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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/04/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 570/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Responsabilità ex
ha pronunciato la seguente artt. 2049 - 2051 -
S E N T E N Z A 2052 c.c.
nella causa civile n. 570/2023 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 09/04/2025, promossa
DA
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
giusta deliberazione della Giunta Comunale, rappresentato e difeso dall'avv.
Giorgio Segnana ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano,
Corso di Porta Vittoria n. 47, giusta delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 11 (C.F. ), Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Manuel Maccarinelli del foro di Brescia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia alla via Moretto n. 67,
giusta delega in atti;
APPELLATO
In punto: Appello alla sentenza N. 1211/2023 emessa dal Tribunale di
Brescia pubblicata in data 18.05.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Nel merito:
- rigettare, per le ragioni di cui in narrativa in atti di causa, tutte le domande risarcitorie ex adverso formulate verso l'odierna parte appellante in quanto infondate in fatto e in diritto, accertando e dichiarando la responsabilità
esclusiva o, quanto meno, prevalente o, al più, concorrente del danneggiato nel fatto per cui è causa;
- per l'effetto, condannare parte appellata alla restituzione di quanto percepito nelle more della presente impugnazione in esecuzione della sentenza di primo grado qui appellata.
In ogni caso: con vittoria di diritti e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata:
Nel merito: dichiararsi l'inammissibilità ovvero comunque respingersi l'avverso pagina 2 di 11 appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermarsi la sentenza impugnata;
In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale di causa per entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese generali forfettarie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 3.09.2020, conveniva in Controparte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Brescia il esponendo: Parte_1
- che in data 19.10.2019 alle ore 11.00 circa, in sella propria bicicletta, mentre
Pt_ percorreva la via Roma in Comune di diretto verso via Bonomelli,
all'altezza del civico n. 12/n, aveva sentito un forte colpo al pedale destro a causa di un notevole rialzamento del manto stradale dovuto alle radici di un grosso pino sito nei pressi della sede stradale;
- che, a seguito di detto colpo, era caduto rovinosamente a terra, fratturandosi ben sei costole e provocandosi abrasioni multiple all'arto superiore destro e rompendosi i denti incisivi mandibolari;
- che, pertanto, era sussistente la responsabilità del ex art. 2051 Parte_1
c.c. essendo certo il nesso causale poiché, in assenza del rialzamento dell'asfalto,
il comparente non avrebbe mai sbattuto con il pedale a terra;
- che, infine, i postumi permanenti erano quantificabili nell'ordine del 7% e che il danno complessivo poteva essere quantificato in € 24.259 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva il che resisteva. Allegava che la dinamica del Parte_1
pagina 3 di 11 sinistro non era provata e che comunque lo stato dei luoghi era tutt'altro che pericoloso;
che lungo la carreggiata destinata al solo transito veicolare ove si era verificato il sinistro e, nel medesimo senso di marcia dell'attore, era posizionato un segnale di pericolo indicante la strada deformata e sulla stessa via Roma, sul lato opposto rispetto al punto di caduta, era presente uno specifico percorso ciclo-pedonale lungo il quale l'attore aveva l'obbligo di transitare;
che per giunta l'attore dimorava nei pressi e dunque lo stato dei luoghi gli era ben noto e che,
infine, il danno richiesto era eccessivo.
Istruita la lite con testi ed interpello e con consulenza medico legale affidata alla dott. il giudice adito, premessi cenni giurisprudenziali in punto Persona_1
responsabilità ex art. 2051 c.c., accoglieva la domanda attorea per quanto di ragione e condannava il a versare all'attore la somma di € Parte_1
9.768,25 oltre interessi, a titolo di danno non patrimoniale, esclusa ogni personalizzazione, ed € 155 a titolo di danno patrimoniale. A detta del primo giudice, l'istruttoria espletata aveva confermato che CP_1
era caduto in corrispondenza di un rialzamento del manto stradale
[...]
avendo urtato il pedale contro di esso;
che il teste oculare aveva Testimone_1
confermato la dinamica del fatto identificando l'anomalia del rialzamento nelle fotografie sub. 2c e 2d, oggettivamente insidiosa, escludeva ogni forma di concorso di colpa anche perché l'attore aveva provato per via documentale di
Pt_ aver avviato la procedura per il cambio di residenza ad dopo il sinistro.
Il proponeva appello a cui resisteva Parte_1 Controparte_1
pagina 4 di 11 CP_1
La causa era rinviata dall'istruttore all'udienza 9.04.2025 ex art. 352 c.p.c.,
previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione elle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico e complesso motivo di gravame, il censura la Parte_1
sentenza del Tribunale per aver ravvisato i presupposti di cui all'art. 2051 c.c.
Allega che l'anomalia e l'irregolarità del manto stradale erano di dimensioni molto contenute e marginali e comunque tali da non costituire un effettivo pericolo per la circolazione;
che la conformazione della strada era rettilinea,
pianeggiante e, al momento del fatto, illuminata dalla luce del giorno;
che il ciclista avrebbe potuto avvedersi dello stato dei luoghi e che, in ogni caso, nel senso di marcia dell'attore era posizionato apposito segnale di pericolo indicante la strada deformata.
Il motivo è nel suo complesso infondato.
Dagli atti emerge che di anni 73, alle ore 11.00 Controparte_1
Pt_ circa del 19.10.2019, percorreva in bicicletta la via Roma nel Comune di giungendo da via Mier e diretto verso via Bonomelli, allorquando giunto al civico n. 12/n, di fronte ad una hamburgheria, cadeva a terra. L'attore sin dal primo scritto allegava che la causa della caduta era da ascrivere alla sconnessione del manto stradale in quanto in quel punto, forse causa delle radici di un albero, l'asfalto era talmente sollevato che la pedalata era risultata pagina 5 di 11 impossibile e dunque, a causa dell'urto del pedale con detto dislivello, era caduto riportando la frattura multipla di sei costole, abrasioni varie e la rottura dei denti incisivi mandibolari.
Il teste oculare confermava che, nelle circostanze di tempo e di Testimone_1
luogo indicate, era sulla sua bicicletta a ridotta velocità e che lo stesso CP_1
era caduto in un punto ben preciso in cui in seguito aveva anche accompagnato il perito dell'assicurazione a scattare delle fotografie;
detto teste aggiungeva di riconoscere il punto di caduta nelle fotografie sub 2c e 2d prodotte dall'attore e che, quando aveva accompagnato l'investigatore, avevano visto che vi erano due punti nella strada sollevati, uno in cui il dislivello era più basso e un l'altro in cui addirittura raggiungeva il piano di calpestio del marciapiede, ossia proprio il punto in cui era caduto il ciclista. Sentito a prova contraria, individuava anche dai rilievi fotografici prodotti da parte convenuta il punto di caduta, ribadendo che il dislivello era veramente alto e potenzialmente molto pericoloso.
In effetti, dall'esame dei rilievi fotografici, emerge che la via Roma si presenta pianeggiante con alberi a lato;
con riguardo al punto di caduta, dalle fotografie riprese nel senso di marcia del ciclista si scorge una sconnessione longitudinale del manto stradale, ma non si percepisce esattamente la sua altezza, che di converso si può apprezzare solo dalla fotografia 2d con ripresa frontale da cui si evince la notevole altezza della sconnessione che di fatto raggiunge il livello del marciapiede la cui altezza dalla sede stradale è di circa 10 cm.
Da dette risultanze, pertanto, si può affermare che la dinamica del sinistro è
pagina 6 di 11 proprio quella descritta nella citazione introduttiva e che esiste, con ragionevolezza certezza, il nesso causale tra la cosa e la caduta del ciclista.
Il primo giudice ha dato compiuta contezza dei più recenti orientamenti giurisprudenziali sul tema, da intendersi qui richiamati per relationem, salvo ribadire che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva (e dunque prescinde dalla colpa) e si fonda sul nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e detta forma di responsabilità può essere esclusa solo dal caso fortuito o da un fatto del danneggiato che assuma incidenza causale nell'avverarsi dell'evento e il comportamento del danneggiato rileva, anche ai fini del concorso di colpa, solo se di matrice colposa (cfr. tra le molte Cass. 30.01.2025 n. 2148).
Ancora, la responsabilità ex art. 2051 c.c. per danni cagionati dalla condizione del manto stradale prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente la dimostrazione del nesso tra la res e l'evento dannoso, potendo tale responsabilità escludersi grazie alla dimostrazione, di cui
è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte colpose e imprevedibili del danneggiato o di un terzo (cfr. Cass. 31.03.2025 n. 8450).
Nel caso concreto, l'attore ha provato l'anomalia della cosa e il nesso di causa,
ragion per cui era onere del custode fornire la rigorosa prova liberatoria chiesta dalla norma.
Né si può ritenere che, nel caso in questione, la cosa sia stata solo l'occasione del sinistro.
pagina 7 di 11 In altre occasioni, questa Corte, come più volte chiarito dalla Suprema Corte, in tema di responsabilità da cose in custodia, ha affermato che il caso fortuito esimente la responsabilità del custode può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato, quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o «teatro» della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
sicché,
quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra la cosa e l'evento (cfr. Cass.
23.12.2020 n. 29465, Cass. 29.01.2019 n. 2345).
In altri termini, se è vero che la responsabilità ex art. 2051 c.c. prescinde da ogni connotato di colpa, questa forma di responsabilità oggettiva va esclusa in presenza di un fatto fortuito. In detto ambito, oltre al fatto naturale o del terzo,
rientra anche la condotta del danneggiato che interagisca con la cosa allorquando venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi, sarebbe stata evitabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato (cfr. Cass. 21.02.2017 n.
pagina 8 di 11 4390).
Alla stregua di questi criteri, la Corte di Cassazione ha negato l'esistenza della responsabilità in commento in diverse occasioni: a titolo esemplificativo Cass.
12895/2016 ha escluso la responsabilità del nel caso di un ascensore CP_2
che non si era fermato perfettamente allineato al piano causando l'inciampo del trasportato;
Cass. 1231/2017 ha escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c. nel caso di una caduta da scale condominiali illuminate e dotate di corrimano o ancora Cass. n. 23584/2010 relativo a fattispecie di una caduta cagionata da scivolo metallico presente in un negozio non visto da una cliente il cui tacco della scarpa si era impigliato in esso, o ancora Cass. 19094/2021 in cui è stata esclusa la responsabilità del per una caduta occorsa a causa di neve CP_2
e ghiaccio che ricoprivano la pavimentazione dello stabile e Cass. 13.07.2022 n.
22121 in cui è stata esclusa la responsabilità del per i danni occorsi ad Pt_1
un pedone a seguito di caduta dovuta alla presenza di una buca sul manto stradale nonostante la sua visibilità).
Orbene, il caso concreto è diverso dalle ipotesi sopra illustrate in quanto dal senso di marcia del ciclista si poteva solo apprezzare una crepa nel manto stradale e un rigonfiamento, mentre in realtà la sconnessione era veramente notevole in quanto raggiungeva l'altezza del marciapiede, per come si può
notare dalla fotografia frontale prodotta quale doc. 2d.
Nonostante le buone condizioni di visibilità, l'insidia non era concretamente apprezzabile neppure dal ciclista (che pure stava tenendo una andatura molto pagina 9 di 11 ridotta), ragion per cui va anche condivisa la valutazione del primo giudice in punto assenza di qualsiasi profilo di concorso rilevante ex art. 1227 primo comma c.c. da parte del danneggiato, proprio per la concreta impossibilità di avvedersi della reale entità del dislivello.
Quanto poi alla presenza del segnale di pericolo indicante la presenza di dossi o di strada deformata, è stato provato che il ciclista si sia immesso sulla via Roma
prima di quel segnale che, tuttavia, non giustifica la presenza di un rialzo così
potenzialmente lesivo della pubblica incolumità, né esiste la prova che l'attore fosse a perfetta conoscenza dei luoghi avendo l'attore avviato la procedura per il
Pt_ cambio di residenza ad in data successiva al sinistro (doc. 22 di parte attrice).
In definitiva, dato atto che sulla quantificazione del danno non è stata sollevata alcuna censura, la sentenza gravata va confermata.
Il appellante va condannato alla rifusione delle spese del grado Parte_1
che si liquidano come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza n. Parte_1
570/2023 emessa dal Tribunale di Brescia in data 18.05.2023, così provvede:
- Rigetta l'appello;
pagina 10 di 11 - condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 3.966 per compenso (di cui € 1.134
per la fase di studio della controversia, € 921 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.911 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16.04.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 11 di 11
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Responsabilità ex
ha pronunciato la seguente artt. 2049 - 2051 -
S E N T E N Z A 2052 c.c.
nella causa civile n. 570/2023 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 09/04/2025, promossa
DA
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
giusta deliberazione della Giunta Comunale, rappresentato e difeso dall'avv.
