Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/03/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 26.03.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3093 / 2023
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. MONTANTE Parte_1 C.F._1
CALOGERO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: indebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 14 dicembre 2023, il ricorrente indicato in epigrafe,
riconosciuto invalido civile al 79,75% a decorrere dal 26/07/2021, giusta decreto di omologa emesso in data 22/08/2022, impugnava la nota emessa dall'ente previdenziale in data
16/06/2023 con cui gli veniva contestato un pagamento indebito a titolo di prestazione di disoccupazione agricola per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017 per un importo
12/07/2022. Inoltre, impugnava altresì la comunicazione del 17/06/2023, con cui l'ente gli contestava un pagamento indebito a titolo di prestazione indennità di malattia e maternità
per il periodo dal 17/01/2017 al 15/04/2017 per un importo complessivo di € 1.629,52.
Argomentava circa l'illegittimità della compensazione attuata sull'assegno di invalidità
civile e chiedeva il rimborso delle trattenute operate. Con vittoria di spese.
Si costituiva l'ente previdenziale, rappresentando che l'indebito è stato annullato in autotutela e si stava provvedendo al rimborso delle trattenute. Chiedeva, pertanto,
dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Si dà atto che l' in memoria difensiva, ha rappresentato di avere proceduto CP_2
all'annullamento in autotutela dell'indebito; a tali conclusioni si è associata parte ricorrente.
Per giurisprudenza costante “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si
diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in
giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo,
l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia
del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale
fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire,
lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza
del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle
spese secondo le regole generali” (cfr. Cass. sent. n. 16150/2010).
Pertanto, deve ritenersi definitivamente cessata la materia del contendere poiché l'avvenuto riconoscimento del diritto costituisce fatto sopravvenuto idoneo a determinare la carenza d'interesse ad agire, essendo venuta meno tra le parti tale ragione di contesa. Tenuto conto della soccombenza virtuale - nonché del ritardo con cui l'ente ha disposto l'annullamento dell'indebito - l' va condannato alla rifusione delle spese di lite, CP_2
liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere allo Stato le spese di lite, liquidate come da separato decreto. CP_2
Così deciso in Agrigento, il 26/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo