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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 332/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CONTI ROBERTO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2941/2024 depositato il 23/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210061798003000 BOLLO 2018
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2021-000639 BOLLO AUTO 2018
- RUOLO n. 2021-000700 BOLLO AUTO 2018
- RUOLO n. 000639 DEL 2021 BOLLO AUTO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la Cartella di Pagamento n. 29120210061798003000 (Cfr. All. 1) - emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, Agente della Riscossione - Provincia di Agrigento e notificata il giorno 27.05.2024 (Cfr. All. 2) e ritirata presso il competente Ufficio del Comuna di Agrigento in data 29.05.2024 (Cfr. All. 3) - dell'importo complessivo di euro 1.080,12 così dettagliatamente distinto: euro 1.042,94 (euro 777,25 al netto di interessi e sanzioni) per l'omesso pagamento della Tassa
Automobilistica anno 2018 per n. 3 autovetture targate e meglio indicate in ricorso. Ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato per mancata previa notifica degli avvisi di accertamento e comunque per difetto di motivazione, intervenuta decadenza ed in estremo subordine la parziale erroneità del compito relativo alla tassa di una delle tre autovetture alienata il 22.6.2018.
L'Agenzia delle entrate riscossione, costituitasi, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Anche la Regione Siciliana, Assessorato Economia della Regione Siciliana, Dipartimento Finanze e
Credito, costituitasi, ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva e comunque l'infondatezza del ricorso.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 23.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per l'assorbente censura, esposta dal ricorrente, relativa al decorso della prescrizione che, rispetto al tributo in discussione innanzi a questa Corte di giustizia- tassa automobilistica relativa all'anno 2018- è di tre anni, in forza dell'art. 5 d.l. 953/1982- la notifica della cartella di pagamento avvenuta nel giugno 2024 è sicuramente tardiva, anche rispetto alla legislazione anticovid pure evocata dall'Agenzia delle entrate riscossione che, proprio sulla base della ricostruzione indicata dal resistente, ha determinato la proroga fino al 31.12.2023 del termine di prescrizione anzidetto- in relazione all'art. 12 del
D.lgs n.159/2015 - che viene esplicitamente richiamato dallo stesso art.68, comma 1 del D.L.n.18/2020- come più volte affermato da questa Corte di giustizia tributaria.
Sulla base di tale considerazione, assorbente rispetto ad ogni altra censura, il ricorso va accolto e l'atto impugnato deve essere annullato.
Le spese seguono la soccombenza dell'Agenzia delle entrate riscossione e della Regione Siciliana.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna in solido l'Agenzia delle entrate riscossione e la
Regione Siciliana Assessorato Economia della Regione Siciliana, Dipartimento Finanze e Credito al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del ricorrente in euro 400.00 per compensi.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CONTI ROBERTO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2941/2024 depositato il 23/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210061798003000 BOLLO 2018
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2021-000639 BOLLO AUTO 2018
- RUOLO n. 2021-000700 BOLLO AUTO 2018
- RUOLO n. 000639 DEL 2021 BOLLO AUTO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la Cartella di Pagamento n. 29120210061798003000 (Cfr. All. 1) - emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, Agente della Riscossione - Provincia di Agrigento e notificata il giorno 27.05.2024 (Cfr. All. 2) e ritirata presso il competente Ufficio del Comuna di Agrigento in data 29.05.2024 (Cfr. All. 3) - dell'importo complessivo di euro 1.080,12 così dettagliatamente distinto: euro 1.042,94 (euro 777,25 al netto di interessi e sanzioni) per l'omesso pagamento della Tassa
Automobilistica anno 2018 per n. 3 autovetture targate e meglio indicate in ricorso. Ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato per mancata previa notifica degli avvisi di accertamento e comunque per difetto di motivazione, intervenuta decadenza ed in estremo subordine la parziale erroneità del compito relativo alla tassa di una delle tre autovetture alienata il 22.6.2018.
L'Agenzia delle entrate riscossione, costituitasi, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Anche la Regione Siciliana, Assessorato Economia della Regione Siciliana, Dipartimento Finanze e
Credito, costituitasi, ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva e comunque l'infondatezza del ricorso.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 23.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per l'assorbente censura, esposta dal ricorrente, relativa al decorso della prescrizione che, rispetto al tributo in discussione innanzi a questa Corte di giustizia- tassa automobilistica relativa all'anno 2018- è di tre anni, in forza dell'art. 5 d.l. 953/1982- la notifica della cartella di pagamento avvenuta nel giugno 2024 è sicuramente tardiva, anche rispetto alla legislazione anticovid pure evocata dall'Agenzia delle entrate riscossione che, proprio sulla base della ricostruzione indicata dal resistente, ha determinato la proroga fino al 31.12.2023 del termine di prescrizione anzidetto- in relazione all'art. 12 del
D.lgs n.159/2015 - che viene esplicitamente richiamato dallo stesso art.68, comma 1 del D.L.n.18/2020- come più volte affermato da questa Corte di giustizia tributaria.
Sulla base di tale considerazione, assorbente rispetto ad ogni altra censura, il ricorso va accolto e l'atto impugnato deve essere annullato.
Le spese seguono la soccombenza dell'Agenzia delle entrate riscossione e della Regione Siciliana.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna in solido l'Agenzia delle entrate riscossione e la
Regione Siciliana Assessorato Economia della Regione Siciliana, Dipartimento Finanze e Credito al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del ricorrente in euro 400.00 per compensi.