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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 30/06/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N.122/2023
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.122/2023
Tra:
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Fabio Bartoccini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia,
Piazza Danti n.7, come da procura in calce all'atto di citazione in appello Appellante
e
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Delfo Berretti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Assisi (PG), Piazza del
Vescovado n.8, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta Appellata
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.215/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per (di seguito breviter : Parte_1 Pt_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Perugia, contrariis rejectis: In via preliminare: per tutte le motivazioni di cui al presente atto di appello, sospendere l'esecutività della sentenza n.215/2023, adottando ogni più idoneo provvedimento a tutela della Parte_1
[...]
In via principale: in accoglimento del presente appello, annullare e/o riformare integralmente la sentenza n.215/2023 pronunciata dal Tribunale Civile di Perugia il 2/2/2023 e pubblicata in pari data, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.183/2018 emesso dal Tribunale di Perugia il
3/2/2018 in favore di Parte_1
Accogliendo l'atto di appello, rigettare le pretese avversarie per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta datata 2/11/2018 riproposti integralmente nei motivi di appello, e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.183/2018 e condannare, quindi, la in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della dell'importo Parte_1
di euro 24.572,21 oltre interessi legali dal dovuto al saldo, oltre spese di procedura liquidate in euro
540,00 per compenso professionale, euro 145,50 per esborsi, oltre 15% spese generali, IVA e CP come per legge;
In ogni caso: vorrà l'Ecc.ma Corte di Appello adita, riformare la sentenza n.215/2023 pronunciata dal Tribunale Civile di Perugia il 2/2/2023 (e non notificata) e, sempre per le motivazioni di cui al presente atto di appello accogliere le conclusioni, domande ed eccezioni avanzate dalla
[...]
nel giudizio di primo grado con R.G. n.1757/2018 e che per praticità integralmente Parte_1
si ritrascrivono:
<sempre in via preliminare e nel rito: per i motivi di cui narrativa ed particolare le>
motivazioni di cui al punto II in diritto, dichiarare l'inammissibilità e/o comunque la irritualità della domanda di compensazione giudiziale avanzata dalla nei confronti della società CP_1 creditrice e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.183/2018; condannare, quindi, la CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della
[...] [...] dell'importo di euro 24.572,21 oltre interessi legali dal dovuto al saldo, oltre spese Parte_1
di procedura liquidate in euro 540,00 per compenso professionale, euro 145,50 per esborsi, oltre
15% spese generali, IVA e CP come per legge;
In via principale nel rito e nel merito: previa conferma del decreto ingiuntivo n.183/2018, accertato
e dichiarato che la è creditrice della delle somme portate dal Parte_1 CP_1 decreto ingiuntivo n.183/2018, per le causali di cui al presente atto, respingere l'opposizione promossa da in quanto infondata in fatto e in diritto e/o perché nei termini della sua CP_1
formulazione infondata e non provata;
In ogni caso: rigettare tutte le domande avanzate dalla giacché infondate in fatto e in CP_1
diritto e, comunque, perché, nei termini di loro formulazione infondate e/o non provate, e perciò condannare la società opponente al pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto
e/o di un'altra somma di diverso ammontare che risulterà nel presente giudizio dovuta a
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore come congrua e/o equa e/o di Parte_1
giustizia, oltre a interessi legali dal dovuto al saldo, oltre interessi come per legge;
In caso di accoglimento anche solo parziale delle domande dell'opponente: accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa che in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro tempore, è creditrice della in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1 dell'importo di euro 24.572,21 oltre interessi legali dal dovuto al saldo, oltre spese di procedura liquidate in euro 540,00 per compenso professionale, euro 145,50 per esborsi, oltre 15% ovvero di quella diversa somma che risulterà in corso di causa accertata come dovuta poiché congrua e/o equa
e/o di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, oltre interessi come per legge;
In via subordinata e comunque nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero essere ritenute fondate magari anche parzialmente le domande attoree: per tutte le motivazioni di cui in narrativa ed in particolare per i motivi di cui al punto VI in Diritto, dichiarare la compensazione dell'importo portato a decreto ingiuntivo n.183/2018 di euro 24.572,21 con il solo importo di euro 2.450,00 e per
l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento CP_1 in favore della dell'importo di euro 22.122,21 oltre interessi legali dal dovuto Parte_1
al saldo, oltre spese di procedura liquidate in euro 540,00 per compenso professionale, euro 145,50 per esborsi, oltre 15% ovvero di quella diversa somma che risulterà in corso di causa accertata come dovuta dalla alla poiché congrua e/o equa e/o di giustizia, oltre CP_1 Parte_1
interessi legali dal dovuto al saldo;
In ogni caso: con vittoria di anticipazioni e compensi professionali, oltre rimborso forfetario, IVA e
CP come per legge.>
In tutte le ipotesi: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, sempre per le motivazioni di cui al presente atto, anche in caso di riforma solo parziale della sentenza di primo grado, confermare il decreto ingiuntivo n.183/2018 emesso dal Tribunale Civile di Perugia.
In ogni caso: con vittoria di anticipazioni e compensi professionali del doppio grado del giudizio, oltre rimborso forfetario, Iva e C.P. come per legge.”.
Per CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, nel merito:
Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, per tutti i motivi sopra rappresentati;
Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi illustrati in premessa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.215/2023 resa dal Tribunale Civile di Perugia in data 2/2/2023;
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, di entrambi i gradi del giudizio.”.
Con ordinanza del 9/6/2023 veniva sospesa la provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Successivamente con ordinanza dell'11/7/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc per poi essere rimessa sul ruolo in data
7/4/2025 essendo stato trasferito prima della decisione uno dei Giudici componenti del Collegio che aveva trattenuto a sentenza la causa, che si era dovuta quindi riassumere in decisione con Collegio in diversa composizione, ciò che avveniva all'udienza del 19/5/2025.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (società creditrice, opposta e odierna appellante) Pt_1
premetteva di essere stata convenuta in giudizio dalla (società debitrice, opponente e odierna CP_1
appellata) che aveva agito in opposizione al D.I. n.183/2018 (cfr. doc. n.
1-atto di citazione in
CP_ opposizione a con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 24.572,21
(oltre interessi e spese di procedura) per non aver provveduto, nonostante i reiterati solleciti, al pagamento in suo favore di una serie di fatture – emesse tra il 2016 e il 2017 e dettagliatamente elencate nel ricorso alla procedura monitoria – concernenti l'attività di intermediazione, operata dalla creditrice in favore della debitrice, nella compravendita di auto.