Giorgio Segnana ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano,
Corso di Porta Vittoria n. 47, giusta delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 11 (C.F. ), Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Manuel Maccarinelli del foro di Brescia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia alla via Moretto n. 67,
giusta delega in atti;
APPELLATO
In punto: Appello alla sentenza N. 1211/2023 emessa dal Tribunale di
Brescia pubblicata in data 18.05.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Nel merito:
- rigettare, per le ragioni di cui in narrativa in atti di causa, tutte le domande risarcitorie ex adverso formulate verso l'odierna parte appellante in quanto infondate in fatto e in diritto, accertando e dichiarando la responsabilità
esclusiva o, quanto meno, prevalente o, al più, concorrente del danneggiato nel fatto per cui è causa;
- per l'effetto, condannare parte appellata alla restituzione di quanto percepito nelle more della presente impugnazione in esecuzione della sentenza di primo grado qui appellata.
In ogni caso: con vittoria di diritti e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata:
Nel merito: dichiararsi l'inammissibilità ovvero comunque respingersi l'avverso pagina 2 di 11 appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermarsi la sentenza impugnata;
In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale di causa per entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese generali forfettarie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 3.09.2020, conveniva in Controparte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Brescia il esponendo: Parte_1
- che in data 19.10.2019 alle ore 11.00 circa, in sella propria bicicletta, mentre
Pt_ percorreva la via Roma in Comune di diretto verso via Bonomelli,
all'altezza del civico n. 12/n, aveva sentito un forte colpo al pedale destro a causa di un notevole rialzamento del manto stradale dovuto alle radici di un grosso pino sito nei pressi della sede stradale;
- che, a seguito di detto colpo, era caduto rovinosamente a terra, fratturandosi ben sei costole e provocandosi abrasioni multiple all'arto superiore destro e rompendosi i denti incisivi mandibolari;
- che, pertanto, era sussistente la responsabilità del ex art. 2051 Parte_1
c.c. essendo certo il nesso causale poiché, in assenza del rialzamento dell'asfalto,
il comparente non avrebbe mai sbattuto con il pedale a terra;
- che, infine, i postumi permanenti erano quantificabili nell'ordine del 7% e che il danno complessivo poteva essere quantificato in € 24.259 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva il che resisteva. Allegava che la dinamica del Parte_1
pagina 3 di 11 sinistro non era provata e che comunque lo stato dei luoghi era tutt'altro che pericoloso;
che lungo la carreggiata destinata al solo transito veicolare ove si era verificato il sinistro e, nel medesimo senso di marcia dell'attore, era posizionato un segnale di pericolo indicante la strada deformata e sulla stessa via Roma, sul lato opposto rispetto al punto di caduta, era presente uno specifico percorso ciclo-pedonale lungo il quale l'attore aveva l'obbligo di transitare;
che per giunta l'attore dimorava nei pressi e dunque lo stato dei luoghi gli era ben noto e che,
infine, il danno richiesto era eccessivo.
Istruita la lite con testi ed interpello e con consulenza medico legale affidata alla dott. il giudice adito, premessi cenni giurisprudenziali in punto Persona_1
responsabilità ex art. 2051 c.c., accoglieva la domanda attorea per quanto di ragione e condannava il a versare all'attore la somma di € Parte_1
9.768,25 oltre interessi, a titolo di danno non patrimoniale, esclusa ogni personalizzazione, ed € 155 a titolo di danno patrimoniale. A detta del primo giudice, l'istruttoria espletata aveva confermato che CP_1
era caduto in corrispondenza di un rialzamento del manto stradale
[...]
avendo urtato il pedale contro di esso;
che il teste oculare aveva Testimone_1
confermato la dinamica del fatto identificando l'anomalia del rialzamento nelle fotografie sub. 2c e 2d, oggettivamente insidiosa, escludeva ogni forma di concorso di colpa anche perché l'attore aveva provato per via documentale di
Pt_ aver avviato la procedura per il cambio di residenza ad dopo il sinistro.
Il proponeva appello a cui resisteva Parte_1 Controparte_1
pagina 4 di 11 CP_1
La causa era rinviata dall'istruttore all'udienza 9.04.2025 ex art. 352 c.p.c.,
previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione elle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico e complesso motivo di gravame, il censura la Parte_1
sentenza del Tribunale per aver ravvisato i presupposti di cui all'art. 2051 c.c.
Allega che l'anomalia e l'irregolarità del manto stradale erano di dimensioni molto contenute e marginali e comunque tali da non costituire un effettivo pericolo per la circolazione;
che la conformazione della strada era rettilinea,
pianeggiante e, al momento del fatto, illuminata dalla luce del giorno;
che il ciclista avrebbe potuto avvedersi dello stato dei luoghi e che, in ogni caso, nel senso di marcia dell'attore era posizionato apposito segnale di pericolo indicante la strada deformata.
Il motivo è nel suo complesso infondato.
Dagli atti emerge che di anni 73, alle ore 11.00 Controparte_1
Pt_ circa del 19.10.2019, percorreva in bicicletta la via Roma nel Comune di giungendo da via Mier e diretto verso via Bonomelli, allorquando giunto al civico n. 12/n, di fronte ad una hamburgheria, cadeva a terra. L'attore sin dal primo scritto allegava che la causa della caduta era da ascrivere alla sconnessione del manto stradale in quanto in quel punto, forse causa delle radici di un albero, l'asfalto era talmente sollevato che la pedalata era risultata pagina 5 di 11 impossibile e dunque, a causa dell'urto del pedale con detto dislivello, era caduto riportando la frattura multipla di sei costole, abrasioni varie e la rottura dei denti incisivi mandibolari.
Il teste oculare confermava che, nelle circostanze di tempo e di Testimone_1
luogo indicate, era sulla sua bicicletta a ridotta velocità e che lo stesso CP_1
era caduto in un punto ben preciso in cui in seguito aveva anche accompagnato il perito dell'assicurazione a scattare delle fotografie;
detto teste aggiungeva di riconoscere il punto di caduta nelle fotografie sub 2c e 2d prodotte dall'attore e che, quando aveva accompagnato l'investigatore, avevano visto che vi erano due punti nella strada sollevati, uno in cui il dislivello era più basso e un l'altro in cui addirittura raggiungeva il piano di calpestio del marciapiede, ossia proprio il punto in cui era caduto il ciclista. Sentito a prova contraria, individuava anche dai rilievi fotografici prodotti da parte convenuta il punto di caduta, ribadendo che il dislivello era veramente alto e potenzialmente molto pericoloso.
In effetti, dall'esame dei rilievi fotografici, emerge che la via Roma si presenta pianeggiante con alberi a lato;
con riguardo al punto di caduta, dalle fotografie riprese nel senso di marcia del ciclista si scorge una sconnessione longitudinale del manto stradale, ma non si percepisce esattamente la sua altezza, che di converso si può apprezzare solo dalla fotografia 2d con ripresa frontale da cui si evince la notevole altezza della sconnessione che di fatto raggiunge il livello del marciapiede la cui altezza dalla sede stradale è di circa 10 cm.
Da dette risultanze, pertanto, si può affermare che la dinamica del sinistro è
pagina 6 di 11 proprio quella descritta nella citazione introduttiva e che esiste, con ragionevolezza certezza, il nesso causale tra la cosa e la caduta del ciclista.
Il primo giudice ha dato compiuta contezza dei più recenti orientamenti giurisprudenziali sul tema, da intendersi qui richiamati per relationem, salvo ribadire che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva (e dunque prescinde dalla colpa) e si fonda sul nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e detta forma di responsabilità può essere esclusa solo dal caso fortuito o da un fatto del danneggiato che assuma incidenza causale nell'avverarsi dell'evento e il comportamento del danneggiato rileva, anche ai fini del concorso di colpa, solo se di matrice colposa (cfr. tra le molte Cass. 30.01.2025 n. 2148).
Ancora, la responsabilità ex art. 2051 c.c. per danni cagionati dalla condizione del manto stradale prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente la dimostrazione del nesso tra la res e l'evento dannoso, potendo tale responsabilità escludersi grazie alla dimostrazione, di cui
è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte colpose e imprevedibili del danneggiato o di un terzo (cfr. Cass. 31.03.2025 n. 8450).
