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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 26/02/2026, n. 3372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3372 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3372/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA ETTORE, Presidente
RA SO, RE
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6676/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Via Raiola, 48/50 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240152997741000 IVA-ALTRO 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1224/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, propone ricorso avverso la cartella di pagamento in epigrafe indicata, notificata il 16.01.2025, avente ad oggetto il mancato versamento dell'IVA recuperata a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis del DPR n 633/72 delle comunicazioni periodiche Iva anno 2023 con cui si appurava che la controparte non effettuava il versamento di quanto dalla stessa dichiarato dovuto per il primo, il secondo ed il terzo trimestre del suddetto anno di imposta per un importo complessivo, comprensivo di interessi e sanzioni, di €.21.927,65 chiedendone, previa sospensione, l'annullamento, vinte le spese.
Il ricorrente, in particolare, deduce l'irrituale notifica della cartella di pagamento, l'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico, il difetto di motivazione e il difetto di sottoscrizione della cartella.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli che rivendica la rituale notifica della sottesa comunicazione di irregolarità e della cartella impugnata nonché l'infondatezza delle ulteriori eccezioni di parte ricorrente.
In data 23.06.2025 veniva rigettata l'istanza di sospensione difettando il periculum in mora.
All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, all'esito della discussione in pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso ritiene la Corte che il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Preliminarmente prive di pregio, a parere del Collegio, si rivelano le censure di parte ricorrente inerenti alla irritualità della notifica della cartella impugnata.
Tale primo motivo di ricorso è palesemente infondato.
Ed invero, l'Agenzia delle Entrate ha fornito prova documentale della rituale notifica a mezzo Pec, all'indirizzo di posta elettronica certificata "" "Email_4" corrispondente a quello del ricorrente, della cartella di pagamento sottesa all'intimazione impugnata.
Rileva il Collegio che, in ossequio al consolidato orientamento della Suprema Corte, la la notifica a mezzo
PEC - della cartella di pagamento - è pienamente ammessa dal nostro ordinamento e garantisce l'integrità del contenuto e degli eventuali allegati. L'art. 26 del D.p.r. n. 602/1973 dispone, infatti, che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.p.r. n. 68/2005, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI- PEC), ovvero, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta”.
La notifica a mezzo PEC presenta, infatti, rispetto a quella effettuata secondo i canali tradizionali, caratteristiche ulteriori che permettono di risalire con certezza al mittente del documento e, quindi, all'autorità da cui lo stesso proviene.
Essendo stata, inoltre, la notifica sicuramente ricevuta dall'indirizzo del destinatario è, peraltro, invocabile il principio di raggiungimento dello scopo che rende irrilevante gli eventuali vizi di notifica.
Inoltre, la notifica dell'atto costituisce condizione di efficacia ma non di validità dello stesso. Il vizio della notificazione di un atto tributario determina solo la preclusione della "efficacia" del provvedimento ma non incide affatto sull'esistenza" dello stesso (Cass., un., 5 ottobre 2004 n. 19854; Cass. Civile, Sez. Trib. n.
16370/2012), né tantomeno costituisce, di per sé, un vizio dell'atto stesso.
Giova, peraltro, ricordare che, sul punto le sezioni unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 15979/22 hanno ritenuto valida la notifica, ove la stessa abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese.
Del resto in ordine alla riferibilità della cartella alla pubblica amministrazione è sufficiente richiamare la più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del D.p.r. n. 602/1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (cfr. Cass. civ., n. 25773/2014).
D'altro canto, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21-octies della l. n. 241/1990 (cfr. Cass. civ., n. 27561/2018).
In tale ottica anche l'eccezione di carenza di motivazione deve essere disattesa.
Parimenti priva di pregio si rivela l'ulteriore eccezione di parte ricorrente per mancata notifica dell'atto prodromico, visto che la stessa non è stata preceduta dalla formale comunicazione dell'esito del controllo.
