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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/01/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10857/2023 R.G. avente ad oggetto stabilizzazione ex art. 20 d.lgs.
n.75/2017
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato dall'avv. Cristiano Curatolo del foro di Caltanissetta, d'intesa con l'avv.
Vincenzo Randazzo del foro di Caltagirone, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Caltagirone via Edmondo de Amicis n. 21, come da mandato versato in atti telematici
RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Commissario Straordinario pro tempore, con sede in , via S. Maria La Grande n.5, cod. CP_1
fisc.: , rappresentata e difesa dall'avv. Filippa Morina ed elettivamente P.IVA_1
domiciliata in via S. Maria La Grande n.5 presso l'U.O.C. , giusta CP_1 Controparte_2
procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate in atti telematici a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 20.10.2023, in breve, Pt_1
ha premesso:
[...]
- “di aver svolto/svolgere c/o l' dal CP_1 Controparte_3
16/07/2018 al 31/08/2020 operatore informatico con contratto libero professionale (area tecnica); dal 01/09/2020 al 30/03/2021 operatore informatico con contratto ex art.15 octies
(area tecnica); dal 31/03/2021 alla data attuale collaboratore ingegnere con contratto co.co.co. per emergenza covid (area tecnica)”;
- di aver partecipato alla procedura di cui all'“avviso per la ricognizione del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti per la stabilizzazione visto ex art. 20 commi 1, 2,
10, 11 e 11 bis d.lgs. n.75/2017 -settembre 2022-”;
- di esser stato escluso con la seguente motivazione “In relazione alla manifestazione di interesse e connessa dichiarazione da Ella presentata a mezzo PEC per il procedimento in oggetto, si comunica che la S.V. è stata esclusa dalla procedura di che trattasi poiché non in possesso dei requisiti al 31.12.2022 richiesti ex lege ex comma 1 o comma 2 art. 20 D.Lgs.
75/2017, in particolare per la motivazione di cui di seguito: contratti flessibili di durata inferiore ai tre anni negli ultimi otto anni per entrambi i profili non cumulabili”.
Conseguentemente, il ricorrente ha dedotto in ordine alla competenza del giudice adito a trattare le causa di stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari alle dipendenze di una pubblica amministrazione e, ritenuti sussistenti i presupposti legittimanti la stabilizzazione della propria posizione lavorativa a norma dell'art. 20 comma 1 e comma 2 del d.l.gs n.75/2017 per aver svolto, in forza dei contratti conclusi con la parte convenuta, per “più di 3 anni negli ultimi 8 Cont alle dipendenze dell' sempre … le stesse competenze e mansioni”, ha impugnato la richiamata delibera di esclusione, in quanto essa “non solo viola l'espresso onere motivazione disposto dall'art. 10 bis della L. 241/1990, ma altresì è il risultato … di un'attività istruttoria e valutativa del tutto omessa quanto a elementi decisivi per la (sua) posizione”, altresì assumendo, stante che le aziende sanitarie sono legittimate ad indire concorsi o procedere direttamente alla stabilizzazione dei lavoratori in possesso al 31 dicembre 2022 di 36 mesi di servizio negli ultimi otto anni, che “Appare … discriminante la possibilità conferita ad altri lavoratori riconducibili alla medesima categoria professionale a dispetto della medesima area
… di vedersi stabilizzati semplicemente interpretando erroneamente quanto descritto dalla legge”.
In considerazione di quanto precede, ha convenuto in giudizio l Pt_1 [...]
per sentire “… Accertata l'illegittimità e/o la nullità per difetto di Controparte_4
Pagina 2 motivazione del provvedimento che ha determinato l'esclusione della procedura di stabilizzazione ex art. 20, D.Lgs. 75/2017 -avviso del 05.10.2022- emessa il 08.05.2023 e notificata il 09.05.2023, … adottare ogni conseguente statuizione ai fini della (sua) stabilizzazione … nella propria situazione giuridica soggettiva, spettando allo stesso la stabilizzazione del posto di lavoro tutt'oggi pendente presso l'Amministrazione avendo maturato i requisiti previsti dalla legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del(l') … avvocato e procuratore”.
