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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 11/11/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. ssa Elvira Bellantoni - Presidente-
2) dott.ssa Chiara Sangiuolo - Giudice -
3) dott.ssa Marianna Frangiosa - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1298 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti dagli avv.ti Claudio Sansò e Laura Fasulo presso il cui studio in Salerno alla via Santi Martiri Salernitani nr. 24 elettivamente domicilia;
ricorrente
E
( ) rappresentata e difesa giusta procura CP_1 C.F._2 in atti dall'avv. Trotta Gianfranco presso il cui studio in Nocera Inferiore alla Via
LO AV n° 45 elettivamente domicilia;
resistente NONCHÉ
in qualità di curatore speciale nonché difensore del minore Controparte_2
, nato a [...] il [...] Persona_1 C.F._3 come da provvedimento reso in data 17.5.2024;
curatore speciale del minore
NONCHE'
Il PM - presso il Tribunale di Vallo della Lucania;
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di causa del 10.07.2025 qui da intendersi integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.11.2023, il sig. – premesso Parte_1 di aver contratto matrimonio con la sig.ra in data 23.09.2006, CP_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Nocera Superiore (Sa) con atto n. 99, parte 2, serie A, anno 2006 e che dalla predetta unione era nato
[...]
, il 20.09.2011 – chiedeva al Tribunale di Vallo della Lucania, previa R_ pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 473 bis n. 15 c.p.c., di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Esponeva in ordine ai fatti di causa, che con provvedimento del 20.6.2019 il
Tribunale ordinario di Nocera Inferiore omologava le condizioni di cui alla separazione consensuale ed in particolare l'affido condiviso del figlio minore con residenza stabile con la madre nella casa familiare sita in Nocera Speriore alla via fedrico Ricco nr. 179 sino al 14° anno di età ; esercizio della responsabilità genitoriale congiuntamente e di comune accordo, in relazione alle condizioni di maggiore interesse per il minore ed assunzione disgiunta di quelle di ordinaria amministrazione, regolamentazione del calendario di visita e corresponsione a carico del sig. in favore della signora di un assegno di mantenimento Pt_1 CP_1 per il figlio di €. 500,00 mensili rivalutabile annualmente oltre il 50% delle spese straordinarie;
nessun obbligo di mantenimento reciproco dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti.
Esponeva, altresì, che dall'epoca dell'udienza presidenziale i coniugi avevano vissuto ininterrottamente separati con impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra gli stessi. Chiedeva, inoltre, in via di urgenza e anche inaudita altera parte, la modifica delle disposizioni dell'accordo di separazione omologato dal Tribunale in ordine al collocamento del figlio minore, rappresentando che oramai da anni prima dell'instaurazione del presente giudizio, lo stesso è affidato solo alle cure del padre avendo la madre accettato un incarico fuori Regione, circostanza che obbligava l'odierno ricorrente e il figlio a continue trasferte tra Nocera Inferiore, ove frequentava la scuola, e Castellabate R_ ove egli soggiornava stabilmente affidato alle cure paterne e dei nonni. Esponeva, quindi, il grave pregiudizio per il figlio anche per il suo neurosviluppo con deficit delle competenze relazionali e scolastiche e selettività alimentare, come da certificato prodotto in atti. Tanto premesso, insisteva in via di urgenza affinchè
l'intestato Tribunale autorizzasse inaudita altera parte, il collocamento presso il padre, nonché nel merito, quanto alle statuizioni accessorie chiedeva: l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, ma con residenza privilegiata presso il padre, proponendo il seguente calendario di incontri madre-figlio: a) a fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera alle ore
19.00 con prelevamento e riaccompagnamento presso l'abitazione paterna;
b) durante la settimana in cui NON è previsto il fine settimana, la madre potrà far visita al minore due pomeriggi alla settimana, dall'uscita di scuola sino alle 20.00;
c) durante le vacanze natalizie, il minore trascorrerà, ad anni alterni, i giorni 23,
24 e 25 dicembre con un genitore e 30, 31 dicembre e 1° gennaio con l'altro. Il 5 gennaio con un genitore e il 6 gennaio con l'altro; d) quanto ai giorni di Pasqua e
Lunedì dell'Angelo, il minore trascorrerà, ad anni alterni, la Pasqua con un genitore e il lunedì in Albis con l'altro, sempre seguendo il principio dell'alternanza e così per le festività residue. La Domenica delle Palme il minore la trascorrerà con il genitore con cui non trascorra il giorno di Pasqua;
e) trascorrerà con la R_ madre 45 giorni di vacanza estiva anche non consecutivi, da concordarsi entro il
15.06 di ogni anno;
f) il minore trascorrerà con la madre il giorno del suo compleanno, del suo onomastico e della Festa della Mamma. Lo stesso varrà per il padre;
g) riguardo al compleanno del minore, salvo diverso accordo, il bambino lo trascorrerà con entrambi i genitori. In caso di disaccordo il minore, ad anni alterni, trascorrerà il pranzo con un genitore e la cena con l'altro”; in ragione sia del mutamento di dimora del figlio sia delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti (in particolare del padre, precettore di reddito di cittadinanza), la corresponsione da parte della sig.ra della somma di € 500,00 a titolo di CP_1 assegno di mantenimento in favore del figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate, nulla disponendo invece a titolo di mantenimento dei coniugi;
l'ammonimento rivolto alla sig.ra a rivestire CP_1 condotte collaborative e ad astenersi dal tenere comportamenti pregiudizievoli per il figlio minore;
In via istruttoria, chiedeva l'ammissione della prova testimoniale
(indicando n. 2 testimoni), l'audizione del minore , l'ordine di Persona_1 esibizione ex art. 210 c.p.c. del contratto di lavoro, delle buste paga, della documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili, beni mobili registrati, nonché degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni della sig.ra CP_1
Veniva aperto il sub-procedimento n.r.g. 1298-1/2023 ai fini dell'istruttoria dell'indifferibile e urgente richiesto unitamente al ricorso. Si costituiva in data
9.1.2024, in seno al suddetto sub-procedimento, la signora la quale CP_1 eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale essendo competente il Tribunale di Nocera Inferiore quale luogo di residenza del minore nonché ultima residenza comune dei coniugi ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, coma 1 legge nr. 898/1970 ; nonché nel merito l'infondatezza di quanto dedotto da controparte essendo la gestione del figlio frutto di accordo fra entrambi i genitori ed essendo stata la stessa obbligata ad accettare incarichi stante l'inadempimento della controparte ai propri obblighi di mantenimento. Rappresentava, infine, che era pregiudizievole per il figlio un mutamento della scuola ad anno R_ scolastico iniziato. Concludeva, pertanto, “in via preliminare, dichiarare e riconoscere il difetto di competenza per territorio del Tribunale di Vallo della Lucania per le ragioni sopra esposte, all'esito dichiarando e riconoscendo che la competenza per territorio appartiene al Tribunale di Nocera Inferiore, e, per l'effetto, rimettere la causa dinanzi al medesimo, con l'assegnazione di un termine per la riassunzione a norma dell'art. 50 c.p.c.; 2) rigettare la richiesta dei provvedimenti indifferibili ex art.
473 bis 15 c.p.c., mancandone i presupposti di legge, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
3) emettere ogni ulteriore ed idoneo provvedimento per l'ulteriore trattazione del giudizio principale davanti al giudice designato. 4) condannare il sig.
[...]
al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, con Parte_1 attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Veniva, quindi, disposto l'ascolto del minore all'udienza del 25.1.2024 e R_ all'esito il precedente Giudice istruttore, ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 473 bis 15 c.p.c., anche a seguito dell'audizione del minore , ne autorizzava il collocamento presso il Persona_1 domicilio del padre in Castellabate e il trasferimento presso l'istituto scolastico, scuola media inferiore, “Luigi Guercio” sito in Santa Maria di Castellabate e prevedeva, durante i fine settimana, la collocazione del minore presso l'abitazione della madre in Nocera Inferiore, disponendo il monitoraggio a cura dei Servizi
Sociali del Piano di Zona S/8 territorialmente competenti.
Avverso il citato decreto, la sig.ra proponeva reclamo, dinanzi alla CP_1
Corte d'Appello di Salerno, onde ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento e il reclamo era rigettato in data 13/03/2024.
In data 05.03.2024 si costituiva in giudizio , la quale eccepiva, in via CP_1 preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Vallo della Lucania in favore del Tribunale di Nocera Inferiore ex art. 473 bis 11 c.p.c., chiedeva di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e insisteva per il rigetto delle ulteriori domande formulate dalla controparte con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
In particolare, la resistente chiedeva che il minore fosse affidato ad entrambi i genitori con il collocamento prevalente presso la madre e conseguente trasferimento presso altro istituto scolastico sito in Roma, con il diritto per il padre di vederlo e tenerlo con sé a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio (o dall'uscita di scuola) fino alla domenica sera ovvero, in caso di mancato accoglimento della domanda, che fosse il padre ad accompagnare il figlio, il sabato mattina dopo la scuola, presso l'abitazione materna in Nocera per poi riprenderlo la domenica sera, la corresponsione da parte del ricorrente della somma di € 500,00 mensili, a titolo di mantenimento del figlio, ponendo poi a carico di ciascun coniuge il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno.
Proponeva il seguente calendario di incontri: “in occasione delle festività natalizie, trascorra col padre il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al
6 gennaio, alternando tali periodi con la madre di anno in anno mentre per le festività pasquali dal giovedì santo al lunedì in albis, alternando tale periodo con la madre di anno in anno;
Statuire che trascorra in compagnia del padre R_ durante le vacanze estive un periodo di quindici giorni consecutivi, nel mese di luglio o di agosto, da comunicare alla madre entro il giorno 15 del mese di giugno”.
La resistente, nel contestare i fatti narrati da controparte, evidenziava come la serenità del minore fosse stata in passato pregiudicata proprio dai comportamenti aggressivi tenuti dal ricorrente, sottolineava che, contrariamente a quanto concordato in sede di separazione, controparte non provvedeva al versamento dell'assegno di mantenimento del figlio così determinando anche la scelta di accettare l'incarico di insegnante e di lasciare il figlio con il papà - eventualmente anche con permanenza presso la casa coniugale - per i brevi periodi in cui la stessa soggiornava a Romae che il ricorrente aveva preferito portare con sé il figlio per una propria “comodità”, atteso che dello stesso non si occupava personalmente, delegandone piuttosto la cura ai nonni paterni.In via istruttoria la resistente chiedeva l'ammissione della prova testimoniale (indicando n. 4 testimoni),
l'audizione del minore ex art. 473 bis 25 c.p.c., l'ammissione di ctu Persona_1 di natura psicologica sul minore ed indagini di polizia tributaria sui redditi e i beni del sig. opponendo all'ammissione della prova testimoniale Parte_1 articolata da controparte, chiedendo in ogni caso di essere ammesso alla prova contraria.
Nella prima memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c., il ricorrente insisteva per il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito deducendo il decorso del termine richiesto dalla norma invocata (un anno dal trasferimento non autorizzato) e si opponeva alla richiesta di collocamento e trasferimento del minore a Roma, nonché alla subordinata richiesta di accompagnamento presso l'abitazione paterna.
Chiedeva, pertanto, la conferma del contenuto dei provvedimenti ex art. 473 bis n.
15 nonché di tutte le condizioni già prospettate nel ricorso introduttivo, evidenziando soltanto l'opportunità che il minore - frequentando la scuola anche il sabato mattina - fosse prelevato dalla madre non prima delle 16:30 e riaccompagnato la domenica non oltre le 19:30 nonché la possibilità per la madre, nei fine settimana di permanenza presso il padre, di trascorrere con il figlio dalle ore 16:30 alle ore 19:30, prendendolo e riaccompagnandolo presso l'abitazione paterna.
Nei successivi scritti difensivi, il ricorrente impugnava tutte le richieste formulate dalla controparte, ivi compreso un nuovo ascolto del minore, non opponendosi invece alla richiesta CTU psicodiagnostica laddove diretta ad accertare non solo le condizioni del minore ma anche quelle di entrambi i genitori e nel caso di ammissione della prova testimoniale chiedeva di essere ammesso a prova diretta e contraria ed articolava a sua volta circostanze inerenti a quelle articolate dalla resistente con l'indicazione di ulteriori testimoni.
La resistente, nella propria memoria difensiva, riportandosi a quanto già dedotto nella propria comparsa di costituzione e risposta, si opponeva alle ulteriori richieste istruttorie ex adverso formulate e, in caso di ammissione, chiedeva ammettersi la prova contraria con i testi indicati dall'attore e con i propri testi indicati in comparsa.
Le parti erano ascoltate nel corso dell'udienza del 4/4/2024 e all'esito il Tribunale con provvedimento del 22/4/2024 autorizzava i coniugi a vivere separatamente, confermava quanto all'affidamento e al collocamento del figlio minore R_ quanto disposto con provvedimento del 26/1/2024 con la precisazione che la resistente potesse tenere con sé il figlio prelevandolo all'uscita della scuola il sabato e provvedendo a riaccompagnarlo la domenica sera entro le ore 21,00 o il lunedì mattina direttamente a scuola e stabiliva gli ulteriori tempi di permanenza presso la madre, nonché la misura della contribuzione dei genitori al mantenimento del figlio minore. I Servizi Sociali territorialmente competenti erano invitati al monitoraggio con il deposito di relazioni quantomeno con cadenza mensile ed era ammessa consulenza tecnica di ufficio.
I Servizi Sociali in data 16/5/2024 depositavano una relazione nella quale evidenziavano di aver incontrato il minore , che si era “mostrato, durante R_ quest'incontro, molto provato rispetto al fine settimana trascorso con la madre”.
Veniva precisato nella predetta relazione: “Il weekend del 4 e 5 maggio non è andato dalla madre come da sua volontà espressa in un precedente colloquio con le scriventi che hanno relazionato il 30.04.2024. Il fine settimana dell'l1 e 12 maggio decide di andare a Nocera dalla madre ma riferisce che è andata molto male: R_
"Mi ha ricattato, mi ha rotto il cellulare ... e poi me l'ha ricomprato per nascondere la sua pazzia. Mi ha fatto incidere un vocale che tutto quello che ho detto a voi è falso ed che sono stato costretto a dichiarare quelle cose dai nonni". Quando gli chiediamo come si sente e cosa vorrebbe per stare più sereno risponde:" me la sto facendo sotto dalla paura. Vorrei evitare di andare ma se lo scrivete mamma lo viene a sapere". Il bambino sembrerebbe molto combattuto, non vorrebbe andare dalla madre ma ha paura delle conseguenze. riferisce, inoltre, che quando R_ domenica 12 è rientrato a Santa Maria era molto agitato ma i nonni l'hanno accompagnato da un amico con cui ha mangiato una pizza e così è riuscito a distrarsi e rilassarsi ..."vorrei una vita normale” Suggerivano, quindi, di affidare il minore ai nonni tenuto conto anche delle notizie apprese riguardo alla figura paterna in corso di approfondimento.
Il Tribunale con provvedimento del 17/5/2024 adottato ai sensi dell'art. 473 bis.15
c.p.c. nominava curatore speciale del minore , nato a [...] Persona_1
Inferiore il 20/09/2011, l'avv. , affidava con effetto immediato, ed Controparte_2 in via esclusiva, il minore ai nonni paterni, disponeva la collocazione Persona_1 del minore presso l'abitazione dei nonni paterni, sospendeva le visite della madre stabilite con ordinanza del 22.4.2024, disponeva che le visite della CP_1 madre e del padre al minore avvenissero sempre CP_1 Parte_1 alla presenza dei nonni paterni oppure di un operatore specializzato dei Servizi
Sociali (id est Piano di Zona S/8) e sempre in un ambiente protetto (strutture dei
Servizi sociali, abitazione dei nonni, giocheria, bar), il tutto sino a successive determinazioni del Tribunale anche eventualmente sulla scorta delle determinazioni cui fosse giunto il CTU, dr.ssa già nominata Controparte_3 dall'Ufficio, autorizzava e ad avere contatti Parte_1 CP_1 telefonici con il minore , incaricava i Servizi sociali di proseguire con Persona_1 il monitoraggio loro già demandato.
Il curatore avv. , nel costituirsi in giudizio, evidenziava che Controparte_2
l'interesse del minore, come risultante dagli atti assunti e pure dal colloquio avuto con lo stesso, era senz'altro quello di continuare a risiedere in Santa Maria di
Castellabate e ivi frequentare la scuola, che aveva manifestato la propria R_ soddisfazione per le maggiori possibilità di socializzazione, scolastiche ed extrascolastiche in ragione delle attività intraprese e che la collocazione presso i nonni paterni rispondeva alle esigenze del minore. Chiedeva che i genitori contribuissero al mantenimento del figlio con il versamento di un mantenimento ai nonni paterni, che in ogni caso volentieri, in difetto di contribuzione dei genitori, si erano dichiarati disponibili a farsi comunque carico medio tempore delle esigenze del nipote.
All'udienza fissata per la conferma, revoca o modifica del provvedimento adottato dal Tribunale ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c. confermava il provvedimento emesso in data 17/5/2024 quanto all'affidamento del minore e alle R_ modalità degli incontri dello stesso con i genitori;
disponeva che le parti dovessero contribuire al mantenimento del figlio col versamento ai nonni paterni di un assegno mensile di euro 200,00 ciascuno, oltre concorso al 50% delle spese straordinarie come già individuate nel provvedimento del 22/4/2024 e con le modalità indicate in motivazione;
affidava in particolare al curatore speciale la gestione dei rapporti con gli operatori sociali, i terapeuti e i professionisti, di verificare i progressi scolastici del minore e di monitorare le sue attività R_ extrascolastiche, nonché di individuare modalità alternative, anche eventualmente col ricorso a personale specializzato, per gli incontri della resistente con il figlio sempre in Santa Maria di Castellabate e sempre in presenza di terze persone, nonché di formulare proposte rispondenti agli interessi del minore, veniva richiesto un parere alla ctu nominata, dr.ssa per un parere circa la Controparte_3 opportunità della scelta dell'affido temporaneo ai nonni e regolamentazione delle visite con la madre. Il ctu con parere del 19.7.2024 esprimeva parere positivo ritendo “opportuno mantenere l'affidamento temporaneo del minore ai nonni;
per quanto attiene agli incontri con la madre, stante la problematicità del vissuto emotivo espresso da , (…) che continuino ad essere disciplinati con la R_ mediazione dei servizi sociali, nelle more della conclusione delle operazioni peritali, della valutazione delle capacità genitoriali e della determinazione di un programma di affidamento e collocazione dello stesso minore”.
Veniva, quindi, disposto approfondimento istruttorio già disposto all'esito della prima udienza di comparizione, sul minore , con perizia depositata Persona_1 poi in data 17/11/2024.
Nelle more, la causa veniva riassegnata a nuovo Giudice istruttore in data
3/12/2024, il quale, su istanza di parte, anticipava la trattazione, all'udienza del
22/1/2025, al fine di valutare nel contraddittorio delle parti gli esiti della perizia svolta. In occasione della predetta udienza, veniva altresì provocato il contraddittorio sulle istanze contenute nella relazione depositata in data
16/1/2025 a firma del curatore del minore avv. il quale chiedeva CP_2 determinazioni, stante l'esigenza di procedere al perfezionamento dell'iscrizione, circa la scelta della scuola media superiore per l'anno scolastico 2025/2026, avendo manifestato l'intenzione di proseguire gli studi presso il Liceo R_
LF AT di Agropoli, con indirizzo scientifico, avendo invece la madre manifestato delle perplessità, oltre all'esigenza di dare in tempi brevi l'adesione alla gita di fine anno scolastico da effettuarsi in Puglia verosimilmente verso la fine del mese di marzo.
Parte ricorrente chiedeva di disporre, a parziale modifica dei provvedimenti adottati precedentemente conformemente alle risultanze della ctu espletata, l'affido esclusivo del minore al padre, fermo il collocamento presso i nonni, per rispondere ai desiderata del minore e di consentire il perfezionamento della iscrizione dello stesso presso il locale liceo scientifico. La difesa della signora CP_1 chiedeva, invece, disporsi l'affido condiviso del minore , attese anche le R_ conclusioni a cui giungeva il ctu all'esito delle osservazioni effettuate dalla difesa circa l'opportunità di una tale limitazione, con collocamento presso la madre.
Manifestava l'assenza di opposizione affinchè il minore ultimasse l'anno scolastico presso il corrente istituto ma si opponeva all'iscrizione al liceo presso il liceo LF
AT ritenendo che il minore potesse ritornare a Nocera con la madre per ivi iscriversi presso il liceo locale, ovvero, l'istituto Rescigno, ove vi sarebbe un corso di studi conforme alle aspirazioni del minore. Manifestava, inoltre, preoccupazione circa i provvedimenti adottati, che il figlio pur avendo a disposizione un cellulare non le aveva inteso fornire il numero telefonico e di avere difficoltà di mettersi in contatto con il figlio, di cui temeva un progressivo allontanamento e chiedeva di disporre incontri liberi con lo stesso, al fine di agevolare un riavvicinamento.