La aggiungeva che la a fondamento dell'opposizione, aveva anzitutto riepilogato la Pt_1 CP_1
vicenda per cui è causa: in data 20/11/2015 il Tribunale di Perugia, su sua istanza, aveva ingiunto alla società il pagamento dell'importo di euro 22.493,14; il D.I. n.2497/2015 (cfr. Parte_2
doc. n.2 di cui al citato atto introduttivo), ritualmente notificato, non era stato opposto dall'ingiunta; in data 21/4/2016 veniva poi notificato all'ingiunta l'atto di precetto con il quale le veniva intimato il pagamento della complessiva somma di euro 28.176,47 (oltre costo di notifica, spese di registrazione e interessi di mora dal 22/4/2016 al saldo effettivo); non avendo provveduto la al Parte_2 pagamento della complessiva somma precettata, la aveva quindi proceduto con un'azione CP_1
esecutiva (così instaurando il procedimento esecutivo mobiliare con R.G. n.1033/2016) per il recupero della somma mediante pignoramento presso terzi, sottoponendo a pignoramento i canoni dovuti dalla (quale terza pignorata) alla (in qualità di società debitrice Pt_1 Parte_2 esecutata) in ragione del contratto d'affitto di azienda (cfr. doc. n.4 di cui al predetto atto di citazione) tra esse intercorso ed avente ad oggetto l'impresa di proprietà di quest'ultima – consistente nell'attività di commercio di autoveicoli, sita in IA RA (PG) e al canone mensile concordato di euro 900,00 (oltre IVA) –; notificato il pignoramento presso terzi l'1/6/2016, invitato il terzo pignorato a rendere la dichiarazione di cui all'art.547 cpc e considerato il tenore positivo di tale dichiarazione (cfr. doc. n.6 di cui al citato atto introduttivo), il Giudice dell'esecuzione – con l'ordinanza n.1119 del 5/10/2016 di assegnazione del credito della società debitrice esecutata nei confronti della terza pignorata – le aveva definitivamente riconosciuto il credito pari ad euro
29.369,11 ed erano state a lei assegnate in pagamento le somme di cui la era debitrice nei Pt_1
confronti della;
pur tuttavia, il debitor debitoris aveva provveduto ad inviare solo Parte_2
la somma di euro 1.800,00 – omettendo peraltro il versamento dell'IVA per 396,00 euro – relativi ai canoni mensili dei mesi di ottobre e novembre 2016; in risposta alla PEC di sollecito pagamento del
10/5/2017 (cfr. doc. n.10 di cui all'anzidetto atto di citazione), la terza pignorata, con PEC del
12/5/2017 e contrariamente a quanto riferito nella dichiarazione resa ex art.547 cpc, aveva comunicato che l'unità immobiliare di proprietà della debitrice principale e ad essa locata era in realtà oggetto di una procedura esecutiva immobiliare con R.G. n.249/2015 precedente a quella proposta dalla CP_1
in virtù della quale la somma mensile dovuta a titolo di canone di affitto doveva essere versata al custode giudiziale che era stato nominato nella citata procedura e, pertanto, non poteva più dar seguito alla succitata ordinanza di assegnazione.
La poi – riferiva ancora l'odierna appellante – deduceva, più in dettaglio e non contestando CP_1
l'esistenza degli importi di cui alle fatture azionate dalla creditrice ricorrente, che: la PEC del
12/5/2017 era in contrasto con la dichiarazione fatta ai sensi dell'art.547 cpc nella quale si legge: “… non risultavano oggetto di precedenti sequestri eseguiti presso lo stesso;
non risultavano oggetto di precedenti cessioni, notificate o accettate dallo stesso;
non risultavano oggetto di precedenti pignoramenti eseguiti presso lo stesso …”; la non aveva precisato né la data in cui sarebbe Pt_1
sorto il preteso obbligo di pagamento nei confronti del custode giudiziale né aveva versato le mensilità antecedenti al dies a quo del succitato obbligo né aveva versato l'IVA omessa relativamente al pagamento di euro 1.800,00; la somma di cui al D.I. n.183/18 era contestata sia nell'an sia nel quantum, oltre a non essere né certa né liquida né esigibile stante l'esistenza di un maggior credito da porre in compensazione con quanto ingiunto. L'appellante evidenziava quindi che la predetta CP_1
concludeva chiedendo: in via preliminare, rigettarsi ogni eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto;
nel merito, accogliersi la presente opposizione e per l'effetto: revocarsi il D.I. per cui è causa, accertarsi che essa nulla deve alla controparte in virtù delle somme già maturate in suo favore e non versate, dichiararsi la compensazione giudiziale tra la somma oggetto della procedura esecutiva con R.G. n.249/2015 e l'importo di cui al succitato decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
La dava poi atto di essersi costituita in quella sede, contestando tutto quanto ex adverso dedotto Pt_1
e richiesto e rilevando: l'inammissibilità e/o comunque l'irritualità della domanda di compensazione giudiziale avanzata dalla controparte nei suoi confronti per asserita esistenza di un controcredito pari ad euro 29.369,11 – maturato in forza di assegnazione nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare – da portare in compensazione giudiziale con il credito ingiunto, non risultando formulata all'uopo domanda riconvenzionale;
la fondatezza del credito ingiunto dato che le fatture oggetto del
D.I. erano state emesse a seguito dell'effettiva attività di intermediazione nella compravendita di auto che la aveva prestato in favore della Marchi;
l'infondatezza, in ogni caso, dell'opposizione Pt_1
per cui è causa sia perché non era fondata su prova scritta sia perché l'opponente aveva riconosciuto l'esistenza del credito in suo favore, avendo infatti la eccepito in compensazione un asserito CP_1 diritto di controcredito;
l'impossibilità, comunque, di procedere alla succitata compensazione dato che i canoni di affitto erano stati oggetto della procedura esecutiva immobiliare antecedente a quella mobiliare instaurata dalla controparte. Inoltre, precisava che: con la comunicazione datata 13/12/2016 del custode giudiziario relativa alla procedura esecutiva immobiliare (cfr. doc. n.
3-comparsa di costituzione e risposta), l'odierna società opposta veniva resa edotta del suo obbligo al versamento dei canoni di affitto nelle casse della procedura de qua; alla data del 10/6/2016 quando aveva reso la dichiarazione ex art.547 cpc e alla data del 2/11/2016 quando la e aveva comunicato a mezzo CP_1
PEC l'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate nel procedimento esecutivo mobiliare, essa non era ancora al corrente della procedura esecutiva immobiliare e perciò aveva provveduto al pagamento delle prime due mensilità della succitata procedura esecutiva mobiliare con l'emissione del bonifico di euro 1.800,00; venuta poi al corrente della suindicata procedura esecutiva immobiliare,
l'odierna società opposta aveva quindi dovuto iniziare ad adempiere alle indicazioni del custode giudiziario. Concludeva quindi chiedendo: in via preliminare e di rito, concedersi ex art.648 cpc la provvisoria esecuzione del D.I. n.183/2018; sempre in via preliminare e di rito, dichiararsi l'inammissibilità e/o comunque l'irritualità della domanda di compensazione giudiziale avanzata dalla e, per l'effetto, confermarsi il D.I. opposto e condannarsi, quindi, l'opponente al CP_1 pagamento dell'importo di euro 24.572,21 (oltre gli interessi legali dal dovuto al saldo e oltre le spese di procedura liquidate in euro 540,00 per compenso professionale, euro 145,50 per esborsi e oltre
15% spese generali, IVA e CP come per legge); nel merito, in via principale, previa conferma del D.I. opposto, accertarsi e dichiararsi la sussistenza del credito di cui al D.I. per cui è causa, respingersi l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, condannarsi la società opponente al pagamento delle somme di cui all'anzidetto decreto o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia;
nel merito, in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero essere ritenute anche parzialmente fondate le domande attoree, dichiararsi la compensazione dell'importo di cui al D.I. opposto di euro 24.572,21 con il solo importo di euro 2.450,00 e, per l'effetto, condannarsi l'opponente al pagamento in favore dell'opposto dell'importo di euro 22.122,21 (oltre gli interessi legali dal dovuto al saldo e oltre le liquidate spese di procedura); il tutto con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Perugia con l'impugnata sentenza – concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto – così statuiva:
“In accoglimento della proposta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.183/2018;
Compensa tra le parti le spese di lite;
Ordina a in persona del legale rappresentante p.t., la restituzione in favore Parte_1 di in persona del legale rappresentante p.t., di quanto da quest'ultima pagato all'esito CP_1 della concessa esecuzione provvisoria.”.
