Salta al contenuto
Doctrine
Accedi
Registrati
Accedi
Registrati
Articolo 4 della Legge 5 ottobre 1991, n. 329
Copia
Articolo 3
A proposito dell'articolo (0)
Commentari
0
Giurisprudenza
0
Legge 5 ottobre 1991, n. 329
Articolo 4 della Legge 5 ottobre 1991, n. 329
Versione
29 ottobre 1991
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 29 ottobre 1991
Vedi fonte istituzionale
Commentari
• 0
Giurisprudenza
• 0