All'esito delle conclusioni rassegnate da tutte le parti, ivi compreso il curatore del minore, avv. , il Tribunale si riservava e con ordinanza resa in data CP_2
28/01/2025, assumeva le suddette determinazioni “A parziale modifica dei provvedimenti resi in corso di causa, affida in via esclusiva il minore Persona_1 al padre , fermo il collocamento dello stesso presso il domicilio Parte_1 dei nonni paterni;
autorizza l'iscrizione del minore presso l'istituto Persona_1
Liceo LF AT di Agropoli per il prossimo anno scolastico 2025/2026, nonché autorizza l'adesione del minore, in assenza di elementi di segno contrario, alla gita di fine anno scolastico;
regolamenta il calendario di visita di entrambi i genitori come in parte motiva, invitando il curatore del minore ad una relazione periodica circa il buon esito degli incontri fra madre e figlio, con possibilità di progressiva liberalizzazione;
conferma il contributo economico da versarsi ai nonni per il mantenimento del minore a carico di entrambi i genitori conformemente a quanto disposto precedentemente;
regolamenta gli appuntamenti telefonici tra madre e figlio come in parte motiva, invitando le parti ad un pacato e collaborativo atteggiamento
e attenzione all'interesse del minore su cui deve essere garantito il periodico aggiornamento della signora;
dispone che i Servizi sociali ed i Servizi CP_1 specialistici della A.s.l., ciascuno per la parte di rispettiva competenza, avranno il compito di avviare e/o proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche
e soprattutto di supporto psicologico per il minore nonché di sostegno alla genitorialità sia per il signor che per la signora , Parte_1 CP_1 come suggerito dalla ctu;
Prescrive ad entrambi i genitori di attenersi e di farsi parti attive quanto ai percorsi da seguire, nell'esclusivo interesse del figlio, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali e agli operatori dei Servizi Specialistici i Servizi Specialistici delle
Aziende sanitarie di competenza e al curatore del minore e di attenersi alle prescrizioni ed indicazioni degli stessi anche con riguardo ai percorsi psicoteraupetici da seguire;
rigetta le ulteriori richieste istruttorie e fissa per la rimessione della causa in decisione, tenuto conto del carico di ruolo, l'udienza del 10.07.2025, dinanzi al sottoscritto giudice delegato, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis 28
c.p.c.”
All'udienza del 10.07.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dal Curatore del minore, la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di riferirne al
Collegio.
MOTIVAZIONE
1. Sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa resistente
La difesa della signora coltiva sino agli scritti difensivi conclusivi l'eccezione CP_1 di incompetenza territoriale sollevata sin dalla sua originaria costituzione in seno al sub-procedimento R.G. 1298-1/2023.
L'eccezione è infondata e va, pertanto, rigettata.
L'art. 473-bis.11 c.p.c. prevede, come è noto, che "Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il
Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il
Tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento.
In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni generali, ove non derogate da quanto previsto alla sezione II del capo III del presente titolo."
La norma recepisce appieno quanto la legge delega indicava sul punto (art. 1, comma 23, lett. d, L. n. 206 del 2021), nella parte in cui stabiliva che il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale avrebbero dovuto prevedere norme volte a "procedere al riordino dei criteri di competenza territoriale, prevedendo quale criterio di competenza prevalente quello della residenza abituale del minore che corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda, salvo il caso di illecito trasferimento...omissis". Ebbene, nella vicenda in esame emerge con chiarezza che già prima dell'instaurazione del presente giudizio, la residenza abituale del minore R_ fosse nel circondario dell'intestato Tribunale, circostanza confermata anche dalle stesse dichiarazioni rese dallo stesso ragazzo in occasione dell'udienza del
25.01.2024 in cui chiariva “Io vivo pressocchè a Santa Maria di Castellabate durante la settimana, e poi a week end alternati sto con mamma a Nocera o con papà a Santa
Maria”.
Sul punto giovi ricordare che, come ribadito anche di recente dalla Corte di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. I, 03/05/2025, (ud. 10/01/2025, dep.
03/05/2025), n.11622), la nozione di residenza abituale implica una valutazione di fatto, in relazione alla quale è possibile rinvenire una pluralità di indicatori da valutarsi, anche in chiave prognostica, nella finalità di individuare il luogo che costituisce uno stabile centro di vita ed interessi del minore e, con esso, il giudice più vicino a tale luogo, in modo tale da semplificare l'accesso alla giustizia e favorire una tutela effettiva ed efficace a salvaguardia del primario interesse del bambino, ferme quelle di certezza e garanzia di effettività della tutela giurisdizionale che nella regola sulla competenza trovano espressione (Cass., Sez. 6 1, Ordinanza n. 15835 del 07/06/2021; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 17089 del 26/05/2022). Trattasi di concetto che, come è noto, prescinde dalla mera residenza anagrafica che il minore aveva ancora a Nocera all'epoca della instaurazione del giudizio, né può ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa resistente, che il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno - le parti concordano, invero, che la situazione era stata generata dall'accettazione di un incarico lavorativo da parte della sin CP_1 dal 2020- e soprattutto che ciò sia avvenuto in assenza di consenso.
Confermata la competenza dell'intestato Tribunale si indaga il merito della presente controversia.
2. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Nel merito la domanda principale volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i signori e è fondata e merita, pertanto, Pt_1 CP_1 accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata il 20/06/2019, dal Tribunale di Nocera Inferiore previa comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in data 25/03/2019.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5
L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e della L. 11.5.2015 n. 55 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Se ne dispongono le conseguenti formalità.
3. sull'affido e collocamento di R_
L'aspetto su cui vi è maggiore contrasto fra le odierne parti in causa, come è noto, attiene all'affido e collocamento del giovane nato il [...]. R_
La signora insiste per una modifica delle statuizioni attualmente vigenti e CP_1 assunte in corso di causa e affinchè l'intestato Tribunale disponga un affido condiviso del figlio con collocamento presso di lei in Nocera Inferiore.
Il Collegio ritiene che all'esito dell'istruttoria svolta e delle risultanze della consulenza tecnica depositata in data 17/11/2024 vada confermato l'affido esclusivo del minore al padre, fermo il collocamento presso i nonni paterni. R_
Il CTU nominato ha difatti chiarito che “All'esito della valutazione effettuata, è opportuno che il minore venga affidato esclusivamente al padre, ma che la sua collocazione prevalente resti presso i nonni paterni, in modo da garantirgli la continuità nella gestione del quotidiano che oggi, prova ne sia anche l'ottimo rendimento scolastico, pare più che adeguata” (cfr. perizia in atti).
Né può recepirsi in questa sede quanto dedotto dalla difesa di parte resistente che invita a tenere conto delle controdeduzioni rese dalla consulente all'esito del deposito delle osservazioni di parte. Invero, l'esperta ha chiarito, in risposta a quanto dedotto dalla difesa della signora che “fermo restando che la CP_1 collocazione attuale rimane quella più adeguata dato lo stato emotivo di , il R_ regime di affidamento suggerito potrà anche essere di tipo condiviso, ma va mantenuta la figura del curatore speciale, a tutela del benessere del minore” (cfr. pag. 4 delle controdeduzioni).
In sostanza, il consulente ha chiarito che l'accesa conflittualità esistente fra le odierne parti in causa mina alla serenità del minore tanto da imporre necessariamente l'intermediazione del curatore speciale, circostanza chiaramente non perseguibile a tempo indeterminato e di fatto inattuabile all'esito della definizione del presente giudizio.
Del resto, seppur vero che l'affido condiviso è la regola stabilita dalle nuove disposizioni in materia di rapporti fra genitori separati e figli, ne è consentita in ogni caso la deroga quando - come nel caso attualmente in esame e a prescindere da accertamenti di natura peritale, che in ogni caso conducono verso tale conclusioni - vi sia la dimostrazione, aliunde desumibile, dell'inidoneità di colui che esercita la responsabilità genitoriale.
In ordine alle capacità genitoriale della resistente il CTU ha chiarito “La signora non manifesta problematiche conclamate di tipo psicopatologico. CP_1
Tuttavia, dall'esame del suo comportamento, nonché dagli esiti della valutazione con
l'ausilio del test MMPI2 si è rilevata la presenza di alcune criticità. In primis,
l'assenza di consapevolezza e la negazione riguardo le evidenti difficoltà emotive del figlio nei suoi confronti, intesa come assenza di capacità regolativa. La donna, inoltre, non percepisce alcun disagio soggettivo grazie ai significativi tentativi messi in atto di negare la consapevolezza dei propri vissuti emotivi. La signora, come racconta anche e come riportano peraltro anche i servizi sociali nelle loro relazioni, ha R_ spesso difficoltà a gestire i propri moti emotivi, con la conseguenza che non è in grado, coscientemente, di supportare il ragazzino nello sviluppo della sua stessa capacità di regolazione. È evidente che la signora abbia una carenza nella Funzione
REGOLATIVA: Il concetto di regolazione riguarda la capacità che il bambino possiede fin dalla nascita di "regolare" i propri stati emotivi e organizzare l'esperienza e le risposte comportamentali adeguate che ne conseguono. Ma le strategie per la
"regolazione di stato" sono inizialmente fornite dal caregiver. La difficoltà del caregiver a questo livello porta a disturbi della regolazione (difficoltà nel regolare il comportamento, i processi sensoriali, fisiologici, attentivi, motori o affettivi, nell'organizzare uno stato di calma, di vigilanza, o uno stato affettivo positivo).Risulta carente anche la Funzione NORMATIVA. Essa consiste nella capacità del genitore di porre dei confini flessibili di regole e di setting che permetta al bambino e all'adolescente di fare esperienza e di creare le premesse per l'autonomia.
Corrisponde al bisogno fondamentale del bambino di avere dei limiti, di vivere dentro una struttura di comportamenti coerenti.
La signora manifesta, inoltre, difficoltà nel supporto sociale e nella capacità CP_1 organizzativa relativamente al proprio figlio, intesa come capacità di promuovere, accompagnare e sostenere i processi di sviluppo e di socializzazione e di adattamento all'ambiente esterno (coping).È plausibile che queste difficoltà derivino da una sua incapacità a sintonizzarsi con la propria emotività, di cui vengono negate le difficoltà, di qualunque genere. Le ipotesi sono o di una assoluta egosintonicità riguardo le modalità bizzare e disregolate dell'emotività, o anche di una volontaria mistificazione delle stesse, al fine di ottenere benefici e non avere problemi.Di fatto, la mancata capacità di gestire la propria emotività in funzione della crescita del figlio rende quantomeno complesso e pericoloso il ruolo genitoriale (cfr. pagg. 35-36 della perizia).
Queste valutazioni, unita all'esistenza di una permanente conflittualità tra i genitori del minore manifestata nel corso del giudizio attraverso plurime istanze anche volte a dirimere questioni di poco rilievo, unitamente alla convivenza di R_
con i genitori del padre, induce a mantenere l'affido esclusivo del minore in
[...] favore di quest'ultimo.
Tale regime, a parere del Collegio, è l'unico allo stato conforme all'interesse del minore né possono apprezzarsi i profili di rischi di “alienazione parentale” pure incidentalmente introdotti dalla signora esclusi anche dal CTU il quale in CP_1 risposta alle deduzioni di parte ha chiarito “non si può parlare di alienazione parentale, in quanto il rapporto madre-figlio ha le caratteristiche dell'ambivalenza, e non si evince un deciso rifiuto del ragazzo nei confronti della madre. Si rileva invece un sincero rancore, motivato da una serie di condotte messe in atto dalla madre e che hanno generato in lui disagio, nel tempo. L'alienazione parentale ha delle caratteristiche che non si ritrovano nel caso de quo, prima fra tutte l'immotivato e deciso rifiuto del minore di incontrare il genitore alienato. invece non esprime un R_ rifiuto generico, ma fa alla mamma delle contestazioni definite. Il minore ha inoltre una buona capacità di autodeterminazione ed un'intelligenza superiore alla media”
(cfr. pag. 4 delle controdeduzioni alla perizia). Non vi sono invece motivi ostativi alla conferma dell'affido esclusivo in favore del padre già disposto in corso di causa dal giudice delegato, atteso che i motivi che avevano condotto in corso di istruttoria (cfr. relazione dei SS in cui si dava genericamente atto a frequentazioni dello stesso “da approfondire”) non risultano corroborate da altri elementi probatori e sono superate dalla conclusioni del perito nominato che ha confermato la idoneità genitoriale del sig. Si richiama tale Pt_1 passaggio dell'elaborato peritale a sostegno della suddetta motivazione “Le condizioni psicologiche del sig. sono buone, non sono stati rilevati Parte_1 elementi di criticità né problematiche psichiche di alcun genere. Le sue capacità genitoriali sono adeguate, considerando le caratteristiche sopra definite come funzione protettiva, affettiva, regolativa, normativa, predittiva e rappresentativo- comunicativa. Sono altresì presenti le capacità supporto sociale e capacità organizzativa, la capacità di promuovere, accompagnare e sostenere i processi di sviluppo e di socializzazione e di adattamento all'ambiente esterno (coping); la capacità di proteggere e di tutelare il figlio nell'ambiente familiare, scolastico e sociale, e il calore ed empatia (care): capacità di riconoscere i bisogni emotivi/affettivi del figlio e di fornire i supporti necessari” (cfr. pagg. 35 e ss. della perizia).
