CASS
Sentenza 17 marzo 2021
Sentenza 17 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2021, n. 10369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10369 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'RG RO (RINUNCIANTE) nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/03/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
lette/s~tle conclusioni del PG h .S,C„_+7.etcatc/1/44.2/e tee(20 024,e j.„,_ ckeit,t2 /12,wc-er Penale Sent. Sez. 1 Num. 10369 Anno 2021 Presidente: SARACENO ROSA ANNA Relatore: BONI MONICA Data Udienza: 29/01/2021 Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1.Con ordinanza resa il 26 marzo 2020 il Tribunale di sorveglianza di Milano revocava gli arresti domiciliati c.d. "esecutivi", applicati ad SS D'Argento, ritenendo ostativo alla prosecuzione della misura il giudizio di pericolosità sociale del richiedente, desunto dai suoi precedenti penali, dall'avvenuto arresto nella flagrante detenzione presso la sua abitazione di stupefacente e da pregresse infrazioni delle prescrizioni impostegli. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del suo difensore, il quale ha lamentato il vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, il Tribunale di sorveglianza ha violato il diritto di difesa, in quanto ha ignorato le argomentazioni dedotte con la memoria inoltrata Va pec in data 20/03/2020 e la documentazione allegata e non ha valutato la condotta complessiva tenuta dal ricorrente nel corso del luogo periodo di sottoposizione agli arresti domiciliari. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa Felicetta Marinelli, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4.Successivamente alla proposizione dell'impugnazione, il difensore ha fatto pervenire nota con la quale ha rappresentato che il suo assistito non ha più interesse alla decisione del procedimento per avere nelle more ottenuto dal Tribunale di sorveglianza con provvedimento del 16 novembre 2020 l'ammissione alla misura dell'affidamento in prova ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 e ha allegato dichiarazione di rinuncia sottoscritta dal D'Argento. 5.11 ricorso è divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod.. Va rilevato che, secondo consolidati principi, la nozione di interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione dell'impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere sia al momento della proposizione del gravame che in quello della sua decisione (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). A tale riguardo, è stata elaborata la categoria della "carenza d'interesse sopraggiunta", il cui fondamento giustificativo è stato individuato nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse 1 all'impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011, cit.). Ne discende, alla stregua delle considerazioni in diritto delle Sezioni Unite, l'esclusione dell'interesse del ricorrente ad una decisione che ne apprezzi la fondatezza, sì da determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2021 Il Consiglier estensore
lette/s~tle conclusioni del PG h .S,C„_+7.etcatc/1/44.2/e tee(20 024,e j.„,_ ckeit,t2 /12,wc-er Penale Sent. Sez. 1 Num. 10369 Anno 2021 Presidente: SARACENO ROSA ANNA Relatore: BONI MONICA Data Udienza: 29/01/2021 Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1.Con ordinanza resa il 26 marzo 2020 il Tribunale di sorveglianza di Milano revocava gli arresti domiciliati c.d. "esecutivi", applicati ad SS D'Argento, ritenendo ostativo alla prosecuzione della misura il giudizio di pericolosità sociale del richiedente, desunto dai suoi precedenti penali, dall'avvenuto arresto nella flagrante detenzione presso la sua abitazione di stupefacente e da pregresse infrazioni delle prescrizioni impostegli. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del suo difensore, il quale ha lamentato il vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, il Tribunale di sorveglianza ha violato il diritto di difesa, in quanto ha ignorato le argomentazioni dedotte con la memoria inoltrata Va pec in data 20/03/2020 e la documentazione allegata e non ha valutato la condotta complessiva tenuta dal ricorrente nel corso del luogo periodo di sottoposizione agli arresti domiciliari. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa Felicetta Marinelli, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4.Successivamente alla proposizione dell'impugnazione, il difensore ha fatto pervenire nota con la quale ha rappresentato che il suo assistito non ha più interesse alla decisione del procedimento per avere nelle more ottenuto dal Tribunale di sorveglianza con provvedimento del 16 novembre 2020 l'ammissione alla misura dell'affidamento in prova ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 e ha allegato dichiarazione di rinuncia sottoscritta dal D'Argento. 5.11 ricorso è divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod.. Va rilevato che, secondo consolidati principi, la nozione di interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione dell'impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere sia al momento della proposizione del gravame che in quello della sua decisione (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). A tale riguardo, è stata elaborata la categoria della "carenza d'interesse sopraggiunta", il cui fondamento giustificativo è stato individuato nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse 1 all'impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011, cit.). Ne discende, alla stregua delle considerazioni in diritto delle Sezioni Unite, l'esclusione dell'interesse del ricorrente ad una decisione che ne apprezzi la fondatezza, sì da determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2021 Il Consiglier estensore