In data 26.02.2024 si è costituita l' depositando nel Controparte_4
fascicolo telematico memoria difensiva con la quale, dopo aver ricostruito la dinamica dei fatti di causa, in sintesi, ha eccepito:
- la tardività e l'irritualità della richiesta di annullamento degli atti aventi ad oggetto l'esclusione dalla procedura di stabilizzazione ex art. 20 d.lgs. 75/2017, avendo proposto il ricorrente l'iniziativa giudiziaria che ci occupa un anno dopo l'avviso e sei mesi dopo la pubblicazione della delibera;
- l'infondatezza delle pretese, atteso che il ricorrente non ha raggiunto il requisito oggettivo dei 36 mesi di attività lavorativa prestata nel medesimo profilo, avendo lavorato “dal
16/07/2018 al 30/03/2021 nel profilo di operatore informatico cat. B con contratti flessibili
(titolo di studio richiesto: licenza media) per un totale di 32 mesi e mezzo;
- dal 31/03/2021 al
31/12/2022 nel profilo di collaboratore ingegnere cat. D con contratti flessibili (titolo di studio richiesto: laurea) per un totale di 21 mesi” e, perciò, reso mansioni assolutamente diverse e riconducibili ad altrettanto diverse categorie del personale del SSN per i quali il titolo di studio di accesso richiesto è differente: licenza media per il profilo di operatore informatico e laurea per il profilo collaboratore ingegnere;
- l'infondatezza dell'assunto difetto di motivazione, in quanto sia nella delibera del
28.4.2023 n. 678 sia nella nota di esclusione prot. del 8.5.2023 n. 103869 è stato spiegato che la mancata stabilizzazione è dipesa dalla stipulazione da parte del ricorrente di “contratti flessibili di durata inferiore ai tre anni negli ultimi otto anni per entrambi i profili non cumulabili”.
Su tali premesse, l'Amministrazione resistente ha chiesto di “- Dichiarare la tardività e irritualità della impugnazione dell'avviso di stabilizzazione del 5.10.2022 e della delibera di esclusione n. 678 del 28.4.2023; Ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità può essere attribuita all' per i fatti narrati nel ricorso, conseguentemente, e per l'effetto, CP_1 rigettare il ricorso …”.
All'esito della prima udienza, tenutasi il 17.04.2024, è stato sollecitato il contraddittorio tra le parti in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro
Pagina 3 stante che le domande di cui al ricorso sono state proposte a norma del comma 1 e del comma 2 dell'art.20 del d.lgs. n.75/2017; quindi, il giudizio che ci occupa è stato istruito mediante l'acquisizione di prove documentali e, all'udienza del 15.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dall'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione codicistica da ultimo richiamata.
_____________________
In punto di diritto, va premesso che l'art. 20 del d.lgs. 25.05.2017 n.75, rubricato
“superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”, nel testo vigente ratione temporis stabilisce, per quanto qui interessa, che “1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del
2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
2. Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del
2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
Pagina 4 b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso. …”, precisando, ancora, ai commi 10 e seguenti che “10. Per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al
31 dicembre 2019 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre
2020 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al comma
10, nonché al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca. 11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. … Ai fini del presente comma il termine per il conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2022, fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha priorità il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
La Suprema Corte, soffermandosi sulla disamina del diverso iter procedurale previsto per la stabilizzazione dei lavoratori precari dai commi 1 e 2 del richiamato art. 20, ha chiarito che la procedura di cui al comma 1 non ha natura concorsuale, “individuando il legislatore un percorso per l'assunzione in presenza di determinati requisiti (oggettivi e soggettivi). Quella di cui al comma 2 è una procedura concorsuale. … Come già da tempo evidenziato da questa
Corte (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16041) con riferimento alla procedura di stabilizzazione prevista dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 520, il termine concorsuale va inteso in senso restrittivo, dovendo identificarsi la procedura concorsuale esclusivamente in quella caratterizzata dall'emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito, la cui approvazione, individuando i
"vincitorì, rappresenta l'atto terminale del procedimento preordinato alla selezione dei soggetti idonei. Pacificamente, sono concorsuali sia le procedure connotate dall'espletamento di prove
Pagina 5 stricto sensu intese, ma comunque libere nella modalità, purché la procedura concreti una selezione tra diversi aspiranti (Cass., Sez. Un., 8 maggio 2007, n, 10374); sia i concorsi per soli titoli (cfr. Cass., Sez. Un., 1 marzo 2006, n. 4517). Non concretano, perciò, procedure concorsuali le assunzioni in esito a procedimenti di diverso tipo: assunzioni dirette, procedure di mera verifica di idoneità dei soggetti da assumere, in quanto titolari di riserva o iscritti in apposita lista, giacché il possesso dei requisiti e l'idoneità si valutano in termini assoluti, senza originare una graduatoria di merito. Secondo l'indicato criterio, non è procedura concorsuale l'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti normativamente predeterminati, preordinata al conferimento di posti lavoro che si renderanno disponibili (si vadano con riferimento alle graduatorie permanenti della scuola,
Cass., Sez. Un., 22 luglio 2003, n. 11404; Cass., Sez. Un., 3 febbraio 2004, n. 1989; Cass., Sez.
Un., 20 giugno 2007, n. 14290; Cass., Sez. Un., 13 febbraio 2008, n. 3399; Cass., Sez. Un., 13 febbraio 2008, n. 3401).
L'applicazione di questi principi richiede che sia indagato il contenuto delle disposizioni di legge in tema di cd. "stabilizzazione".
Esito dell'indagine è stato, nella decisione delle S.U. n. 10641/2010, che, con riguardo all'ipotesi di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519, mentre si è certamente in presenza di una fattispecie di assunzione nell'accezione sopra delineata (passaggio dallo status di personale precario a quello di ruolo), si esula, invece, dall'ambito della procedura concorsuale. … Riprendendo e confermando i principi affermati nel 2010, nelle successive pronunce, le Sezioni Unite, a seconda dei casi sottoposti al proprio esame, hanno concluso per la giurisdizione del Giudice ordinario ovvero per quella del Giudice amministrativo. …
Nella fattispecie qui all'esame si discute di una stabilizzazione indetta ai sensi del D.Lgs. n.
75 del 2017, art. 20, comma 1, (costruito, come detto, in modo del tutto analogo alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519 - id est comma 559 -) per la quale non è prevista alcuna procedura concorsuale, bensì esclusivamente un percorso assunzionale che, per la bipartizione sopra ricordata, riguarda dipendenti già reclutati a tempo determinato mediante procedure concorsuali e nell'ambito del quale la P.A., sulla base di un'attualizzata programmazione del fabbisogno e nei limiti dei vincoli di spesa pubblica, una volta esercitata la facoltà di fare luogo al processo di stabilizzazione, deve soltanto verificare la sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge, senza, quindi, esercitare alcun pubblico potere.
A termini della indicata disposizione, del resto, l'Amministrazione non bandisce un concorso, ma si limita a dare avviso della procedura di stabilizzazione e della possibilità degli
Pagina 6 interessati di presentare la domanda” (così, tra le varie, in motivazione, Cass. Sez. Unite
21.12.2021, n. 40953).
In applicazione dei superiori principi, diversamente, il meccanismo di stabilizzazione previsto dall'art. 20 comma 2 del d.lgs. n. 75/2017 si connota come una procedura concorsuale selettiva che presuppone lo svolgimento di prove di tipo concorsuale e valutazioni discrezionali attinenti ai requisiti e al merito, con conseguente sussistenza di posizioni di interesse legittimo
(Cons. Stato 20.06.2022, n. 5013).
