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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/12/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Pubblico Impiego La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 11 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentate e difese dall'avv. Marco Mari, in virtù di procure allegate al ricorso di primo grado, presso il cui studio, sito in Cosenza, Viale Falcone n.182, sono elettivamente domiciliate appellanti
E
Controparte_1
appellato non costituito
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Carta del docente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le appellanti: <<1) Accertare il diritto delle ricorrenti a vedersi riconosciuto il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici dalle stesse richiesti e non caduti in prescrizione al momento della proposizione del ricorso introduttivo del giudi- zio di primo grado, in cui hanno svolto, come docente non di ruolo e con contratti a tempo determinato, in maniera continuativa, servizio fina alla conclusione delle attività didattiche o fino al 30.06, presso scuole statali e, per l'effetto, riconoscere loro il diritto ad usufruire del beneficio economico di €.500,00 per i seguenti anni: alla docente per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23 per un valore Parte_1 complessivo di €.1.000,00; alla docente per gli anni scolastici 2019/20; 2020/21; 2021/22 e 2022/23 Parte_2 per un valore complessivo di €.2.000,00; alla docente per gli anni 2020/21; 2021/22 e 2022/23 per un Parte_3 valore complessivo di €.1.500,00; alla docente per gli anni 2019/20, 2020/21 e 2021/22 per un valore Parte_4 complessivo di €.1.500,00;
o, comunque, per gli anni scolastici che l'Ecc.ma Corte adita riterrà di giustizia,
2) in subordine, qualora non si ritenga di riconoscere ed applicare la prescrizione quinquennale, accertare il diritto di vedersi riconosciuto il beneficio in questione anche per l'anno scolastico 2021/22 per i motivi indicati in narrativa.
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio. >>;
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Cosenza, Giudice del lavoro, il 7.11.2022, le odierne appellanti hanno esposto quanto segue:
1) la docente , attualmente in servizio con contratto a tempo Parte_1 determinato presso l'Istituto d'Istruzione Superiore “IPSS-ITAS” di Cosenza con decorrenza 01.09.2022 e cessazione 30.06.2023 (All.1). Precedentemente, ha svolto servizio, sempre con contratto a tempo determinato, nell'a.s. 2021/22 presso l'Istituto Tecnico Commerciale “Luigi Palma” di Corigliano-Rossano dal 17.09.2021 al 30.06.2022 (All.2). Pertanto, la suddetta docente ha prestato servizio, come supplente, per n.2 anni scolastici, compreso l'anno scolastico in corso;
2) la docente attualmente in servizio con contratto a tempo determina- to Parte_2 presso l'Istituto Comprensivo di Mendicino con decorrenza 20.09.2021 e cessazione 30.06.2022 (All.3), ha svolto servizio, sempre con contratti a tempo determina- to, nell'a.s.2019/20 presso l'Istituto Comprensivo di San Giovanni in Fiore dal 30.09.2019 al 30.06.2020 (All.4), nell'a.s. 2020/21 presso l' dal 24.09.2020 al 30.06.2021 Controparte_2
(All.5), nell'a.s. 2021/22 presso l'I.C. “Gentili” di Paola, con più contratti, dal 20.09.2021 al 9.06.2022 (All.6) .Pertanto, la suddetta docente ha prestato servizio, come supplente, per n.4 anni scolastici, compreso quello in corso;
3) la docente , attualmente in servizio con contratto a tempo Parte_3 determinato presso l'Istituto Comprensivo di Rende Centro con decorrenza 01.09.2022 e cessazione 30.06.2023 (All.7), ha svolto servizio, sempre con contratti a tempo CP determinato, nell'a.s. 2020/21 presso l' di Fagnano Castello dal 9.11.2020 al
Pag. 2 di 20 CP 30.06.2021 (All.8), nell'a.s. 2021/22 presso l' di San Marco Argentano dal 13.09.2021 al 30.06.2022 (All.9). Pertanto, la suddetta docente ha prestato servizio, come supplente, per n.3 anni scolastici, compreso quello in corso;
….
5) la docente , nell'anno scolastico in corso ha prestato servizio in Parte_4 servizio con contratto a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo di Rende Centr con decorrenza 17.10.2022 e cessazione 04.11.2022 (All.14). In precedenza, ha svolto servizio, sempre con contratti a tempo determinato, nell'a.s. 2019/20 presso gli istituti professionali di San Giovanni in Fiore e di Corigliano Rossano dal 25.10.2019 al 30.06.2020 (All.15), nell'a.s. 2020/21 presso l'I.C. “Rossano II” di Corigliano-Rossano dal 18.11.2020 al 25.06.2021 (All.16), nell'a.s. 2021/22 presso l'I.C. “Pascoli” di Villapiana e
“Tieri” di Corigliano-Rossano dal 7.10.2021 al 6.06.2022 (All.17). Pertanto, la suddetta docente ha prestato servizio, come supplente, per n.3 anni scolastici.
Tutti le suddette docenti, durante gli anni scolastici in cui hanno svolto un incarico annuale, per come sopra documentato, non hanno mai percepito il bonus annuale di
€.500,00, denominato Carta elettronica del Docente, previsto dalla Legge 107/2015, che all'art. 1, comma 121, prevede espressamente che : “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_3 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria, né reddito imponibile.” (All.18)
Chiedevano al tribunale adito di
< diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la c.d. Carta elettronica del Docente e, di conseguenza, a percepire per ogni anno scolastico in cui hanno svolto in maniera continuativa servizio presso le scuole indicate in ricorso, con contratti a tempo determinato, per come indicato nel ricorso stesso e documentato, il relativo di importo di €.500,00, previsto per ogni singolo anno e precisamente per: la docente Pt_1
Pag. 3 di 20 €.1.000,00, pari a n. 2 annualità; la docente €.2.000,00 pari a n.4 Pt_1 Parte_2 annualità; la docente €.1.500,00, pari a n.3 annualità;…; la Parte_3 docente €.1.500,00, pari a n.3 annualità; o nella maggiore o minore Parte_4 somma che il Tribunale adito riterrà opportuna. Il tutto con vittoria di spese e competenze, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore>>.
§3
Il Tribunale “1) accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti , e Parte_1 Parte_2
ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 tramite Parte_3
l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 unicamente per l'a. s. 2022/23; 2) per l'effetto, condanna il in persona del , alla Controparte_1 Controparte_4 corresponsione in favore delle ricorrenti indicate al punto che precede della c.d. carta docenti per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015; 3) rigetta le domande di … ; 4) compensa tra le parti le spese di lite”. Parte_4
§3.1
Secondo il giudicante:
< ragioni che vengono di seguito esposte, richiamandosi qui le condivisibili motivazioni già spese dal Tribunale di Salerno in controversie analoghe, a cui questo giudice intende aderire ai sensi dell'art. 118 disp. att. (Sent. Dott.ssa Petrosino 12.05.2023).
L'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_3 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il con il Controparte_5
Pag. 4 di 20 RGL n. 4687/2022 Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_5 rappresentative di categoria”.
Il DPCM del 23 settembre 2015 prevedeva (atteso che esso è stato annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), all'art. 2 che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il
[...]
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, Controparte_3 per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Controparte_3
, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di
[...] ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
trasmette alle Istituzioni Controparte_3 scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
[...]
disciplina le modalità di revoca della Carta Controparte_3 nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”; sub art. 3 che “1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando
Pag. 5 di 20 quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”.
