Cass. civ., sez. II, sentenza 20/02/1975, n. 657
CASS
Sentenza 20 febbraio 1975

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L'invocata usucapione del diritto, dedotta ad colorandam possessionem nel corso del giudizio possessorio di primo grado, non vale a snaturare l'Azione di spoglio, proposta dal possessore al preciso fine di essere reintegrato nella preesistente situazione di fatto.*

In tema di Azione di reintegrazione del possesso, l'inizio dei lavori di sopraelevazione di un immobile, nonostante la consapevolezza del contrasto gia insorto, in ordine alla loro effettuazione, con il possessore del locale sottostante e della di lui intenzione di opporvisi, e sufficiente ex se a dimostrare l'esistenza dell'animus spoliandi. ( V 159/72, mass n 355912).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 20/02/1975, n. 657
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 657
    Data del deposito : 20 febbraio 1975

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