Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/05/2025, n. 4120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4120 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 04120/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05938/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5938 del 2024, proposto da
HA RR AH AB MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Ermanno Pacanowski, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno, Prefettura di Caserta, sulla richiesta presentata nell’ambito della procedura prot. N. P-CE/L/Q/2023/119974, in data 18.09.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, a mezzo del proprio legale di fiducia, presentava in data 18 settembre 2024, una istanza alla Prefettura di Caserta finalizzata alla convocazione dello stesso per la stipula del contratto di soggiorno e invio mod.209 con il proprio datore di lavoro, ai sensi dell’art.22 D.Lvo n.286/1998, nell’ambito della procedura c.d. “flussi”.
L’amministrazione non ha dato riscontro alla detta istanza ed egli ha proposto il ricorso all’odierno esame.
Si è costituito il Ministero dell’Interno il quale ha rappresentato che il SUI, sulla base dei motivi ostativi rilevati all’esito degli accertamenti d’ufficio condotti per il tramite dell’ITL di Caserta, disponeva, in data 12.01.2024, la revoca definitiva dei nulla osta in argomento, con ciò concludendo il relativo procedimento amministrativo.
Tenuto conto che, nelle more della definizione della causa, l’amministrazione ha adottato un provvedimento espresso, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare le spese di lite, avuto anche riguardo alla mancata allegazione di un concreto e specifico pregiudizio patito dal ricorrente in conseguenza dell’inerzia della amministrazione e tenuto altresì conto dell’avvenuto legittimo ingresso in Italia e del correlato status che ne consegue per lo straniero.
Nessun provvedimento può essere allo stato adottato in ordine al reclamo proposto avverso il decreto della Commissione per il gratuito patrocinio in quanto l’istanza è stata presentata in data 18 febbraio 2019 e, dunque, alla data della odierna camera di consiglio non si sono maturati i termini per la decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Angela Fontana, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Fontana | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO