Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/01/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 3900/2023
NEPUBBLICA ITALIA
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile
nel giudizio promosso da
Parte_2 e Parte_3 con l'avvocato Marco Parte 1
Mantovani
ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
ha pronunciato la seguente sentenza
1. I ricorrenti: Persona 1hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di
[...] nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in Argentina;
Persona_1 cittadinohanno rappresentato come segue la linea di discendenza: 66
-
italiano, è nato a [...] il [...] (documento 01 estratto dell'atto di nascita di Persona 1 rilasciato dal Comune di VI), ha contratto matrimonio a
Las OS (Argentina) il 11/04/1899 con la cittadina italiana IA AC (documento 02 certificato di matrimonio di Persona 1 rilasciato dalla Parrocchia di Las OS
certificato dall'Arcivescovato di Rosario) ed è deceduto a Las OS (Argentina) il 15/08/1920 rilasciato dall'Ufficio dello Stato (documento 03 - certificato di morte di Persona 1
Civile di Las OS); - non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non Persona 1
ha mai acquistato la cittadinanza argentina (documento 04
- certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla Camera Nazionale Elettorale dell'Argentina relativo a GI
Persona 1 ; - Da e IA AC è nata la loro figlia
[...] Persona 1
Persona 2 la quale è nata a [...] il [...] (documento 05 – certificato rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile di Las OS), di nascita di Persona 2
ha contratto matrimonio a Las OS (Argentina) il 21/04/1927 con il cittadino argentino Pt 2
[...] (documento 06 - certificato di matrimonio di rilasciato Persona 2
dall'Ufficio dello Stato Civile di Las OS) ed è deceduta a Rosario (Argentina) il 27/07/1985
(documento 07 - certificato di morte di Persona 2 rilasciato dall'Ufficio dello
rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile di Las certificato di nascita di Persona_3
OS), ha contratto matrimonio a Rosario (Argentina) il 14/10/1959 con la cittadina argentina
Persona 4 (documento 09- certificato di matrimonio di Persona 3 rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile di Rosario) ed è deceduto a Rosario (Argentina) il
26/02/2021 (documento 10 - certificato di morte di Persona_3 rilasciato dall'Ufficio
dello Stato Civile di Rosario); - Da Persona 4 sono Persona 3 e il quale è nato a [...] nati i loro due figli, odierni ricorrenti: Parte 4
- certificato di nascita di (Argentina) il 30/11/1960 (documento 11 Parte 4
rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile di Rosario) ed ha contratto matrimonio a Rosario
-(documento 12 (Argentina) il 01/11/1996 con la cittadina argentina Persona 5
certificato di matrimonio di Parte 4 rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile di
Rosario); tale matrimonio è stato sciolto con sentenza di divorzio del Tribunale di Rosario del
, il quale è nato a [...] il [...] (documento 13); - Parte 2
- certificato di nascita di rilasciato Parte 215/03/1963 (documento 14 dall'Ufficio dello Stato Civile di Rosario) ed ha contratto matrimonio a Rosario (Argentina) il
Per 6 EN CO (documento 15 - certificato di 07/12/1988 con la cittadina argentina rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile di Rosario); - Da matrimonio di Parte_4
è nata la loro figlia, odierna ricorrente, e Persona 7 Parte 2
, la quale è nata a [...] il [...] (documento 16 - certificato Parte 3
Parte 3 rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile di Rosario)". di nascita di
Nonostante la regolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza il
[...]
CP 1 non si è costituito in giudizio.
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
- lo Statuto Albertino non recava una definizione di "regnicolo";
- l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»>;
– la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3); la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 1. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87); la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[1]e norme precostituzionali riconosciute
-
illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), 1. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini>>.
3. Nel caso di specie è provato che Persona 1 nato a [...] il [...]
(doc. 1 fasc. ric.) non ha acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione (doc. 4 fasc. ric.). La linea di discendenza dall'avo nei termini indicati nel ricorso è provata dai documenti prodotti dai ricorrenti e indicati sopra.
La domanda è fondata.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare. Le spese processuali andrebbero compensate tra le parti per intero ma l'amministrazione resistente non si è costituita in giudizio: nulla va disposto sul punto.
Per questi motivi
Parte 2 Parte 3 sono cittadini italiani.
1. Dichiara che Parte 1
e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere 2. Ordina al Controparte_1
agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Nulla sulle spese processuali.
Brescia, 10.1.2025
Il giudice
Christian Colombo