L'eccezione è decisamente smentita da parte resistente che ha documentato la rituale consegna, a mezzo pec, all'indirizzo sopra indicato, nelle date dell'8.10.2023, del 17.01.2024 e dell'11.04.2023, delle 3 comunicazioni di irregolarità prodromiche alla cartella.
Ad ogni modo occorre ricordare che in caso di liquidazione delle imposte in esito al controllo della dichiarazione secondo procedure automatizzate, così come è avvenuto nel caso in esame (54-bis del Dpr
633/1972, in materia di Iva), l'ufficio finanziario ha l'obbligo di instaurare il contraddittorio con il contribuente, prima dell'iscrizione a ruolo, soltanto qualora emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, mentre tale obbligo viene meno in caso di mera tardività del versamento delle imposte dovute, con la conseguente esclusione dei presupposti per ottenere la riduzione a un terzo delle sanzioni amministrative.
Questo il principio di diritto è stato ripetutamente affermato dalla Suprema Corte che anche di recente ha inteso dare continuità a un filone giurisprudenziale ampiamente consolidato ribadendo che , in materia di riscossione, ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti (Sez. 5, n. 13759 del 06/07/2016; Ric. 2017 n. 29862 sez. MT - ud.
16-04-2019; Sez. 6 , ord. nr. 17479 del 28/06/2019 e, da ultimo, Sez.
5 - Ord. n. 18405 del 30/06/2021 )
Alla luce dei principi di diritto appena enuncianti non v'è chi non veda come poiché nel caso di specie la cartella di pagamento impugnata scaturisce dal controllo ex art.54 bis DPR 600/73 sulle dichiarazioni periodiche ai fini IVA anno 2023 nei relativi riquadri relativi al primo, il secondo ed il terzo trimestre del suddetto anno di imposta (cfr. allegati) ma non versate la comunicazione di irregolarità non è prescritta e non è obbligatoria.
Per tutto quanto sopra esposto, questa Corte ritiene che il ricorso sia infondato e vada rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in E 1500,00 spese generali comprese oltre oneri accessori se dovuti
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA ETTORE, Presidente
RA SO, RE
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6676/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Via Raiola, 48/50 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240152997741000 IVA-ALTRO 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1224/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, propone ricorso avverso la cartella di pagamento in epigrafe indicata, notificata il 16.01.2025, avente ad oggetto il mancato versamento dell'IVA recuperata a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis del DPR n 633/72 delle comunicazioni periodiche Iva anno 2023 con cui si appurava che la controparte non effettuava il versamento di quanto dalla stessa dichiarato dovuto per il primo, il secondo ed il terzo trimestre del suddetto anno di imposta per un importo complessivo, comprensivo di interessi e sanzioni, di €.21.927,65 chiedendone, previa sospensione, l'annullamento, vinte le spese.
Il ricorrente, in particolare, deduce l'irrituale notifica della cartella di pagamento, l'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico, il difetto di motivazione e il difetto di sottoscrizione della cartella.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli che rivendica la rituale notifica della sottesa comunicazione di irregolarità e della cartella impugnata nonché l'infondatezza delle ulteriori eccezioni di parte ricorrente.
In data 23.06.2025 veniva rigettata l'istanza di sospensione difettando il periculum in mora.
All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, all'esito della discussione in pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso ritiene la Corte che il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Preliminarmente prive di pregio, a parere del Collegio, si rivelano le censure di parte ricorrente inerenti alla irritualità della notifica della cartella impugnata.
Tale primo motivo di ricorso è palesemente infondato.
Ed invero, l'Agenzia delle Entrate ha fornito prova documentale della rituale notifica a mezzo Pec, all'indirizzo di posta elettronica certificata "" "Email_4" corrispondente a quello del ricorrente, della cartella di pagamento sottesa all'intimazione impugnata.
