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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/04/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TR Ordinario di IC
Il TR Ordinario di IC , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente SENTENZA definitivamente provvedendo nella causa n.2808/2023 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 30.5.2023 da: C.F. ), residente in [...] C.F._1
Vecchia n. 29, c.a.p. 36075, Montecchio OR (VI), C.F. ), residente in [...] C.F._2
Paglierina Vecchia n. 31, c.a.p. 36075, Montecchio OR (VI), C.F. ), residente in [...] C.F._3
Vecchia n. 29, c.a.p. 36075, Montecchio OR (VI), C.F. ), residente in [...] C.F._4
Cavour n. 12/A, c.a.p. 36075, Montecchio OR (VI), (C.F. ), residente in [...] C.F._5
Tridentina n. 57, c.a.p. 36050, Sovizzo (VI), tutti rappresentati e difesi dall'avv. FABIO DE BLASIO (c.f. ; C.F._6
del foro di Padova ed elettivamente Email_1 domiciliati presso lo studio dell'avv. FRANCESCO MARIA PONCATO in via Grotto n. 37, c.a.p. 36100, IC - attori opponenti CONTRO (C.F.: ), Controparte_6 P.IVA_1 con sede in , piazza Salimbeni, 3, iscritta nel Registro delle Imprese di al CP_6 CP_6
n. , iscritta all'albo delle Banche e Capogruppo Gruppo BArio P.IVA_1
, cod. gruppo e banca 1030.6 – in proprio, ma, in relazione Controparte_6 al finanziamento CDP n. 741735098, anche in nome e nell'esclusivo interesse di
, con sede in Roma, via Goito, 4, c.f. n. , Controparte_7 P.IVA_2 attuale titolare del credito in forza di contratto di “cessione in garanzia di crediti” del Contro 30.10.2014, in virtù della convenzione tra ABI e (c.d. Piattaforma Imprese) sottoscritta il 5.8.2014, alla quale la aderiva il 30.10.2014, e atto di CP_6
“accettazione di cessione” del 23.2.2016 – rappresentata e difesa, giusta procura allegata, conferita dalla dott.ssa Maria Grazia Laporta, c.f. , CodiceFiscale_7 nata il [...] a Lecce, in [...] con funzione “credito problematico” di , con livello di procura E5 Controparte_6
(doc. 18)1, in forza di procura speciale in data 17.4.2023 a rogito del dott. Per_1
notaio in , rep. n. 42.423 e racc. n. 21.712 (doc. 19) - dall'avvocato
[...] CP_6
MICHELE FONTANA, c.f. , indirizzo PEC CodiceFiscale_8
Email_2 convenuta opposta 1 In punto : opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni delle parti:
CONCLUSIONI PER GLI ATTORI OPPONENTI Voglia l'intestato TR, ritenuta la propria competenza e rigettata ogni avversa domanda, istanza ed eccezione,
- accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande ex adverso proposte per difetto della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 ovvero sospendere il presente giudizio assegnando alle parti un termine per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione;
- revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 845/2023 ing., emesso dal TR di IC in data 14.4.2023, e rigettare ogni domanda di controparte nei confronti dei sigg. Controparte_1
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
IN VIA ISTRUTTORIA (I) ORDINE DI ESIBIZIONE Si chiede che il Giudice voglia disporre ordine di esibizione dei seguenti documenti nei confronti di Contr
del e di : Controparte_10 Controparte_11
a) l'atto di cessione dell'impianto fotovoltaico da a Controparte_10 [...]
; Controparte_11
b) l'atto di accollo da parte di del finanziamento a medio/lungo Controparte_11 Contr termine “Welcome energy – finanziamento fotovoltaico” già concesso da a Controparte_10 in data 3 dicembre 2010 e l'intero relativo fascicolo contenente l'istruttoria;
[...] Contr c) il “contratto di finanziamento CDP” del 23.2.2016 sottoscritto tra e Controparte_10
(di cui al documento 10 del monitorio) e l'intero relativo fascicolo contenente
[...]
l'istruttoria; Contr d) il contratto di finanziamento senza garanzia ipotecaria concesso da a Controparte_11
nell'anno 2019.
[...]