Ne consegue che la procedura della stabilizzazione di cui al comma 2 dell'art. 20 sopra citato “non può intendersi come conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, con il mantenimento delle condizioni in essere;
si tratta, infatti, pur sempre di ipotesi di stabilizzazione del rapporto precario, che dà luogo, a seguito di superamento della selezione concorsuale, ad una nuova assunzione, rispetto alla quale l'esistenza di un contratto a tempo determinato costituisce un mero presupposto (cfr., sul punto, Cons. giust. amm. Sicilia,
27/03/2017, n. 144). Diversamente opinando, risulterebbe violato, mediante uno slittamento funzionale inammissibile, il divieto di trasformazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato previsto nell'ambito del pubblico impiego” (di recente, tra le tante, 05.06.2023, n. 406). Parte_2
Nella fattispecie concreta, il ricorrente ha preso parte alla procedura di stabilizzazione indetta con l'avviso di stabilizzazione –settembre 2022, affermando nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dallo stesso il 10.10.2022 di essere “titolare di contratto flessibile con l' in data successiva al 28 agosto 2015 Controparte_4
nel profilo professionale operatore informatico e collaboratore ingegnere, disciplina
(eventuale) tecnica e che ha maturato alla data del 10.10.2022 almeno tre anni di contratto, anche continuativi e non, negli ultimi otto anni, presso l' o altre CP_1 amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale” e “in particolare, dichiara(ndo) che il servizio svolto/da svolgere presso questa e/o altre amministrazioni del Servizio CP_4
Sanitario Nazionale nel suddetto profilo è il seguente con la relativa tipologia di contratto: data inizio servizio 16/07/2018 data fine servizio 31/08/2020 contratto libero CP_1
professionale; data inizio servizio 01/09/2020 data fine servizio 30/03/2021 CP_1
Cont [... contratto ex art.15 octies;
data inizio servizio 31/03/2021 data fine servizio “in corso”
contratto co.co.co.” (v. doc. 2 del fascicolo di parte telematico di ). CP_1 Pt_1
I dati dichiarati dal ricorrente sono stati confermati dall'Amministrazione resistente, precisando che quest'ultimo in forza dei primi due contratti flessibili ha reso dal 16.07.2018 al
30.03.2021 prestazioni nel profilo di operatore informatico cat. B (titolo di studio richiesto:
Pagina 7 licenza media) per un totale di 32 mesi e mezzo, mentre, con il terzo contratto di collaborazione continuata e continuativa, efficace dal 31.03.2021 al 31.12.2022, ha reso prestazioni appartenenti al profilo di collaboratore ingegnere cat. D (titolo di studio richiesto: laurea) per un totale di 21 mesi.
A norma del disposto dell'art. 5 c.p.c. giova ricordare che “La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo”.
Alla luce di quanto precede, le argomentazioni difensive spiegate dalla parte ricorrente con le note depositate il 9.01.2025 muovendo dall'asserita indifferenza della titolarità di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di contratti di lavoro “flessibili” –alla tipologia dei quali vanno ricondotti i contratti di collaborazione azionati a fondamento del ricorso- non giovano a radicare la competenza giurisdizionale del giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro a conoscere le domande di cui al ricorso, proprio perché i requisiti azionati (rectius titolarità di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso concluso in data successiva all'entrata in vigore della l. n. 124/2015, e l'efficacia del rapporto negoziale, anche non continuativa di almeno tre anni di contratto, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso), per legge, assumono pregio unicamente nell'ambito di un procedura di stabilizzazione indetta ai sensi dell'art. 20 comma 2 del d.lgs.
n.75/2017.