Il DPCM del 28 novembre 2016 prevede all'art. 2 che “1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Controparte_3
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito
[...] dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che “1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
Il Consiglio di Stato, Sezione Settima, con sentenza n. 1842/2022 pubblicata il 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017, ha annullato tutti quegli atti amministrativi impugnati che non prevedevano come beneficiari della corta docente i docenti non di ruolo, sostenendo che il CP_3 avesse cerato un sistema a “doppia trazione” ponendo da un lato i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, e pertanto sostenuta attraverso l'erogazione di tale beneficio, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali al contrario la formazione non appare come obbligatoria, e di conseguenza non possono usufruire di tale strumento.
Come giustamente rilevato “tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3,35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello
Pag. 6 di 20 adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
La normativa primaria istitutiva della carta docente, secondo quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarità rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015” (Sent. Tribunale di Salerno Dott.ssa Petrosino del 12.05.2023).
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1842/2022 ha chiarito che “L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
Sulla compatibilità con il diritto dell'unione europea, si è espressa anche la Corte di Giustizia su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFUE. La Corte, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente, affermando che la “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_3 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EU. CP_3
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master
Pag. 7 di 20 universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia UE ha innanzitutto affermato che l'indennità di € 500,00 annui di cui alla c.d. “carta docenti” deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Si legge, invero, nella sentenza suddetta che:
“36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_3
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_3 professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti.
[…]
“38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego».
La Corte di Giustizia UE ha poi affermato che, dagli elementi del fascicolo forniti dal giudice del rinvio, risultava che la situazione dei docenti a tempo determinato e quella dei docenti a tempo indeterminato erano “comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal CP_3 nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale”.
La Corte ha poi verificato come non esista una ragione oggettiva che, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, che giustifichi la differenza di trattamento fra le due categorie di docenti, evidenziando che secondo una giurisprudenza costante della Corte, “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare
Pag. 8 di 20 natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”.
“ […] ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali “la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Ciò premesso, come affermato in causa analoga da molti giudici di merito, con sentenze allegate in atti e che si condividono e richiamano, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. ai docenti a tempo determinato la formazione è richiesta nella medesima misura rispetto ai docenti a tempo indeterminato.
Occorre evidenziare che, in materia di formazione, le norme di riferimento non operano alcuna differenziazione in base alla durata del contratto di lavoro in forza del quale il docente è chiamato a prestare servizio alle dipendenze dell'Amministrazione.
Ed invero, l'art. 282 del d. lgs 297/1994 prevede che l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente e va inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica.
L'art. 28 del c.c.n.l. comparto scuola del 4.8.1995 dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto.
L'art. 63 del c.c.n.l. comparto scuola del 27.11.2007, dopo aver premesso che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, stabilisce che l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. L'art. 64 del c.c.n.l. da ult. cit. dispone che “la partecipazione ad attività di formazione e di
Pag. 9 di 20 aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. Il diritto di aggiornarsi (ed il correlato dovere) grava su tutto il personale scolastico, a prescindere dal carattere temporaneo del rapporto di lavoro”.
Pertanto, il rapporto di lavoro dei docenti a tempo determinato, così come già affermato dalla Suprema Corte in tema di diritto alla ricostruzione della carriera o alla retribuzione di anzianità, è comparabile con quello dei colleghi assunti a tempo indeterminato, atteso che essi esplicano le medesime mansioni, in modo pieno, nonostante la limitazione temporale del loro servizio, che, del resto costituisce proprio il fattore in virtù del quale essi non possono essere discriminati a sensi della normativa eurounitaria.
Né la ragione oggettiva che legittima l'esclusione dei docenti a tempo determinato dall'attribuzione della carta elettronica potrebbe ravvisarsi nel mancato ritorno, in termini di miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione, dell'investimento formativo che il riporrebbe nel docente precario. CP_3
Nella specie, l'importo nominale pari a € 500,00 annui viene attribuito durante il periodo di prova, nonché ai docenti dichiarati inidonei all'insegnamento e a quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, o comunque utilizzati in compiti diversi dall'insegnamento.
Come affermato dalla giurisprudenza di merito – con argomentazioni che si condividono
- l'auspicato incremento delle competenze e della professionalità non presuppone un diretto ed immediato vantaggio in favore degli allievi, poiché tale sostegno alla formazione viene erogato anche ai docenti che potrebbero non essere confermati in ruolo al termine del periodo di prova, e ai dipendenti che non esercitano più la funzione docente, in via temporanea o definitiva. La limitazione temporale del servizio o il fatto che non sia noto se esso verrà espletato anche nelle successive annualità, quindi, non costituiscono fattore di legittima differenziazione tra i docenti a termine e quelli a tempo indeterminato, neppure con riferimento all'obbligo di formazione, cui l'Amministrazione sopperisce per i docenti a tempo indeterminato con la Carta docenti.
Non sussistono quindi ragioni oggettive strettamente attinenti al contenuto o alle modalità di svolgimento della prestazione che portino a ritenere, neppure sotto questo profilo, non comparabile il rapporto di lavoro dei docenti a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato.
A sostegno del diniego dell'attribuzione della “Carta Elettronica del docente” al personale precario non pare possa neppure richiamarsi la sua natura strumentale all'attività di formazione del docente, in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali.
Pag. 10 di 20 Tuttavia, come condivisibilmente si legge in molte sentenze di merito, occorre tener conto anche del dato relativo alla tipologia di supplenza.
Ed invero, mentre alcun dubbio sorge per le supplenze annuali cc.dd. su “organico di diritto” e per le supplenze temporanee cosiddette su “organico di fatto”, la cui durata è tale da far ritenere sussistente la medesima esigenza di formazione e aggiornamento, diversa risulta la situazione per le supplenze temporanee brevi o saltuarie.
Occorre rilevare che le supplenze annuali cc.dd. su “organico di diritto” sono quelle riguardanti posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto) e con le quali si fa fronte alla copertura dei posti effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimarranno prevedibilmente scoperti per l'intero anno, allorché non sia possibile provvedere con il personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché non vi sia stato assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo (v. art. 4, commi 1-3, L. L. 124/1999 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) –
Le supplenze temporanee cosiddette su “organico di fatto”, con scadenza al 30 giugno, sono quelle conferite “fino al termine delle attività didattiche”. Il presupposto per il conferimento di tali supplenze non è la vacanza del posto ma la sua effettiva disponibilità, ipotesi che può verificarsi, ad esempio, per un aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, la cui pianta organica resti tuttavia invariata.
Nell'ipotesi residuale delle supplenze saltuarie, conferite ad es. per la sostituzione di docenti di ruolo assenti per malattia ovvero per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e che sono destinate ad esaurire i loro effetti allorché venga meno l'esigenza per cui sono state disposte, si stima equo individuare, per i fini che qui interessano, un discrimine temporale.
Si reputa necessario che i giorni di supplenza nell'anno scolastico raggiungano la soglia di 180 giorni, che la legge prende in considerazione, in special modo, ai fini della ricostruzione di carriera.
Si consideri l'art. 489, comma 1, del D.Lgs. 297/1994 il quale stabilisce: “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione” (si richiama il precedente art. 485 che prevede il riconoscimento, in una certa misura, del servizio non di ruolo prestato dal personale docente delle scuole elementari e delle scuole di istruzione secondaria ed artistica).