(II) PROVE PER TESTI Si chiede di essere ammessi a prova per testimoni sui capitoli di prova di seguito formulati:
1) Vero che nel corso del 2010 ha deciso di realizzare un impianto Controparte_10 fotovoltaico sul tetto dell'immobile presso il quale esercitava la propria attività, in modo da beneficiare dei contributi statali? Contr
2) Vero che la realizzazione dell'impianto fotovoltaico necessitava di un finanziamento ed a preteso il rilascio di una fideiussione da parte di tutti i soci di anche Controparte_10 quelli di minoranza (si rammostri al teste il doc. 8)?
Contr 3) Vero che il sig. ha sottoscritto per l contratto di finanziamento del 3 dicembre CP_12
2010, di cui al doc. 8 attoreo, e ha raccolto la firma dei sigg. sulla fideiussione, di cui al doc. CP_10
12 del monitorio?
4) Vero che in occasione della raccolta della firma sulla fideiussione del 3 dicembre 2010, il sig. ha riferito ai sigg. che la garanzia di tutti i soci era necessaria per concedere CP_12 CP_10 alla il finanziamento necessario a realizzare l'impianto Controparte_10 fotovoltaico? (si rammostri al teste il doc. 8)
5) Vero che nella medesima occasione il sig. ha detto ai sigg. he la CP_12 CP_10 fideiussione serviva a garantire la restituzione del prestito concesso alla società Controparte_10
e che ciascuno avrebbe risposto in caso di mancato pagamento per una percentuale
[...] pari alla sua quota di capitale sociale?
6) Vero che nella medesima occasione il sig. ha detto che la garanzia sarebbe servita CP_12 solo per una prima fase, garantendo alla banca che la società avrebbe realizzato l'impianto, e che la
2 fideiussione era una formalità perché l'impianto si pagava da solo? (si rammostrino al teste i docc. 8 e 12)
7) Vero che nella medesima occasione il sig. ha detto ai sigg. he la CP_12 CP_10 fideiussione sarebbe stata liberata non appena il GSE avesse erogato il primo contributo?
8) Vero che Nel marzo del 2019 dichiarando che era necessaria per dare corso all'accollo del mutuo per Contr Contr il fotovoltaico i sigg. e dipendenti di anno chiesto a CP_13 Parte_1
[...] Con di procurare, da tutti i soci della una garanzia per la restituzione del finanziamento che CP_14 Con veniva concesso alla per l'accollo?
9) Vero che La fideiussione datata 18.3.2019 è stata sottoscritta qualche giorno dopo la suddetta data indicata sul documento, presso la sede della Si rammostri al teste Controparte_10 il doc. 13.
10) Vero che I sigg. e hanno riferito agli odierni opponenti sigg. CP_13 Parte_1 CP_10 che la fideiussione datata 18.3.2019 copriva il pagamento delle ultime rate del finanziamento concesso Con per l'impianto fotovoltaico, che la si stava per accollare, e avrebbe sostituito la precedente Con fideiussione dai medesimi sigg. in precedenza rilasciata per la a garanzia del medesimo CP_10 debito? (si rammostri al teste il doc. 10)
Contr Si indicano quali testimoni il sig. e già dipendenti di CP_12 CP_13 Parte_1
IN OGNI CASO con vittoria di spese, compensi professionali e accessori di legge.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA OPPOSTA
in via pregiudiziale e/o preliminare
- quanto alla prospettazione avversaria relativa alla denegata nullità parziale dell'atto di fideiussione ai sensi della normativa antitrust, dichiarare l'incompetenza funzionale del TR di IC in favore del TR delle Imprese di Milano;
in via principale
- rigettata l'opposizione e tutte le domande avversarie giacché infondate in fatto e in diritto, accertati e dichiarati l'esistenza e l'ammontare del credito fatto valere con il decreto ingiuntivo, confermare il decreto ingiuntivo n. 845/23 Ing. e n. 2111/23 R.G. emesso il 12.4.2023 dal TR di IC, Giudice Dott. Silvano Colbacchini, e in ogni caso condannare i signori c.f. , nato il [...] a Controparte_2 CodiceFiscale_9 IC e residente in [...], Controparte_4 c.f. , nato il [...] a [...] e residente in Montecchio OR CodiceFiscale_10 (VI), via Cavour Camillo, 12, lettera A, c.f. , nato il Controparte_1 CodiceFiscale_11
9.3.1972 a IC e residente in [...],
c.f. , nato il [...] a [...] e residente in Controparte_5 CodiceFiscale_12 Sovizzo (VI), via Brigata Tridentina, 57, e c.f. , nato Controparte_3 CodiceFiscale_13 il 28.3.1981 a IC e residente in [...], entro i limiti per ciascuno previsti dalla fideiussione prestata il 3.12.2010, al pagamento in favore della convenuta-opposta dell'importo di Euro 79.816,53 – e/o comunque dell'importo, anche superiore o inferiore, ritenuto di giustizia –, oltre interessi di mora dalle rispettive scadenze sino al saldo, oltre spese della procedura monitoria liquidate in Euro 2.135,00 per compenso ed Euro 406,50 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, oltre successive occorrende;
in ogni caso : con vittoria di compensi e spese di causa, oltre c.p.a. e i.v.a.