Nel caso concreto, l'attore ha provato l'anomalia della cosa e il nesso di causa,
ragion per cui era onere del custode fornire la rigorosa prova liberatoria chiesta dalla norma.
Né si può ritenere che, nel caso in questione, la cosa sia stata solo l'occasione del sinistro.
pagina 7 di 11 In altre occasioni, questa Corte, come più volte chiarito dalla Suprema Corte, in tema di responsabilità da cose in custodia, ha affermato che il caso fortuito esimente la responsabilità del custode può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato, quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o «teatro» della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
sicché,
quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra la cosa e l'evento (cfr. Cass.
23.12.2020 n. 29465, Cass. 29.01.2019 n. 2345).
In altri termini, se è vero che la responsabilità ex art. 2051 c.c. prescinde da ogni connotato di colpa, questa forma di responsabilità oggettiva va esclusa in presenza di un fatto fortuito. In detto ambito, oltre al fatto naturale o del terzo,
rientra anche la condotta del danneggiato che interagisca con la cosa allorquando venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi, sarebbe stata evitabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato (cfr. Cass. 21.02.2017 n.
pagina 8 di 11 4390).
Alla stregua di questi criteri, la Corte di Cassazione ha negato l'esistenza della responsabilità in commento in diverse occasioni: a titolo esemplificativo Cass.
12895/2016 ha escluso la responsabilità del nel caso di un ascensore CP_2
che non si era fermato perfettamente allineato al piano causando l'inciampo del trasportato;
Cass. 1231/2017 ha escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c. nel caso di una caduta da scale condominiali illuminate e dotate di corrimano o ancora Cass. n. 23584/2010 relativo a fattispecie di una caduta cagionata da scivolo metallico presente in un negozio non visto da una cliente il cui tacco della scarpa si era impigliato in esso, o ancora Cass. 19094/2021 in cui è stata esclusa la responsabilità del per una caduta occorsa a causa di neve CP_2
e ghiaccio che ricoprivano la pavimentazione dello stabile e Cass. 13.07.2022 n.
22121 in cui è stata esclusa la responsabilità del per i danni occorsi ad Pt_1
un pedone a seguito di caduta dovuta alla presenza di una buca sul manto stradale nonostante la sua visibilità).
Orbene, il caso concreto è diverso dalle ipotesi sopra illustrate in quanto dal senso di marcia del ciclista si poteva solo apprezzare una crepa nel manto stradale e un rigonfiamento, mentre in realtà la sconnessione era veramente notevole in quanto raggiungeva l'altezza del marciapiede, per come si può
notare dalla fotografia frontale prodotta quale doc. 2d.
Nonostante le buone condizioni di visibilità, l'insidia non era concretamente apprezzabile neppure dal ciclista (che pure stava tenendo una andatura molto pagina 9 di 11 ridotta), ragion per cui va anche condivisa la valutazione del primo giudice in punto assenza di qualsiasi profilo di concorso rilevante ex art. 1227 primo comma c.c. da parte del danneggiato, proprio per la concreta impossibilità di avvedersi della reale entità del dislivello.
Quanto poi alla presenza del segnale di pericolo indicante la presenza di dossi o di strada deformata, è stato provato che il ciclista si sia immesso sulla via Roma
prima di quel segnale che, tuttavia, non giustifica la presenza di un rialzo così
potenzialmente lesivo della pubblica incolumità, né esiste la prova che l'attore fosse a perfetta conoscenza dei luoghi avendo l'attore avviato la procedura per il
Pt_ cambio di residenza ad in data successiva al sinistro (doc. 22 di parte attrice).
In definitiva, dato atto che sulla quantificazione del danno non è stata sollevata alcuna censura, la sentenza gravata va confermata.
Il appellante va condannato alla rifusione delle spese del grado Parte_1
che si liquidano come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza n. Parte_1
570/2023 emessa dal Tribunale di Brescia in data 18.05.2023, così provvede:
- Rigetta l'appello;
pagina 10 di 11 - condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 3.966 per compenso (di cui € 1.134
per la fase di studio della controversia, € 921 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.911 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16.04.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
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