Circa la durata cui si fa riferimento, il comma 1 dell'articolo 489 citato “è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1°
Pag. 11 di 20 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale” (art. 11, comma 14, L. 124/1999).
D'altra parte, alla ricostruzione di carriera presiede lo stesso principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato già cit.
Occorre inoltre rilevare che l'art. 6 comma 7 del DPCM 28.11.2016 sancisce che le somme non spese entro l'anno scolastico potranno essere spese entro l'anno scolastico successivo, ossia entro il 31 agosto dell'anno scolastico successivo a quello per il quale il beneficio è stato riconosciuto.
Pertanto, è indubbio che i docenti precari, che ben potevano chiedere il beneficio per cui è causa anche durante i precedenti anni scolastici, possono fruire di esso con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo, utilizzando, dunque, le somme assegnate con riferimento ad uno specifico anno scolastico entro il biennio successivo, dovendo escludersi la possibilità di cumulare somme stanziate per gli anni precedenti al biennio in corso.
Ne consegue che con riferimento agli anni scolastici compresi tra il 2016/2017 e il 2021/2022 il beneficio non può più essere fruito da parte dei ricorrenti che avrebbero potuto al più vantare un diritto al risarcimento del danno nel caso in cui avessero allegato e provato che la mancata erogazione del beneficio li abbia costretti a curare la formazione a proprie spese (danno emergente) oppure che la mancata formazione curata in quegli anni abbia fatto perdere occasioni di carriera o comunque di miglioramento della propria posizione lavorativa (lucro cessante).
Alla luce di quanto sopra, deve esaminarsi la posizione di ogni singolo ricorrente:
<<
1. chiedeva il riconoscimento del beneficio per gli aa. ss. 2021/22, Parte_1
2022/23, per un valore complessivo di €1000,00; alla luce di quanto sopra esposto per l'a. s. 2021/22 la ricorrente avrebbe potuto agire precedentemente;
pertanto, si assume che questa vanta al più un diritto al risarcimento del danno ma alcuna allegazione di effettiva sussistenza del danno, per come sopra delineato, risulta svolta in ricorso. La ricorrente ha pertanto diritto ad ottenere il beneficio unicamente per l'anno scolastico 2022/23, in quanto da contratto allegato risulta attualmente in servizio dal 01.09.2023 al 30.06.2024, presso l'Istituto d'Istruzione Superiore “Palma” di Corigliano-Rossano..
2. chiedeva il riconoscimento del beneficio per gli aa. ss. 2019/2020, Parte_2
2020/21, 2021/2022, 2022/2023 per un valore complessivo di € 2000,00; per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022 il beneficio non può essere riconosciuto per le ragioni già indicate per la ricorrente . Mentre per l'a. s. 2022/23 ha diritto a Pt_1 percepire il beneficio che dovrà essere speso entro il 31 agosto 2024.
3. domandava il riconoscimento del beneficio aa. ss. 2020/21, Parte_3
2021/2022, 2022/2023 per un totale complessivo di € 1500,00; per gli aa. ss. 2020/21 e 2021/2022 il beneficio non può essere attribuito per le medesime considerazioni
Pag. 12 di 20 indicate per la ricorrente Mentre per l'a. s. 2022/23 questa ha diritto a percepire Pt_2 il beneficio che dovrà essere speso entro il 31 agosto 2024.
4. domandava il riconoscimento del beneficio per gli aa. ss. Controparte_6
2016/2017, 2017/2018, 2021/2022 per un totale di €1500,00, che per le ragioni su esposte non può essere attribuito;
5. domandava il riconoscimento del beneficio per gli aa. ss. Parte_4
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 per un totale complessivo di €1500,00, che per le ragioni su esposte non può essere attribuito. Il beneficio in questione, a ben vedere, non si sostanzia nella semplice dazione di una somma di denaro da parte dell'Amministrazione, bensì in una carta elettronica su cui viene caricato il predetto importo, finalizzato all'acquisto di beni funzionali alla formazione del docente.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, va dichiarato il diritto delle ricorrenti
, e a fruire della Carta docente, con Parte_1 Parte_2 Parte_3 conseguente condanna del ad emettere analogo buono elettronico di spesa, CP_3 finalizzato al medesimo scopo, dell'importo nominale dovuto per la mancata fruizione del medesimo durante l'anno scolastico 2022/2023>>
§4
La sentenza è gravata d'appello da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, che lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 63 e 64 Parte_4 del c.c.n.l. comparto scuola 2006-2009, violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, imparzialità e parità di trattamento di cui agli artt. 3, 35 e 97 Costituzione, omessa e/o erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà della motivazione alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 del 27/10/2023.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso in appello, il Controparte_1
non si è costituito in giudizio.
[...]
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto dell'11 novembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
L'appello si presta ad essere accolto, alla luce del recente e condivisibile arresto della Corte di Cassazione, secondo cui <la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non ruolo, sia a quelli con incarico annuale che titolari docenza fino al termine delle attività didattiche;
caso mancato riconoscimento tempestivo beneficio, i interni sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie supplenze, incaricati supplenza o transitati ruolo) possono chiedere l'adempimento forma specifica e quindi l'attribuzione secondo il proprio essa per un
Pag. 13 di 20 valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore>> (Cass., sez. lav., sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023).
§5.1
Nel corpo della motivazione, la Corte chiarisce quanto segue:
<<…6. La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Il convergere della scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica “annua”.
7. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
7.1 L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
Pag. 14 di 20 7.2 Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari. Il riferimento va al caso del docente part time di ruolo, che ovviamente durante l'anno svolge meno giornate di lavoro, calcolate dal giudice del rinvio in centocinquanta e addirittura riducibili, secondo un calcolo elaborato nelle difese del ricorrente, a novanta giorni. Come si desume dall'Ordinanza Ministeriale 446/1997, integrativa (Cass. 14 marzo 2019, n. 7320) del CCNL di comparto (v. ad es. art. 46 CCNL normativo 1994-1997) e come tale conoscibile d'ufficio, il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica “annua” su cui si sta argomentando e che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza. Quanto al part time verticale su periodi diversi, l'O.M. (art. 8, co.2, e 7, co. 2) lo ammette sulla base della «progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione dell'attività didattica» e dunque su situazioni del tutto particolari e potenzialmente assai differenziate da caso a caso, che non consentono un'assimilazione alle supplenze conferite per la conduzione ordinaria dell'anno scolastico.
7.3 Analogamente, non possono essere valorizzate particolari condizioni (inidoneità per motivi di salute;
docenti comandati, distaccati;
presa di servizio solo ad anno iniziato, come già previsto dal DPCM 23.9.2015 – art. 8, co. 2 – per l'a.s. 2015/2016 etc.) in cui la Carta viene attribuita a docenti di ruolo nonostante essi non svolgano attualmente attività di insegnamento o non l'abbiano svolta per una parte dell'anno scolastico. Si tratta infatti ancora di situazioni peculiari, in cui il riconoscimento del beneficio trova fondamento sul trattarsi di docenti stabilmente inseriti nell'ambito del servizio scolastico, ma al contempo si riconnette a situazioni di fatto di solo provvisoria inattività didattica o di inizio successivo di essa, tali da escludere un idoneo paragone.
7.4 Più in generale, un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto. Vale a dire, la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso.
Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe. Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua
Pag. 15 di 20 estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare. Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate. Il ragionamento vale poi anche per i vari richiami, nelle difese del ricorrente - sopra riepilogati nello storico di lite - ad altre fonti euro unitarie che impongono parità di trattamento, analogo essendo il ragionamento da esse indotto.
7.5 In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una
“didattica”. Semmai - ma come si dirà la questione non può essere definita in questa sede - il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999.
7.6 Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999. Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all'” annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Pag. 16 di 20 Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. L'adeguamento del diritto interno al diritto euro unitario.
8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
8.1 Va soggiunto che una valutazione di illegittima “discriminazione” nei confronti di un lavoratore che risulti pienamente “comparabile” con altri lavoratori “avvantaggiati”, rispetto ai quali si sviluppa il raffronto, costituisce palesemente una forma di attuazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), fondante sia nel sistema giuridico interno che in quello euro unitario, sicché i diritti rispetto ai quali esso comporta un effetto espansivo risultano per ciò stesso incomprimibili. Vale pertanto il principio per cui è la garanzia di tali diritti a poter «incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione» (Corte Cost. sentenza n. 275 del 2016) e pertanto sono «le scelte allocative di bilancio proposte dal Governo e fatte proprie dal Parlamento», a vedere «naturalmente ridotto tale perimetro di discrezionalità dalla garanzia delle spese costituzionalmente necessarie» e non viceversa (Corte Cost. sentenze n. 62 del 2020, n.
Pag. 17 di 20 275 e n. 10 del 2016). Del resto, anche per le Corti europee centrali, le ragioni di bilancio e di contenimento della spesa, pur costituendo uno scopo legittimo, non rispondono ai principi di proporzionalità nel momento in cui la loro applicazione determina la lesione di diritti fondamentali delle persone (vedi, Corte EDU, 7 giugno 2011, e altri
contro
Per_1
Italia; Corte EDU, 28 ottobre 1999,
contro
; nonché Per_2 Per_3 Per_4 CP_7
Corte di Giustizia 11 novembre 2014, Schmitzer, punto 41; Corte di Giustizia 24 febbraio 1994, ). Per_5
8.2 Deve infine rammentarsi, con rilievo per quanto attiene alla responsabilità da ritardo o ai profili risarcitori, che, secondo la Corte Costituzionale, in presenza di una Direttiva destinata ad essere applicata direttamente, «tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza o valore di legge) - tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi - sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili» (sent. n. 389 del 1989, cit.); in senso analogo, v. anche Corte di Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Industrie Fiammiferi. L'estensione della questione pregiudiziale – rilevanza rispetto al giudizio a quo.
9. Il tema dell'estensione ai supplenti del beneficio della Carta Docente è estremamente complesso ed articolato.
9.1. Nel giudizio a quo il ricorrente ha agito indicando come «oggetto: il diritto degli insegnanti con contratti annuali o con contratti fino al termine delle attività didattiche» ad usufruire del beneficio della carta Docente. Ha poi narrato di avere prestato servizio presso il in forza di «plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività di CP_8 didattiche» indicando, per l'anno scolastico 2016-2017, un servizio dal 19.10.2016 al 30.6.2017, per l'anno scolastico 2017-2018 un servizio dal 23.10.2017 al 31.8.2018 e per l'anno scolastico 2018-2019 un servizio dal 28.9.2018 al 31.8.2019. Ciò è dunque quanto oggetto della pretesa quale in concreto dispiegata in quel giudizio. Si tratta quindi delle tipologie di incarichi di cui all'art.
4. co. 1 (per due anni scolastici) e co. 2 (per un anno scolastico) della L. n. 124/1999. È ben vero che la narrativa è imprecisa rispetto all'anno scolastico 2016-2017, in cui il primissimo periodo dal 19.10.2016 al 15.11.2016 fu svolto sulla base di un contratto “fino alla nomina dell'avente diritto” (art. 40, co. 9, L. n. 449/1997) e dunque si trattava di una supplenza temporanea. Tuttavia, oltre al fatto che lo stesso ricorrente presenta quell'annata come unitariamente svolta come supplenza fino al termine delle attività didattiche e che fra quel primo contratto e quello successivo non vi è alcuna discontinuità temporale, né di cattedra o posti, rimasti identici, è comunque evidente come il riconoscimento del beneficio in misura intera con riferimento al secondo contratto sia del tutto assorbente, tenuto anche conto che per l'anno scolastico 2016/2017 il diritto, secondo l'art. 5 del DPCM 28.11.2016, poteva essere esercitato solo dal 30.11.2016 e dunque esso è sorto in pendenza proprio di tale secondo contratto, e per intero per effetto della sua stessa stipula. Quindi, quanto si è detto rispetto all'attribuzione della Carta del Docente ai precari cui siano assegnati
Pag. 18 di 20 incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 è già in sé sufficiente a chiudere, rispetto all'an debeatur, il giudizio a quo…>>.
§5.2
In sostanza, la Corte di Cassazione, dopo avere ricostruito la materia sottesa ed interpretato la normativa di riferimento alla luce dei principi costituzionali e del diritto euro unitario, risolve, in senso favorevole al lavoratore, la questione dell'impossibilità dell'adempimento in forma specifica, che il Tribunale aveva ritenuto ostativa al riconoscimento del diritto.
§5.3
La Corte, poi, pur non risolvendo il problema della dovutezza della carta Docenti nell'ipotesi di supplenze brevi, stabilisce le coordinate entro cui il docente precario ha diritto al beneficio in questione: si deve trattare di supplenze fino al termine delle attività didattiche, deve esserci unitarietà di cattedra/posto, non deve esserci discontinuità tra un contratto e l'altro.
Il caso di specie vi rientra a pieno, perché si tratta di contratti stipulati per più anni di seguito, sullo stesso posto, da settembre/ottobre/novembre fino alla fine delle attività didattiche.
§6
In definitiva, l'appello va accolto e, in riforma parziale della sentenza, va dichiarato il diritto di , , ad Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022 la prima, 2019/20, 2020/21, 2021/22 la seconda, 2020/21 e 2021/22 la terza, 2019/20, 2020/21 e 2021/22 la quarta, con conseguente condanna del Ministero datore di lavoro a provvedere in tal senso.
Né, peraltro, si pone alcun problema di prescrizione, posto che in questo grado neppure si è costituita l'amministrazione datoriale, che avrebbe dovuto riproporla.
Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
, , con ricorso in data 18 gennaio Parte_2 Parte_3 Parte_4
2024, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1665/23, resa in data 23 ottobre 2023, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza gravata, dichiara il diritto di per l'anno scolastico 2021/22, di per gli anni scolastici Parte_1 Parte_2
2019/20, 2020/21, 2021/22, di per gli anni 2020/21 e 2021/22, di Parte_3
Pag. 19 di 20 per gli anni 2019/20, 2020/21 e 2021/22 ad usufruire del beneficio Parte_4 economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 e, per l'effetto, condanna il a provvedere in tal senso;
Controparte_1
2. condanna l'appellato alla rifusione delle spese del doppio grado di lite, che liquida, complessivamente, in euro 2800,00 quanto al primo grado, ed in euro 3200,00 quanto al secondo grado, oltre accessori come per legge dovuti, nonché al rimborso del contributo unificato;
3. conferma nel resto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 5 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
Pag. 20 di 20
Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Pubblico Impiego La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 11 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentate e difese dall'avv. Marco Mari, in virtù di procure allegate al ricorso di primo grado, presso il cui studio, sito in Cosenza, Viale Falcone n.182, sono elettivamente domiciliate appellanti
E
Controparte_1
appellato non costituito
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Carta del docente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le appellanti: <<1) Accertare il diritto delle ricorrenti a vedersi riconosciuto il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici dalle stesse richiesti e non caduti in prescrizione al momento della proposizione del ricorso introduttivo del giudi- zio di primo grado, in cui hanno svolto, come docente non di ruolo e con contratti a tempo determinato, in maniera continuativa, servizio fina alla conclusione delle attività didattiche o fino al 30.06, presso scuole statali e, per l'effetto, riconoscere loro il diritto ad usufruire del beneficio economico di €.500,00 per i seguenti anni: alla docente per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23 per un valore Parte_1 complessivo di €.1.000,00; alla docente per gli anni scolastici 2019/20; 2020/21; 2021/22 e 2022/23 Parte_2 per un valore complessivo di €.2.000,00; alla docente per gli anni 2020/21; 2021/22 e 2022/23 per un Parte_3 valore complessivo di €.1.500,00; alla docente per gli anni 2019/20, 2020/21 e 2021/22 per un valore Parte_4 complessivo di €.1.500,00;
o, comunque, per gli anni scolastici che l'Ecc.ma Corte adita riterrà di giustizia,
2) in subordine, qualora non si ritenga di riconoscere ed applicare la prescrizione quinquennale, accertare il diritto di vedersi riconosciuto il beneficio in questione anche per l'anno scolastico 2021/22 per i motivi indicati in narrativa.
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio. >>;
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Cosenza, Giudice del lavoro, il 7.11.2022, le odierne appellanti hanno esposto quanto segue:
1) la docente , attualmente in servizio con contratto a tempo Parte_1 determinato presso l'Istituto d'Istruzione Superiore “IPSS-ITAS” di Cosenza con decorrenza 01.09.2022 e cessazione 30.06.2023 (All.1). Precedentemente, ha svolto servizio, sempre con contratto a tempo determinato, nell'a.s. 2021/22 presso l'Istituto Tecnico Commerciale “Luigi Palma” di Corigliano-Rossano dal 17.09.2021 al 30.06.2022 (All.2). Pertanto, la suddetta docente ha prestato servizio, come supplente, per n.2 anni scolastici, compreso l'anno scolastico in corso;
2) la docente attualmente in servizio con contratto a tempo determina- to Parte_2 presso l'Istituto Comprensivo di Mendicino con decorrenza 20.09.2021 e cessazione 30.06.2022 (All.3), ha svolto servizio, sempre con contratti a tempo determina- to, nell'a.s.2019/20 presso l'Istituto Comprensivo di San Giovanni in Fiore dal 30.09.2019 al 30.06.2020 (All.4), nell'a.s. 2020/21 presso l' dal 24.09.2020 al 30.06.2021 Controparte_2
(All.5), nell'a.s. 2021/22 presso l'I.C. “Gentili” di Paola, con più contratti, dal 20.09.2021 al 9.06.2022 (All.6) .Pertanto, la suddetta docente ha prestato servizio, come supplente, per n.4 anni scolastici, compreso quello in corso;
3) la docente , attualmente in servizio con contratto a tempo Parte_3 determinato presso l'Istituto Comprensivo di Rende Centro con decorrenza 01.09.2022 e cessazione 30.06.2023 (All.7), ha svolto servizio, sempre con contratti a tempo CP determinato, nell'a.s. 2020/21 presso l' di Fagnano Castello dal 9.11.2020 al
Pag. 2 di 20 CP 30.06.2021 (All.8), nell'a.s. 2021/22 presso l' di San Marco Argentano dal 13.09.2021 al 30.06.2022 (All.9). Pertanto, la suddetta docente ha prestato servizio, come supplente, per n.3 anni scolastici, compreso quello in corso;
….
5) la docente , nell'anno scolastico in corso ha prestato servizio in Parte_4 servizio con contratto a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo di Rende Centr con decorrenza 17.10.2022 e cessazione 04.11.2022 (All.14). In precedenza, ha svolto servizio, sempre con contratti a tempo determinato, nell'a.s. 2019/20 presso gli istituti professionali di San Giovanni in Fiore e di Corigliano Rossano dal 25.10.2019 al 30.06.2020 (All.15), nell'a.s. 2020/21 presso l'I.C. “Rossano II” di Corigliano-Rossano dal 18.11.2020 al 25.06.2021 (All.16), nell'a.s. 2021/22 presso l'I.C. “Pascoli” di Villapiana e
“Tieri” di Corigliano-Rossano dal 7.10.2021 al 6.06.2022 (All.17). Pertanto, la suddetta docente ha prestato servizio, come supplente, per n.3 anni scolastici.
Tutti le suddette docenti, durante gli anni scolastici in cui hanno svolto un incarico annuale, per come sopra documentato, non hanno mai percepito il bonus annuale di
€.500,00, denominato Carta elettronica del Docente, previsto dalla Legge 107/2015, che all'art. 1, comma 121, prevede espressamente che : “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_3 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria, né reddito imponibile.” (All.18)
Chiedevano al tribunale adito di
< diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la c.d. Carta elettronica del Docente e, di conseguenza, a percepire per ogni anno scolastico in cui hanno svolto in maniera continuativa servizio presso le scuole indicate in ricorso, con contratti a tempo determinato, per come indicato nel ricorso stesso e documentato, il relativo di importo di €.500,00, previsto per ogni singolo anno e precisamente per: la docente Pt_1
Pag. 3 di 20 €.1.000,00, pari a n. 2 annualità; la docente €.2.000,00 pari a n.4 Pt_1 Parte_2 annualità; la docente €.1.500,00, pari a n.3 annualità;…; la Parte_3 docente €.1.500,00, pari a n.3 annualità; o nella maggiore o minore Parte_4 somma che il Tribunale adito riterrà opportuna. Il tutto con vittoria di spese e competenze, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore>>.
§3
Il Tribunale “1) accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti , e Parte_1 Parte_2
ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 tramite Parte_3
l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 unicamente per l'a. s. 2022/23; 2) per l'effetto, condanna il in persona del , alla Controparte_1 Controparte_4 corresponsione in favore delle ricorrenti indicate al punto che precede della c.d. carta docenti per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015; 3) rigetta le domande di … ; 4) compensa tra le parti le spese di lite”. Parte_4
§3.1
Secondo il giudicante:
< ragioni che vengono di seguito esposte, richiamandosi qui le condivisibili motivazioni già spese dal Tribunale di Salerno in controversie analoghe, a cui questo giudice intende aderire ai sensi dell'art. 118 disp. att. (Sent. Dott.ssa Petrosino 12.05.2023).
L'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_3 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il con il Controparte_5
Pag. 4 di 20 RGL n. 4687/2022 Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_5 rappresentative di categoria”.
Il DPCM del 23 settembre 2015 prevedeva (atteso che esso è stato annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), all'art. 2 che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il
[...]
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, Controparte_3 per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Controparte_3
, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di
[...] ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
trasmette alle Istituzioni Controparte_3 scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
[...]
disciplina le modalità di revoca della Carta Controparte_3 nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”; sub art. 3 che “1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando
Pag. 5 di 20 quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”.
