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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/10/2025, n. 3105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3105 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Rg n. 1791/19
Il Giudice, dott.ssa LL IO, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co
3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e
183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
LL IO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
-Sezione Seconda Civile –
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa LL IO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1791 R.G. dell'anno 2019, avente ad oggetto: Appello
Avverso sentenza del Giudice di Pace – danni a cose, e vertente
Tra
- (c.f. rapp.ta e difesa dall' avv.to Matteo Parte_1 C.F._1
ON e con lo stesso elettivamente domiciliata in Vietri alla via Vallone, n. 12, giusta procura in atti
appellante
Contro
- (c.f. ) elettivamente domiciliato in Cava Dei Controparte_1 C.F._2
Tirreni alla via Marconi, n. 20 presso lo studio dell'avv. Luigi VI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellata
CONCLUSIONI: come in atti
pag. 2/9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello iscritto a ruolo in data 28.03.2019 la parte appellante conveniva in giudizio chiedendo in particolare quanto segue: “ nel merito, in via principale, Controparte_1 in riforma della sentenza nei punti e come indicato nella parte motiva e/o annullamento della sentenza n.
1912/18, emessa dal Giudice di Pace di Cava dei Tirreni in data 25.09.2018, depositata in data
26.09.2018, accertare e dichiarare non fondata la domanda avanzata da innanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Cava Dei Tirreni;
accertare e dichiarare non dovuto l'importo di € 500,00 liquidato nella impugnata sentenza;
in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione in via istruttoria anche in ragione delle difese di controparte”.
In data 03.07.2019 si costituiva in che, nel richiamare le eccezioni e le Controparte_1 deduzioni formulate nel corso del giudizio di primo grado unitamente agli scritti difensivi ad esso afferenti, rilevava preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339 cpc comma 3. Rilevava altresì l'infondatezza del proposto gravame poiché pretestuoso in fatto e in diritto nonché l'assoluta coerenza logico-giuridica della motivazione utilizzata dal primo giudicante per giungere al rigetto della domanda attorea.
Alla luce di quanto sopra rassegnava le seguenti conclusioni: “ (…) per il totale rigetto dell'appello e la sostanziale conferma della sentenza di primo grado impugnata con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del presente grado”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza appellata è stata emessa nell'ambito di un giudizio instaurato con atto di citazione proposto nell'interesse di nei confronti di Controparte_1 Parte_1
Con tale atto di citazione quale proprietario dell'immobile sito in Cava Controparte_1 dei Tirreni alla via XXIV maggio, n. 39, scala A, piano IV, int. 13, deduceva: che il predetto immobile veniva concesso in locazione a che in data 01.10.2011 all'atto del Parte_1 rilascio del suddetto immobile da parte della signora l predetto veniva consegnato in Pt_1 stato di degrado non riconducibile all'uso normale del bene;
che il , a seguito del CP_1 suddetto evento, pativa danni materiali alla proprietà immobiliare per un totale di €
2.685,35; che a seguito dell'evento per cui è causa il pativa altresì un pregiudizio CP_1 economico pari ad e 336,99 oltre al danno morale da valutarsi in via equitativa.
pag. 3/9 Si costituiva in giudizio che contestava la domanda attorea per come Parte_1 formulata in quanto improponibile, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e prova per testi.
All'esito con sentenza n. 1912/18 depositata in data 26.09.2018 il Giudice di Pace di Cava
Dei Tirreni decideva come segue sulla domanda proposta da : Controparte_1
“ il Giudice così decide: condanna a versare all'attore la somma di € 500,00 oltre Parte_1 rivalutazione e interessi dal fatto al dì del pagamento;
condannala convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in e 150,00 per esborsi ed € 789,00 per onorario, oltre rimborso forfettario e oneri di legge se dovuti”.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
I motivi di appello possono essere sintetizzati nei termini qui di seguito specificati:
- Errata valutazione dei fatti per aver il GdP erroneamente valutato la sussistenza del nesso causale tra condotta dannosa ed evento per cui è causa;
- Errata valutazione del piano probatorio attoreo per aver il GdP considerato assolto l'onere probatorio a carico della parte attrice sulla base dell'unico teste escusso e della documentazione presente in atti.