Orbene, la in particolare, impugnava la sentenza di I grado nella parte in cui il Giudice di Pt_1 prime cure aveva ritenuto che la mancata impugnazione ex art.617 cpc dell'ordinanza n.1119 di assegnazione nel procedimento esecutivo mobiliare ordinanza datata 5/10/2016 l'aveva resa irretrattabile, rilevando che essa era debitrice della per la complessiva somma di euro CP_1
29.369,11 e che, trattandosi di un credito certo, liquido ed esigibile, ricorrevano le condizioni per operare la compensazione giudiziale ex art.1243 cc, fino alla concorrenza delle somme di cui al D.I. opposto. A tale riguardo, l'odierna appellante osservava che: il pignoramento presso terzi con R.G.
n.1033/2016 indicato dalla riguardava i canoni relativi al contratto di affitto intercorso tra la CP_1
società debitrice esecutata e la terza pignorata;
tali canoni di affitto, però, erano stati già oggetto di altro pignoramento nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare con R.G. n.249/2015, precedentemente instaurata;
al momento della prima dichiarazione ex art.547 cpc non era a conoscenza dell'esistenza di quest'ultima procedura, ragione per la quale aveva provveduto al pagamento, in favore della delle prime due mensilità, per poi interrompere tali pagamenti e CP_1
provvedere al pagamento dei canoni in favore della procedura esecutiva immobiliare non appena il custode giudiziale l'aveva edotta dell'esistenza di tale procedura (cfr. comunicazione del
13/12/2016); la con la comunicazione del 10/6/2017, era venuta al corrente del procedimento CP_1
esecutivo immobiliare;
il capannone ad uso artigianale ed industriale di proprietà della società debitrice esecutata era stato trasferito con decreto del Giudice dell'esecuzione datato 25/9/2018.
Deduceva quindi che: nel caso di specie non avrebbe dovuto essere applicato lo strumento dell'art.617 cpc sia perché l'ordinanza di assegnazione nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare non era affetta da nessun vizio sia perché il problema era quello di definire quale delle due procedure avesse priorità nell'ottenere il pagamento dei canoni di affitto;
oltretutto, stante il trasferimento del predetto immobile, il pignoramento presso terzi indicato dalla vrebbe dovuto avere come limite quello CP_1 dell'utilizzo dei locali, sicché essa non avrebbe dovuto essere ritenuta debitrice anche degli importi dei canoni per il periodo successivo al trasferimento dell'immobile; la ulla le poteva eccepire CP_1
in compensazione considerata la preminenza del pignoramento immobiliare. Infine, con tale motivo di appello l'odierna appellante impugnava altresì la sentenza di I grado anche in relazione al riconoscimento in favore della Marchi dell'IVA richiesta in pagamento nonostante il regime di detraibilità di cui essa beneficia.
Con il secondo motivo di appello, la censurava la sentenza del Tribunale stante l'insussistenza Pt_1
del preteso controcredito eccepito in questa sede in compensazione dato che la veva richiesto CP_1
il fallimento della (poi dichiarato con sentenza n.31/2022) per il medesimo Parte_2 controcredito e perciò delle due l'una: o aveva pacificamente rinunciato all'asserita pretesa in compensazione nei suoi confronti o aveva illecitamente duplicato la propria pretesa creditoria. Con il terzo motivo di gravame, la società appellante censurava poi la sentenza del Tribunale per non aver ritenuto inammissibile e/o infondata la domanda di compensazione giudiziale poiché controparte non aveva avanzato una domanda riconvenzionale in tal senso.
Con il quarto motivo di appello, ancora, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del gravame, la deduceva che l'unico importo che avrebbe potuto essere chiesto in compensazione sarebbe Pt_1
stato soltanto quello pari ad euro 2.450,00 – quale importo riferito al periodo dicembre 2016-giugno
2017 – oppure pari ad euro 7.350,00 – riguardante il periodo dicembre 2016-settembre 2018, cioè fino a quando l'immobile in questione non era poi stato trasferito nell'ambito della procedura immobiliare – sicché, posto che il rapporto tra essa, quale terza pignorata, e la , Parte_2 quale debitrice esecutata, era cessato a seguito del trasferimento dell'immobile con decreto giudiziale, sarebbe stata la in qualità di creditrice procedente, a dover intentare una causa di CP_1
accertamento contro il terzo pignorato e non certamente, come erroneamente ritenuto dal Giudice di prime cure, la in qualità di terza pignorata, a dover promuovere opposizione all'ordinanza di Pt_1
assegnazione. Osservava, peraltro, che con il pagamento dei canoni di affitto in favore della procedura immobiliare, essa era ed è da considerarsi comunque liberata dalle pretese della in forza CP_1 dell'effetto liberatorio ex art.1189 cc, da applicarsi al caso di specie per ricorrenza sia del presupposto di carattere soggettivo sia del presupposto di carattere oggettivo. Per tutti gli indicati motivi concludeva quindi come sopra. La contestava tutto quanto ex adverso dedotto in quanto infondato sia in fatto sia in diritto, CP_1
ribadendo le argomentazioni di cui sopra, già esposte innanzi al Tribunale. Concludeva pertanto come sopra.
La Corte ritiene che l'appello proposto sia fondato.
Va anzitutto accolto il primo motivo di gravame poiché il Giudice di I grado ha errato laddove aveva ritenuto che la fosse tenuta a impugnare l'ordinanza di assegnazione n.1119 del 5/10/2016, Pt_1
emessa in seno alla procedura esecutiva mobiliare attivata dalla e ciò in ossequio ai principi CP_1
generali dell'ordinamento: lo strumento di cui all'art.617 cpc mira all'annullamento di un atto intrinsecamente viziato, mentre l'anzidetta ordinanza non era affetta da alcun difetto. Orbene, posto che la succitata ordinanza era pienamente valida in quanto emessa all'esito di una rituale procedura esecutiva, non si vede cosa la avrebbe dovuto impugnare. Pt_1
Ed invero nella presente fattispecie si pone in realtà solo un problema di concorso tra più procedure esecutive in quanto sui canoni di affitto dovuti dalla alla era stata instaurata prima Pt_1 Parte_2
la procedura immobiliare rubricata al n.249/2015 e successivamente quella mobiliare rubricata al n.1033/2016, concorso che va risolto sulla base del criterio dell'anteriorità della procedura immobiliare: ed i canoni controversi erano oggetto anche del pignoramento immobiliare giacché ai sensi dell'art.2912 cc questo si estende anche ai frutti civili della cosa pignorata che vengono acquisiti alla procedura immobiliare attraverso il custode giudiziario, unico soggetto legittimato a richiedere e riscuotere i canoni stessi (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. VI-I, ord. n.7748/2018). Ebbene, posta l'anteriorità della procedura esecutiva immobiliare, risalente al 2015 – in ordine alla quale l'odierna appellante aveva correttamente adempiuto al versamento di quanto dovuto come da documentazione allegata in I grado (cfr. doc. n.