Il DPCM del 28 novembre 2016 prevede all'art. 2 che “1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Controparte_3
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito
[...] dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che “1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
Il Consiglio di Stato, Sezione Settima, con sentenza n. 1842/2022 pubblicata il 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017, ha annullato tutti quegli atti amministrativi impugnati che non prevedevano come beneficiari della corta docente i docenti non di ruolo, sostenendo che il CP_3 avesse cerato un sistema a “doppia trazione” ponendo da un lato i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, e pertanto sostenuta attraverso l'erogazione di tale beneficio, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali al contrario la formazione non appare come obbligatoria, e di conseguenza non possono usufruire di tale strumento.
Come giustamente rilevato “tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3,35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello
Pag. 6 di 20 adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
La normativa primaria istitutiva della carta docente, secondo quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarità rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015” (Sent. Tribunale di Salerno Dott.ssa Petrosino del 12.05.2023).
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1842/2022 ha chiarito che “L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
Sulla compatibilità con il diritto dell'unione europea, si è espressa anche la Corte di Giustizia su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFUE. La Corte, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente, affermando che la “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_3 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EU. CP_3
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master
Pag. 7 di 20 universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia UE ha innanzitutto affermato che l'indennità di € 500,00 annui di cui alla c.d. “carta docenti” deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Si legge, invero, nella sentenza suddetta che:
“36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_3
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_3 professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti.
[…]
“38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego».
La Corte di Giustizia UE ha poi affermato che, dagli elementi del fascicolo forniti dal giudice del rinvio, risultava che la situazione dei docenti a tempo determinato e quella dei docenti a tempo indeterminato erano “comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal CP_3 nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale”.
La Corte ha poi verificato come non esista una ragione oggettiva che, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, che giustifichi la differenza di trattamento fra le due categorie di docenti, evidenziando che secondo una giurisprudenza costante della Corte, “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare
Pag. 8 di 20 natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”.
“ […] ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali “la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Ciò premesso, come affermato in causa analoga da molti giudici di merito, con sentenze allegate in atti e che si condividono e richiamano, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. ai docenti a tempo determinato la formazione è richiesta nella medesima misura rispetto ai docenti a tempo indeterminato.
Occorre evidenziare che, in materia di formazione, le norme di riferimento non operano alcuna differenziazione in base alla durata del contratto di lavoro in forza del quale il docente è chiamato a prestare servizio alle dipendenze dell'Amministrazione.
Ed invero, l'art. 282 del d. lgs 297/1994 prevede che l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente e va inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica.
L'art. 28 del c.c.n.l. comparto scuola del 4.8.1995 dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto.
L'art. 63 del c.c.n.l. comparto scuola del 27.11.2007, dopo aver premesso che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, stabilisce che l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. L'art. 64 del c.c.n.l. da ult. cit. dispone che “la partecipazione ad attività di formazione e di
Pag. 9 di 20 aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. Il diritto di aggiornarsi (ed il correlato dovere) grava su tutto il personale scolastico, a prescindere dal carattere temporaneo del rapporto di lavoro”.
Pertanto, il rapporto di lavoro dei docenti a tempo determinato, così come già affermato dalla Suprema Corte in tema di diritto alla ricostruzione della carriera o alla retribuzione di anzianità, è comparabile con quello dei colleghi assunti a tempo indeterminato, atteso che essi esplicano le medesime mansioni, in modo pieno, nonostante la limitazione temporale del loro servizio, che, del resto costituisce proprio il fattore in virtù del quale essi non possono essere discriminati a sensi della normativa eurounitaria.
Né la ragione oggettiva che legittima l'esclusione dei docenti a tempo determinato dall'attribuzione della carta elettronica potrebbe ravvisarsi nel mancato ritorno, in termini di miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione, dell'investimento formativo che il riporrebbe nel docente precario. CP_3
Nella specie, l'importo nominale pari a € 500,00 annui viene attribuito durante il periodo di prova, nonché ai docenti dichiarati inidonei all'insegnamento e a quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, o comunque utilizzati in compiti diversi dall'insegnamento.
Come affermato dalla giurisprudenza di merito – con argomentazioni che si condividono
- l'auspicato incremento delle competenze e della professionalità non presuppone un diretto ed immediato vantaggio in favore degli allievi, poiché tale sostegno alla formazione viene erogato anche ai docenti che potrebbero non essere confermati in ruolo al termine del periodo di prova, e ai dipendenti che non esercitano più la funzione docente, in via temporanea o definitiva. La limitazione temporale del servizio o il fatto che non sia noto se esso verrà espletato anche nelle successive annualità, quindi, non costituiscono fattore di legittima differenziazione tra i docenti a termine e quelli a tempo indeterminato, neppure con riferimento all'obbligo di formazione, cui l'Amministrazione sopperisce per i docenti a tempo indeterminato con la Carta docenti.
Non sussistono quindi ragioni oggettive strettamente attinenti al contenuto o alle modalità di svolgimento della prestazione che portino a ritenere, neppure sotto questo profilo, non comparabile il rapporto di lavoro dei docenti a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato.
A sostegno del diniego dell'attribuzione della “Carta Elettronica del docente” al personale precario non pare possa neppure richiamarsi la sua natura strumentale all'attività di formazione del docente, in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali.
Pag. 10 di 20 Tuttavia, come condivisibilmente si legge in molte sentenze di merito, occorre tener conto anche del dato relativo alla tipologia di supplenza.
Ed invero, mentre alcun dubbio sorge per le supplenze annuali cc.dd. su “organico di diritto” e per le supplenze temporanee cosiddette su “organico di fatto”, la cui durata è tale da far ritenere sussistente la medesima esigenza di formazione e aggiornamento, diversa risulta la situazione per le supplenze temporanee brevi o saltuarie.
Occorre rilevare che le supplenze annuali cc.dd. su “organico di diritto” sono quelle riguardanti posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto) e con le quali si fa fronte alla copertura dei posti effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimarranno prevedibilmente scoperti per l'intero anno, allorché non sia possibile provvedere con il personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché non vi sia stato assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo (v. art. 4, commi 1-3, L. L. 124/1999 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) –
Le supplenze temporanee cosiddette su “organico di fatto”, con scadenza al 30 giugno, sono quelle conferite “fino al termine delle attività didattiche”. Il presupposto per il conferimento di tali supplenze non è la vacanza del posto ma la sua effettiva disponibilità, ipotesi che può verificarsi, ad esempio, per un aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, la cui pianta organica resti tuttavia invariata.
Nell'ipotesi residuale delle supplenze saltuarie, conferite ad es. per la sostituzione di docenti di ruolo assenti per malattia ovvero per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e che sono destinate ad esaurire i loro effetti allorché venga meno l'esigenza per cui sono state disposte, si stima equo individuare, per i fini che qui interessano, un discrimine temporale.
Si reputa necessario che i giorni di supplenza nell'anno scolastico raggiungano la soglia di 180 giorni, che la legge prende in considerazione, in special modo, ai fini della ricostruzione di carriera.
Si consideri l'art. 489, comma 1, del D.Lgs. 297/1994 il quale stabilisce: “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione” (si richiama il precedente art. 485 che prevede il riconoscimento, in una certa misura, del servizio non di ruolo prestato dal personale docente delle scuole elementari e delle scuole di istruzione secondaria ed artistica).