Non può darsi luogo, invece, alla richiesta avanzata dalla difesa ricorrente di disporre l'affido “super esclusivo” di al padre. Trattasi, come è noto, di R_ disciplina che impedisce al genitore non affidatario la partecipazione anche alle decisioni di maggior interesse del minore e che “costituisce, di conseguenza, una determinazione fortemente limitativa dell'esercizio della responsabilità genitoriale, inquadrabile nel sistema delle misure conformative ed ablative definito dagli artt.
330 e 333 c.c., richiedendo, di conseguenza, ai fini dell'accertamento della contrarietà all'interesse del minore un quid pluris costituito dalla prova di condotte gravemente pregiudizievoli ascrivibili al genitore non affidatario, causalmente rilevanti in via esclusiva o prevalente ai fini dell'integrazione del requisito di legge”
(cfr. Cassazione civile sez. I, 09/09/2025, (ud. 04/07/2025, dep. 09/09/2025),
n.24876).
Ebbene, calando tali coordinate ermeneutiche nella fattispecie in esame, non emergono dagli elementi probatori emersi in corso di causa la sussistenza di questo
“quid pluris” tale da giustificare il regime super-esclusivo. Quanto al regime del collocamento del giovane si esclude la opportunità R_ di un mutamento dell'attuale stato di fatto, attese le conclusioni della consulenza nonché le relazioni dei SS territorialmente competenti e del curatore del minore che concordano tutte in ordine all'effetto benefico della collocazione presso i nonni paterni sia circa il rendimento scolastico (cfr. esiti dell'esame finale del primo ciclo di istruzione con una media di 9/10 da confrontarsi con le relazioni iniziali del presente giudizio) nonché in ordine all'equilibrio psicofisico del minore che ne ha sensibilmente beneficiato. E' innegabile l'effetto positivo ricevuto dal minore nel collocamento presso i nonni paterni e che lo stesso sia conforme ai suoi attuali desiderata per cui deve necessariamente, in assenza di elementi sopravvenuti, disporsi in linea di continuità nel suo supremo interesse.
4. Sul calendario di visita di entrambi i genitori
che ha generato acceso conflitto fra le parti è la regolamentazione del Pt_2 calendario di visita.
In ordine al calendario di visita paterno, tenuto conto del collocamento presso i nonni, si dispone che “il padre potrà tenere con sé il figlio due pomeriggi a settimana, in assenza di diverso accordo, il martedì e giovedì, compatibilmente con gli impegni di studio dello stesso, dall'uscita di scuola sino ad orario di cena. Il padre trascorrerà con il figlio il fine settimana a settimane alterne dall'uscita di scuola sino alla domenica sera avendo cura di garantire la fascia oraria di visita della madre secondo il calendario di seguito indicato”.
Più problematica appare la regolamentazione del calendario di visita materno atteso il rifiuto del minore di recarsi in Nocera presso la residenza materna e la sua ferma volontà di incontrare la madre solo in Castellabate presso la abitazione dei nonni o, quanto meno, nei dintorni.
Il Tribunale ritiene che le risultanze in atti, anche della perizia svolta, escludano l'opportunità di un pernotto presso la residenza materna. L'esperto nominato concludeva infatti “La madre potrà incontrare il figlio liberamente, tre volte a settimana, recandosi presso l'abitazione dei nonni, con l'ausilio del curatore per organizzarsi. I nonni dovranno avere l'attenzione di allontanarsi e lasciare che il minore trascorra il tempo con la madre senza la loro presenza. Quando sarà R_ pronto, all'esito di un percorso di psicoterapia familiare da effettuarsi preferibilmente presso l'ASL, potrà trascorrere i fine settimana alternati presso l'abitazione materna.In caso di mancato accordo tra le parti, gli incontri tra e la madre si R_ svolgeranno con le modalità previste per la scorsa estate, quindi in luoghi neutri, con
l'ausilio del curatore e dei servizi sociali”. Solo all'esito del sollecito della difesa resistente il CTU apriva alla possibilità che tali incontri avvenissero in un luogo neutro (cfr. controdeduzioni depositate il 17.11.2024).
Nel corso del giudizio, come è noto, su accordo di tutte le parti presenti e stante le predette risultanze (cfr. verbale del 22.1.2025) il giudice delegato all'istruttoria modificava parzialmente il calendario di visita materno consentendo la possibilità di esercitare il diritto di visita in un luogo diverso dalla residenza dei nonni e in luogo neutro nell'auspicio di un riavvicinamento.
Si ritiene di confermare il provvedimento adottato con ulteriori specificazioni nel tentativo di derimere possibili conflitti: “la madre potrà vedere il figlio R_ almeno una volta a settimana, alternativamente o il sabato o la domenica -ma almeno uno dei due giorni e in assenza di accordo fra le parti seguendo il criterio della alternanza partendo dalla domenica- in un luogo neutro (ristorante, pub etc), scelto di comune accordo con il minore, vicino al domicilio attuale dello stesso in
Castellabate o in Agropoli al fine di consumare un pasto in sua esclusiva compagnia, dalle ore 10.00 del mattino sino alle ore 18.00 durante il periodo invernale con estensione sino alle 19.00 per il periodo estivo. Opererà il criterio della stretta alternanza per cui una settimana l'incontro avverrà in Agropoli mentre la settimana successiva in Castellabate, partendo, per il week-end successivo alla pubblicazione della presente sentenza da un incontro in Agropoli per agevolare gli spostamenti materni. Nelle predette occasioni il minore verrà accompagnato in Agropoli o dai nonni paterni (o da persona da questi incaricata di fiducia) dal padre se trattasi di week end in cui il minore è con quest'ultimo. In ordine ai giorni festivi opererà il criterio della alternanza fra i genitori per cui il minore trascorrerà con ogni genitore ad anni alterni la Vigilia un anno e Natale l'anno successivo, nonché Pasqua e Lunedì in Albis secondo lo stesso criterio, con incontro tra il minore e la madre in Castellabate secondo la fascia oraria 10.00 -18.00, salvo diverso accordo. Durante il periodo estivo la madre, tenuto conto della assenza di impegni scolastici e minori impegni lavorativi, potrà trascorrere anche un giorno infrasettimanale- in assenza di accordo il mercoledì- in Castellabate dalla mattina dalle ore 10.00 sino alla sera alle 19.00 per portare il figlio al mare o in altro luogo in accordo con lo stesso ”.
Gli esiti del monitoraggio e le risultanze in atti, unitamente alle conclusioni del curatore che si fanno portavoce ancora di un malessere manifestato da e R_ della netta chiusura a recarsi per il week-end presso la madre, escludono l'opportunità di una maggiore estensione di un calendario materno allo stato, in quanto diventerebbe controproducente.
Si ritiene, però, opportuno mantenere fermo il monitoraggio dei servizi sociali al fine di verificare l'andamento degli incontri tra la signora e il figlio, anche CP_1 in una ottica di una possibile implementazione conformemente alle risultanze della
CTU che ha inteso rimandare tale possibilità anche all'esito di un percorso psicologico per . R_
5. Sul mantenimento del minore
Quanto alla misura del contributo di entrambi i genitori al mantenimento del figlio collocato presso i nonni paterni, soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c..
In primo luogo, si deve tener conto dell'età del ragazzo, e degli impegni di studio, di vita e di relazione dello stesso, del tenore di vita familiare desumibile dai redditi di entrambi i genitori.
Pertanto tenuto conto dei redditi come documentati, dell'età di entrambi i genitori e capacità lavorativa specifica, sulla base delle circostanze dedotte, appare congrua la somma stabilita in sede di adozione di provvedimenti urgenti e indifferibili di €.
200,00 mensili a carico di entrambi. Quanto al contributo paterno si perviene a tale conclusione a fronte dello stato di attuale disoccupazione dello stesso il quale non risulta percettore di redditi allo stato. In ordine al contributo materno si osserva che l'importo dovuto mensilmente è necessariamente influenzato dalle maggiori spese che ella deve sostenere per esercitare il proprio diritto di visita.
Detta somma andrà corrisposta ai nonni paterni, entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat. Va, altresì, posto a carico degli stessi l'obbligo di corrispondere, nella misura del
50%, le spese mediche, non coperte dal S.S.N. e quelle straordinarie oggi non prevedibili né ponderabili, purché documentate.
5. sulle spese di lite
La natura necessaria della presente pronuncia quanto alla domanda sulla status di divorzio, nonché la parziale soccombenza reciproca (tenuto conto del collocamento del minore presso i nonni ), la evoluzione della vicenda, si giustifica la integrale compensazione delle spese fra le parti anche in ordine alla posizione del Curatore costituito per il minore ammesso provvisoriamente a gratuito patrocinio.
Le spese della espletata CTU e già liquidate in corso di causa con autonomo provvedimento sono da porsi a carico delle parti nella misura del 50 % ciascuno.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa in Nocera Superiore il 23/09/2006 ( atto n. 99, parte II, S. A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2006);
2. Affida il minore (nato il [...] in [...] in Persona_1 via esclusiva al padre fermo il collocamento presso i Parte_1 nonni paterni i signori e CP_4 Persona_2
3. Regolamenta il calendario di visita di entrambi i genitori come in parte motiva;
4. Pone a carico di ciascuno dei genitori, i signori e CP_1 Parte_1
, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore nella misura
[...] di €. 200,00 ciascuno, somma da versarsi entro il 5 di ogni mese in favore dei nonni paterni. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
5. Pone a carico di ciascun genitore l'obbligo di corrispondere le spese mediche, non coperte dal S.S.N. e quelle straordinarie oggi non prevedibili né ponderabili, purché documentate in favore dei nonni paterni nella misura del
50% ciascuno;
6. Compensa integralmente le spese di lite fra tutte le parti in causa anche della espletata CTU;
7. Manda ai SS territorialmente competenti per l'opportuna conoscenza e al
Giudice tutelare in sede per l'apertura del procedimento di vigilanza per quanto in parte motiva;
8. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Nocera Superiore per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 12.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Marianna Frangiosa Dr.ssa Elvira Bellantoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. ssa Elvira Bellantoni - Presidente-
2) dott.ssa Chiara Sangiuolo - Giudice -
3) dott.ssa Marianna Frangiosa - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1298 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti dagli avv.ti Claudio Sansò e Laura Fasulo presso il cui studio in Salerno alla via Santi Martiri Salernitani nr. 24 elettivamente domicilia;
ricorrente
E
( ) rappresentata e difesa giusta procura CP_1 C.F._2 in atti dall'avv. Trotta Gianfranco presso il cui studio in Nocera Inferiore alla Via
LO AV n° 45 elettivamente domicilia;
resistente NONCHÉ
in qualità di curatore speciale nonché difensore del minore Controparte_2
, nato a [...] il [...] Persona_1 C.F._3 come da provvedimento reso in data 17.5.2024;
curatore speciale del minore
NONCHE'
Il PM - presso il Tribunale di Vallo della Lucania;
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di causa del 10.07.2025 qui da intendersi integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.11.2023, il sig. – premesso Parte_1 di aver contratto matrimonio con la sig.ra in data 23.09.2006, CP_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Nocera Superiore (Sa) con atto n. 99, parte 2, serie A, anno 2006 e che dalla predetta unione era nato
[...]
