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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 26/02/2026, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 525/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:20 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 879/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Licata
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3655 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
Parte resistente assente alle ore 10.25.
La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR n. 879/2025, depositato in data 11/04/2025, l'Ente Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante Nominativo_1 Dott. Rappresentante_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 3655, relativo a IMU anno 2019, nei confronti del Comune di Licata.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 23 febbraio 2026, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna l'avviso di accertamento citato in epigrafe, notificato in data 11/01/2025, relativo ad IMU anno 2019.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
1) Illegittimità/nullità dell'atto emesso dall'amministrazione comunale per omesso contraddittorio preventivo - violazione e falsa applicazione del nuovo art. 6 bis della L. 212/2000;
2) Non debenza del tributo per difetto del presupposto impositivo: destinazione luogo di culto: diritto all'esenzione IMU in conformità alla Legge;
3) Inapplicabilità delle sanzioni per mancanza di colpevolezza;
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio.
Il Comune di Licata si è costituito in giudizio con controdeduzioni depositate in data 18/02/2026.
Controdeduce sui motivi del ricorso. Insiste sulla legittimità del proprio operato.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è fondato e va accolto.
L'eccezione di nullità per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo è infondata e va rigettata atteso che per gli avvisi di accertamento, avente per oggetto i tributi locali, non sussiste alcun obbligo di contraddittorio preventivo (Cass. Ord. n.9978/2021).
L'impugnato avviso di accertamento ha per oggetto l'immobile ubicato in Indirizzo_1 n. 124 censito in catasto al foglio 105 mappale 766. Dalla visura allegato dalla parte ricorrente si rileva che il fabbricato è censito nella categoria C/2 con l'annotazione “variazione della destinazione della 03/06/1989
n. 474.1/1989 in atti dal 24/05/1999 MAGAZZINO Chiesa_1”. Per come documentato, anche da rilievo fotografico, l'immobile è adibito ad attività di culto aperta al pubblico. L'erronea iscrizione in catasto alla categoria C/2, anziché alla corretta categoria catastale E/7 (fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti), non comporta il disconoscimento dell'esenzione dall'IMU qualora, come nel caso in specie, la parte ricorrente fornisca prova dell'effettiva sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per fruire dell'esenzione dall'IMU. L'ente impositore, tardivamente costituito in giudizio, non ha fornito gli elementi al fine di contestare la destinazione d'uso di fatto (diversa dalla risultanze catastali), anche fruendo dei propri poteri ispettivi. Nulla osserva in merito alla ampia documentazione fotografica che prova l'uso all'esercizio pubblico di culto.
La categoria catastale C/2 ha indotto l'ente impositore ad emettere l'atto impugnato sulla base delle risultanze catastali. Sicché vanno compensate le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso è per l'effetto annulla l'atto impugnato. Spese di giudizio compensate.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:20 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 879/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Licata
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3655 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
Parte resistente assente alle ore 10.25.
La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR n. 879/2025, depositato in data 11/04/2025, l'Ente Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante Nominativo_1 Dott. Rappresentante_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 3655, relativo a IMU anno 2019, nei confronti del Comune di Licata.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 23 febbraio 2026, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna l'avviso di accertamento citato in epigrafe, notificato in data 11/01/2025, relativo ad IMU anno 2019.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
1) Illegittimità/nullità dell'atto emesso dall'amministrazione comunale per omesso contraddittorio preventivo - violazione e falsa applicazione del nuovo art. 6 bis della L. 212/2000;
2) Non debenza del tributo per difetto del presupposto impositivo: destinazione luogo di culto: diritto all'esenzione IMU in conformità alla Legge;
3) Inapplicabilità delle sanzioni per mancanza di colpevolezza;
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio.
Il Comune di Licata si è costituito in giudizio con controdeduzioni depositate in data 18/02/2026.
Controdeduce sui motivi del ricorso. Insiste sulla legittimità del proprio operato.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è fondato e va accolto.
L'eccezione di nullità per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo è infondata e va rigettata atteso che per gli avvisi di accertamento, avente per oggetto i tributi locali, non sussiste alcun obbligo di contraddittorio preventivo (Cass. Ord. n.9978/2021).
L'impugnato avviso di accertamento ha per oggetto l'immobile ubicato in Indirizzo_1 n. 124 censito in catasto al foglio 105 mappale 766. Dalla visura allegato dalla parte ricorrente si rileva che il fabbricato è censito nella categoria C/2 con l'annotazione “variazione della destinazione della 03/06/1989
n. 474.1/1989 in atti dal 24/05/1999 MAGAZZINO Chiesa_1”. Per come documentato, anche da rilievo fotografico, l'immobile è adibito ad attività di culto aperta al pubblico. L'erronea iscrizione in catasto alla categoria C/2, anziché alla corretta categoria catastale E/7 (fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti), non comporta il disconoscimento dell'esenzione dall'IMU qualora, come nel caso in specie, la parte ricorrente fornisca prova dell'effettiva sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per fruire dell'esenzione dall'IMU. L'ente impositore, tardivamente costituito in giudizio, non ha fornito gli elementi al fine di contestare la destinazione d'uso di fatto (diversa dalla risultanze catastali), anche fruendo dei propri poteri ispettivi. Nulla osserva in merito alla ampia documentazione fotografica che prova l'uso all'esercizio pubblico di culto.
La categoria catastale C/2 ha indotto l'ente impositore ad emettere l'atto impugnato sulla base delle risultanze catastali. Sicché vanno compensate le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso è per l'effetto annulla l'atto impugnato. Spese di giudizio compensate.