Circa la durata cui si fa riferimento, il comma 1 dell'articolo 489 citato “è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1°
Pag. 11 di 20 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale” (art. 11, comma 14, L. 124/1999).
D'altra parte, alla ricostruzione di carriera presiede lo stesso principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato già cit.
Occorre inoltre rilevare che l'art. 6 comma 7 del DPCM 28.11.2016 sancisce che le somme non spese entro l'anno scolastico potranno essere spese entro l'anno scolastico successivo, ossia entro il 31 agosto dell'anno scolastico successivo a quello per il quale il beneficio è stato riconosciuto.
Pertanto, è indubbio che i docenti precari, che ben potevano chiedere il beneficio per cui è causa anche durante i precedenti anni scolastici, possono fruire di esso con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo, utilizzando, dunque, le somme assegnate con riferimento ad uno specifico anno scolastico entro il biennio successivo, dovendo escludersi la possibilità di cumulare somme stanziate per gli anni precedenti al biennio in corso.
Ne consegue che con riferimento agli anni scolastici compresi tra il 2016/2017 e il 2021/2022 il beneficio non può più essere fruito da parte dei ricorrenti che avrebbero potuto al più vantare un diritto al risarcimento del danno nel caso in cui avessero allegato e provato che la mancata erogazione del beneficio li abbia costretti a curare la formazione a proprie spese (danno emergente) oppure che la mancata formazione curata in quegli anni abbia fatto perdere occasioni di carriera o comunque di miglioramento della propria posizione lavorativa (lucro cessante).
Alla luce di quanto sopra, deve esaminarsi la posizione di ogni singolo ricorrente:
<<
1. chiedeva il riconoscimento del beneficio per gli aa. ss. 2021/22, Parte_1
2022/23, per un valore complessivo di €1000,00; alla luce di quanto sopra esposto per l'a. s. 2021/22 la ricorrente avrebbe potuto agire precedentemente;
pertanto, si assume che questa vanta al più un diritto al risarcimento del danno ma alcuna allegazione di effettiva sussistenza del danno, per come sopra delineato, risulta svolta in ricorso. La ricorrente ha pertanto diritto ad ottenere il beneficio unicamente per l'anno scolastico 2022/23, in quanto da contratto allegato risulta attualmente in servizio dal 01.09.2023 al 30.06.2024, presso l'Istituto d'Istruzione Superiore “Palma” di Corigliano-Rossano..
2. chiedeva il riconoscimento del beneficio per gli aa. ss. 2019/2020, Parte_2
2020/21, 2021/2022, 2022/2023 per un valore complessivo di € 2000,00; per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022 il beneficio non può essere riconosciuto per le ragioni già indicate per la ricorrente . Mentre per l'a. s. 2022/23 ha diritto a Pt_1 percepire il beneficio che dovrà essere speso entro il 31 agosto 2024.
3. domandava il riconoscimento del beneficio aa. ss. 2020/21, Parte_3
2021/2022, 2022/2023 per un totale complessivo di € 1500,00; per gli aa. ss. 2020/21 e 2021/2022 il beneficio non può essere attribuito per le medesime considerazioni
Pag. 12 di 20 indicate per la ricorrente Mentre per l'a. s. 2022/23 questa ha diritto a percepire Pt_2 il beneficio che dovrà essere speso entro il 31 agosto 2024.
4. domandava il riconoscimento del beneficio per gli aa. ss. Controparte_6
2016/2017, 2017/2018, 2021/2022 per un totale di €1500,00, che per le ragioni su esposte non può essere attribuito;
5. domandava il riconoscimento del beneficio per gli aa. ss. Parte_4
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 per un totale complessivo di €1500,00, che per le ragioni su esposte non può essere attribuito. Il beneficio in questione, a ben vedere, non si sostanzia nella semplice dazione di una somma di denaro da parte dell'Amministrazione, bensì in una carta elettronica su cui viene caricato il predetto importo, finalizzato all'acquisto di beni funzionali alla formazione del docente.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, va dichiarato il diritto delle ricorrenti
, e a fruire della Carta docente, con Parte_1 Parte_2 Parte_3 conseguente condanna del ad emettere analogo buono elettronico di spesa, CP_3 finalizzato al medesimo scopo, dell'importo nominale dovuto per la mancata fruizione del medesimo durante l'anno scolastico 2022/2023>>
§4
La sentenza è gravata d'appello da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, che lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 63 e 64 Parte_4 del c.c.n.l. comparto scuola 2006-2009, violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, imparzialità e parità di trattamento di cui agli artt. 3, 35 e 97 Costituzione, omessa e/o erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà della motivazione alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 del 27/10/2023.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso in appello, il Controparte_1
non si è costituito in giudizio.
[...]
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto dell'11 novembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
L'appello si presta ad essere accolto, alla luce del recente e condivisibile arresto della Corte di Cassazione, secondo cui <la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non ruolo, sia a quelli con incarico annuale che titolari docenza fino al termine delle attività didattiche;
caso mancato riconoscimento tempestivo beneficio, i interni sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie supplenze, incaricati supplenza o transitati ruolo) possono chiedere l'adempimento forma specifica e quindi l'attribuzione secondo il proprio essa per un
Pag. 13 di 20 valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore>> (Cass., sez. lav., sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023).
§5.1
Nel corpo della motivazione, la Corte chiarisce quanto segue:
<<…6. La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Il convergere della scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica “annua”.
7. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
7.1 L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
Pag. 14 di 20 7.2 Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari. Il riferimento va al caso del docente part time di ruolo, che ovviamente durante l'anno svolge meno giornate di lavoro, calcolate dal giudice del rinvio in centocinquanta e addirittura riducibili, secondo un calcolo elaborato nelle difese del ricorrente, a novanta giorni. Come si desume dall'Ordinanza Ministeriale 446/1997, integrativa (Cass. 14 marzo 2019, n. 7320) del CCNL di comparto (v. ad es. art. 46 CCNL normativo 1994-1997) e come tale conoscibile d'ufficio, il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica “annua” su cui si sta argomentando e che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza. Quanto al part time verticale su periodi diversi, l'O.M. (art. 8, co.2, e 7, co. 2) lo ammette sulla base della «progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione dell'attività didattica» e dunque su situazioni del tutto particolari e potenzialmente assai differenziate da caso a caso, che non consentono un'assimilazione alle supplenze conferite per la conduzione ordinaria dell'anno scolastico.
7.3 Analogamente, non possono essere valorizzate particolari condizioni (inidoneità per motivi di salute;
docenti comandati, distaccati;
presa di servizio solo ad anno iniziato, come già previsto dal DPCM 23.9.2015 – art. 8, co. 2 – per l'a.s. 2015/2016 etc.) in cui la Carta viene attribuita a docenti di ruolo nonostante essi non svolgano attualmente attività di insegnamento o non l'abbiano svolta per una parte dell'anno scolastico. Si tratta infatti ancora di situazioni peculiari, in cui il riconoscimento del beneficio trova fondamento sul trattarsi di docenti stabilmente inseriti nell'ambito del servizio scolastico, ma al contempo si riconnette a situazioni di fatto di solo provvisoria inattività didattica o di inizio successivo di essa, tali da escludere un idoneo paragone.
7.4 Più in generale, un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto. Vale a dire, la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso.
Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe. Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua
Pag. 15 di 20 estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare. Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate. Il ragionamento vale poi anche per i vari richiami, nelle difese del ricorrente - sopra riepilogati nello storico di lite - ad altre fonti euro unitarie che impongono parità di trattamento, analogo essendo il ragionamento da esse indotto.
7.5 In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una
“didattica”. Semmai - ma come si dirà la questione non può essere definita in questa sede - il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999.
7.6 Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999. Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all'” annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Pag. 16 di 20 Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. L'adeguamento del diritto interno al diritto euro unitario.
8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
8.1 Va soggiunto che una valutazione di illegittima “discriminazione” nei confronti di un lavoratore che risulti pienamente “comparabile” con altri lavoratori “avvantaggiati”, rispetto ai quali si sviluppa il raffronto, costituisce palesemente una forma di attuazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), fondante sia nel sistema giuridico interno che in quello euro unitario, sicché i diritti rispetto ai quali esso comporta un effetto espansivo risultano per ciò stesso incomprimibili. Vale pertanto il principio per cui è la garanzia di tali diritti a poter «incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione» (Corte Cost. sentenza n. 275 del 2016) e pertanto sono «le scelte allocative di bilancio proposte dal Governo e fatte proprie dal Parlamento», a vedere «naturalmente ridotto tale perimetro di discrezionalità dalla garanzia delle spese costituzionalmente necessarie» e non viceversa (Corte Cost. sentenze n. 62 del 2020, n.
Pag. 17 di 20 275 e n. 10 del 2016). Del resto, anche per le Corti europee centrali, le ragioni di bilancio e di contenimento della spesa, pur costituendo uno scopo legittimo, non rispondono ai principi di proporzionalità nel momento in cui la loro applicazione determina la lesione di diritti fondamentali delle persone (vedi, Corte EDU, 7 giugno 2011, e altri
contro
Per_1
Italia; Corte EDU, 28 ottobre 1999,
contro
; nonché Per_2 Per_3 Per_4 CP_7
Corte di Giustizia 11 novembre 2014, Schmitzer, punto 41; Corte di Giustizia 24 febbraio 1994, ). Per_5
8.2 Deve infine rammentarsi, con rilievo per quanto attiene alla responsabilità da ritardo o ai profili risarcitori, che, secondo la Corte Costituzionale, in presenza di una Direttiva destinata ad essere applicata direttamente, «tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza o valore di legge) - tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi - sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili» (sent. n. 389 del 1989, cit.); in senso analogo, v. anche Corte di Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Industrie Fiammiferi. L'estensione della questione pregiudiziale – rilevanza rispetto al giudizio a quo.
9. Il tema dell'estensione ai supplenti del beneficio della Carta Docente è estremamente complesso ed articolato.
9.1. Nel giudizio a quo il ricorrente ha agito indicando come «oggetto: il diritto degli insegnanti con contratti annuali o con contratti fino al termine delle attività didattiche» ad usufruire del beneficio della carta Docente. Ha poi narrato di avere prestato servizio presso il in forza di «plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività di CP_8 didattiche» indicando, per l'anno scolastico 2016-2017, un servizio dal 19.10.2016 al 30.6.2017, per l'anno scolastico 2017-2018 un servizio dal 23.10.2017 al 31.8.2018 e per l'anno scolastico 2018-2019 un servizio dal 28.9.2018 al 31.8.2019. Ciò è dunque quanto oggetto della pretesa quale in concreto dispiegata in quel giudizio. Si tratta quindi delle tipologie di incarichi di cui all'art.
4. co. 1 (per due anni scolastici) e co. 2 (per un anno scolastico) della L. n. 124/1999. È ben vero che la narrativa è imprecisa rispetto all'anno scolastico 2016-2017, in cui il primissimo periodo dal 19.10.2016 al 15.11.2016 fu svolto sulla base di un contratto “fino alla nomina dell'avente diritto” (art. 40, co. 9, L. n. 449/1997) e dunque si trattava di una supplenza temporanea. Tuttavia, oltre al fatto che lo stesso ricorrente presenta quell'annata come unitariamente svolta come supplenza fino al termine delle attività didattiche e che fra quel primo contratto e quello successivo non vi è alcuna discontinuità temporale, né di cattedra o posti, rimasti identici, è comunque evidente come il riconoscimento del beneficio in misura intera con riferimento al secondo contratto sia del tutto assorbente, tenuto anche conto che per l'anno scolastico 2016/2017 il diritto, secondo l'art. 5 del DPCM 28.11.2016, poteva essere esercitato solo dal 30.11.2016 e dunque esso è sorto in pendenza proprio di tale secondo contratto, e per intero per effetto della sua stessa stipula. Quindi, quanto si è detto rispetto all'attribuzione della Carta del Docente ai precari cui siano assegnati
Pag. 18 di 20 incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 è già in sé sufficiente a chiudere, rispetto all'an debeatur, il giudizio a quo…>>.
§5.2
In sostanza, la Corte di Cassazione, dopo avere ricostruito la materia sottesa ed interpretato la normativa di riferimento alla luce dei principi costituzionali e del diritto euro unitario, risolve, in senso favorevole al lavoratore, la questione dell'impossibilità dell'adempimento in forma specifica, che il Tribunale aveva ritenuto ostativa al riconoscimento del diritto.
§5.3
La Corte, poi, pur non risolvendo il problema della dovutezza della carta Docenti nell'ipotesi di supplenze brevi, stabilisce le coordinate entro cui il docente precario ha diritto al beneficio in questione: si deve trattare di supplenze fino al termine delle attività didattiche, deve esserci unitarietà di cattedra/posto, non deve esserci discontinuità tra un contratto e l'altro.
Il caso di specie vi rientra a pieno, perché si tratta di contratti stipulati per più anni di seguito, sullo stesso posto, da settembre/ottobre/novembre fino alla fine delle attività didattiche.
§6
In definitiva, l'appello va accolto e, in riforma parziale della sentenza, va dichiarato il diritto di , , ad Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022 la prima, 2019/20, 2020/21, 2021/22 la seconda, 2020/21 e 2021/22 la terza, 2019/20, 2020/21 e 2021/22 la quarta, con conseguente condanna del Ministero datore di lavoro a provvedere in tal senso.
Né, peraltro, si pone alcun problema di prescrizione, posto che in questo grado neppure si è costituita l'amministrazione datoriale, che avrebbe dovuto riproporla.
Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
, , con ricorso in data 18 gennaio Parte_2 Parte_3 Parte_4
2024, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1665/23, resa in data 23 ottobre 2023, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza gravata, dichiara il diritto di per l'anno scolastico 2021/22, di per gli anni scolastici Parte_1 Parte_2
2019/20, 2020/21, 2021/22, di per gli anni 2020/21 e 2021/22, di Parte_3
Pag. 19 di 20 per gli anni 2019/20, 2020/21 e 2021/22 ad usufruire del beneficio Parte_4 economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 e, per l'effetto, condanna il a provvedere in tal senso;
Controparte_1
2. condanna l'appellato alla rifusione delle spese del doppio grado di lite, che liquida, complessivamente, in euro 2800,00 quanto al primo grado, ed in euro 3200,00 quanto al secondo grado, oltre accessori come per legge dovuti, nonché al rimborso del contributo unificato;
3. conferma nel resto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 5 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
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