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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 29/10/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1734 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a in Parte_1 europa, 7 82021 apice Italia presso lo studio dell'Avv.VALENTINO LICCIARDI e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, in persona del legale rapp. p.t., rappresentato\a e difeso\a CP_1 dall'Avv. Sergio Parrella (c.f. – fax 0825/88465771 C.F._1
– p.e.c. che lo rappresenta e difende per Email_1 procura generale alle liti del generale alle liti del 18.6.14, per notar di Napoli, Rep. 17705, Raccolta n. 8545, registrata il 18.6.14 Per_1
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 16/04/2024 conveniva in Parte_1 giudizio l' esponendo di svolgere attività di coltivatrice e di CP_1 aver riportato, a seguito dello svolgimento di tale attività lavorativa,
“ Controparte_2
SPONDILODISCARTROSI, da
[...] qualificarsi come malattia professionale;
che presentava domanda amministrativa per il riconoscimento ma i sanitari CP_1 CP_3 riconoscevano il 4% di postumi e, a seguito di ricorso, il 6%; che i postumi erano da quantificarsi in misura maggiore. Concludeva chiedendo accertarsi la malattia professionale con postumi indennizzabili con condanna dell' al pagamento CP_1 della relativa rendita\indennità oltre interessi, rivalutazione e spese di
1 lite, con distrazione. Regolarmente costituitasi l' si opponeva al ricorso e ne CP_1 chiedeva il rigetto. Disposta ed espletata CTU, la causa veniva decisa con sentenza depositata telematicamente. Ai sensi della L.n.38\2000 art.13, in materia di danno biologico,
“1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno CP_1 sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: (1) a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica.” Ciò premesso, dalla relazione redatta dal CTU è emerso che la patologia lamentata è in rapporto di causalità con l'attività lavorativa svolta e che i postumi sono da quantificarsi nel 6% ovvero esattamente la misura già accordata dall' in sede CP_1 amministrativa. La valutazione operata dal C.T.U. va certamente condivisa in quanto intrinsecamente logica e coerente, scevra da vizi. Tanto premesso il ricorso va rigettato. Rilevato che in atti non è stata rinvenuta la dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c., relativa al godimento nell'anno precedente alla pronunzia di un reddito imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt.76 commi 1 e 3 e 77 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
2 di giustizia di cui al D.P.R. 10.05.2002 n.115, ma solo la dichiarazione utile ai fini dell'esenzione dal contributo unificato e stante la soccombenza, condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in dispositivo nella misura minima.
P.Q.M.
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1 in favore dell' che liquida in complessivi €1.312 oltre rimb. CP_1
Forf., IVA e CPA. Così deciso in Benevento il 29.10.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1734 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a in Parte_1 europa, 7 82021 apice Italia presso lo studio dell'Avv.VALENTINO LICCIARDI e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, in persona del legale rapp. p.t., rappresentato\a e difeso\a CP_1 dall'Avv. Sergio Parrella (c.f. – fax 0825/88465771 C.F._1
– p.e.c. che lo rappresenta e difende per Email_1 procura generale alle liti del generale alle liti del 18.6.14, per notar di Napoli, Rep. 17705, Raccolta n. 8545, registrata il 18.6.14 Per_1
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 16/04/2024 conveniva in Parte_1 giudizio l' esponendo di svolgere attività di coltivatrice e di CP_1 aver riportato, a seguito dello svolgimento di tale attività lavorativa,
“ Controparte_2
SPONDILODISCARTROSI, da
[...] qualificarsi come malattia professionale;
che presentava domanda amministrativa per il riconoscimento ma i sanitari CP_1 CP_3 riconoscevano il 4% di postumi e, a seguito di ricorso, il 6%; che i postumi erano da quantificarsi in misura maggiore. Concludeva chiedendo accertarsi la malattia professionale con postumi indennizzabili con condanna dell' al pagamento CP_1 della relativa rendita\indennità oltre interessi, rivalutazione e spese di
1 lite, con distrazione. Regolarmente costituitasi l' si opponeva al ricorso e ne CP_1 chiedeva il rigetto. Disposta ed espletata CTU, la causa veniva decisa con sentenza depositata telematicamente. Ai sensi della L.n.38\2000 art.13, in materia di danno biologico,
“1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno CP_1 sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: (1) a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica.” Ciò premesso, dalla relazione redatta dal CTU è emerso che la patologia lamentata è in rapporto di causalità con l'attività lavorativa svolta e che i postumi sono da quantificarsi nel 6% ovvero esattamente la misura già accordata dall' in sede CP_1 amministrativa. La valutazione operata dal C.T.U. va certamente condivisa in quanto intrinsecamente logica e coerente, scevra da vizi. Tanto premesso il ricorso va rigettato. Rilevato che in atti non è stata rinvenuta la dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c., relativa al godimento nell'anno precedente alla pronunzia di un reddito imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt.76 commi 1 e 3 e 77 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
2 di giustizia di cui al D.P.R. 10.05.2002 n.115, ma solo la dichiarazione utile ai fini dell'esenzione dal contributo unificato e stante la soccombenza, condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in dispositivo nella misura minima.
P.Q.M.
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1 in favore dell' che liquida in complessivi €1.312 oltre rimb. CP_1
Forf., IVA e CPA. Così deciso in Benevento il 29.10.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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