Nel presente grado di giudizio provvedeva a costituirsi contestando in Controparte_1 fatto ed in diritto il proposto appello e insistendo per il rigetto dello stesso.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza dell'08 ottobre 2025, successivamente sostituita dal deposito di note scritta.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello
Sul punto deve evidenziarsi la possibilità per il giudice di pace di decidere secondo equità 'le cause il cui valore non eccede millecento euro' (art. 113, 2° comma, c.p.c.). In tale fattispecie, la presunzione di pronuncia secondo equità è ribadita dalla migliore giurisprudenza di legittimità laddove si afferma che 'le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a euro 1100 sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica pag. 4/9 applicata alla regola di equità. Ne consegue che la sentenza del giudice di pace, pronunciata a norma del citato art. 113, comma secondo, cod. proc. civ., non è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. sotto il profilo che il giudicante avrebbe fatto applicazione di una norma di legge non invocata dalla controparte'.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, c.p.c., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (e cioè al limite dei giudizi di equità c.d. "necessaria", ai sensi dell'art. 113, comma secondo,
c.p.c.), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente maggior somma che "sarà ritenuta di giustizia", la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 c.p.c. - di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c. (Cass. 9432/12; in senso conforme Cass. 11739/15 e 3290/2018).
In tema di determinazione della competenza per valore, nell'ipotesi in cui una domanda di risarcimento danni venga proposta avanti al giudice di pace con la richiesta della condanna della controparte al pagamento di un importo indicato in una somma inferiore (o pari) al limite della giurisdizione equitativa del giudice di pace ovvero della somma maggiore o minore che risulti dovuta all'esito del giudizio, la formulazione di questa seconda richiesta alternativa non può essere considerata - agli effetti dell'art. 112 c.p.c. - come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche.
Ne discende che la suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell'art. 14 c.p.c., si deve presumere di valore eguale alla competenza del pag. 5/9 giudice adito. e che, ai sensi del terzo comma della stessa norma, in difetto di contestazione da parte del convenuto del valore così presunto, quest'ultimo rimane "fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito", cioè nel massimo della competenza per valore del giudice di pace sulla tipologia di domande fra cui rientra quella proposta ( Cass. 12686/21, Cass, 1210/2018, Cass. 15698/06).
Nel caso di specie l'attore ha esplicitamente quantificato il valore della domanda in €
3.522,34.
Venendo al merito si osserva quanto segue.
La teste , escussa in primo grado all'udienza del 30.05.2018, dichiarava: “ Testimone_1
Sono la Figlia di e mi sono interessata alla vicenda in quanto avvocato preoccupandomi Controparte_1 del rilascio dell'immobile; ho curato il rilascio materiale dell'immobile unitamente al collega VI in quanto mio padre è invalido e non poteva essere presente;
il giorno in cui è stato rilasciato l'immobile ed in cui ero presente ricordo che era il primo ottobre dell'anno 2011; mi riporto integralmente al verbale da me sottoscritto inerente al rilascio dell'immobile; posso precisare che l'immobile non presentava dei danni riconducibili al normale uso;
riconosco nelle foto di cui alla relazione i luoghi da me visti al momento del sopralluogo, sono n. 9 foto e riconosco i danni in esse evidenziati;
mio padre ha provveduto a riparare, visto lo stato dell'immobile, le spese sono quelle calcolate dal perito la cui relazione è in atti”.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, ordinanza n. 2295/2021, pubblicata il 2.2.2021 “il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c., per effetto della sentenza della Cort. Cost, n. 248 del
1974, i soggetti che, come nel caso di specie, sono legati alle parti processuali da vincoli di parentela e coniugali, possono (e devono) essere sentiti in qualità di testimoni, restando ovviamente salva (..) la successiva valutazione di attendibilità dei testimoni, all'esito del loro esame”.
La Suprema Corte ha ribadito che “in materia testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti (..), l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il Giudice del merito desuma la perdita di credibilità”.