3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato gli attori proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n.845/2023 che ingiungeva loro il pagamento, in favore di banca Contro
dell'importo complessivo di € 79.816,53, oltre interessi di mora e spese, in qualità di fideiussori della società debitore Controparte_10 principale per scoperto di conto corrente, anticipi SBF non incassati e saldo di un mutuo. Gli attori opponenti premettevano di essere stati dipendenti della società e soci titolari di una quota “di scarso peso decisionale pari al 10% del capitale”, appartenendo tutti ad un ramo della famiglia che non si occupa della gestione della e di avere quindi la qualifica di consumatori, Controparte_10 che avevano prestato la fideiussione “confidando di dare una mano per mantenere il loro posto di lavoro;
speranza risultata vana”; premettevano anche che “pur avendo una scarsa conoscenza dei fatti, fortemente desiderosi di scongiurare un contenzioso anche a costo di un sacrificio a loro non spettante, gli opponenti avevano formalizzato una proposta transattiva” ma la banca aveva avviato l'azione monitoria. Ciò premesso, opponevano il decreto ingiuntivo eccependo: A ) difetto del potere di rappresentanza-inesistenza della procura ad litem che era stata sottoscritta dalla dott.ssa Maria Grazia Laporta, asseritamente titolare di un livello di procura D5 in forza di procura speciale a rogito del dott. che Persona_1 invece non risultava da tale documento, mentre dal documento denominato
“Attestazione di ruolo” risultava che alla sig.ra spetterebbe il Parte_2 ruolo di “Deliberante con funzione “credito problematico” con livello di procura E5” attestato da tale dott. del quale non era dato comprendere il ruolo. Per_2
B) Carenza di legittimazione attiva di Controparte_6 che aveva dichiarato di agire “in nome e nell'esclusivo interesse di Controparte_7
” con riferimento all'asserito credito per la restituzione del
[...]
“finanziamento chirografario n. 741735098”. C) Violazione della normativa antitrust e del codice del consumo. Decadenza ex art. 1957 c.c. stante l'eccepita nullità parziale delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust , in particolare per la clausola di cui all'art. 6 della fideiussione, la quale riproduce testualmente la disposizione di cui all'art. 6 dello schema negoziale ABI ed infatti recita come segue: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”. Gli attori a dimostrazione dell'applicazione uniforme dello schema negoziale ABI per le fideiussioni omnibus producevano alcuni esempi di fideiussione (doc. 06) da cui emergeva come una pluralità di banche avesse continuato ad utilizzare lo schema negoziale ABI anche dopo il provvedimento n.