2-comparsa di costituzione e risposta I grado) – questa indubbiamente prevale sul pignoramento mobiliare, risalente al 2016.
Né peraltro si sarebbe potuto configurare un qualche vizio della procedura mobiliare in relazione alla dichiarazione positiva della resa ai sensi dell'art.547 cpc (cfr. doc. n.
3-comparsa di Pt_1
costituzione e risposta II grado) in quanto tale dichiarazione, come già correttamente affermato da questa Corte nell'ordinanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, non era viziata sotto nessun profilo. In primo luogo, risulta agli atti che, nel momento in cui era stata resa la dichiarazione di terzo, la non era a conoscenza della precedente procedura esecutiva Pt_1
immobiliare: in tal senso, non coglie nel segno la doglianza della addove ha sostenuto che la CP_1
non poteva non esserne a conoscenza dato che stava già versando i canoni di locazione nelle Pt_1
mani della società : è infatti agevole obiettare che tale versamento ben poteva Parte_2
essere stato effettuato, fino alla comunicazione del custode giudiziario in persona della Dott.ssa datata 13/12/2016 (cfr. doc. n.
3-fascicolo I grado , perché la era Pt_3 Pt_1 Parte_2 la proprietaria-locatrice dell'immobile di cui la era conduttrice e doveva pertanto continuare Pt_1
a percepirne i canoni sino alla nomina della d.ssa In secondo luogo deve tenersi conto del Pt_3
fatto che tra i soggetti a cui deve essere comunicato il pignoramento immobiliare, l'art.498 cpc non indica il conduttore (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n.18194/2007) sicché il pignoramento immobiliare non era stato reso noto alla Peraltro è appena il caso di osservare anche che, ove pure si Pt_1
volesse ipotizzare che al giugno 2016 la fosse a conoscenza della pregressa pendenza della Pt_1
procedura immobiliare, e non è questo il caso come già detto, non si vede quale interesse avrebbe avuto a rendere una dichiarazione di terzo che l'avrebbe obbligata a versare i canoni anche ad altra procedura, né perché avrebbe quindi in seguito versato 1.800,00 euro in favore della CP_1
Quanto al secondo motivo di appello, rilevato che nel giudizio per cui è causa non si discute dell'esistenza o meno della pretesa creditoria della dato che, per quanto sopra evidenziato, la CP_1
quaestio iuris verte sul fatto che i canoni di affitto che la doveva alla erano già Pt_1 Parte_2
vincolati alla procedura immobiliare precedentemente instaurata, la Corte ritiene che è vero che la una volta chiesto il fallimento della per lo stesso diritto di credito azionato in CP_1 Parte_2
questa sede, non potesse più soddisfarsi sul debitor debitoris, dovendosi semmai insinuare nel passivo della procedura concorsuale. Delle due l'una: o procedeva nei confronti del terzo pignorato o si insinuava nel passivo. Sul punto, dovrà quindi accogliersi anche tale motivo di gravame.
Dovrà invece rigettarsi il terzo ed ultimo motivo di appello poiché la veva spiegato una mera CP_1
eccezione riconvenzionale e non già una domanda riconvenzionale. Va premesso che ciò che distingue l'eccezione riconvenzionale dalla domanda riconvenzionale è costituito dalle conseguenze giuridiche che parte convenuta intende trarre dal fatto nuovo allegato, e, cioè, dal provvedimento che egli chiede al Giudice in base a tale fatto: si ha, cioè, eccezione riconvenzionale, allorché l'istanza resti contenuta nell'ambito dell'attività strettamente difensiva e, pure eventualmente ampliando la sfera dei poteri cognitori, lasci immutati i limiti di quelli decisori del Giudice, quali determinati dalla domanda dell'attore, mirando quindi solo a paralizzare tale pretesa;
si ha, invece, domanda riconvenzionale quando il petitum della parte convenuta consista in un provvedimento attributivo di una determinata utilità che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria , ampliando, così, la sfera dei poteri decisori come sopra determinati. In ordine a tali principi la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata;
si veda ad esempio Cass. civ., Sez. III, ord. n.31010/2023 che ha ribadito che “La distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto
a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, né dal relativo oggetto sostanziale (il bene della vita), ma dal petitum processuale, vale a dire dal risultato che lo stesso intende con essa ottenere in giudizio, limitato, nel secondo caso, al rigetto della domanda proposta dall'attore; di conseguenza, non sussistono limiti al possibile ampliamento del tema della controversia da parte del convenuto a mezzo di eccezioni, purché vengano allegati, a loro fondamento, fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare l'estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dall'attore, ed in base ai quali si chiede la reiezione delle domande da questo proposte e non una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande.”.
Ebbene, ciò posto e venendo al caso di specie, la instaurando il presente giudizio, non aveva CP_1
proposto a sua volta una domanda, chiedendo che il primo Giudice pronunciasse una condanna a favore suo e a carico della controparte, ma aveva soltanto eccepito in compensazione l'esistenza di un proprio credito nei confronti della al fine di ottenere la revoca del D.I. emesso a suo carico Pt_1
e/o la riduzione dell'importo dovuto, senza chiedere una condanna in proprio favore. In altre parole,
l'odierna appellata aveva voluto solo paralizzare la pretesa creditoria azionata in via monitoria dall'odierna appellante, non volendo ottenere un risultato ulteriore. Stante però la ritenuta preminenza del pignoramento immobiliare n.249/2015, per come ampiamente prima esposto, il controcredito della maturato in forza di assegnazione nell'ambito della procedura di esecuzione mobiliare CP_1
presso terzi rubricata al n.1033/2016, non poteva essere portato in compensazione.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue, insomma, l'accoglimento dell'appello, con riforma della sentenza impugnata nella parte in cui aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo n.183/2018; restano assorbite le ulteriori questioni poste dall'odierna appellante.
Quanto alle spese processuali del doppio grado di giudizio, peraltro oggetto di impugnazione, si rileva che le stesse devono essere poste a carico della in ragione del fatto che l'opposizione non CP_1
avrebbe dovuto essere accolta e il D.I. non avrebbe dovuto essere revocato. Tali spese si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del non elevato grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.122/2023 R.G., così dispone:
- Accoglie l'appello proposto da in riforma della sentenza Controparte_3
n.215/2023, rigetta l'opposizione e conferma il D.I. n.183/2018;
- Condanna lal alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla CP_1 [...]
nel I grado del presente giudizio di opposizione, spese che si liquidano in euro Parte_1
4.800,00 per compenso professionale oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge, nonché nel II grado in euro 5.200,00 per compenso professionale oltre IVA,
CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Resteranno a carico della anche le già liquidate spese della fase monitoria. CP_1
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 25/6/25. La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Simone Salcerini
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.122/2023
Tra:
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Fabio Bartoccini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia,
Piazza Danti n.7, come da procura in calce all'atto di citazione in appello Appellante
e
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Delfo Berretti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Assisi (PG), Piazza del
Vescovado n.8, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta Appellata
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.215/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per (di seguito breviter : Parte_1 Pt_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Perugia, contrariis rejectis: In via preliminare: per tutte le motivazioni di cui al presente atto di appello, sospendere l'esecutività della sentenza n.215/2023, adottando ogni più idoneo provvedimento a tutela della Parte_1
[...]