Nel caso di specie l'attendibilità del teste escusso è suffragata dal verbale di rilascio immobile presente in atti e sottoscritto da , per e Parte_2 Controparte_1 dall'avv. Matteo ON, per Parte_1
All'interno del verbale di cui sopra si dà atto della consegna delle chiavi ai fini del rilascio definitivo dell'immobile, in uno al rilievo dello stato di avanzato degrado e di evidente pag. 6/9 danneggiamento non legato al normale uso del bene in uno alla presenza di estesi e profondi fendenti nelle pareti (…) alla rottura della tapparella, il danneggiamento dell'armadio nonché la presenza di graffi e buchi sui muri. Nel corpo del verbale viene rilevata anche la scarsa igiene in cui si presenta l'immobile con la presenza in casa di rifiuti da smaltire.
Invero l'avv. ON non disconosce la presenza dei danni predetti limitandosi soltanto a ridimensionare la portata degli stessi.
La sottoscrizione del predetto verbale da parte dell'avv. e dell'avv. ON è CP_1 da intendersi come ratifica ed accettazione di quanto nello stesso contenuto.
Le argomentazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello formulato da Pt_1
[...]
Parte appellante, infatti, non ha offerto la di elementi idonei a sovvertire la decisone del primo giudicante.
Assorbita ogni altra questione.
Stante l'esito del presente giudizio di impugnazione, la parte appellante soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese del grado in favore di che si CP_1 liquidano nella somma indicata in dispositivo.
Infine, si precisa che la parte soccombente è risultata essere ammessa provvisoriamente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Ciò nonostante, la stessa va condannata alle spese di lite in favore della controparte: tale onere colpisce la parte direttamente e non anche l'Erario.
La Suprema Corte, infatti, con indirizzo condiviso (v. Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 16 maggio
2012 n. 10053), ha affermato che 'l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte si impegna ad anticipare, in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese'.
pag. 7/9 Stante il rigetto dell'appello, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello citato art. 13, non rilevando l'ammissione dell'appellante in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass., SS.UU, 20/02/2020, n. 4315: “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo” )
In linea con i più recenti indirizzi di legittimità, ove la parte soccombente sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato e il giudice dia atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n.
115/2002, la cancelleria deve dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale, limitando le attività alla mera annotazione dell'importo nel foglio notizie. Ai fini del provvedimento di cui al cit. art. 13, comma 1-quater, rileva il solo elemento oggettivo dato dal tenore della pronuncia, non rilevando le condizioni soggettive della parte;
tali condizioni sono invece da verificare nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte dell'amministrazione, al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo stesso.
Analogamente, in caso di procedimento esente dal pagamento del contributo unificato, la cancelleria, accertata l'esistenza di una causa di esenzione, non potrà procedere alla riscossione dell'importo di cui all'art. 13 co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico dott.ssa LL IO, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a pagare, in favore di le spese dell'appello, Controparte_1 che liquida in € 662,00 oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge;
pag. 8/9 3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 17.10.2025
Il Giudice dott.ssa LL IO
pag. 9/9
Seconda Sezione Civile
Rg n. 1791/19
Il Giudice, dott.ssa LL IO, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co
3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e
183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
LL IO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
-Sezione Seconda Civile –
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa LL IO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1791 R.G. dell'anno 2019, avente ad oggetto: Appello
Avverso sentenza del Giudice di Pace – danni a cose, e vertente
Tra
- (c.f. rapp.ta e difesa dall' avv.to Matteo Parte_1 C.F._1
ON e con lo stesso elettivamente domiciliata in Vietri alla via Vallone, n. 12, giusta procura in atti
appellante
Contro
- (c.f. ) elettivamente domiciliato in Cava Dei Controparte_1 C.F._2
Tirreni alla via Marconi, n. 20 presso lo studio dell'avv. Luigi VI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellata
CONCLUSIONI: come in atti
pag. 2/9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello iscritto a ruolo in data 28.03.2019 la parte appellante conveniva in giudizio chiedendo in particolare quanto segue: “ nel merito, in via principale, Controparte_1 in riforma della sentenza nei punti e come indicato nella parte motiva e/o annullamento della sentenza n.
1912/18, emessa dal Giudice di Pace di Cava dei Tirreni in data 25.09.2018, depositata in data
26.09.2018, accertare e dichiarare non fondata la domanda avanzata da innanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Cava Dei Tirreni;
accertare e dichiarare non dovuto l'importo di € 500,00 liquidato nella impugnata sentenza;
in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione in via istruttoria anche in ragione delle difese di controparte”.