In questa prospettiva, del resto, non è superfluo sottolineare che la previsione del comma 1 del citato art. 20 costituisce norma eccezionale rispetto alla regola generale, di rilevanza costituzionale, dell'assunzione, nel settore del pubblico impiego, del personale mediante l'espletamento di una procedura concorsuale da svolgersi nel rispetto dei criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità sanciti dall'art. 97 Cost.. Da questo punto di vista, le Corti superiori hanno costantemente ribadito la piena compatibilità di un regime differenziato pubblico/privato sia con il canone costituzionale del principio di eguaglianza sia con i principi comunitari e, per quanto qui giova notare, dell'esclusione nel settore del pubblico impiego della conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato in caso di eventuale violazione delle norme sul contratto a termine (Cass. 19.02.2019, n. 4801/2019; conf., senza condizioni, in plurime pronunce nel corso del tempo, Cass. Sez. Unite 15.03.2016, n. 5072;
Cass. 2.08.2016, n. 16095; Cass. 6.04.2017, n. 8927).
Nel contesto considerato, va da sé che il perimetro applicativo del disposto del comma 1 dell'art. 20 del d.lgs. n.75/2017 non possa essere dilatato oltre i casi e i tempi ivi considerati,
Pagina 8 ma al fine di assicurare coerenza sistemica con gli artt. 3 e 97 Cost. deve essere oggetto di una interpretazione restrittiva, con la conseguenza che, nell'ambito di esso, non può ascriversi rilievo alcuno alla titolarità di forme negoziali ulteriori e diverse dal contratto di lavoro subordinato a termine né tanto meno alla titolarità di eventuali contratti de quibus stipulati senza aver preso parte a procedure concorsuali o comunque con soggetti collocatesi nelle graduatorie di concorso tra i “non idonei”; parimenti, esorbitano dal processo di stabilizzazione coloro che non sono in sevizio in epoca successiva alla data del 28.08.2015 e non hanno maturato alle dipendenze della pubblica amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
Nella fattispecie concreta, dunque, non sarebbe neppure ipotizzabile l'acceso del ricorrente ad una stabilizzazione diretta, non essendo stato allegato in ricorso –né articolati mezzi di prova tesi a sostenere – che sul piano sostanziale i rapporti di lavoro conclusi con la parte resistente avessero natura subordinata e neppure è stato provato che la conclusione di tali negozi sia avvenuta all'esito di procedure selettive, delle quali sia stata offerta adeguata pubblicità ed imparzialità, oltre che garantita l'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti di verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali in relazione alla posizione da ricoprire, rimettendone la relativa valutazione tramite commissioni di esperti di comprovata competenza nelle materie di concorso scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranee alle medesime.
Ad abundantiam, la giurisprudenza di legittimità sia pure con riferimento all'art.1 comma
519 della l. n. 296/2006 ha affermato che “In tema di stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato, lo svolgimento in via di fatto di prestazioni di natura subordinata, rese in difformità rispetto alla qualificazione formale del rapporto intercorso fra le parti, non è valorizzabile ai fini dell'accesso alla procedura, atteso che le norme sulla stabilizzazione, prevedendo un regime speciale di reclutamento finalizzato a sanare situazioni di precariato formalizzate, costituiscono una deroga al principio dell'accesso mediante concorso, di cui all'art. 97 Cost., e devono pertanto considerarsi tassative, non potendo applicarsi, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, oltre i casi da esse regolati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito nella parte in cui era stata rigettata la domanda - volta al conseguimento del diritto alla stabilizzazione presso una azienda sanitaria
- proposta da una lavoratrice impiegata presso un laboratorio di analisi per oltre quattro anni, dapprima quale lavoratrice socialmente utile, poi come volontaria e, infine, in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa)” (Cass. 10.03.2021 n. 6718; conf. Cass.
2.10.2020 n.21200).
Pagina 9 In considerazione di quanto precede, va declinata la giurisdizione del Tribunale adito a favore del giudice amministrativo.
Le spese processuali restano compensate stante la complessità delle tematiche che hanno condotto ad una decisione in rito a seguito dell'eccezione di carenza di giurisdizione rilevata d'ufficio da questo giudice
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro in favore del giudice amministrativo in merito alla cognizione della domanda di stabilizzazione avanzata in ricorso ai sensi del comma 2 del d.lgs. n.75/2017.
COMPENSA per intero le spese di lite tra le parti
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, 16.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
Pagina 10