4 55/2005 della BA d'IA, e allegavano che “la banca ha agito in giudizio quando i termini di cui all'art. 1957 c.c. erano ampiamente scaduti e ciò con riferimento sia al contratto di mutuo, scaduto il 30.6.2021, sia con riferimento all'anticipo sbf, scaduto il 1.8.2020, sia con riferimento al contratto di conto corrente, il cui affidamento era scaduto il 1.6.2019. In ogni caso la banca ha riferito di aver revocato tutti gli affidamenti nel giugno 2022, quindi il termine di cui all'art. 1957 c.c. era in ogni caso, ampiamente decorso senza che la BA abbia fatto valere tempestivamente le proprie pretese creditorie nei confronti della Società. Altrettanto tardiva era secondo gli attori l'odierna azione promossa contro i garanti, pertanto la
– e con essa e prestiti, erano decadute dal diritto di agire CP_6 Controparte_15 contro i fideiussori, a causa della loro inerzia. e gli odierni attori erano liberati ai sensi dell'art. 1957 c.c. D) Specificità della garanzia, nullità della fideiussione, annullamento per errore, comportamento contrario a buona fede della banca. Exceptio doli. Ciò in quanto secondo gli attori, ad essi soci di minoranza era stato fatto credere, dai funzionari della banca che avevano raccolto le fideiussioni, che le stesse fossero finalizzate a garantire il prestito per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto Contr dell'immobile presso il quale la esercitava la propria attività, in modo da beneficiare dei contributi statali. Infatti nell'art. 13 del “contratto di finanziamento a medio/lungo termine “Welcome energy – finanziamento fotovoltaico” sottoscritto tra
Contro
Contr e la in data 3 dicembre 2010 si legge che “il presente finanziamento è garantito da fidejussioni personali, acquisite fuori atto, dai soci signori CP_14
, , ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5 CP_4
, per Euro 700.000,00 (settecentomila), da sostituirsi, dopo
[...] Controparte_1
l'incasso dei primi contributi GSE, con pegno titoli di nostro gradimento per euro 100.000,00 (centomila)” . La fideiussione era stata dunque presentata come una garanzia specifica, funzionale a garantire la restituzione di un debito specifico, il mutuo di scopo contratto per la costruzione dell'impianto fotovoltaico, e con la rassicurazione che “la fideiussione era una formalità perché l'impianto si pagava da solo”. Infatti la fideiussione aveva la stessa data del contratto di finanziamento e copriva esattamente l'importo ivi indicato. E) Estinzione dell'obbligazione garantita e delle fideiussioni atteso che il GSE aveva puntualmente erogato i contributi e, ciò doveva comportare l'automatica sostituzione delle fideiussioni con un pegno su titoli e l'estinzione automatica delle fideiussioni, come espressamente previsto dall'art. 13 del contratto di finanziamento, cui dichiaravano di voler profittare, avendovi interesse ai sensi dell'art. 1411 c.c.; peraltro il finanziamento per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico era stato estinto anticipatamente: aveva ceduto Controparte_10
l'impianto fotovoltaico alla società proprietaria dell'immobile su cui l'impianto era stato realizzato, la la quale si era assunta il Controparte_11 Contr debito liberando la . Gli attori, che non erano mai stati soci di quest'ultima Contro società, nel marzo del 2019 su richiesta di avevano fornito una garanzia per la Contr
, relativa al pagamento delle ultime rate (debito residuo € 222.063,09) del
5 finanziamento concesso per l'impianto fotovoltaico, e ciò per consentire la
Contr sostituzione del finanziamento precedentemente concesso alla con un nuovo
Contr finanziamento a favore della che aveva acquistato l'impianto fotovoltaico. Tutti
Contr i debiti contratti dalla successivamente alla chiusura del prestito per il fotovoltaico non sarebbero, quindi, garantiti dalla fideiussione degli attori, anche nella denegata ipotesi in cui si ritenga di poterla qualificare come un'efficace fideiussione omnibus. F) Liberazione ex 1956 c.c. perché la BA aveva concesso ulteriore credito alla
Contr
anche dopo l'uscita dell'impianto fotovoltaico dal patrimonio della stessa, avvenuta verosimilmente a fine 2018, concedendo nel febbraio 2019 nuovi affidamenti per addirittura € 205.000 ( doc. 8 fasc. monitorio) ad una società che aveva perso le garanzie patrimoniali, perso fatturato per circa € 700.000 (su ricavi complessivi di appena 2,8 milioni, quindi circa il 25%) e aumentato l'esposizione debitoria per quasi € 500.000 (su debiti per € 3.000.000, quindi un incremento di circa 1/6), con debiti notevolmente superiori al fatturato e il trend era in palese peggioramento. Ciononostante, “la non aveva chiesto alcuna autorizzazione ai CP_6 sigg. ben sapendo che gli stessi a fronte della richiesta sarebbero a dir CP_10 poco trasaliti, essendo certi di non aver mai prestato una fideiussione omnibus e, senza dubbio, avrebbero rifiutato l'autorizzazione per il nuovo credito”. Successivamente “il bilancio 2019 non è stato mai redatto dall'organo amministrativo, gli opponenti hanno smesso di percepire gli stipendi, la società ha cessato la produzione e, infine, è sopraggiunto il fallimento”. G) Mancata dimostrazione del credito. Importi indebiti. Gli attori opponenti ribadivano di non essere a conoscenza dei rapporti intercorsi tra finanziante e finanziato, e le attestazioni prodotte sub docc. 14, 15 e 16 avevano valenza limitata alla sola fase monitoria. H) Inammissibilità di circolazione della fideiussione omnibus in mancanza di apposita accettazione da parte del garante. Per tutti tali motivi di opposizione gli attori chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nulla essendo dovuto.
