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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 2594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2594 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01657/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 24/11/2025
N. 02594 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01657/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1657 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società Finsud s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo Giurdanella Annina e Renato Angelo
Romagnoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Irene Grifò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) quanto al ricorso introduttivo: N. 01657/2023 REG.RIC.
- della nota dell'intimata Autorità n. 17223/23 dell'8 agosto 2023, recante oggetto
“Porto di Licata – Porto Turistico Marina Cala del Sole” - occupazione immobile destinato a centro commerciale di circa mq 5.409,03 – Prosecuzione: nota prot.
A.d.S.P. n. 14928 del 05.07.2023”;
- della nota della ripetuta Autorità n. n. 21521/23 del 16 ottobre 2023, recante oggetto
“Porto di Licata – Porto Turistico “Marina Cala del Sole” – autorizzazione occupazione temporanea immobile destinato a centro commerciale di circa mq
5.409,03”;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale;
b) quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- degli atti impugnati con il ricorso introduttivo;
- della nota dell'intimata Autorità n. 22205 del 26 luglio 2024, recante oggetto “Porto di Licata – Finsud srl. – Marina Cala del Sole - Centro Commerciale Il Porto - Istanza per il rilascio dell'autorizzazione, ex art. 45 bis Cod. Nav.”;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimata Autorità;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il dott. Fabrizio
BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha impugnato le note in epigrafe, con le quali l'intimata Autorità ha: N. 01657/2023 REG.RIC.
(i) affermato che - una volta intervenuta la sentenza di questo Tribunale n. 1770/2023, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla ricorrente avverso il provvedimento di decadenza della concessione della sua dante causa - sarebbero venuti meno gli effetti dell'autorizzazione interinale n. 845/2019, all'epoca rilasciata alla ricorrente medesima dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione
Siciliana nelle more della definizione dell'anzidetto giudizio. Conseguentemente, ha sostenuto che la ricorrente sarebbe stata priva di titolo per l'occupazione dell'immobile destinato a centro commerciale all'interno del porto turistico di Licata (nota n.
17223/2023 dell'8 agosto 2023);
(ii) autorizzato l'occupazione temporanea dell'anzidetto immobile per sei mesi, prorogabile sino alla conclusione del giudizio di appello innanzi al C.g.a.rs. avverso la menzionata sentenza n. 1770/2023 (nota n. 21521/203 del 16 ottobre 2023).
1.1. Parte ricorrente, a sostegno della propria domanda di annullamento, ha articolato le seguenti doglianze.
1.1.1. Il primo motivo di ricorso ha contestato l'illegittimità della nota n. 17223 dell'8 agosto 2023 sotto i seguenti profili.
1.1.1.A. Sotto un primo profilo (I.A) Eccesso di potere per travisamento e/o erronea valutazione dei fatti – Falsità Del Presupposto – Illogicità della motivazione) ha contestato che fossero venuti meno gli effetti dell'autorizzazione n. 845/2019, posta la non definitività – all'epoca della proposizione del ricorso introduttivo – della sentenza di prime cure ivi menzionata.
1.1.1. B. Sotto un secondo profilo (I.B) Difetto di istruttoria) ha contestato il difetto di istruttoria, in quanto l'intimata Autorità portuale non avrebbe interpellato l'Assessorato che aveva rilasciato l'anzidetta autorizzazione interinale.
1.1.1.C. Sotto un terzo profilo (I.C) Incompetenza relativa) ha contestato il difetto di competenza dell'Autorità intimata, in quanto essa non avrebbe potuto dichiarare il venir meno degli effetti di un provvedimento adottato da una diversa amministrazione. N. 01657/2023 REG.RIC.
1.1.1.D. Sotto un quarto profilo (I.D) Violazione dei diritti partecipativi ai sensi degli artt. da 7 a 10 della l. 241/1990, come recepita in Sicilia dalla l.r. 21 maggio 2019,
n.7) ha ulteriormente contestato la pretermissione delle garanzie procedimentali.
