Articolo 19 della Legge 28 marzo 1968, n. 434
Articolo 18Articolo 20
Versione
5 maggio 1968
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Versione
14 marzo 1991
Art. 19. Assemblea per l'elezione del consiglio del collegio e del collegio dei revisori dei conti ((La data per l'elezione del consiglio e del collegio dei revisori dei conti e' fissata dal presidente nei venti giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica))
L'assemblea e' valida in prima convocazione quando partecipano alla votazione almeno la meta' degli iscritti, p, in seconda convocazione quando vi partecipa almeno in sesto degli iscritti; i votanti, in ogni caso, non debbono essere meno di dieci.
Il voto e' personale, diretto e segreto.
Entrata in vigore il 14 marzo 1991
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