In via principale: in accoglimento del presente appello, annullare e/o riformare integralmente la sentenza n.215/2023 pronunciata dal Tribunale Civile di Perugia il 2/2/2023 e pubblicata in pari data, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.183/2018 emesso dal Tribunale di Perugia il
3/2/2018 in favore di Parte_1
Accogliendo l'atto di appello, rigettare le pretese avversarie per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta datata 2/11/2018 riproposti integralmente nei motivi di appello, e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.183/2018 e condannare, quindi, la in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della dell'importo Parte_1
di euro 24.572,21 oltre interessi legali dal dovuto al saldo, oltre spese di procedura liquidate in euro
540,00 per compenso professionale, euro 145,50 per esborsi, oltre 15% spese generali, IVA e CP come per legge;
In ogni caso: vorrà l'Ecc.ma Corte di Appello adita, riformare la sentenza n.215/2023 pronunciata dal Tribunale Civile di Perugia il 2/2/2023 (e non notificata) e, sempre per le motivazioni di cui al presente atto di appello accogliere le conclusioni, domande ed eccezioni avanzate dalla
[...]
nel giudizio di primo grado con R.G. n.1757/2018 e che per praticità integralmente Parte_1
si ritrascrivono:
<sempre in via preliminare e nel rito: per i motivi di cui narrativa ed particolare le>
motivazioni di cui al punto II in diritto, dichiarare l'inammissibilità e/o comunque la irritualità della domanda di compensazione giudiziale avanzata dalla nei confronti della società CP_1 creditrice e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.183/2018; condannare, quindi, la CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della
[...] [...] dell'importo di euro 24.572,21 oltre interessi legali dal dovuto al saldo, oltre spese Parte_1
di procedura liquidate in euro 540,00 per compenso professionale, euro 145,50 per esborsi, oltre
15% spese generali, IVA e CP come per legge;
In via principale nel rito e nel merito: previa conferma del decreto ingiuntivo n.183/2018, accertato
e dichiarato che la è creditrice della delle somme portate dal Parte_1 CP_1 decreto ingiuntivo n.183/2018, per le causali di cui al presente atto, respingere l'opposizione promossa da in quanto infondata in fatto e in diritto e/o perché nei termini della sua CP_1
formulazione infondata e non provata;
In ogni caso: rigettare tutte le domande avanzate dalla giacché infondate in fatto e in CP_1
diritto e, comunque, perché, nei termini di loro formulazione infondate e/o non provate, e perciò condannare la società opponente al pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto
e/o di un'altra somma di diverso ammontare che risulterà nel presente giudizio dovuta a
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore come congrua e/o equa e/o di Parte_1
giustizia, oltre a interessi legali dal dovuto al saldo, oltre interessi come per legge;
In caso di accoglimento anche solo parziale delle domande dell'opponente: accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa che in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro tempore, è creditrice della in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1 dell'importo di euro 24.572,21 oltre interessi legali dal dovuto al saldo, oltre spese di procedura liquidate in euro 540,00 per compenso professionale, euro 145,50 per esborsi, oltre 15% ovvero di quella diversa somma che risulterà in corso di causa accertata come dovuta poiché congrua e/o equa
e/o di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, oltre interessi come per legge;
In via subordinata e comunque nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero essere ritenute fondate magari anche parzialmente le domande attoree: per tutte le motivazioni di cui in narrativa ed in particolare per i motivi di cui al punto VI in Diritto, dichiarare la compensazione dell'importo portato a decreto ingiuntivo n.183/2018 di euro 24.572,21 con il solo importo di euro 2.450,00 e per
l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento CP_1 in favore della dell'importo di euro 22.122,21 oltre interessi legali dal dovuto Parte_1
al saldo, oltre spese di procedura liquidate in euro 540,00 per compenso professionale, euro 145,50 per esborsi, oltre 15% ovvero di quella diversa somma che risulterà in corso di causa accertata come dovuta dalla alla poiché congrua e/o equa e/o di giustizia, oltre CP_1 Parte_1
interessi legali dal dovuto al saldo;
In ogni caso: con vittoria di anticipazioni e compensi professionali, oltre rimborso forfetario, IVA e
CP come per legge.>
In tutte le ipotesi: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, sempre per le motivazioni di cui al presente atto, anche in caso di riforma solo parziale della sentenza di primo grado, confermare il decreto ingiuntivo n.183/2018 emesso dal Tribunale Civile di Perugia.
In ogni caso: con vittoria di anticipazioni e compensi professionali del doppio grado del giudizio, oltre rimborso forfetario, Iva e C.P. come per legge.”.
Per CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, nel merito:
Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, per tutti i motivi sopra rappresentati;
Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi illustrati in premessa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.215/2023 resa dal Tribunale Civile di Perugia in data 2/2/2023;
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, di entrambi i gradi del giudizio.”.
Con ordinanza del 9/6/2023 veniva sospesa la provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Successivamente con ordinanza dell'11/7/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc per poi essere rimessa sul ruolo in data
7/4/2025 essendo stato trasferito prima della decisione uno dei Giudici componenti del Collegio che aveva trattenuto a sentenza la causa, che si era dovuta quindi riassumere in decisione con Collegio in diversa composizione, ciò che avveniva all'udienza del 19/5/2025.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (società creditrice, opposta e odierna appellante) Pt_1
premetteva di essere stata convenuta in giudizio dalla (società debitrice, opponente e odierna CP_1
appellata) che aveva agito in opposizione al D.I. n.183/2018 (cfr. doc. n.
1-atto di citazione in
CP_ opposizione a con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 24.572,21
(oltre interessi e spese di procedura) per non aver provveduto, nonostante i reiterati solleciti, al pagamento in suo favore di una serie di fatture – emesse tra il 2016 e il 2017 e dettagliatamente elencate nel ricorso alla procedura monitoria – concernenti l'attività di intermediazione, operata dalla creditrice in favore della debitrice, nella compravendita di auto.