1.1.1.E. Sotto un quinto profilo (I.E) Violazione del principio di proporzionalità –
Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione ex art. 97 Cost.) ha contestato la violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento.
1.1.1.F. Sotto un sesto profilo (I.F) Violazione art. 100 del d.l. n. 104/2020, conv. in
l. n. 126/2020) ha contestato la violazione dell'art. 100, c. 5, d.l. n. 104/2020, in quanto tale disposizione avrebbe ex se garantito alla ricorrente un titolo per l'occupazione dell'immobile.
1.1.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata invece contestata la nota n. 21521/23
(recante – come si è visto – una nuova autorizzazione temporanea in favore della ricorrente) per illegittimità derivata, contraddittorietà e difetto di istruttoria.
2. Si è costituita l'intimata Autorità, con atto di mera forma.
3. Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la nota della resistente
Autorità n. 2205 del 26 luglio 2024, di reiezione dell'istanza ex art. 45-bis, cod. nav., articolata dalla ricorrente.
Tale diniego è stato basato sulla considerazione che la ricorrente – una volta definito il contenzioso amministrativo (che quest'ultima ha rappresentato essere quello vittoriosamente incardinato dalla sua dante causa avverso il provvedimento di decadenza dalla concessione; cfr. la sentenza n. 152/2024 del C.g.a.r.s.) – non avrebbe più avuto alcun titolo all'occupazione temporanea.
3.1. La ricorrente ha contestato la suddetta nota sulla scorta dei seguenti motivi.
3.1.1. Con il primo motivo di ricorso (I. Eccesso di potere per travisamento e/o erronea Valutazione dei fatti – Falsità del presupposto – Illogicità della motivazione
– Illegittimità derivata) ha argomentato sull'illegittimità derivata dell'impugnato provvedimento. N. 01657/2023 REG.RIC.
3.1.2. Con il secondo motivo di ricorso (II. Difetto di istruttoria – Motivazione insufficiente e/o inesistente - Violazione dei diritti partecipativi ai sensi degli artt. da
7 a 10 della l. 241/1990, come recepita in Sicilia dalla l.r. 21 maggio 2019, n.7 –
Violazione del principio di proporzionalità – Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione ex art. 97 Cost. – Violazione del principio del legittimo affidamento) ha contestato il difetto di motivazione e la carenza di istruttoria, in quanto: (i) l'amministrazione non avrebbe chiarito la ragione per cui la nuova autorizzazione temporanea sarebbe ormai scaduta e priva di efficacia; (ii) anche laddove tale effetto derivasse dalla sentenza del C.g.a.r.s. n. 152/2024, la precedente autorizzazione temporanea non sarebbe stata automaticamente travolta dal giudizio reso nei confronti della concessionaria.
Sotto altro profilo, si è doluta della violazione del legittimo affidamento, tenuto conto dei circa cinque mesi intercorsi tra la pronuncia del giudice di appello e l'emanazione del provvedimento impugnato.
Ha, infine, ribadito le considerazioni già svolte con il ricorso introduttivo in merito alla sproporzione della misura in parola.
4. Con memoria del 19 settembre 2025, l'Autorità resistente:
- ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto l'amministrazione regionale, in ottemperanza alla menzionata sentenza n.
152/2024 del C.g.a.r.s., ha riconsegnato le aree oggetto della concessione demaniale decaduta alla dante causa dell'odierna ricorrente;
- nel merito, ha chiesto di rigettare il ricorso.