Rileva il Collegio che, in ossequio al consolidato orientamento della Suprema Corte, la la notifica a mezzo
PEC - della cartella di pagamento - è pienamente ammessa dal nostro ordinamento e garantisce l'integrità del contenuto e degli eventuali allegati. L'art. 26 del D.p.r. n. 602/1973 dispone, infatti, che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.p.r. n. 68/2005, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI- PEC), ovvero, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta”.
La notifica a mezzo PEC presenta, infatti, rispetto a quella effettuata secondo i canali tradizionali, caratteristiche ulteriori che permettono di risalire con certezza al mittente del documento e, quindi, all'autorità da cui lo stesso proviene.
Essendo stata, inoltre, la notifica sicuramente ricevuta dall'indirizzo del destinatario è, peraltro, invocabile il principio di raggiungimento dello scopo che rende irrilevante gli eventuali vizi di notifica.
Inoltre, la notifica dell'atto costituisce condizione di efficacia ma non di validità dello stesso. Il vizio della notificazione di un atto tributario determina solo la preclusione della "efficacia" del provvedimento ma non incide affatto sull'esistenza" dello stesso (Cass., un., 5 ottobre 2004 n. 19854; Cass. Civile, Sez. Trib. n.
16370/2012), né tantomeno costituisce, di per sé, un vizio dell'atto stesso.
Giova, peraltro, ricordare che, sul punto le sezioni unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 15979/22 hanno ritenuto valida la notifica, ove la stessa abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese.
Del resto in ordine alla riferibilità della cartella alla pubblica amministrazione è sufficiente richiamare la più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del D.p.r. n. 602/1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (cfr. Cass. civ., n. 25773/2014).
D'altro canto, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21-octies della l. n. 241/1990 (cfr. Cass. civ., n. 27561/2018).
In tale ottica anche l'eccezione di carenza di motivazione deve essere disattesa.
Parimenti priva di pregio si rivela l'ulteriore eccezione di parte ricorrente per mancata notifica dell'atto prodromico, visto che la stessa non è stata preceduta dalla formale comunicazione dell'esito del controllo.
L'eccezione è decisamente smentita da parte resistente che ha documentato la rituale consegna, a mezzo pec, all'indirizzo sopra indicato, nelle date dell'8.10.2023, del 17.01.2024 e dell'11.04.2023, delle 3 comunicazioni di irregolarità prodromiche alla cartella.
Ad ogni modo occorre ricordare che in caso di liquidazione delle imposte in esito al controllo della dichiarazione secondo procedure automatizzate, così come è avvenuto nel caso in esame (54-bis del Dpr
633/1972, in materia di Iva), l'ufficio finanziario ha l'obbligo di instaurare il contraddittorio con il contribuente, prima dell'iscrizione a ruolo, soltanto qualora emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, mentre tale obbligo viene meno in caso di mera tardività del versamento delle imposte dovute, con la conseguente esclusione dei presupposti per ottenere la riduzione a un terzo delle sanzioni amministrative.
Questo il principio di diritto è stato ripetutamente affermato dalla Suprema Corte che anche di recente ha inteso dare continuità a un filone giurisprudenziale ampiamente consolidato ribadendo che , in materia di riscossione, ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti (Sez. 5, n. 13759 del 06/07/2016; Ric. 2017 n. 29862 sez. MT - ud.
16-04-2019; Sez. 6 , ord. nr. 17479 del 28/06/2019 e, da ultimo, Sez.
5 - Ord. n. 18405 del 30/06/2021 )
Alla luce dei principi di diritto appena enuncianti non v'è chi non veda come poiché nel caso di specie la cartella di pagamento impugnata scaturisce dal controllo ex art.54 bis DPR 600/73 sulle dichiarazioni periodiche ai fini IVA anno 2023 nei relativi riquadri relativi al primo, il secondo ed il terzo trimestre del suddetto anno di imposta (cfr. allegati) ma non versate la comunicazione di irregolarità non è prescritta e non è obbligatoria.
Per tutto quanto sopra esposto, questa Corte ritiene che il ricorso sia infondato e vada rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in E 1500,00 spese generali comprese oltre oneri accessori se dovuti