- in subordine, per l’accertamento e la declaratoria del silenzio assenso formatosi sull'istanza di autorizzazione al centro estivo;
- in ulteriore subordine, per l’accertamento dell'inadempimento del Dirigente Area Servizi alla Persona, 10° Complesso – Servizi Sociali del Comune di Anzio, rispetto all'obbligo di provvedere sull’istanza della ricorrente e per la condanna al rilascio del relativo provvedimento trattandosi di attività vincolata ovvero di condannare la resistente a provvedere, ex artt. 30 e 31 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Anzio;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 settembre 2025 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che con il ricorso in epigrafe la parte ricorrente ha agito avverso la nota con la quale il Comune di Anzio ha dichiarato interrotti i termini per provvedere sulla istanza di autorizzazione all’apertura del proprio centro estivo, nonché per l’accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio assenso sulla stessa ed, in subordine, del silenzio inadempimento, nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente a provvedere sulla ridetta istanza;
Considerato che:
- nel corso del giudizio con provvedimento n.15 dell’8 luglio 2022 il Comune di Anzio ha rilasciato alla ricorrente l’autorizzazione pretesa;
- la ricorrente, nella istanza di prelievo del 26 ottobre 2023, ha rappresentato che “pur essendo cessata la materia del contendere è interesse della parte ricorrente ottenere una pronuncia di illegittimità dell’atto impugnato ai fini del risarcimento del danno subito nonché al fine di veder condannata l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite ”;
- l’Amministrazione resistente nella propria memoria ex art 73 c.p.a. ha, per parte sua, chiesto “ dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la condanna della parte ricorrente alle spese di lite ” a cagione della dedotta infondatezza della pretesa avversa;
Considerato che, in seguito all’instaurazione del presente giudizio, il Comune di Anzio ha adottato un provvedimento integralmente satisfattivo dell’interesse dedotto in giudizio dalla ricorrente, come riconosciuto sia da quest’ultima che dallo stesso Comune con gli scritti difensivi innanzi citati, con la conseguenza che la controversia in esame può essere definita con la declaratoria della cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
Ritenuto che, quanto richiesta declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato e della condotta asseritamente silente della p.A., formulata dalla ricorrente ex art 34, comma 3, c.p.a, pur prescindendo dal profilo di inammissibilità della stessa, a cagione della sua irrituale formulazione nella istanza di prelievo e non anche nella memoria ex art 73 c.p.a. (Adunanza plenaria, 13 luglio 2022, n. 8 ) a beneficio del contraddittorio fra le parti, la stessa risulta, comunque, infondata; e ciò in quanto il procedimento preordinato al rilascio dell’autorizzazione pretesa dalla ricorrente si è svolto e concluso, nonostante la gravata interruzione dei termini procedimentali, nei sessanta giorni, decorrenti dall’istanza, previsti dalla normativa regionale quale termine concesso all’Amministrazione per provvedere;
Considerato, infatti, che:
-ai sensi dell’art. 4, comma 3 L.R. 41/2003, recante “ Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali” :“ Le autorizzazioni disciplinate dalla presente legge sono rilasciate, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, secondo le modalità e le procedure definite dal comune competente nell’ambito della propria potestà regolamentare”;
- il bando per il rilascio delle autorizzazioni necessarie all’apertura delle ridette strutture è stato pubblicato dal Comune di Anzio in data 13 aprile 2022;
-l’istanza di autorizzazione della ricorrente risulta protocollata in data 13 maggio 2022 e, pertanto, in limine della scadenza prevista dal bando ai fini della sua presentazione; e ciò nonostante la consapevolezza sussistente in capo alla stessa ricorrente che il termine per provvedere sarebbe spirato sessanta giorni dopo la ridetta data di protocollazione, e, dunque, nella specie, ben oltre il 13 giugno 2022, giorno indicato nel Progetto Globale quale data di apertura del centro;
-l’Amministrazione ha evaso l’istanza della ricorrente con il rilascio dell’autorizzazione in data 8 luglio 2022 e, dunque, in meno di sessanta giorni dalla presentazione della stessa nel rispetto del termine di cui alla menzionata legge regionale;
-alla stregua di quanto innanzi è smentita nei fatti la deduzione di parte ricorrente secondo la quale il provvedimento di interruzione dei termini procedimentali avrebbe integrato un provvedimento definitivo di diniego rispetto al quale sussisterebbe “ l’assenza del preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990, la carenza totale di motivazione, la violazione del principio di buona fede, trattandosi di decisione negativa a sorpresa, adottata senza dare al privato cittadino alcuno spazio di interlocuzione o difesa procedimentale”; trattasi di provvedimento adottato nell’esercizio di un potere espressamente riconosciuto alla P.A. dall’articolo 6 della Legge n. 241/1990 avente esso stesso natura interlocutoria e non integrante ex se una decisione negativa, come dimostra la favorevole determinazione assunta dal Comune una volta completate le verifiche istruttorie necessarie;
-non può nemmeno dirsi formato, nella fattispecie, il silenzio inadempimento siccome il silenzio assenso ai sensi dell’articolo 20 della Legge n. 241/1990, a cagione del rispetto da parte dell’Amministrazione del termine per provvedere, invero non spirato invano;
Ritenuto che quanto sin qui concluso, con riguardo alla legittimità della condotta serbata dall’Amministrazione comunale, debba condurre questo giudice alla conseguenziale regolazione delle spese, disponendone la compensazione, a cagione della peculiarità della questione e della peculiarità degli interessi in gioco;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesca Petrucciani, Presidente FF
Massimiliano Scalise, Referendario
Monica Gallo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica Gallo | Francesca Petrucciani |
IL SEGRETARIO