La aggiungeva che la a fondamento dell'opposizione, aveva anzitutto riepilogato la Pt_1 CP_1
vicenda per cui è causa: in data 20/11/2015 il Tribunale di Perugia, su sua istanza, aveva ingiunto alla società il pagamento dell'importo di euro 22.493,14; il D.I. n.2497/2015 (cfr. Parte_2
doc. n.2 di cui al citato atto introduttivo), ritualmente notificato, non era stato opposto dall'ingiunta; in data 21/4/2016 veniva poi notificato all'ingiunta l'atto di precetto con il quale le veniva intimato il pagamento della complessiva somma di euro 28.176,47 (oltre costo di notifica, spese di registrazione e interessi di mora dal 22/4/2016 al saldo effettivo); non avendo provveduto la al Parte_2 pagamento della complessiva somma precettata, la aveva quindi proceduto con un'azione CP_1
esecutiva (così instaurando il procedimento esecutivo mobiliare con R.G. n.1033/2016) per il recupero della somma mediante pignoramento presso terzi, sottoponendo a pignoramento i canoni dovuti dalla (quale terza pignorata) alla (in qualità di società debitrice Pt_1 Parte_2 esecutata) in ragione del contratto d'affitto di azienda (cfr. doc. n.4 di cui al predetto atto di citazione) tra esse intercorso ed avente ad oggetto l'impresa di proprietà di quest'ultima – consistente nell'attività di commercio di autoveicoli, sita in IA RA (PG) e al canone mensile concordato di euro 900,00 (oltre IVA) –; notificato il pignoramento presso terzi l'1/6/2016, invitato il terzo pignorato a rendere la dichiarazione di cui all'art.547 cpc e considerato il tenore positivo di tale dichiarazione (cfr. doc. n.6 di cui al citato atto introduttivo), il Giudice dell'esecuzione – con l'ordinanza n.1119 del 5/10/2016 di assegnazione del credito della società debitrice esecutata nei confronti della terza pignorata – le aveva definitivamente riconosciuto il credito pari ad euro
29.369,11 ed erano state a lei assegnate in pagamento le somme di cui la era debitrice nei Pt_1
confronti della;
pur tuttavia, il debitor debitoris aveva provveduto ad inviare solo Parte_2
la somma di euro 1.800,00 – omettendo peraltro il versamento dell'IVA per 396,00 euro – relativi ai canoni mensili dei mesi di ottobre e novembre 2016; in risposta alla PEC di sollecito pagamento del
10/5/2017 (cfr. doc. n.10 di cui all'anzidetto atto di citazione), la terza pignorata, con PEC del
12/5/2017 e contrariamente a quanto riferito nella dichiarazione resa ex art.547 cpc, aveva comunicato che l'unità immobiliare di proprietà della debitrice principale e ad essa locata era in realtà oggetto di una procedura esecutiva immobiliare con R.G. n.249/2015 precedente a quella proposta dalla CP_1
in virtù della quale la somma mensile dovuta a titolo di canone di affitto doveva essere versata al custode giudiziale che era stato nominato nella citata procedura e, pertanto, non poteva più dar seguito alla succitata ordinanza di assegnazione.
La poi – riferiva ancora l'odierna appellante – deduceva, più in dettaglio e non contestando CP_1
l'esistenza degli importi di cui alle fatture azionate dalla creditrice ricorrente, che: la PEC del
12/5/2017 era in contrasto con la dichiarazione fatta ai sensi dell'art.547 cpc nella quale si legge: “… non risultavano oggetto di precedenti sequestri eseguiti presso lo stesso;
non risultavano oggetto di precedenti cessioni, notificate o accettate dallo stesso;
non risultavano oggetto di precedenti pignoramenti eseguiti presso lo stesso …”; la non aveva precisato né la data in cui sarebbe Pt_1
sorto il preteso obbligo di pagamento nei confronti del custode giudiziale né aveva versato le mensilità antecedenti al dies a quo del succitato obbligo né aveva versato l'IVA omessa relativamente al pagamento di euro 1.800,00; la somma di cui al D.I. n.183/18 era contestata sia nell'an sia nel quantum, oltre a non essere né certa né liquida né esigibile stante l'esistenza di un maggior credito da porre in compensazione con quanto ingiunto. L'appellante evidenziava quindi che la predetta CP_1
concludeva chiedendo: in via preliminare, rigettarsi ogni eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto;
nel merito, accogliersi la presente opposizione e per l'effetto: revocarsi il D.I. per cui è causa, accertarsi che essa nulla deve alla controparte in virtù delle somme già maturate in suo favore e non versate, dichiararsi la compensazione giudiziale tra la somma oggetto della procedura esecutiva con R.G. n.249/2015 e l'importo di cui al succitato decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
La dava poi atto di essersi costituita in quella sede, contestando tutto quanto ex adverso dedotto Pt_1
e richiesto e rilevando: l'inammissibilità e/o comunque l'irritualità della domanda di compensazione giudiziale avanzata dalla controparte nei suoi confronti per asserita esistenza di un controcredito pari ad euro 29.369,11 – maturato in forza di assegnazione nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare – da portare in compensazione giudiziale con il credito ingiunto, non risultando formulata all'uopo domanda riconvenzionale;
la fondatezza del credito ingiunto dato che le fatture oggetto del
D.I. erano state emesse a seguito dell'effettiva attività di intermediazione nella compravendita di auto che la aveva prestato in favore della Marchi;
l'infondatezza, in ogni caso, dell'opposizione Pt_1
per cui è causa sia perché non era fondata su prova scritta sia perché l'opponente aveva riconosciuto l'esistenza del credito in suo favore, avendo infatti la eccepito in compensazione un asserito CP_1 diritto di controcredito;
l'impossibilità, comunque, di procedere alla succitata compensazione dato che i canoni di affitto erano stati oggetto della procedura esecutiva immobiliare antecedente a quella mobiliare instaurata dalla controparte. Inoltre, precisava che: con la comunicazione datata 13/12/2016 del custode giudiziario relativa alla procedura esecutiva immobiliare (cfr. doc. n.
3-comparsa di costituzione e risposta), l'odierna società opposta veniva resa edotta del suo obbligo al versamento dei canoni di affitto nelle casse della procedura de qua; alla data del 10/6/2016 quando aveva reso la dichiarazione ex art.547 cpc e alla data del 2/11/2016 quando la e aveva comunicato a mezzo CP_1
PEC l'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate nel procedimento esecutivo mobiliare, essa non era ancora al corrente della procedura esecutiva immobiliare e perciò aveva provveduto al pagamento delle prime due mensilità della succitata procedura esecutiva mobiliare con l'emissione del bonifico di euro 1.800,00; venuta poi al corrente della suindicata procedura esecutiva immobiliare,
l'odierna società opposta aveva quindi dovuto iniziare ad adempiere alle indicazioni del custode giudiziario. Concludeva quindi chiedendo: in via preliminare e di rito, concedersi ex art.648 cpc la provvisoria esecuzione del D.I. n.183/2018; sempre in via preliminare e di rito, dichiararsi l'inammissibilità e/o comunque l'irritualità della domanda di compensazione giudiziale avanzata dalla e, per l'effetto, confermarsi il D.I. opposto e condannarsi, quindi, l'opponente al CP_1 pagamento dell'importo di euro 24.572,21 (oltre gli interessi legali dal dovuto al saldo e oltre le spese di procedura liquidate in euro 540,00 per compenso professionale, euro 145,50 per esborsi e oltre
15% spese generali, IVA e CP come per legge); nel merito, in via principale, previa conferma del D.I. opposto, accertarsi e dichiararsi la sussistenza del credito di cui al D.I. per cui è causa, respingersi l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, condannarsi la società opponente al pagamento delle somme di cui all'anzidetto decreto o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia;
nel merito, in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero essere ritenute anche parzialmente fondate le domande attoree, dichiararsi la compensazione dell'importo di cui al D.I. opposto di euro 24.572,21 con il solo importo di euro 2.450,00 e, per l'effetto, condannarsi l'opponente al pagamento in favore dell'opposto dell'importo di euro 22.122,21 (oltre gli interessi legali dal dovuto al saldo e oltre le liquidate spese di procedura); il tutto con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Perugia con l'impugnata sentenza – concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto – così statuiva:
“In accoglimento della proposta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.183/2018;
Compensa tra le parti le spese di lite;
Ordina a in persona del legale rappresentante p.t., la restituzione in favore Parte_1 di in persona del legale rappresentante p.t., di quanto da quest'ultima pagato all'esito CP_1 della concessa esecuzione provvisoria.”.