Parte convenuta- opposta, costituitasi, contestava le eccezioni attoree punto per punto e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
All'esito della prima udienza veniva rigettata l'istanza ex art. 648 cpc, e veniva disposto rinvio, su richiesta delle parti, a fronte della proposta conciliativa avanzata dagli attori opponenti, per eventuale accettazione della convenuta. Tuttavia quest'ultima non accettava la proposta e così la causa, documentalmente istruita, veniva rinviata per la remissione in decisione all'udienza del 1.4.2025.
Nonostante la proposizione, da parte degli attori opponenti, delle varie eccezioni sopra riportate, si ritiene opportuno fare qui applicazione del principio processuale della “ragion più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui è
6 consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. Corte Cass. Sez. U, n. 9936 /2014 e Cass. Sez. V, 363/2019: la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.) Per il principio della ragion più liquida si passa direttamente all'esame del motivo di opposizione sub C) , relativo alla nullità parziale delle fideiussioni prestate dagli attori opponenti e della conseguente decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. Contro A tale eccezione la parte convenuta opposta ha replicato eccependo la incompetenza di questo TR , per essere competente la sezione specializzata per le imprese. Tuttavia secondo la Suprema Corte ( Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 3248 del 02/02/2023) la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale. Nel caso di specie la questione è sollevata dagli attori opponenti, convenuti in senso sostanziale, in via di eccezione, ed è pertanto delibabile da questo tribunale. Va anzitutto evidenziato che gli opponenti pur affermando di avere prodotto, a dimostrazione del loro ruolo nella debitrice principale, il documento denominato
“visura storica in realtà hanno allegato sub doc. Controparte_10
2) la visura di . Tuttavia quest'ultima , odierna convenuta, Controparte_6 non ha contestato che gli odierni opponenti fossero soci di minoranza al 10% e dipendenti della privi di cariche sociali ed Controparte_10 estranei alla amministrazione della ditta. La qualità di dipendenti è dimostrata anche dalle buste paga allegate da cui risulta che percepivano dalla SRL debitrice principale una retribuzione compresa tra euro1569,00 ed euro 1802,00 (doc.11). Quindi la loro posizione, pur non potendosi definire propriamente di “consumatori”, si differenzia da quella dell'altro destinatario del medesimo decreto ingiuntivo, CP_14 anch'egli fideiussore ma socio al 50% della ditta e suo Amministratore (il quale ha proposto separata opposizione al precetto). Gli odierni opponenti , che avevano prestato nel 2010 “fideiussione omnibus” a Contro garanzia dei crediti di verso hanno Controparte_10 sottoscritto un modulo predisposto dalla banca e pienamente conforme allo schema ABI che la BA d'IA aveva sanzionato in quanto in violazione della normativa antitrust ( doc. 4 attoreo: Circolare ABI con le “clausole uniformi” ).