, il 20.09.2011 – chiedeva al Tribunale di Vallo della Lucania, previa R_ pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 473 bis n. 15 c.p.c., di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Esponeva in ordine ai fatti di causa, che con provvedimento del 20.6.2019 il
Tribunale ordinario di Nocera Inferiore omologava le condizioni di cui alla separazione consensuale ed in particolare l'affido condiviso del figlio minore con residenza stabile con la madre nella casa familiare sita in Nocera Speriore alla via fedrico Ricco nr. 179 sino al 14° anno di età ; esercizio della responsabilità genitoriale congiuntamente e di comune accordo, in relazione alle condizioni di maggiore interesse per il minore ed assunzione disgiunta di quelle di ordinaria amministrazione, regolamentazione del calendario di visita e corresponsione a carico del sig. in favore della signora di un assegno di mantenimento Pt_1 CP_1 per il figlio di €. 500,00 mensili rivalutabile annualmente oltre il 50% delle spese straordinarie;
nessun obbligo di mantenimento reciproco dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti.
Esponeva, altresì, che dall'epoca dell'udienza presidenziale i coniugi avevano vissuto ininterrottamente separati con impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra gli stessi. Chiedeva, inoltre, in via di urgenza e anche inaudita altera parte, la modifica delle disposizioni dell'accordo di separazione omologato dal Tribunale in ordine al collocamento del figlio minore, rappresentando che oramai da anni prima dell'instaurazione del presente giudizio, lo stesso è affidato solo alle cure del padre avendo la madre accettato un incarico fuori Regione, circostanza che obbligava l'odierno ricorrente e il figlio a continue trasferte tra Nocera Inferiore, ove frequentava la scuola, e Castellabate R_ ove egli soggiornava stabilmente affidato alle cure paterne e dei nonni. Esponeva, quindi, il grave pregiudizio per il figlio anche per il suo neurosviluppo con deficit delle competenze relazionali e scolastiche e selettività alimentare, come da certificato prodotto in atti. Tanto premesso, insisteva in via di urgenza affinchè
l'intestato Tribunale autorizzasse inaudita altera parte, il collocamento presso il padre, nonché nel merito, quanto alle statuizioni accessorie chiedeva: l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, ma con residenza privilegiata presso il padre, proponendo il seguente calendario di incontri madre-figlio: a) a fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera alle ore
19.00 con prelevamento e riaccompagnamento presso l'abitazione paterna;
b) durante la settimana in cui NON è previsto il fine settimana, la madre potrà far visita al minore due pomeriggi alla settimana, dall'uscita di scuola sino alle 20.00;
c) durante le vacanze natalizie, il minore trascorrerà, ad anni alterni, i giorni 23,
24 e 25 dicembre con un genitore e 30, 31 dicembre e 1° gennaio con l'altro. Il 5 gennaio con un genitore e il 6 gennaio con l'altro; d) quanto ai giorni di Pasqua e
Lunedì dell'Angelo, il minore trascorrerà, ad anni alterni, la Pasqua con un genitore e il lunedì in Albis con l'altro, sempre seguendo il principio dell'alternanza e così per le festività residue. La Domenica delle Palme il minore la trascorrerà con il genitore con cui non trascorra il giorno di Pasqua;
e) trascorrerà con la R_ madre 45 giorni di vacanza estiva anche non consecutivi, da concordarsi entro il
15.06 di ogni anno;
f) il minore trascorrerà con la madre il giorno del suo compleanno, del suo onomastico e della Festa della Mamma. Lo stesso varrà per il padre;
g) riguardo al compleanno del minore, salvo diverso accordo, il bambino lo trascorrerà con entrambi i genitori. In caso di disaccordo il minore, ad anni alterni, trascorrerà il pranzo con un genitore e la cena con l'altro”; in ragione sia del mutamento di dimora del figlio sia delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti (in particolare del padre, precettore di reddito di cittadinanza), la corresponsione da parte della sig.ra della somma di € 500,00 a titolo di CP_1 assegno di mantenimento in favore del figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate, nulla disponendo invece a titolo di mantenimento dei coniugi;
l'ammonimento rivolto alla sig.ra a rivestire CP_1 condotte collaborative e ad astenersi dal tenere comportamenti pregiudizievoli per il figlio minore;
In via istruttoria, chiedeva l'ammissione della prova testimoniale
(indicando n. 2 testimoni), l'audizione del minore , l'ordine di Persona_1 esibizione ex art. 210 c.p.c. del contratto di lavoro, delle buste paga, della documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili, beni mobili registrati, nonché degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni della sig.ra CP_1
Veniva aperto il sub-procedimento n.r.g. 1298-1/2023 ai fini dell'istruttoria dell'indifferibile e urgente richiesto unitamente al ricorso. Si costituiva in data
9.1.2024, in seno al suddetto sub-procedimento, la signora la quale CP_1 eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale essendo competente il Tribunale di Nocera Inferiore quale luogo di residenza del minore nonché ultima residenza comune dei coniugi ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, coma 1 legge nr. 898/1970 ; nonché nel merito l'infondatezza di quanto dedotto da controparte essendo la gestione del figlio frutto di accordo fra entrambi i genitori ed essendo stata la stessa obbligata ad accettare incarichi stante l'inadempimento della controparte ai propri obblighi di mantenimento. Rappresentava, infine, che era pregiudizievole per il figlio un mutamento della scuola ad anno R_ scolastico iniziato. Concludeva, pertanto, “in via preliminare, dichiarare e riconoscere il difetto di competenza per territorio del Tribunale di Vallo della Lucania per le ragioni sopra esposte, all'esito dichiarando e riconoscendo che la competenza per territorio appartiene al Tribunale di Nocera Inferiore, e, per l'effetto, rimettere la causa dinanzi al medesimo, con l'assegnazione di un termine per la riassunzione a norma dell'art. 50 c.p.c.; 2) rigettare la richiesta dei provvedimenti indifferibili ex art.
473 bis 15 c.p.c., mancandone i presupposti di legge, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
3) emettere ogni ulteriore ed idoneo provvedimento per l'ulteriore trattazione del giudizio principale davanti al giudice designato. 4) condannare il sig.
[...]
al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, con Parte_1 attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Veniva, quindi, disposto l'ascolto del minore all'udienza del 25.1.2024 e R_ all'esito il precedente Giudice istruttore, ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 473 bis 15 c.p.c., anche a seguito dell'audizione del minore , ne autorizzava il collocamento presso il Persona_1 domicilio del padre in Castellabate e il trasferimento presso l'istituto scolastico, scuola media inferiore, “Luigi Guercio” sito in Santa Maria di Castellabate e prevedeva, durante i fine settimana, la collocazione del minore presso l'abitazione della madre in Nocera Inferiore, disponendo il monitoraggio a cura dei Servizi
Sociali del Piano di Zona S/8 territorialmente competenti.
Avverso il citato decreto, la sig.ra proponeva reclamo, dinanzi alla CP_1
Corte d'Appello di Salerno, onde ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento e il reclamo era rigettato in data 13/03/2024.
In data 05.03.2024 si costituiva in giudizio , la quale eccepiva, in via CP_1 preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Vallo della Lucania in favore del Tribunale di Nocera Inferiore ex art. 473 bis 11 c.p.c., chiedeva di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e insisteva per il rigetto delle ulteriori domande formulate dalla controparte con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
In particolare, la resistente chiedeva che il minore fosse affidato ad entrambi i genitori con il collocamento prevalente presso la madre e conseguente trasferimento presso altro istituto scolastico sito in Roma, con il diritto per il padre di vederlo e tenerlo con sé a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio (o dall'uscita di scuola) fino alla domenica sera ovvero, in caso di mancato accoglimento della domanda, che fosse il padre ad accompagnare il figlio, il sabato mattina dopo la scuola, presso l'abitazione materna in Nocera per poi riprenderlo la domenica sera, la corresponsione da parte del ricorrente della somma di € 500,00 mensili, a titolo di mantenimento del figlio, ponendo poi a carico di ciascun coniuge il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno.
Proponeva il seguente calendario di incontri: “in occasione delle festività natalizie, trascorra col padre il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al
6 gennaio, alternando tali periodi con la madre di anno in anno mentre per le festività pasquali dal giovedì santo al lunedì in albis, alternando tale periodo con la madre di anno in anno;
Statuire che trascorra in compagnia del padre R_ durante le vacanze estive un periodo di quindici giorni consecutivi, nel mese di luglio o di agosto, da comunicare alla madre entro il giorno 15 del mese di giugno”.
La resistente, nel contestare i fatti narrati da controparte, evidenziava come la serenità del minore fosse stata in passato pregiudicata proprio dai comportamenti aggressivi tenuti dal ricorrente, sottolineava che, contrariamente a quanto concordato in sede di separazione, controparte non provvedeva al versamento dell'assegno di mantenimento del figlio così determinando anche la scelta di accettare l'incarico di insegnante e di lasciare il figlio con il papà - eventualmente anche con permanenza presso la casa coniugale - per i brevi periodi in cui la stessa soggiornava a Romae che il ricorrente aveva preferito portare con sé il figlio per una propria “comodità”, atteso che dello stesso non si occupava personalmente, delegandone piuttosto la cura ai nonni paterni.In via istruttoria la resistente chiedeva l'ammissione della prova testimoniale (indicando n. 4 testimoni),
l'audizione del minore ex art. 473 bis 25 c.p.c., l'ammissione di ctu Persona_1 di natura psicologica sul minore ed indagini di polizia tributaria sui redditi e i beni del sig. opponendo all'ammissione della prova testimoniale Parte_1 articolata da controparte, chiedendo in ogni caso di essere ammesso alla prova contraria.
Nella prima memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c., il ricorrente insisteva per il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito deducendo il decorso del termine richiesto dalla norma invocata (un anno dal trasferimento non autorizzato) e si opponeva alla richiesta di collocamento e trasferimento del minore a Roma, nonché alla subordinata richiesta di accompagnamento presso l'abitazione paterna.
Chiedeva, pertanto, la conferma del contenuto dei provvedimenti ex art. 473 bis n.
15 nonché di tutte le condizioni già prospettate nel ricorso introduttivo, evidenziando soltanto l'opportunità che il minore - frequentando la scuola anche il sabato mattina - fosse prelevato dalla madre non prima delle 16:30 e riaccompagnato la domenica non oltre le 19:30 nonché la possibilità per la madre, nei fine settimana di permanenza presso il padre, di trascorrere con il figlio dalle ore 16:30 alle ore 19:30, prendendolo e riaccompagnandolo presso l'abitazione paterna.
Nei successivi scritti difensivi, il ricorrente impugnava tutte le richieste formulate dalla controparte, ivi compreso un nuovo ascolto del minore, non opponendosi invece alla richiesta CTU psicodiagnostica laddove diretta ad accertare non solo le condizioni del minore ma anche quelle di entrambi i genitori e nel caso di ammissione della prova testimoniale chiedeva di essere ammesso a prova diretta e contraria ed articolava a sua volta circostanze inerenti a quelle articolate dalla resistente con l'indicazione di ulteriori testimoni.
La resistente, nella propria memoria difensiva, riportandosi a quanto già dedotto nella propria comparsa di costituzione e risposta, si opponeva alle ulteriori richieste istruttorie ex adverso formulate e, in caso di ammissione, chiedeva ammettersi la prova contraria con i testi indicati dall'attore e con i propri testi indicati in comparsa.
Le parti erano ascoltate nel corso dell'udienza del 4/4/2024 e all'esito il Tribunale con provvedimento del 22/4/2024 autorizzava i coniugi a vivere separatamente, confermava quanto all'affidamento e al collocamento del figlio minore R_ quanto disposto con provvedimento del 26/1/2024 con la precisazione che la resistente potesse tenere con sé il figlio prelevandolo all'uscita della scuola il sabato e provvedendo a riaccompagnarlo la domenica sera entro le ore 21,00 o il lunedì mattina direttamente a scuola e stabiliva gli ulteriori tempi di permanenza presso la madre, nonché la misura della contribuzione dei genitori al mantenimento del figlio minore. I Servizi Sociali territorialmente competenti erano invitati al monitoraggio con il deposito di relazioni quantomeno con cadenza mensile ed era ammessa consulenza tecnica di ufficio.
I Servizi Sociali in data 16/5/2024 depositavano una relazione nella quale evidenziavano di aver incontrato il minore , che si era “mostrato, durante R_ quest'incontro, molto provato rispetto al fine settimana trascorso con la madre”.
Veniva precisato nella predetta relazione: “Il weekend del 4 e 5 maggio non è andato dalla madre come da sua volontà espressa in un precedente colloquio con le scriventi che hanno relazionato il 30.04.2024. Il fine settimana dell'l1 e 12 maggio decide di andare a Nocera dalla madre ma riferisce che è andata molto male: R_
"Mi ha ricattato, mi ha rotto il cellulare ... e poi me l'ha ricomprato per nascondere la sua pazzia. Mi ha fatto incidere un vocale che tutto quello che ho detto a voi è falso ed che sono stato costretto a dichiarare quelle cose dai nonni". Quando gli chiediamo come si sente e cosa vorrebbe per stare più sereno risponde:" me la sto facendo sotto dalla paura. Vorrei evitare di andare ma se lo scrivete mamma lo viene a sapere". Il bambino sembrerebbe molto combattuto, non vorrebbe andare dalla madre ma ha paura delle conseguenze. riferisce, inoltre, che quando R_ domenica 12 è rientrato a Santa Maria era molto agitato ma i nonni l'hanno accompagnato da un amico con cui ha mangiato una pizza e così è riuscito a distrarsi e rilassarsi ..."vorrei una vita normale” Suggerivano, quindi, di affidare il minore ai nonni tenuto conto anche delle notizie apprese riguardo alla figura paterna in corso di approfondimento.
Il Tribunale con provvedimento del 17/5/2024 adottato ai sensi dell'art. 473 bis.15
c.p.c. nominava curatore speciale del minore , nato a [...] Persona_1
Inferiore il 20/09/2011, l'avv. , affidava con effetto immediato, ed Controparte_2 in via esclusiva, il minore ai nonni paterni, disponeva la collocazione Persona_1 del minore presso l'abitazione dei nonni paterni, sospendeva le visite della madre stabilite con ordinanza del 22.4.2024, disponeva che le visite della CP_1 madre e del padre al minore avvenissero sempre CP_1 Parte_1 alla presenza dei nonni paterni oppure di un operatore specializzato dei Servizi
Sociali (id est Piano di Zona S/8) e sempre in un ambiente protetto (strutture dei
Servizi sociali, abitazione dei nonni, giocheria, bar), il tutto sino a successive determinazioni del Tribunale anche eventualmente sulla scorta delle determinazioni cui fosse giunto il CTU, dr.ssa già nominata Controparte_3 dall'Ufficio, autorizzava e ad avere contatti Parte_1 CP_1 telefonici con il minore , incaricava i Servizi sociali di proseguire con Persona_1 il monitoraggio loro già demandato.
Il curatore avv. , nel costituirsi in giudizio, evidenziava che Controparte_2
l'interesse del minore, come risultante dagli atti assunti e pure dal colloquio avuto con lo stesso, era senz'altro quello di continuare a risiedere in Santa Maria di
Castellabate e ivi frequentare la scuola, che aveva manifestato la propria R_ soddisfazione per le maggiori possibilità di socializzazione, scolastiche ed extrascolastiche in ragione delle attività intraprese e che la collocazione presso i nonni paterni rispondeva alle esigenze del minore. Chiedeva che i genitori contribuissero al mantenimento del figlio con il versamento di un mantenimento ai nonni paterni, che in ogni caso volentieri, in difetto di contribuzione dei genitori, si erano dichiarati disponibili a farsi comunque carico medio tempore delle esigenze del nipote.
All'udienza fissata per la conferma, revoca o modifica del provvedimento adottato dal Tribunale ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c. confermava il provvedimento emesso in data 17/5/2024 quanto all'affidamento del minore e alle R_ modalità degli incontri dello stesso con i genitori;
disponeva che le parti dovessero contribuire al mantenimento del figlio col versamento ai nonni paterni di un assegno mensile di euro 200,00 ciascuno, oltre concorso al 50% delle spese straordinarie come già individuate nel provvedimento del 22/4/2024 e con le modalità indicate in motivazione;
affidava in particolare al curatore speciale la gestione dei rapporti con gli operatori sociali, i terapeuti e i professionisti, di verificare i progressi scolastici del minore e di monitorare le sue attività R_ extrascolastiche, nonché di individuare modalità alternative, anche eventualmente col ricorso a personale specializzato, per gli incontri della resistente con il figlio sempre in Santa Maria di Castellabate e sempre in presenza di terze persone, nonché di formulare proposte rispondenti agli interessi del minore, veniva richiesto un parere alla ctu nominata, dr.ssa per un parere circa la Controparte_3 opportunità della scelta dell'affido temporaneo ai nonni e regolamentazione delle visite con la madre. Il ctu con parere del 19.7.2024 esprimeva parere positivo ritendo “opportuno mantenere l'affidamento temporaneo del minore ai nonni;
per quanto attiene agli incontri con la madre, stante la problematicità del vissuto emotivo espresso da , (…) che continuino ad essere disciplinati con la R_ mediazione dei servizi sociali, nelle more della conclusione delle operazioni peritali, della valutazione delle capacità genitoriali e della determinazione di un programma di affidamento e collocazione dello stesso minore”.
Veniva, quindi, disposto approfondimento istruttorio già disposto all'esito della prima udienza di comparizione, sul minore , con perizia depositata Persona_1 poi in data 17/11/2024.
Nelle more, la causa veniva riassegnata a nuovo Giudice istruttore in data
3/12/2024, il quale, su istanza di parte, anticipava la trattazione, all'udienza del
22/1/2025, al fine di valutare nel contraddittorio delle parti gli esiti della perizia svolta. In occasione della predetta udienza, veniva altresì provocato il contraddittorio sulle istanze contenute nella relazione depositata in data
16/1/2025 a firma del curatore del minore avv. il quale chiedeva CP_2 determinazioni, stante l'esigenza di procedere al perfezionamento dell'iscrizione, circa la scelta della scuola media superiore per l'anno scolastico 2025/2026, avendo manifestato l'intenzione di proseguire gli studi presso il Liceo R_
LF AT di Agropoli, con indirizzo scientifico, avendo invece la madre manifestato delle perplessità, oltre all'esigenza di dare in tempi brevi l'adesione alla gita di fine anno scolastico da effettuarsi in Puglia verosimilmente verso la fine del mese di marzo.
Parte ricorrente chiedeva di disporre, a parziale modifica dei provvedimenti adottati precedentemente conformemente alle risultanze della ctu espletata, l'affido esclusivo del minore al padre, fermo il collocamento presso i nonni, per rispondere ai desiderata del minore e di consentire il perfezionamento della iscrizione dello stesso presso il locale liceo scientifico. La difesa della signora CP_1 chiedeva, invece, disporsi l'affido condiviso del minore , attese anche le R_ conclusioni a cui giungeva il ctu all'esito delle osservazioni effettuate dalla difesa circa l'opportunità di una tale limitazione, con collocamento presso la madre.
Manifestava l'assenza di opposizione affinchè il minore ultimasse l'anno scolastico presso il corrente istituto ma si opponeva all'iscrizione al liceo presso il liceo LF
AT ritenendo che il minore potesse ritornare a Nocera con la madre per ivi iscriversi presso il liceo locale, ovvero, l'istituto Rescigno, ove vi sarebbe un corso di studi conforme alle aspirazioni del minore. Manifestava, inoltre, preoccupazione circa i provvedimenti adottati, che il figlio pur avendo a disposizione un cellulare non le aveva inteso fornire il numero telefonico e di avere difficoltà di mettersi in contatto con il figlio, di cui temeva un progressivo allontanamento e chiedeva di disporre incontri liberi con lo stesso, al fine di agevolare un riavvicinamento.
