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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/04/2025, n. 4660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4660 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, in data 15.4.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n°11466/2024
VERTENTE TRA
, c.f. domiciliata ex Parte_1 P.IVA_1
lege presso la Cancelleria del Tribunale di Roma, Viale Giulio Cesare n.54, rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Militerni del foro di Napoli in virtù di procura alle liti allegata al fascicolo;
- OPPONENTE–
CONTRO
Controparte_1
, c.f. , in persona del della Direzione
[...] P.IVA_2 CP_2
per il Lazio, rappresentato e difeso - giusta procura generale notarile – dall' Avv. CP_3
Anna Rosa Maria De Carlo presso la quale elettivamente domiciliato in Roma alla Piazza delle Cinque Giornate n. 3; - OPPOSTO –
E NEI CONFRONTI DI
, ai sensi dell'art. 1, comma 3 D.L. Controparte_4
22/10/2016 n. 193 convertito in legge dalla L. 1/12/2016 n. 225 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Controparte_5
società del , con sede legale in Roma, via G. Grezar 14,
[...] Controparte_6
c.f. , in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in virtù di P.IVA_3
procura speciale allegata alla comparsa telematica, dall'Avv. Galletti Antonino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in 00197 Roma alla Via Francesco Denza
n. 3; - OPPOSTA-
Oggetto: opposizione a cartella esattoriale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.3.2024, ritualmente notificato, la cooperativa in epigrafe indicata proponeva opposizione a cartella di pagamento n. 097 2024 00567224 35 000 notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 14.3.2024, per la complessiva somma di €16.678,65 riferita a contributi anni 2022 e 2023. Lamentava l'opponente CP_1
l'inesistenza della notifica della cartella poiché erroneamente allegata in formato “.pdf”
CP_ senza l'obbligatoria estensione “.p7m” e in ragione del fatto che l' di riscossione inviante non aveva utilizzato il proprio indirizzo ufficiale presente in IPA.
Concludeva quindi chiedendo: “1) Accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento impugnata, per l'effetto annullare la medesima cartella di pagamento;
2) in via gradata ed in ogni caso dichiarare priva di ogni e qualsiasi efficacia giuridica l'iscrizione nel ruolo esattoriale della somma di €. 16.678,65”, vinte le spese.
Si costituiva in giudizio l convenuta argomentando sulla regolarità della notifica ed CP_4
insistendo per il rigetto del ricorso.
Si costituiva anche l' il qualità di ente creditore rilevando il proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva in riferimento alle sollevate eccezioni.
La causa in data odierna veniva discussa con TRATTAZIONE SCRITTA e decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva l'Ufficio che i motivi di opposizioni, incontestata la sussistenza e l'ammontare del debito, si riferiscono entrambi alla modalità di notifica dell'atto impositivo. Trattandosi di opposizione agli atti esecutivi si osserva in primis la tempestività dell'azione, essendo stato il titolo notificato in data 14.3.2024 ed essendo il ricorso stato depositato in data 20.3.2024, nel rispetto del termine di 20 gg. di cui all.art.617 c.p.c.. Inoltre, poiché agli atti esecutivi è delegata Agenzia, dev'essere senz'altro accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' ente creditore. CP_1
Premesso quanto sopra, onde dare compiuta risposta alle doglianze attoree, appare opportuna separata disamina delle eccezioni procedurali sollevate. 1. Ha in primo luogo lamentato la difesa della cooperativa l'inesistenza della notifica per non aver utilizzato l' inviante il proprio indirizzo ufficiale presente in IPA. CP_4
L'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 prevede che «La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
La norma se dispone espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultante dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC da inerire nel registro INI-PEC, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente.
Dal canto suo, il D.P.R. n. 68/2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente.
L'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 consente, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, l. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati.
La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dall'art. 26 d.P.R. n.
602/1973 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata – a monte –
l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex lege n. 53/94, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale, né incaricato di pubblico servizio. Alla luce di tali considerazioni e preso atto che l'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 consente al mittente della notificazione di utilizzare un indirizzo PEC anche non risultante da un pubblico elenco, deve essere considerata valida la notificazione del preavviso di fermo per come operata.
