Sentenza 24 giugno 2025
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FATTO E DIRITTO 1. Con distinti ricorsi di primo grado, la sig.ra B. e il sig. Angelo G. hanno chiesto l'accertamento della illegittimità dell'occupazione del terreno di proprietà dei ricorrenti, sito nel Comune di Puglianello, con conseguente condanna alla relativa restituzione, previa rimozione di ogni situazione di illiceità, oltre al risarcimento dei danni in forma specifica mediante rilascio ovvero, in via subordinata, per equivalente monetario, oltre interessi e rivalutazione (ricorso n. 4762 del 2020), nonché l'annullamento della delibera di Consiglio comunale n. 4 del 13 gennaio 2021, affissa all'albo pretorio solo in data 8 marzo 2021 con la quale il Comune di Puglianello ha …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 3284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3284 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al verbale del 24/06/2025
Ruolo Generale n. 1876/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
all'esito della discussione orale ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1876/2021 R.G.A.C., vertente
TRA
( ), elett.te dom.to in Venafro (Is) alla via Nicandro Iosso Parte_1 C.F._1
n. 6 presso lo studio dell'avv. Aldo Moscardino ( ) che lo rappresenta e difende, CodiceFiscale_2 con domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
E
1
Giuseppe Martucci n. 47 presso lo studio degli avv.ti Alfredo Flajani ) e C.F._3
Giovanni Flajani ( ), dai quali è rappresentato e difeso, con domicilio digitale C.F._4
Email_2
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 670/2021, pubblicata il 12 marzo 2021, notificata in data 23.3.2021 (cfr. relata in atti, allegata alle note conclusionali di parte appellante)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 04.04.2016 conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1 innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di conseguirne la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro occorso in data 27.8.2015.
A tal fine esponeva che, nel pomeriggio del 27 agosto 2015, mentre era alla guida del motociclo Piaggio
Vespa, targato NA-253219, con a bordo la moglie , percorrendo la S.S. 7, con direzione Controparte_2 di marcia Santa Maria Capua Vetere-Capua, giunto alla Via Giulio Cesare Falco, nel centro abitato di a causa della presenza di olio sul manto stradale e nonostante la velocità moderata, perdeva il CP_1 controllo del mezzo, e cadeva rovinosamente a terra, riportando gravi lesioni (“trauma contusivo toracico con frattura II costa destra infrazione medesimo arco della II omolaterale trauma distorsivo contusivo ginocchio destro escoriazioni diffuse”) con postumi permanenti, quantificati nella misura del 12% dal proprio consulente di parte, dott. Persona_1
A seguito dell'impatto anche il motociclo riportava danni alla carrozzeria e alla meccanica, quantificati in euro 647,41.
Sul luogo dell'incidente intervenivano gli agenti della Polizia Municipale di che redigevano una CP_1 relazione con constatazione dei danni.
L'attore chiedeva, pertanto, accertarsi la responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., ed in via residuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., e per l'effetto condannarsi il predetto ente al pagamento di una somma contenuta nei limiti di valore di euro 52.000,00.
Radicatasi la lite, si costituiva il eccependo l'infondatezza della domanda e Controparte_1 concludendo per il rigetto.
2 La causa, istruita mediante acquisizione documentale, prova testi, interrogatorio formale di parte attrice e c.t.u. medico legale, veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite.
In sintesi, il primo giudice riteneva che le risultanze istruttorie non consentissero di affermare la responsabilità del convenuto a norma dell'art. 2051 c.c. in ordine alla causazione dell'infortunio occorso ai danni dell'attore, poiché l'attore non aveva fornito prova certa e tranquillizzante riguardo al fatto che il motociclo da lui condotto fosse sbandato a causa della macchia di olio presente sulla strada.
Non era stata fornita la prova sulle modalità di verificazione del fatto, e non era stato provato il nesso causale tra i danni riportati e la macchia di olio, ben potendo il motociclista avere perso il controllo del mezzo ed essere caduto per altre, eventuali ragioni, anche riconducibili alla sua condotta di guida.
Avverso la citata pronuncia, con citazione notificata in data 21.4.2021 ha proposto Parte_1 tempestivo appello, deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Parte appellata si è costituta con comparsa depositata in data 7.7.2021 (per l'udienza del 6 settembre
2021, differita di ufficio al 7 settembre), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione di termine per note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è, nel merito, infondato e deve essere rigettato.
Con unico, articolato, motivo di gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non provato il fatto storico, assumendo, in senso contrario, che la prospettata dinamica del sinistro poteva e doveva essere desunta dalla valutazione globale di una pluralità di fatti storici, e precisamente:
3 - la presenza della macchia d'olio sulla carreggiata, confermata dal rapporto redatto dagli agenti della
Polizia Municipale di intervenuti sul luogo del sinistro, nonché dalla deposizione dell'agente CP_1 all'udienza del 9.12.2020; Testimone_1
- i danni riportati dalla vespa Piaggio, come constatati anche dagli agenti della Polizia Municipale, e risultanti anche dal preventivo di spesa, allegato al fascicolo attoreo, e dalla perizia prodotta da controparte;
- le lesioni subite dall'attore-conducente del motociclo, emergenti dalla documentazione medica versata in atti e dalla svolta CTU medico-legale, che ha confermato la compatibilità tra la riferita dinamica dell'evento e le lesioni riportate;
- l'interrogatorio formale dell'attore, nel corso del quale egli ha confermato quanto riferito in citazione.
La valutazione globale di tali emergenze avrebbe dovuto condurre il Tribunale a ritenere provato, anche per presunzione, il fatto storico, anche in applicazione del principio di non contestazione.
Le doglianze sono infondate.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. è onere dell'attore provare il nesso eziologico tra la pericolosità della cosa in custodia – manto stradale con annessa macchia d'olio- e il danno - le lesioni derivanti dalla caduta rovinosa col motoveicolo.
L'attore è chiamato a dimostrare che la situazione di obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi sia la condicio sine qua non dell'evento dannoso verificatosi, e che egli abbia tenuto una condotta diligente nell'imbattersi nella cosa pericolosa, tale da non interrompere il nesso causale tra insidia stradale e lesioni (Cass. n. 11023/2018).
In un tale contesto assume particolare rilevanza il cd. caso fortuito - costituito dalla colpa dello stesso danneggiato, idoneo ad esonerare il convenuto da qualsiasi responsabilità ex art. 2051 c.c.. Deve pertanto ravvisarsi il caso fortuito anche in presenza di un comportamento anomalo del danneggiato e che è tale quando acquisti i connotati della imprevedibilità ed eccezionalità (Cass. n. 18435/2014 e n.4659/2014), ovvero allorquando lo stesso danneggiato non adotti l'ordinaria diligenza, per evitare situazioni di pericolo per la sua incolumità.
Orbene, nel caso di specie, l'attore ha sostenuto di aver perso il controllo del motoveicolo a causa della macchia d'olio posizionata sul manto stradale, tale da costituire un'insidia perché non segnalata.
Parte convenuta, di contro, ha evidenziato il fatto che, prima del verificarsi del sinistro in questione, nessuna segnalazione di presenza di macchia di olio sul tratto di strada in questione è stata ricevuta dalla
4 centrale operativa della Polizia Municipale di la circostanza è stata confermata dall'unico CP_1 testimone escusso.
Negli atti di causa non è dato rinvenire alcuna riproduzione fotografica che ritragga il tratto di strada nei momenti immediatamente successivi al sinistro.
L'unico teste escusso - uno dei due agenti della polizia municipale accorsi sul luogo dopo il sinistro - ha precisato di non aver assistito all'incidente, di aver constatato la presenza della macchia di olio, e la circostanza che la moto era stata accostata su un lato della strada all'arrivo della pattuglia.
Ha aggiunto che, quel giorno, non erano arrivate altre segnalazioni per la presenza di olio su quella strada, che ha un traffico veicolare di solito intenso.
Il sinistro si è verificato in orario diurno, in condizioni di perfetta visibilità.
La testimonianza che avrebbe dovuto rendere l'altro teste attoreo, moglie di nonché Parte_1 terza trasportata, è stata correttamente dichiarata inammissibile, trattandosi di persona avente un evidente interesse nella lite in ragione delle lesioni anche da essa riportate nell'occorso.
Le esposte emergenze non danno alcuna certezza del fatto che la perdita di controllo del mezzo sia stata cagionata dalla macchia d'olio.
La compatibilità tra dinamica e lesioni attestata dal medico legale dimostra solo che esse si sono prodotte in occasione della caduta dalla moto ma non spiegano cosa abbia determinato la caduta.
Per quanto attiene, poi, alla diligenza dell'Ente custode, rileva la Corte che il Tribunale si è attenuto a principi assolutamente conformi all'interpretazione data dall'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità all'art. 2051 cod. civ..
Il materiale probatorio analizzato nella pronuncia gravata è stato correttamente valutato alla luce del principio, riaffermato anche di recente dai Supremi Giudici, secondo cui la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato un sinistro stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse
5 ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9631 del
2018; Cass., ord., 27/03/2017, n. 7805; Cass. 12/03/2013, n. 6101).
Nella specie, non risultano smentite né contestate le circostanze di fatto evidenziate dal primo giudice: che, cioè, per quanto riferito dall'agente di P.M. escussa all'udienza del 9.12.2020, la Testimone_1 macchia d'olio non risultava essere stata segnalata prima del sinistro, ed era stata prontamente rimossa ad opera del dopo l'incidente. CP_1
Nulla controdeduce l'appellante sul dato temporale della formazione dell'insidia in oggetto, sulla conseguente inesigibilità di un tempestivo intervento di rimozione da parte dell'ente, sulla presunzione di non colpevolezza dell'ente custode in ragione della specifica natura dell'insidia.
Né sono stati prodotti i rilievi fotografici della macchia in questione, da cui poter desumere elementi circa la sua estensione, la visibilità, la precisa ubicazione sul manto stradale.
In definitiva, anche a voler ritenere che la perdita di controllo del mezzo fosse effettivamente imputabile alla macchia d'olio, manca la prova dell'esigibilità di un tempestivo intervento di rimozione della stessa da parte dell'ente custode.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite, attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate e la ripetitività delle argomentazioni difensive.
Non sussistono le condizioni di legge per l'invocata condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
6 - condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore di parte appellata, che liquida in euro 4.996,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso il 24.6.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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