All'esito delle conclusioni rassegnate da tutte le parti, ivi compreso il curatore del minore, avv. , il Tribunale si riservava e con ordinanza resa in data CP_2
28/01/2025, assumeva le suddette determinazioni “A parziale modifica dei provvedimenti resi in corso di causa, affida in via esclusiva il minore Persona_1 al padre , fermo il collocamento dello stesso presso il domicilio Parte_1 dei nonni paterni;
autorizza l'iscrizione del minore presso l'istituto Persona_1
Liceo LF AT di Agropoli per il prossimo anno scolastico 2025/2026, nonché autorizza l'adesione del minore, in assenza di elementi di segno contrario, alla gita di fine anno scolastico;
regolamenta il calendario di visita di entrambi i genitori come in parte motiva, invitando il curatore del minore ad una relazione periodica circa il buon esito degli incontri fra madre e figlio, con possibilità di progressiva liberalizzazione;
conferma il contributo economico da versarsi ai nonni per il mantenimento del minore a carico di entrambi i genitori conformemente a quanto disposto precedentemente;
regolamenta gli appuntamenti telefonici tra madre e figlio come in parte motiva, invitando le parti ad un pacato e collaborativo atteggiamento
e attenzione all'interesse del minore su cui deve essere garantito il periodico aggiornamento della signora;
dispone che i Servizi sociali ed i Servizi CP_1 specialistici della A.s.l., ciascuno per la parte di rispettiva competenza, avranno il compito di avviare e/o proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche
e soprattutto di supporto psicologico per il minore nonché di sostegno alla genitorialità sia per il signor che per la signora , Parte_1 CP_1 come suggerito dalla ctu;
Prescrive ad entrambi i genitori di attenersi e di farsi parti attive quanto ai percorsi da seguire, nell'esclusivo interesse del figlio, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali e agli operatori dei Servizi Specialistici i Servizi Specialistici delle
Aziende sanitarie di competenza e al curatore del minore e di attenersi alle prescrizioni ed indicazioni degli stessi anche con riguardo ai percorsi psicoteraupetici da seguire;
rigetta le ulteriori richieste istruttorie e fissa per la rimessione della causa in decisione, tenuto conto del carico di ruolo, l'udienza del 10.07.2025, dinanzi al sottoscritto giudice delegato, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis 28
c.p.c.”
All'udienza del 10.07.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dal Curatore del minore, la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di riferirne al
Collegio.
MOTIVAZIONE
1. Sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa resistente
La difesa della signora coltiva sino agli scritti difensivi conclusivi l'eccezione CP_1 di incompetenza territoriale sollevata sin dalla sua originaria costituzione in seno al sub-procedimento R.G. 1298-1/2023.
L'eccezione è infondata e va, pertanto, rigettata.
L'art. 473-bis.11 c.p.c. prevede, come è noto, che "Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il
Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il
Tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento.
In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni generali, ove non derogate da quanto previsto alla sezione II del capo III del presente titolo."
La norma recepisce appieno quanto la legge delega indicava sul punto (art. 1, comma 23, lett. d, L. n. 206 del 2021), nella parte in cui stabiliva che il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale avrebbero dovuto prevedere norme volte a "procedere al riordino dei criteri di competenza territoriale, prevedendo quale criterio di competenza prevalente quello della residenza abituale del minore che corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda, salvo il caso di illecito trasferimento...omissis". Ebbene, nella vicenda in esame emerge con chiarezza che già prima dell'instaurazione del presente giudizio, la residenza abituale del minore R_ fosse nel circondario dell'intestato Tribunale, circostanza confermata anche dalle stesse dichiarazioni rese dallo stesso ragazzo in occasione dell'udienza del
25.01.2024 in cui chiariva “Io vivo pressocchè a Santa Maria di Castellabate durante la settimana, e poi a week end alternati sto con mamma a Nocera o con papà a Santa
Maria”.
Sul punto giovi ricordare che, come ribadito anche di recente dalla Corte di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. I, 03/05/2025, (ud. 10/01/2025, dep.
03/05/2025), n.11622), la nozione di residenza abituale implica una valutazione di fatto, in relazione alla quale è possibile rinvenire una pluralità di indicatori da valutarsi, anche in chiave prognostica, nella finalità di individuare il luogo che costituisce uno stabile centro di vita ed interessi del minore e, con esso, il giudice più vicino a tale luogo, in modo tale da semplificare l'accesso alla giustizia e favorire una tutela effettiva ed efficace a salvaguardia del primario interesse del bambino, ferme quelle di certezza e garanzia di effettività della tutela giurisdizionale che nella regola sulla competenza trovano espressione (Cass., Sez. 6 1, Ordinanza n. 15835 del 07/06/2021; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 17089 del 26/05/2022). Trattasi di concetto che, come è noto, prescinde dalla mera residenza anagrafica che il minore aveva ancora a Nocera all'epoca della instaurazione del giudizio, né può ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa resistente, che il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno - le parti concordano, invero, che la situazione era stata generata dall'accettazione di un incarico lavorativo da parte della sin CP_1 dal 2020- e soprattutto che ciò sia avvenuto in assenza di consenso.
Confermata la competenza dell'intestato Tribunale si indaga il merito della presente controversia.
2. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Nel merito la domanda principale volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i signori e è fondata e merita, pertanto, Pt_1 CP_1 accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata il 20/06/2019, dal Tribunale di Nocera Inferiore previa comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in data 25/03/2019.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5
L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e della L. 11.5.2015 n. 55 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Se ne dispongono le conseguenti formalità.
3. sull'affido e collocamento di R_
L'aspetto su cui vi è maggiore contrasto fra le odierne parti in causa, come è noto, attiene all'affido e collocamento del giovane nato il [...]. R_
La signora insiste per una modifica delle statuizioni attualmente vigenti e CP_1 assunte in corso di causa e affinchè l'intestato Tribunale disponga un affido condiviso del figlio con collocamento presso di lei in Nocera Inferiore.
Il Collegio ritiene che all'esito dell'istruttoria svolta e delle risultanze della consulenza tecnica depositata in data 17/11/2024 vada confermato l'affido esclusivo del minore al padre, fermo il collocamento presso i nonni paterni. R_
Il CTU nominato ha difatti chiarito che “All'esito della valutazione effettuata, è opportuno che il minore venga affidato esclusivamente al padre, ma che la sua collocazione prevalente resti presso i nonni paterni, in modo da garantirgli la continuità nella gestione del quotidiano che oggi, prova ne sia anche l'ottimo rendimento scolastico, pare più che adeguata” (cfr. perizia in atti).
Né può recepirsi in questa sede quanto dedotto dalla difesa di parte resistente che invita a tenere conto delle controdeduzioni rese dalla consulente all'esito del deposito delle osservazioni di parte. Invero, l'esperta ha chiarito, in risposta a quanto dedotto dalla difesa della signora che “fermo restando che la CP_1 collocazione attuale rimane quella più adeguata dato lo stato emotivo di , il R_ regime di affidamento suggerito potrà anche essere di tipo condiviso, ma va mantenuta la figura del curatore speciale, a tutela del benessere del minore” (cfr. pag. 4 delle controdeduzioni).
In sostanza, il consulente ha chiarito che l'accesa conflittualità esistente fra le odierne parti in causa mina alla serenità del minore tanto da imporre necessariamente l'intermediazione del curatore speciale, circostanza chiaramente non perseguibile a tempo indeterminato e di fatto inattuabile all'esito della definizione del presente giudizio.
Del resto, seppur vero che l'affido condiviso è la regola stabilita dalle nuove disposizioni in materia di rapporti fra genitori separati e figli, ne è consentita in ogni caso la deroga quando - come nel caso attualmente in esame e a prescindere da accertamenti di natura peritale, che in ogni caso conducono verso tale conclusioni - vi sia la dimostrazione, aliunde desumibile, dell'inidoneità di colui che esercita la responsabilità genitoriale.
In ordine alle capacità genitoriale della resistente il CTU ha chiarito “La signora non manifesta problematiche conclamate di tipo psicopatologico. CP_1
Tuttavia, dall'esame del suo comportamento, nonché dagli esiti della valutazione con
l'ausilio del test MMPI2 si è rilevata la presenza di alcune criticità. In primis,
l'assenza di consapevolezza e la negazione riguardo le evidenti difficoltà emotive del figlio nei suoi confronti, intesa come assenza di capacità regolativa. La donna, inoltre, non percepisce alcun disagio soggettivo grazie ai significativi tentativi messi in atto di negare la consapevolezza dei propri vissuti emotivi. La signora, come racconta anche e come riportano peraltro anche i servizi sociali nelle loro relazioni, ha R_ spesso difficoltà a gestire i propri moti emotivi, con la conseguenza che non è in grado, coscientemente, di supportare il ragazzino nello sviluppo della sua stessa capacità di regolazione. È evidente che la signora abbia una carenza nella Funzione
REGOLATIVA: Il concetto di regolazione riguarda la capacità che il bambino possiede fin dalla nascita di "regolare" i propri stati emotivi e organizzare l'esperienza e le risposte comportamentali adeguate che ne conseguono. Ma le strategie per la
"regolazione di stato" sono inizialmente fornite dal caregiver. La difficoltà del caregiver a questo livello porta a disturbi della regolazione (difficoltà nel regolare il comportamento, i processi sensoriali, fisiologici, attentivi, motori o affettivi, nell'organizzare uno stato di calma, di vigilanza, o uno stato affettivo positivo).Risulta carente anche la Funzione NORMATIVA. Essa consiste nella capacità del genitore di porre dei confini flessibili di regole e di setting che permetta al bambino e all'adolescente di fare esperienza e di creare le premesse per l'autonomia.
Corrisponde al bisogno fondamentale del bambino di avere dei limiti, di vivere dentro una struttura di comportamenti coerenti.
La signora manifesta, inoltre, difficoltà nel supporto sociale e nella capacità CP_1 organizzativa relativamente al proprio figlio, intesa come capacità di promuovere, accompagnare e sostenere i processi di sviluppo e di socializzazione e di adattamento all'ambiente esterno (coping).È plausibile che queste difficoltà derivino da una sua incapacità a sintonizzarsi con la propria emotività, di cui vengono negate le difficoltà, di qualunque genere. Le ipotesi sono o di una assoluta egosintonicità riguardo le modalità bizzare e disregolate dell'emotività, o anche di una volontaria mistificazione delle stesse, al fine di ottenere benefici e non avere problemi.Di fatto, la mancata capacità di gestire la propria emotività in funzione della crescita del figlio rende quantomeno complesso e pericoloso il ruolo genitoriale (cfr. pagg. 35-36 della perizia).
Queste valutazioni, unita all'esistenza di una permanente conflittualità tra i genitori del minore manifestata nel corso del giudizio attraverso plurime istanze anche volte a dirimere questioni di poco rilievo, unitamente alla convivenza di R_
con i genitori del padre, induce a mantenere l'affido esclusivo del minore in
[...] favore di quest'ultimo.
Tale regime, a parere del Collegio, è l'unico allo stato conforme all'interesse del minore né possono apprezzarsi i profili di rischi di “alienazione parentale” pure incidentalmente introdotti dalla signora esclusi anche dal CTU il quale in CP_1 risposta alle deduzioni di parte ha chiarito “non si può parlare di alienazione parentale, in quanto il rapporto madre-figlio ha le caratteristiche dell'ambivalenza, e non si evince un deciso rifiuto del ragazzo nei confronti della madre. Si rileva invece un sincero rancore, motivato da una serie di condotte messe in atto dalla madre e che hanno generato in lui disagio, nel tempo. L'alienazione parentale ha delle caratteristiche che non si ritrovano nel caso de quo, prima fra tutte l'immotivato e deciso rifiuto del minore di incontrare il genitore alienato. invece non esprime un R_ rifiuto generico, ma fa alla mamma delle contestazioni definite. Il minore ha inoltre una buona capacità di autodeterminazione ed un'intelligenza superiore alla media”
(cfr. pag. 4 delle controdeduzioni alla perizia). Non vi sono invece motivi ostativi alla conferma dell'affido esclusivo in favore del padre già disposto in corso di causa dal giudice delegato, atteso che i motivi che avevano condotto in corso di istruttoria (cfr. relazione dei SS in cui si dava genericamente atto a frequentazioni dello stesso “da approfondire”) non risultano corroborate da altri elementi probatori e sono superate dalla conclusioni del perito nominato che ha confermato la idoneità genitoriale del sig. Si richiama tale Pt_1 passaggio dell'elaborato peritale a sostegno della suddetta motivazione “Le condizioni psicologiche del sig. sono buone, non sono stati rilevati Parte_1 elementi di criticità né problematiche psichiche di alcun genere. Le sue capacità genitoriali sono adeguate, considerando le caratteristiche sopra definite come funzione protettiva, affettiva, regolativa, normativa, predittiva e rappresentativo- comunicativa. Sono altresì presenti le capacità supporto sociale e capacità organizzativa, la capacità di promuovere, accompagnare e sostenere i processi di sviluppo e di socializzazione e di adattamento all'ambiente esterno (coping); la capacità di proteggere e di tutelare il figlio nell'ambiente familiare, scolastico e sociale, e il calore ed empatia (care): capacità di riconoscere i bisogni emotivi/affettivi del figlio e di fornire i supporti necessari” (cfr. pagg. 35 e ss. della perizia).
