Art. 15.
Sono altresi' esenti dall'applicazione dell'imposta, ai sensi del primo comma dell'articolo 3, chiunque sia il proprietario, l'usufruttuario, l'enfiteuta o il superficiario, finche' i relativi vincoli perdurino:
a) le aree per disposizione di autorita' destinate in modo permanente a parco e giardino e quelle sulle quali la costruzione, senza possibilita' di deroga, e' permanentemente vietata per disposizione del Ministero della pubblica istruzione o di quello della difesa, o per norme igieniche o di sicurezza o comunque per vincolo derivante dalla legge;
b) le aree comprese in zone industriali, se in forza di legge vi sia immessa la costruzione solo per le finalita' della zona e con speciale licenza e sia ammessa la possibilita' di espropriazione al prezzo che i terreni avevano all'atto della istituzione della zona stessa ed a prezzo commisurato alla capitalizzazione del solo reddito dominicale;
c) le aree che piani debitamente approvati destinino esclusivamente ed inderogabilmente alla edilizia popolare;
d) le aree comunque destinate a servizio o ad ampliamento di stabilimenti industriali, artigianali, o di aziende commerciali, di istituti di cura, assistenza, beneficenza, di scuole o collegi o di altri istituti di istruzione e di educazione, di enti e case religiose o di edifici di culto, purche' si tratti di aree appartenenti alle persone fisiche o giuridiche titolari di tali stabilimenti ed istituti ed edifici. L'esenzione e' subordinata al fatto che la destinazione speciale per la quale e' richiesta la esenzione sia compatibile con le norme edilizie in vigore e risulti da vincolo, avente valore per un quindicennio, stipulato con atto pubblico notificato all'Amministrazione comunale, e' trascritto, dal quale derivi impegno di non costruire se non per gli usi sopra stabiliti;
e) le aree adibite a campi di corse o ad impianti sportivi a norma del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302 , convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739 , quando da atto pubblico, stipulato in contesto con l'Amministrazione comunale e trascritto, risulti la relativa destinazione per almeno venti anni con impegno di non costruirvi per scopo diverso da quello sportivo;
f) le aree sistemate a parchi o giardini come pertinenze di ville o case di abitazione annesse alle stesse ed appartenenti allo stesso proprietario, qualora questi, mediante dichiarazione unilaterale redatta per atto pubblico, debitamente trascritto e notificato al Comune, si impegni a mantenerne la destinazione per almeno quindici anni, o sulle quali sia comunque vietata la costruzione in base al regolamento edilizio o al piano regolatore, o a vincoli disposti dal Ministero della pubblica istruzione o da altre norme coattive;
g) le aree destinate in modo permanente e inderogabile dai piani regolatori - debitamente approvati - alla costruzione di strade, piazze, scuole, chiese ed in genere ad usi incompatibili con la costruzione di case o di fabbricati industriali, e quelle sulle quali non possano, per analogo impedimento, sorgere nuove costruzioni;
h) le aree soggette all'esercizio di usi civici, che impediscano l'utilizzazione ai fini edificatori.
Nei casi in cui i vincoli alla costruzione riguardino soltanto una parte delle aree possedute da una delle persone soggette all'imposta, si deduce dal complesso delle aree tassabili la relativa superficie.
La deduzione non si effettua quando nella valutazione delle aree si tenga conto dei limiti di costruibilita'.
Sono altresi' esenti dall'applicazione dell'imposta, ai sensi del primo comma dell'articolo 3, chiunque sia il proprietario, l'usufruttuario, l'enfiteuta o il superficiario, finche' i relativi vincoli perdurino:
a) le aree per disposizione di autorita' destinate in modo permanente a parco e giardino e quelle sulle quali la costruzione, senza possibilita' di deroga, e' permanentemente vietata per disposizione del Ministero della pubblica istruzione o di quello della difesa, o per norme igieniche o di sicurezza o comunque per vincolo derivante dalla legge;
b) le aree comprese in zone industriali, se in forza di legge vi sia immessa la costruzione solo per le finalita' della zona e con speciale licenza e sia ammessa la possibilita' di espropriazione al prezzo che i terreni avevano all'atto della istituzione della zona stessa ed a prezzo commisurato alla capitalizzazione del solo reddito dominicale;
c) le aree che piani debitamente approvati destinino esclusivamente ed inderogabilmente alla edilizia popolare;
d) le aree comunque destinate a servizio o ad ampliamento di stabilimenti industriali, artigianali, o di aziende commerciali, di istituti di cura, assistenza, beneficenza, di scuole o collegi o di altri istituti di istruzione e di educazione, di enti e case religiose o di edifici di culto, purche' si tratti di aree appartenenti alle persone fisiche o giuridiche titolari di tali stabilimenti ed istituti ed edifici. L'esenzione e' subordinata al fatto che la destinazione speciale per la quale e' richiesta la esenzione sia compatibile con le norme edilizie in vigore e risulti da vincolo, avente valore per un quindicennio, stipulato con atto pubblico notificato all'Amministrazione comunale, e' trascritto, dal quale derivi impegno di non costruire se non per gli usi sopra stabiliti;
e) le aree adibite a campi di corse o ad impianti sportivi a norma del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302 , convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739 , quando da atto pubblico, stipulato in contesto con l'Amministrazione comunale e trascritto, risulti la relativa destinazione per almeno venti anni con impegno di non costruirvi per scopo diverso da quello sportivo;
f) le aree sistemate a parchi o giardini come pertinenze di ville o case di abitazione annesse alle stesse ed appartenenti allo stesso proprietario, qualora questi, mediante dichiarazione unilaterale redatta per atto pubblico, debitamente trascritto e notificato al Comune, si impegni a mantenerne la destinazione per almeno quindici anni, o sulle quali sia comunque vietata la costruzione in base al regolamento edilizio o al piano regolatore, o a vincoli disposti dal Ministero della pubblica istruzione o da altre norme coattive;
g) le aree destinate in modo permanente e inderogabile dai piani regolatori - debitamente approvati - alla costruzione di strade, piazze, scuole, chiese ed in genere ad usi incompatibili con la costruzione di case o di fabbricati industriali, e quelle sulle quali non possano, per analogo impedimento, sorgere nuove costruzioni;
h) le aree soggette all'esercizio di usi civici, che impediscano l'utilizzazione ai fini edificatori.
Nei casi in cui i vincoli alla costruzione riguardino soltanto una parte delle aree possedute da una delle persone soggette all'imposta, si deduce dal complesso delle aree tassabili la relativa superficie.
La deduzione non si effettua quando nella valutazione delle aree si tenga conto dei limiti di costruibilita'.