5. Il 30 settembre 2025 la ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere o comunque di dare atto dell'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
6. Con memoria di replica di pari data, parte resistente ha insistito sulle proprie difese.
7. All'udienza pubblica indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione. N. 01657/2023 REG.RIC.
DIRITTO
1. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
1.1. Questa Sezione ha già avuto modo di chiarire gli effetti della sentenza n. 152/2024 del C.g.a.r.s. sui provvedimenti in vario modo basati sul provvedimento di decadenza n. 470/2014, dichiarato inefficace da tale pronuncia, ovvero: (i) la reviviscenza ex tunc dell'efficacia della concessione demaniale ivi dichiarata decaduta, così come dei rapporti sulla stessa basati; (ii) l'inefficacia dei provvedimenti adottati in base al suddetto provvedimento di decadenza (cfr., TAR Sicilia, sez. I, 14 marzo 2025, nn.
561 562, 563 564).
Tali effetti ben possono configurarsi anche nel caso di specie.
Infatti, nonostante l'odierna controversia non riguardi – a differenza delle fattispecie pocanzi menzionate – ordinanze di sgombero rese a valle dell'anzidetto provvedimento di decadenza, resta il fatto che il presente contenzioso verte: (i) da un lato, sugli effetti dell'autorizzazione interinale rilasciata alla ricorrente nelle more della definizione del giudizio da questa proposto avverso l'anzidetto provvedimento di decadenza (ricorso introduttivo); (ii) dall'altro, sul diniego di autorizzazione ex art. 45-bis, cod. nav., in cui si è dato conto – comunque a valle della sentenza n. 152/2024 del C.g.a.r.s. – del venir meno dell'autorizzazione temporanea a suo tempo rilasciata alla ricorrente e del fatto che il concessionario sarebbe stato l'unico soggetto titolato a presentare eventuali istanze (ricorso per motivi aggiunti).
Può quindi concludersi che, anche in questo caso la società ricorrente non potrebbe trarre alcun vantaggio dall'annullamento dei provvedimenti impugnati; il che giustifica la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Stante quanto precede, il ricorso è improcedibile.
La peculiarità della fattispecie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite. N. 01657/2023 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AT NE, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio BA, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio BA AT NE
IL SEGRETARIO N. 01657/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 24/11/2025
N. 02594 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01657/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1657 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società Finsud s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo Giurdanella Annina e Renato Angelo
Romagnoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Irene Grifò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) quanto al ricorso introduttivo: N. 01657/2023 REG.RIC.
- della nota dell'intimata Autorità n. 17223/23 dell'8 agosto 2023, recante oggetto
“Porto di Licata – Porto Turistico Marina Cala del Sole” - occupazione immobile destinato a centro commerciale di circa mq 5.409,03 – Prosecuzione: nota prot.
A.d.S.P. n. 14928 del 05.07.2023”;
- della nota della ripetuta Autorità n. n. 21521/23 del 16 ottobre 2023, recante oggetto
“Porto di Licata – Porto Turistico “Marina Cala del Sole” – autorizzazione occupazione temporanea immobile destinato a centro commerciale di circa mq
5.409,03”;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale;
b) quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- degli atti impugnati con il ricorso introduttivo;
- della nota dell'intimata Autorità n. 22205 del 26 luglio 2024, recante oggetto “Porto di Licata – Finsud srl. – Marina Cala del Sole - Centro Commerciale Il Porto - Istanza per il rilascio dell'autorizzazione, ex art. 45 bis Cod. Nav.”;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimata Autorità;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il dott. Fabrizio
BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha impugnato le note in epigrafe, con le quali l'intimata Autorità ha: N. 01657/2023 REG.RIC.
(i) affermato che - una volta intervenuta la sentenza di questo Tribunale n. 1770/2023, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla ricorrente avverso il provvedimento di decadenza della concessione della sua dante causa - sarebbero venuti meno gli effetti dell'autorizzazione interinale n. 845/2019, all'epoca rilasciata alla ricorrente medesima dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione
Siciliana nelle more della definizione dell'anzidetto giudizio. Conseguentemente, ha sostenuto che la ricorrente sarebbe stata priva di titolo per l'occupazione dell'immobile destinato a centro commerciale all'interno del porto turistico di Licata (nota n.