Non può darsi luogo, invece, alla richiesta avanzata dalla difesa ricorrente di disporre l'affido “super esclusivo” di al padre. Trattasi, come è noto, di R_ disciplina che impedisce al genitore non affidatario la partecipazione anche alle decisioni di maggior interesse del minore e che “costituisce, di conseguenza, una determinazione fortemente limitativa dell'esercizio della responsabilità genitoriale, inquadrabile nel sistema delle misure conformative ed ablative definito dagli artt.
330 e 333 c.c., richiedendo, di conseguenza, ai fini dell'accertamento della contrarietà all'interesse del minore un quid pluris costituito dalla prova di condotte gravemente pregiudizievoli ascrivibili al genitore non affidatario, causalmente rilevanti in via esclusiva o prevalente ai fini dell'integrazione del requisito di legge”
(cfr. Cassazione civile sez. I, 09/09/2025, (ud. 04/07/2025, dep. 09/09/2025),
n.24876).
Ebbene, calando tali coordinate ermeneutiche nella fattispecie in esame, non emergono dagli elementi probatori emersi in corso di causa la sussistenza di questo
“quid pluris” tale da giustificare il regime super-esclusivo. Quanto al regime del collocamento del giovane si esclude la opportunità R_ di un mutamento dell'attuale stato di fatto, attese le conclusioni della consulenza nonché le relazioni dei SS territorialmente competenti e del curatore del minore che concordano tutte in ordine all'effetto benefico della collocazione presso i nonni paterni sia circa il rendimento scolastico (cfr. esiti dell'esame finale del primo ciclo di istruzione con una media di 9/10 da confrontarsi con le relazioni iniziali del presente giudizio) nonché in ordine all'equilibrio psicofisico del minore che ne ha sensibilmente beneficiato. E' innegabile l'effetto positivo ricevuto dal minore nel collocamento presso i nonni paterni e che lo stesso sia conforme ai suoi attuali desiderata per cui deve necessariamente, in assenza di elementi sopravvenuti, disporsi in linea di continuità nel suo supremo interesse.
4. Sul calendario di visita di entrambi i genitori
che ha generato acceso conflitto fra le parti è la regolamentazione del Pt_2 calendario di visita.
In ordine al calendario di visita paterno, tenuto conto del collocamento presso i nonni, si dispone che “il padre potrà tenere con sé il figlio due pomeriggi a settimana, in assenza di diverso accordo, il martedì e giovedì, compatibilmente con gli impegni di studio dello stesso, dall'uscita di scuola sino ad orario di cena. Il padre trascorrerà con il figlio il fine settimana a settimane alterne dall'uscita di scuola sino alla domenica sera avendo cura di garantire la fascia oraria di visita della madre secondo il calendario di seguito indicato”.
Più problematica appare la regolamentazione del calendario di visita materno atteso il rifiuto del minore di recarsi in Nocera presso la residenza materna e la sua ferma volontà di incontrare la madre solo in Castellabate presso la abitazione dei nonni o, quanto meno, nei dintorni.
Il Tribunale ritiene che le risultanze in atti, anche della perizia svolta, escludano l'opportunità di un pernotto presso la residenza materna. L'esperto nominato concludeva infatti “La madre potrà incontrare il figlio liberamente, tre volte a settimana, recandosi presso l'abitazione dei nonni, con l'ausilio del curatore per organizzarsi. I nonni dovranno avere l'attenzione di allontanarsi e lasciare che il minore trascorra il tempo con la madre senza la loro presenza. Quando sarà R_ pronto, all'esito di un percorso di psicoterapia familiare da effettuarsi preferibilmente presso l'ASL, potrà trascorrere i fine settimana alternati presso l'abitazione materna.In caso di mancato accordo tra le parti, gli incontri tra e la madre si R_ svolgeranno con le modalità previste per la scorsa estate, quindi in luoghi neutri, con
l'ausilio del curatore e dei servizi sociali”. Solo all'esito del sollecito della difesa resistente il CTU apriva alla possibilità che tali incontri avvenissero in un luogo neutro (cfr. controdeduzioni depositate il 17.11.2024).
Nel corso del giudizio, come è noto, su accordo di tutte le parti presenti e stante le predette risultanze (cfr. verbale del 22.1.2025) il giudice delegato all'istruttoria modificava parzialmente il calendario di visita materno consentendo la possibilità di esercitare il diritto di visita in un luogo diverso dalla residenza dei nonni e in luogo neutro nell'auspicio di un riavvicinamento.
Si ritiene di confermare il provvedimento adottato con ulteriori specificazioni nel tentativo di derimere possibili conflitti: “la madre potrà vedere il figlio R_ almeno una volta a settimana, alternativamente o il sabato o la domenica -ma almeno uno dei due giorni e in assenza di accordo fra le parti seguendo il criterio della alternanza partendo dalla domenica- in un luogo neutro (ristorante, pub etc), scelto di comune accordo con il minore, vicino al domicilio attuale dello stesso in
Castellabate o in Agropoli al fine di consumare un pasto in sua esclusiva compagnia, dalle ore 10.00 del mattino sino alle ore 18.00 durante il periodo invernale con estensione sino alle 19.00 per il periodo estivo. Opererà il criterio della stretta alternanza per cui una settimana l'incontro avverrà in Agropoli mentre la settimana successiva in Castellabate, partendo, per il week-end successivo alla pubblicazione della presente sentenza da un incontro in Agropoli per agevolare gli spostamenti materni. Nelle predette occasioni il minore verrà accompagnato in Agropoli o dai nonni paterni (o da persona da questi incaricata di fiducia) dal padre se trattasi di week end in cui il minore è con quest'ultimo. In ordine ai giorni festivi opererà il criterio della alternanza fra i genitori per cui il minore trascorrerà con ogni genitore ad anni alterni la Vigilia un anno e Natale l'anno successivo, nonché Pasqua e Lunedì in Albis secondo lo stesso criterio, con incontro tra il minore e la madre in Castellabate secondo la fascia oraria 10.00 -18.00, salvo diverso accordo. Durante il periodo estivo la madre, tenuto conto della assenza di impegni scolastici e minori impegni lavorativi, potrà trascorrere anche un giorno infrasettimanale- in assenza di accordo il mercoledì- in Castellabate dalla mattina dalle ore 10.00 sino alla sera alle 19.00 per portare il figlio al mare o in altro luogo in accordo con lo stesso ”.
Gli esiti del monitoraggio e le risultanze in atti, unitamente alle conclusioni del curatore che si fanno portavoce ancora di un malessere manifestato da e R_ della netta chiusura a recarsi per il week-end presso la madre, escludono l'opportunità di una maggiore estensione di un calendario materno allo stato, in quanto diventerebbe controproducente.
Si ritiene, però, opportuno mantenere fermo il monitoraggio dei servizi sociali al fine di verificare l'andamento degli incontri tra la signora e il figlio, anche CP_1 in una ottica di una possibile implementazione conformemente alle risultanze della
CTU che ha inteso rimandare tale possibilità anche all'esito di un percorso psicologico per . R_
5. Sul mantenimento del minore
Quanto alla misura del contributo di entrambi i genitori al mantenimento del figlio collocato presso i nonni paterni, soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c..
In primo luogo, si deve tener conto dell'età del ragazzo, e degli impegni di studio, di vita e di relazione dello stesso, del tenore di vita familiare desumibile dai redditi di entrambi i genitori.
Pertanto tenuto conto dei redditi come documentati, dell'età di entrambi i genitori e capacità lavorativa specifica, sulla base delle circostanze dedotte, appare congrua la somma stabilita in sede di adozione di provvedimenti urgenti e indifferibili di €.
200,00 mensili a carico di entrambi. Quanto al contributo paterno si perviene a tale conclusione a fronte dello stato di attuale disoccupazione dello stesso il quale non risulta percettore di redditi allo stato. In ordine al contributo materno si osserva che l'importo dovuto mensilmente è necessariamente influenzato dalle maggiori spese che ella deve sostenere per esercitare il proprio diritto di visita.
Detta somma andrà corrisposta ai nonni paterni, entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat. Va, altresì, posto a carico degli stessi l'obbligo di corrispondere, nella misura del
50%, le spese mediche, non coperte dal S.S.N. e quelle straordinarie oggi non prevedibili né ponderabili, purché documentate.
5. sulle spese di lite
La natura necessaria della presente pronuncia quanto alla domanda sulla status di divorzio, nonché la parziale soccombenza reciproca (tenuto conto del collocamento del minore presso i nonni ), la evoluzione della vicenda, si giustifica la integrale compensazione delle spese fra le parti anche in ordine alla posizione del Curatore costituito per il minore ammesso provvisoriamente a gratuito patrocinio.
Le spese della espletata CTU e già liquidate in corso di causa con autonomo provvedimento sono da porsi a carico delle parti nella misura del 50 % ciascuno.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa in Nocera Superiore il 23/09/2006 ( atto n. 99, parte II, S. A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2006);
2. Affida il minore (nato il [...] in [...] in Persona_1 via esclusiva al padre fermo il collocamento presso i Parte_1 nonni paterni i signori e CP_4 Persona_2
3. Regolamenta il calendario di visita di entrambi i genitori come in parte motiva;
4. Pone a carico di ciascuno dei genitori, i signori e CP_1 Parte_1
, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore nella misura
[...] di €. 200,00 ciascuno, somma da versarsi entro il 5 di ogni mese in favore dei nonni paterni. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
5. Pone a carico di ciascun genitore l'obbligo di corrispondere le spese mediche, non coperte dal S.S.N. e quelle straordinarie oggi non prevedibili né ponderabili, purché documentate in favore dei nonni paterni nella misura del
50% ciascuno;
6. Compensa integralmente le spese di lite fra tutte le parti in causa anche della espletata CTU;
7. Manda ai SS territorialmente competenti per l'opportuna conoscenza e al
Giudice tutelare in sede per l'apertura del procedimento di vigilanza per quanto in parte motiva;
8. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Nocera Superiore per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 12.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Marianna Frangiosa Dr.ssa Elvira Bellantoni