Orbene, la in particolare, impugnava la sentenza di I grado nella parte in cui il Giudice di Pt_1 prime cure aveva ritenuto che la mancata impugnazione ex art.617 cpc dell'ordinanza n.1119 di assegnazione nel procedimento esecutivo mobiliare ordinanza datata 5/10/2016 l'aveva resa irretrattabile, rilevando che essa era debitrice della per la complessiva somma di euro CP_1
29.369,11 e che, trattandosi di un credito certo, liquido ed esigibile, ricorrevano le condizioni per operare la compensazione giudiziale ex art.1243 cc, fino alla concorrenza delle somme di cui al D.I. opposto. A tale riguardo, l'odierna appellante osservava che: il pignoramento presso terzi con R.G.
n.1033/2016 indicato dalla riguardava i canoni relativi al contratto di affitto intercorso tra la CP_1
società debitrice esecutata e la terza pignorata;
tali canoni di affitto, però, erano stati già oggetto di altro pignoramento nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare con R.G. n.249/2015, precedentemente instaurata;
al momento della prima dichiarazione ex art.547 cpc non era a conoscenza dell'esistenza di quest'ultima procedura, ragione per la quale aveva provveduto al pagamento, in favore della delle prime due mensilità, per poi interrompere tali pagamenti e CP_1
provvedere al pagamento dei canoni in favore della procedura esecutiva immobiliare non appena il custode giudiziale l'aveva edotta dell'esistenza di tale procedura (cfr. comunicazione del
13/12/2016); la con la comunicazione del 10/6/2017, era venuta al corrente del procedimento CP_1
esecutivo immobiliare;
il capannone ad uso artigianale ed industriale di proprietà della società debitrice esecutata era stato trasferito con decreto del Giudice dell'esecuzione datato 25/9/2018.
Deduceva quindi che: nel caso di specie non avrebbe dovuto essere applicato lo strumento dell'art.617 cpc sia perché l'ordinanza di assegnazione nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare non era affetta da nessun vizio sia perché il problema era quello di definire quale delle due procedure avesse priorità nell'ottenere il pagamento dei canoni di affitto;
oltretutto, stante il trasferimento del predetto immobile, il pignoramento presso terzi indicato dalla vrebbe dovuto avere come limite quello CP_1 dell'utilizzo dei locali, sicché essa non avrebbe dovuto essere ritenuta debitrice anche degli importi dei canoni per il periodo successivo al trasferimento dell'immobile; la ulla le poteva eccepire CP_1
in compensazione considerata la preminenza del pignoramento immobiliare. Infine, con tale motivo di appello l'odierna appellante impugnava altresì la sentenza di I grado anche in relazione al riconoscimento in favore della Marchi dell'IVA richiesta in pagamento nonostante il regime di detraibilità di cui essa beneficia.
Con il secondo motivo di appello, la censurava la sentenza del Tribunale stante l'insussistenza Pt_1
del preteso controcredito eccepito in questa sede in compensazione dato che la veva richiesto CP_1
il fallimento della (poi dichiarato con sentenza n.31/2022) per il medesimo Parte_2 controcredito e perciò delle due l'una: o aveva pacificamente rinunciato all'asserita pretesa in compensazione nei suoi confronti o aveva illecitamente duplicato la propria pretesa creditoria. Con il terzo motivo di gravame, la società appellante censurava poi la sentenza del Tribunale per non aver ritenuto inammissibile e/o infondata la domanda di compensazione giudiziale poiché controparte non aveva avanzato una domanda riconvenzionale in tal senso.
Con il quarto motivo di appello, ancora, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del gravame, la deduceva che l'unico importo che avrebbe potuto essere chiesto in compensazione sarebbe Pt_1
stato soltanto quello pari ad euro 2.450,00 – quale importo riferito al periodo dicembre 2016-giugno
2017 – oppure pari ad euro 7.350,00 – riguardante il periodo dicembre 2016-settembre 2018, cioè fino a quando l'immobile in questione non era poi stato trasferito nell'ambito della procedura immobiliare – sicché, posto che il rapporto tra essa, quale terza pignorata, e la , Parte_2 quale debitrice esecutata, era cessato a seguito del trasferimento dell'immobile con decreto giudiziale, sarebbe stata la in qualità di creditrice procedente, a dover intentare una causa di CP_1
accertamento contro il terzo pignorato e non certamente, come erroneamente ritenuto dal Giudice di prime cure, la in qualità di terza pignorata, a dover promuovere opposizione all'ordinanza di Pt_1
assegnazione. Osservava, peraltro, che con il pagamento dei canoni di affitto in favore della procedura immobiliare, essa era ed è da considerarsi comunque liberata dalle pretese della in forza CP_1 dell'effetto liberatorio ex art.1189 cc, da applicarsi al caso di specie per ricorrenza sia del presupposto di carattere soggettivo sia del presupposto di carattere oggettivo. Per tutti gli indicati motivi concludeva quindi come sopra. La contestava tutto quanto ex adverso dedotto in quanto infondato sia in fatto sia in diritto, CP_1
ribadendo le argomentazioni di cui sopra, già esposte innanzi al Tribunale. Concludeva pertanto come sopra.
La Corte ritiene che l'appello proposto sia fondato.
Va anzitutto accolto il primo motivo di gravame poiché il Giudice di I grado ha errato laddove aveva ritenuto che la fosse tenuta a impugnare l'ordinanza di assegnazione n.1119 del 5/10/2016, Pt_1
emessa in seno alla procedura esecutiva mobiliare attivata dalla e ciò in ossequio ai principi CP_1
generali dell'ordinamento: lo strumento di cui all'art.617 cpc mira all'annullamento di un atto intrinsecamente viziato, mentre l'anzidetta ordinanza non era affetta da alcun difetto. Orbene, posto che la succitata ordinanza era pienamente valida in quanto emessa all'esito di una rituale procedura esecutiva, non si vede cosa la avrebbe dovuto impugnare. Pt_1
Ed invero nella presente fattispecie si pone in realtà solo un problema di concorso tra più procedure esecutive in quanto sui canoni di affitto dovuti dalla alla era stata instaurata prima Pt_1 Parte_2
la procedura immobiliare rubricata al n.249/2015 e successivamente quella mobiliare rubricata al n.1033/2016, concorso che va risolto sulla base del criterio dell'anteriorità della procedura immobiliare: ed i canoni controversi erano oggetto anche del pignoramento immobiliare giacché ai sensi dell'art.2912 cc questo si estende anche ai frutti civili della cosa pignorata che vengono acquisiti alla procedura immobiliare attraverso il custode giudiziario, unico soggetto legittimato a richiedere e riscuotere i canoni stessi (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. VI-I, ord. n.7748/2018). Ebbene, posta l'anteriorità della procedura esecutiva immobiliare, risalente al 2015 – in ordine alla quale l'odierna appellante aveva correttamente adempiuto al versamento di quanto dovuto come da documentazione allegata in I grado (cfr. doc. n.