7 Con il provvedimento n.55/2005 BA d'IA (doc.5 attoreo)a conclusione dell'istruttoria condotta, così afferma : “…per la clausola relativa alla rinuncia del fideiussore ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ. e per le c.d. clausole di
“sopravvivenza” della fideiussione non sono emersi elementi che dimostrino l'esistenza di un legame di funzionalità altrettanto stretto. Tali clausole, infatti, hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa. Tutto ciò premesso e considerato: DISPONE a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha composto i precedenti contrasti giurisprudenziali affermando che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. (Cass.SS.UU, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021 . Le disposizioni uniformi non sono illecite in sé, ma nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme così da realizzare una intesa anticoncorrenziale. Tale applicazione uniforme non si è arrestata dopo la decisione della BA d'IA. Parte convenuta ha osservato che gli attori si sono limitati a evocare la corrispondenza tra le clausole presenti nella fideiussione controversa e quelle censurate dalla BA d'IA nel 2005, omettendo di allegare la (denegata) permanenza, fino al 2010, degli elementi costitutivi della contestata ipotesi di illecito anticoncorrenziale. In realtà parte attrice opponente ha prodotto sub doc. 6, allegato all'atto di citazione, vari esempi di fideiussioni su moduli predisposti da varie banche, recanti la medesima clausola, e sottoscritti anche successivamente al 2005 e sino all'epoca di quelle per cui è causa, esempi dai quali appare provata la persistente applicazione uniforme e anticoncorrenziale, che va sanzionata con la nullità parziale non essendovi prova di una diversa volontà delle parti. Infatti come precisato dalla Suprema Corte, la nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine 8 - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa. (Cass.Sez. 1 -
Ordinanza n. 1851 del 25/01/2025 ). Nel caso di specie l'eccezione è stata formulata sin dall'atto di citazione e gli attori hanno sin da subito prodotto le fideiussioni di altre banche che dimostrano la permanenza della pratica uniforme. La nullità parziale della clausola n.6 delle fideiussioni comporta la riespansione della normativa codicistica di cui all'art. 1957 c.c., che prevede la decadenza dell'azione verso il fideiussore qualora il creditore non abbia entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale rivolto le sue istanze verso il debitore principale e diligentemente coltivate. Nel caso di specie il credito azionato dalla banca costituisce la sommatoria di tre crediti: € 4.014,61 per il Conto Corrente Nr: 61125436 (doc. 15 fasc. mon.) con validità fino a revoca (doc.5); € 49.656,50 per nr. 25 ricevute bancarie elettroniche anticipati al Salvo Buon Fine a
[...]
(doc. 15 fasc. mon.) tutte Controparte_16 con scadenza nel 2020; € 26.468,93 per Mutuo Nr: 74173509857 (doc. 16 fasc. mon.) stipulato il 23.2.2016, con rate decorrenti dal 30.6.2016 sino al 30.6.2021.
Quindi la scadenza dell'obbligazione principale va individuata, al più tardi, per il primo credito, nella revoca degli affidamenti, di cui alla raccomandata del 14.6.2022 (doc.22convenuta), e quindi entro il dicembre 2022 la creditrice avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 1957, rivolgere le proprie istanze contro il debitore principale e diligentemente coltivarle. Mentre la giurisprudenza più risalente riteneva necessaria, a tal fine, la proposizione di azione giudiziale, secondo le più recenti pronunce in tema di fideiussione la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale. (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 835 del 13/01/2025 ; Sez. 3 - Ordinanza n. 660 del 10/01/2025 ). Nel caso di specie alla revoca degli affidamenti ha fatto seguito la raccomandata datata 21.7.2022 (doc.22) e la raccomandata del 3.8.2022 (doc. 23), dopodichè non risultano altre iniziative del creditore sino alla domanda di ammissione al passivo del fallimento della debitrice principale, domanda datata 1.4.2023 ma di cui non è nota la data di deposito. Inoltre non risulta che la dichiarazione di fallimento, adottata dal tribunale con sentenza del 13.2.2023, fosse avvenuta su istanza della odierna creditrice. Pertanto la creditrice non ha diligentemente coltivato le proprie istanze nei sei mesi intercorrenti tra il 3.8.2022 e il 9 1.4.2022, e devesi considerare decaduta, con liberazione dei fideiussori odierni attori. Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto revocato, nulla essendo dovuto dagli odierni attori alla convenuta opposta. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e DM 147/2022 , ai valori minimi in base alle attività espletate e alla bassa complessità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 845/2023 nei confronti degli odierni attori opponenti;
2) condanna la convenuta opposta a rifondere agli attori opponenti le spese di lite, liquidate in euro 406,50 per anticipazioni ed euro 7052,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in IC in data 14.4.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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