17223/2023 dell'8 agosto 2023);
(ii) autorizzato l'occupazione temporanea dell'anzidetto immobile per sei mesi, prorogabile sino alla conclusione del giudizio di appello innanzi al C.g.a.rs. avverso la menzionata sentenza n. 1770/2023 (nota n. 21521/203 del 16 ottobre 2023).
1.1. Parte ricorrente, a sostegno della propria domanda di annullamento, ha articolato le seguenti doglianze.
1.1.1. Il primo motivo di ricorso ha contestato l'illegittimità della nota n. 17223 dell'8 agosto 2023 sotto i seguenti profili.
1.1.1.A. Sotto un primo profilo (I.A) Eccesso di potere per travisamento e/o erronea valutazione dei fatti – Falsità Del Presupposto – Illogicità della motivazione) ha contestato che fossero venuti meno gli effetti dell'autorizzazione n. 845/2019, posta la non definitività – all'epoca della proposizione del ricorso introduttivo – della sentenza di prime cure ivi menzionata.
1.1.1. B. Sotto un secondo profilo (I.B) Difetto di istruttoria) ha contestato il difetto di istruttoria, in quanto l'intimata Autorità portuale non avrebbe interpellato l'Assessorato che aveva rilasciato l'anzidetta autorizzazione interinale.
1.1.1.C. Sotto un terzo profilo (I.C) Incompetenza relativa) ha contestato il difetto di competenza dell'Autorità intimata, in quanto essa non avrebbe potuto dichiarare il venir meno degli effetti di un provvedimento adottato da una diversa amministrazione. N. 01657/2023 REG.RIC.
1.1.1.D. Sotto un quarto profilo (I.D) Violazione dei diritti partecipativi ai sensi degli artt. da 7 a 10 della l. 241/1990, come recepita in Sicilia dalla l.r. 21 maggio 2019,
n.7) ha ulteriormente contestato la pretermissione delle garanzie procedimentali.
1.1.1.E. Sotto un quinto profilo (I.E) Violazione del principio di proporzionalità –
Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione ex art. 97 Cost.) ha contestato la violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento.
1.1.1.F. Sotto un sesto profilo (I.F) Violazione art. 100 del d.l. n. 104/2020, conv. in
l. n. 126/2020) ha contestato la violazione dell'art. 100, c. 5, d.l. n. 104/2020, in quanto tale disposizione avrebbe ex se garantito alla ricorrente un titolo per l'occupazione dell'immobile.
1.1.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata invece contestata la nota n. 21521/23
(recante – come si è visto – una nuova autorizzazione temporanea in favore della ricorrente) per illegittimità derivata, contraddittorietà e difetto di istruttoria.
2. Si è costituita l'intimata Autorità, con atto di mera forma.
3. Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la nota della resistente
Autorità n. 2205 del 26 luglio 2024, di reiezione dell'istanza ex art. 45-bis, cod. nav., articolata dalla ricorrente.
Tale diniego è stato basato sulla considerazione che la ricorrente – una volta definito il contenzioso amministrativo (che quest'ultima ha rappresentato essere quello vittoriosamente incardinato dalla sua dante causa avverso il provvedimento di decadenza dalla concessione; cfr. la sentenza n. 152/2024 del C.g.a.r.s.) – non avrebbe più avuto alcun titolo all'occupazione temporanea.
3.1. La ricorrente ha contestato la suddetta nota sulla scorta dei seguenti motivi.
3.1.1. Con il primo motivo di ricorso (I. Eccesso di potere per travisamento e/o erronea Valutazione dei fatti – Falsità del presupposto – Illogicità della motivazione
– Illegittimità derivata) ha argomentato sull'illegittimità derivata dell'impugnato provvedimento. N. 01657/2023 REG.RIC.