2-comparsa di costituzione e risposta I grado) – questa indubbiamente prevale sul pignoramento mobiliare, risalente al 2016.
Né peraltro si sarebbe potuto configurare un qualche vizio della procedura mobiliare in relazione alla dichiarazione positiva della resa ai sensi dell'art.547 cpc (cfr. doc. n.
3-comparsa di Pt_1
costituzione e risposta II grado) in quanto tale dichiarazione, come già correttamente affermato da questa Corte nell'ordinanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, non era viziata sotto nessun profilo. In primo luogo, risulta agli atti che, nel momento in cui era stata resa la dichiarazione di terzo, la non era a conoscenza della precedente procedura esecutiva Pt_1
immobiliare: in tal senso, non coglie nel segno la doglianza della addove ha sostenuto che la CP_1
non poteva non esserne a conoscenza dato che stava già versando i canoni di locazione nelle Pt_1
mani della società : è infatti agevole obiettare che tale versamento ben poteva Parte_2
essere stato effettuato, fino alla comunicazione del custode giudiziario in persona della Dott.ssa datata 13/12/2016 (cfr. doc. n.
3-fascicolo I grado , perché la era Pt_3 Pt_1 Parte_2 la proprietaria-locatrice dell'immobile di cui la era conduttrice e doveva pertanto continuare Pt_1
a percepirne i canoni sino alla nomina della d.ssa In secondo luogo deve tenersi conto del Pt_3
fatto che tra i soggetti a cui deve essere comunicato il pignoramento immobiliare, l'art.498 cpc non indica il conduttore (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n.18194/2007) sicché il pignoramento immobiliare non era stato reso noto alla Peraltro è appena il caso di osservare anche che, ove pure si Pt_1
volesse ipotizzare che al giugno 2016 la fosse a conoscenza della pregressa pendenza della Pt_1
procedura immobiliare, e non è questo il caso come già detto, non si vede quale interesse avrebbe avuto a rendere una dichiarazione di terzo che l'avrebbe obbligata a versare i canoni anche ad altra procedura, né perché avrebbe quindi in seguito versato 1.800,00 euro in favore della CP_1
Quanto al secondo motivo di appello, rilevato che nel giudizio per cui è causa non si discute dell'esistenza o meno della pretesa creditoria della dato che, per quanto sopra evidenziato, la CP_1
quaestio iuris verte sul fatto che i canoni di affitto che la doveva alla erano già Pt_1 Parte_2
vincolati alla procedura immobiliare precedentemente instaurata, la Corte ritiene che è vero che la una volta chiesto il fallimento della per lo stesso diritto di credito azionato in CP_1 Parte_2
questa sede, non potesse più soddisfarsi sul debitor debitoris, dovendosi semmai insinuare nel passivo della procedura concorsuale. Delle due l'una: o procedeva nei confronti del terzo pignorato o si insinuava nel passivo. Sul punto, dovrà quindi accogliersi anche tale motivo di gravame.
Dovrà invece rigettarsi il terzo ed ultimo motivo di appello poiché la veva spiegato una mera CP_1
eccezione riconvenzionale e non già una domanda riconvenzionale. Va premesso che ciò che distingue l'eccezione riconvenzionale dalla domanda riconvenzionale è costituito dalle conseguenze giuridiche che parte convenuta intende trarre dal fatto nuovo allegato, e, cioè, dal provvedimento che egli chiede al Giudice in base a tale fatto: si ha, cioè, eccezione riconvenzionale, allorché l'istanza resti contenuta nell'ambito dell'attività strettamente difensiva e, pure eventualmente ampliando la sfera dei poteri cognitori, lasci immutati i limiti di quelli decisori del Giudice, quali determinati dalla domanda dell'attore, mirando quindi solo a paralizzare tale pretesa;
si ha, invece, domanda riconvenzionale quando il petitum della parte convenuta consista in un provvedimento attributivo di una determinata utilità che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria , ampliando, così, la sfera dei poteri decisori come sopra determinati. In ordine a tali principi la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata;
si veda ad esempio Cass. civ., Sez. III, ord. n.31010/2023 che ha ribadito che “La distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto
a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, né dal relativo oggetto sostanziale (il bene della vita), ma dal petitum processuale, vale a dire dal risultato che lo stesso intende con essa ottenere in giudizio, limitato, nel secondo caso, al rigetto della domanda proposta dall'attore; di conseguenza, non sussistono limiti al possibile ampliamento del tema della controversia da parte del convenuto a mezzo di eccezioni, purché vengano allegati, a loro fondamento, fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare l'estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dall'attore, ed in base ai quali si chiede la reiezione delle domande da questo proposte e non una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande.”.
Ebbene, ciò posto e venendo al caso di specie, la instaurando il presente giudizio, non aveva CP_1
proposto a sua volta una domanda, chiedendo che il primo Giudice pronunciasse una condanna a favore suo e a carico della controparte, ma aveva soltanto eccepito in compensazione l'esistenza di un proprio credito nei confronti della al fine di ottenere la revoca del D.I. emesso a suo carico Pt_1
e/o la riduzione dell'importo dovuto, senza chiedere una condanna in proprio favore. In altre parole,
l'odierna appellata aveva voluto solo paralizzare la pretesa creditoria azionata in via monitoria dall'odierna appellante, non volendo ottenere un risultato ulteriore. Stante però la ritenuta preminenza del pignoramento immobiliare n.249/2015, per come ampiamente prima esposto, il controcredito della maturato in forza di assegnazione nell'ambito della procedura di esecuzione mobiliare CP_1
presso terzi rubricata al n.1033/2016, non poteva essere portato in compensazione.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue, insomma, l'accoglimento dell'appello, con riforma della sentenza impugnata nella parte in cui aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo n.183/2018; restano assorbite le ulteriori questioni poste dall'odierna appellante.
Quanto alle spese processuali del doppio grado di giudizio, peraltro oggetto di impugnazione, si rileva che le stesse devono essere poste a carico della in ragione del fatto che l'opposizione non CP_1
avrebbe dovuto essere accolta e il D.I. non avrebbe dovuto essere revocato. Tali spese si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del non elevato grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.122/2023 R.G., così dispone:
- Accoglie l'appello proposto da in riforma della sentenza Controparte_3
n.215/2023, rigetta l'opposizione e conferma il D.I. n.183/2018;
- Condanna lal alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla CP_1 [...]
nel I grado del presente giudizio di opposizione, spese che si liquidano in euro Parte_1
4.800,00 per compenso professionale oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge, nonché nel II grado in euro 5.200,00 per compenso professionale oltre IVA,
CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Resteranno a carico della anche le già liquidate spese della fase monitoria. CP_1
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 25/6/25. La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Simone Salcerini