Da ultimo, a conferma, la Suprema Corte ha ritenuto valida “la notifica proveniente da un indirizzo PEC ( t ) dal quale era Email_1
chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri
( t ), circostanza - questa della diversità degli Email_2
indirizzi PEC - peraltro neppure provata dalla parte contribuente. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del
2020; Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell , come CP_4
presente nei pubblici registri ( t) ma da uno diverso Email_3
(notifica. ), relativamente al quale però è Email_4 Email_5 evidente ictu oculi la provenienza dall ” (Cass. n. 982 del 16.1.2023). Controparte_4
L'eccezione deve quindi essere senz'altro rigettata.
2. Ha ulteriormente lamentato l'opponente l'inesistenza della notifica per essere stata allegata alla medesima la cartella in formato .pdf e non .p7m.
Ritiene l'Ufficio di pienamente condividere sul punto le ragioni di rigetto di tale tipologia di eccezione proprie del giudice di legittimità. La Suprema Corte, già con l'ordinanza n.19216 del 16 giugno 2022, ha confermato il proprio orientamento di “equivalenza” per il formato degli allegati notificati con PEC, avendo il supremo consesso equiparo il formato PADES
(file.pdf) al formato CADES (file.p7m) per la sottoscrizione digitale dell'atto, affermando che è validamente e legittimamente azionata la pretesa se la cartella ha il formato .pdf in luogo del formato .p7m. In tal senso la Corte ha chiarito che la copia informatica della cartella di pagamento, originariamente cartacea, non deve necessariamente essere firmata digitalmente per la sua valida notifica via PEC. Orientamento anche da ultimo ribadito in successivo pronunciamento ove la Corte ha chiarito che non è necessaria la firma digitale per la notifica via PEC della copia informatica della cartella di pagamento. Essa infatti è pienamente valida anche se il file allegato ha estensione .pdf anziché .p7m non esistendo alcuna norma che imponga la firma digitale per la notifica via PEC della copia informatica della cartella di pagamento, ragione per cui è sufficiente che il file PDF sia una copia conforme dell'originale cartaceo (Cas. ord. n. 18387 del 5 luglio 2024).
L'infondatezza anche di tale ultima eccezione impone che l'opposizione sia integralmente respinta.
3. I compensi di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; CP_1
rigetta l'opposizione; condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti opposti, liquidate in favore di ciascuna resistente in €2.500,00.
Roma, il 15.4.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, in data 15.4.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n°11466/2024
VERTENTE TRA
, c.f. domiciliata ex Parte_1 P.IVA_1
lege presso la Cancelleria del Tribunale di Roma, Viale Giulio Cesare n.54, rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Militerni del foro di Napoli in virtù di procura alle liti allegata al fascicolo;
- OPPONENTE–
CONTRO
Controparte_1
, c.f. , in persona del della Direzione
[...] P.IVA_2 CP_2
per il Lazio, rappresentato e difeso - giusta procura generale notarile – dall' Avv. CP_3
Anna Rosa Maria De Carlo presso la quale elettivamente domiciliato in Roma alla Piazza delle Cinque Giornate n. 3; - OPPOSTO –
E NEI CONFRONTI DI
, ai sensi dell'art. 1, comma 3 D.L. Controparte_4
22/10/2016 n. 193 convertito in legge dalla L. 1/12/2016 n. 225 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Controparte_5
società del , con sede legale in Roma, via G. Grezar 14,
[...] Controparte_6
c.f. , in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in virtù di P.IVA_3
procura speciale allegata alla comparsa telematica, dall'Avv. Galletti Antonino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in 00197 Roma alla Via Francesco Denza
n. 3; - OPPOSTA-
Oggetto: opposizione a cartella esattoriale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.3.2024, ritualmente notificato, la cooperativa in epigrafe indicata proponeva opposizione a cartella di pagamento n. 097 2024 00567224 35 000 notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 14.3.2024, per la complessiva somma di €16.678,65 riferita a contributi anni 2022 e 2023. Lamentava l'opponente CP_1
l'inesistenza della notifica della cartella poiché erroneamente allegata in formato “.pdf”
CP_ senza l'obbligatoria estensione “.p7m” e in ragione del fatto che l' di riscossione inviante non aveva utilizzato il proprio indirizzo ufficiale presente in IPA.
Concludeva quindi chiedendo: “1) Accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento impugnata, per l'effetto annullare la medesima cartella di pagamento;
2) in via gradata ed in ogni caso dichiarare priva di ogni e qualsiasi efficacia giuridica l'iscrizione nel ruolo esattoriale della somma di €. 16.678,65”, vinte le spese.
Si costituiva in giudizio l convenuta argomentando sulla regolarità della notifica ed CP_4
insistendo per il rigetto del ricorso.
Si costituiva anche l' il qualità di ente creditore rilevando il proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva in riferimento alle sollevate eccezioni.
La causa in data odierna veniva discussa con TRATTAZIONE SCRITTA e decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva l'Ufficio che i motivi di opposizioni, incontestata la sussistenza e l'ammontare del debito, si riferiscono entrambi alla modalità di notifica dell'atto impositivo. Trattandosi di opposizione agli atti esecutivi si osserva in primis la tempestività dell'azione, essendo stato il titolo notificato in data 14.3.2024 ed essendo il ricorso stato depositato in data 20.3.2024, nel rispetto del termine di 20 gg. di cui all.art.617 c.p.c.. Inoltre, poiché agli atti esecutivi è delegata Agenzia, dev'essere senz'altro accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' ente creditore. CP_1
Premesso quanto sopra, onde dare compiuta risposta alle doglianze attoree, appare opportuna separata disamina delle eccezioni procedurali sollevate. 1. Ha in primo luogo lamentato la difesa della cooperativa l'inesistenza della notifica per non aver utilizzato l' inviante il proprio indirizzo ufficiale presente in IPA. CP_4
L'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 prevede che «La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
La norma se dispone espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultante dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC da inerire nel registro INI-PEC, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente.
Dal canto suo, il D.P.R. n. 68/2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente.
L'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 consente, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, l. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati.
La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dall'art. 26 d.P.R. n.
602/1973 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata – a monte –
l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex lege n. 53/94, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale, né incaricato di pubblico servizio. Alla luce di tali considerazioni e preso atto che l'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 consente al mittente della notificazione di utilizzare un indirizzo PEC anche non risultante da un pubblico elenco, deve essere considerata valida la notificazione del preavviso di fermo per come operata.
Da ultimo, a conferma, la Suprema Corte ha ritenuto valida “la notifica proveniente da un indirizzo PEC ( t ) dal quale era Email_1
chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri
( t ), circostanza - questa della diversità degli Email_2
indirizzi PEC - peraltro neppure provata dalla parte contribuente. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del
2020; Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell , come CP_4
presente nei pubblici registri ( t) ma da uno diverso Email_3
(notifica. ), relativamente al quale però è Email_4 Email_5 evidente ictu oculi la provenienza dall ” (Cass. n. 982 del 16.1.2023). Controparte_4
L'eccezione deve quindi essere senz'altro rigettata.
2. Ha ulteriormente lamentato l'opponente l'inesistenza della notifica per essere stata allegata alla medesima la cartella in formato .pdf e non .p7m.
Ritiene l'Ufficio di pienamente condividere sul punto le ragioni di rigetto di tale tipologia di eccezione proprie del giudice di legittimità. La Suprema Corte, già con l'ordinanza n.19216 del 16 giugno 2022, ha confermato il proprio orientamento di “equivalenza” per il formato degli allegati notificati con PEC, avendo il supremo consesso equiparo il formato PADES
(file.pdf) al formato CADES (file.p7m) per la sottoscrizione digitale dell'atto, affermando che è validamente e legittimamente azionata la pretesa se la cartella ha il formato .pdf in luogo del formato .p7m. In tal senso la Corte ha chiarito che la copia informatica della cartella di pagamento, originariamente cartacea, non deve necessariamente essere firmata digitalmente per la sua valida notifica via PEC. Orientamento anche da ultimo ribadito in successivo pronunciamento ove la Corte ha chiarito che non è necessaria la firma digitale per la notifica via PEC della copia informatica della cartella di pagamento. Essa infatti è pienamente valida anche se il file allegato ha estensione .pdf anziché .p7m non esistendo alcuna norma che imponga la firma digitale per la notifica via PEC della copia informatica della cartella di pagamento, ragione per cui è sufficiente che il file PDF sia una copia conforme dell'originale cartaceo (Cas. ord. n. 18387 del 5 luglio 2024).
L'infondatezza anche di tale ultima eccezione impone che l'opposizione sia integralmente respinta.
3. I compensi di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; CP_1
rigetta l'opposizione; condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti opposti, liquidate in favore di ciascuna resistente in €2.500,00.
Roma, il 15.4.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari