Provvedimento: […] Da tali disposizioni emerge che l'ordine di prelazione stabilito nel n. 1 dell'art. 2778 per contributi dovuti ad enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, ivi indicate, non ha alterato la posizione, ad essi potiore, dei crediti dichiarati da leggi speciali genericamente preferiti ad ogni altro credito nei limiti stabiliti dall'art. 2777, come già ebbe ad affermare la Corte di cassazione con riguardo all'art. 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ora abrogato dall'art. 16 della legge 29 luglio 1975, n. 426.
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