3.1.2. Con il secondo motivo di ricorso (II. Difetto di istruttoria – Motivazione insufficiente e/o inesistente - Violazione dei diritti partecipativi ai sensi degli artt. da
7 a 10 della l. 241/1990, come recepita in Sicilia dalla l.r. 21 maggio 2019, n.7 –
Violazione del principio di proporzionalità – Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione ex art. 97 Cost. – Violazione del principio del legittimo affidamento) ha contestato il difetto di motivazione e la carenza di istruttoria, in quanto: (i) l'amministrazione non avrebbe chiarito la ragione per cui la nuova autorizzazione temporanea sarebbe ormai scaduta e priva di efficacia; (ii) anche laddove tale effetto derivasse dalla sentenza del C.g.a.r.s. n. 152/2024, la precedente autorizzazione temporanea non sarebbe stata automaticamente travolta dal giudizio reso nei confronti della concessionaria.
Sotto altro profilo, si è doluta della violazione del legittimo affidamento, tenuto conto dei circa cinque mesi intercorsi tra la pronuncia del giudice di appello e l'emanazione del provvedimento impugnato.
Ha, infine, ribadito le considerazioni già svolte con il ricorso introduttivo in merito alla sproporzione della misura in parola.
4. Con memoria del 19 settembre 2025, l'Autorità resistente:
- ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto l'amministrazione regionale, in ottemperanza alla menzionata sentenza n.
152/2024 del C.g.a.r.s., ha riconsegnato le aree oggetto della concessione demaniale decaduta alla dante causa dell'odierna ricorrente;
- nel merito, ha chiesto di rigettare il ricorso.
5. Il 30 settembre 2025 la ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere o comunque di dare atto dell'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
6. Con memoria di replica di pari data, parte resistente ha insistito sulle proprie difese.
7. All'udienza pubblica indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione. N. 01657/2023 REG.RIC.
DIRITTO
1. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
1.1. Questa Sezione ha già avuto modo di chiarire gli effetti della sentenza n. 152/2024 del C.g.a.r.s. sui provvedimenti in vario modo basati sul provvedimento di decadenza n. 470/2014, dichiarato inefficace da tale pronuncia, ovvero: (i) la reviviscenza ex tunc dell'efficacia della concessione demaniale ivi dichiarata decaduta, così come dei rapporti sulla stessa basati; (ii) l'inefficacia dei provvedimenti adottati in base al suddetto provvedimento di decadenza (cfr., TAR Sicilia, sez. I, 14 marzo 2025, nn.
561 562, 563 564).
Tali effetti ben possono configurarsi anche nel caso di specie.
Infatti, nonostante l'odierna controversia non riguardi – a differenza delle fattispecie pocanzi menzionate – ordinanze di sgombero rese a valle dell'anzidetto provvedimento di decadenza, resta il fatto che il presente contenzioso verte: (i) da un lato, sugli effetti dell'autorizzazione interinale rilasciata alla ricorrente nelle more della definizione del giudizio da questa proposto avverso l'anzidetto provvedimento di decadenza (ricorso introduttivo); (ii) dall'altro, sul diniego di autorizzazione ex art. 45-bis, cod. nav., in cui si è dato conto – comunque a valle della sentenza n. 152/2024 del C.g.a.r.s. – del venir meno dell'autorizzazione temporanea a suo tempo rilasciata alla ricorrente e del fatto che il concessionario sarebbe stato l'unico soggetto titolato a presentare eventuali istanze (ricorso per motivi aggiunti).
Può quindi concludersi che, anche in questo caso la società ricorrente non potrebbe trarre alcun vantaggio dall'annullamento dei provvedimenti impugnati; il che giustifica la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Stante quanto precede, il ricorso è improcedibile.
La peculiarità della fattispecie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite. N. 01657/2023 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AT NE, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio BA, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio BA AT NE
IL SEGRETARIO N. 01657/2023 REG.RIC.