In data 03.07.2019 si costituiva in che, nel richiamare le eccezioni e le Controparte_1 deduzioni formulate nel corso del giudizio di primo grado unitamente agli scritti difensivi ad esso afferenti, rilevava preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339 cpc comma 3. Rilevava altresì l'infondatezza del proposto gravame poiché pretestuoso in fatto e in diritto nonché l'assoluta coerenza logico-giuridica della motivazione utilizzata dal primo giudicante per giungere al rigetto della domanda attorea.
Alla luce di quanto sopra rassegnava le seguenti conclusioni: “ (…) per il totale rigetto dell'appello e la sostanziale conferma della sentenza di primo grado impugnata con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del presente grado”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza appellata è stata emessa nell'ambito di un giudizio instaurato con atto di citazione proposto nell'interesse di nei confronti di Controparte_1 Parte_1
Con tale atto di citazione quale proprietario dell'immobile sito in Cava Controparte_1 dei Tirreni alla via XXIV maggio, n. 39, scala A, piano IV, int. 13, deduceva: che il predetto immobile veniva concesso in locazione a che in data 01.10.2011 all'atto del Parte_1 rilascio del suddetto immobile da parte della signora l predetto veniva consegnato in Pt_1 stato di degrado non riconducibile all'uso normale del bene;
che il , a seguito del CP_1 suddetto evento, pativa danni materiali alla proprietà immobiliare per un totale di €
2.685,35; che a seguito dell'evento per cui è causa il pativa altresì un pregiudizio CP_1 economico pari ad e 336,99 oltre al danno morale da valutarsi in via equitativa.
pag. 3/9 Si costituiva in giudizio che contestava la domanda attorea per come Parte_1 formulata in quanto improponibile, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e prova per testi.
All'esito con sentenza n. 1912/18 depositata in data 26.09.2018 il Giudice di Pace di Cava
Dei Tirreni decideva come segue sulla domanda proposta da : Controparte_1
“ il Giudice così decide: condanna a versare all'attore la somma di € 500,00 oltre Parte_1 rivalutazione e interessi dal fatto al dì del pagamento;
condannala convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in e 150,00 per esborsi ed € 789,00 per onorario, oltre rimborso forfettario e oneri di legge se dovuti”.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
I motivi di appello possono essere sintetizzati nei termini qui di seguito specificati:
- Errata valutazione dei fatti per aver il GdP erroneamente valutato la sussistenza del nesso causale tra condotta dannosa ed evento per cui è causa;
- Errata valutazione del piano probatorio attoreo per aver il GdP considerato assolto l'onere probatorio a carico della parte attrice sulla base dell'unico teste escusso e della documentazione presente in atti.
Nel presente grado di giudizio provvedeva a costituirsi contestando in Controparte_1 fatto ed in diritto il proposto appello e insistendo per il rigetto dello stesso.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza dell'08 ottobre 2025, successivamente sostituita dal deposito di note scritta.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello
Sul punto deve evidenziarsi la possibilità per il giudice di pace di decidere secondo equità 'le cause il cui valore non eccede millecento euro' (art. 113, 2° comma, c.p.c.). In tale fattispecie, la presunzione di pronuncia secondo equità è ribadita dalla migliore giurisprudenza di legittimità laddove si afferma che 'le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a euro 1100 sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica pag. 4/9 applicata alla regola di equità. Ne consegue che la sentenza del giudice di pace, pronunciata a norma del citato art. 113, comma secondo, cod. proc. civ., non è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. sotto il profilo che il giudicante avrebbe fatto applicazione di una norma di legge non invocata dalla controparte'.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, c.p.c., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (e cioè al limite dei giudizi di equità c.d. "necessaria", ai sensi dell'art. 113, comma secondo,
c.p.c.), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente maggior somma che "sarà ritenuta di giustizia", la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 c.p.c. - di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c. (Cass. 9432/12; in senso conforme Cass. 11739/15 e 3290/2018).
In tema di determinazione della competenza per valore, nell'ipotesi in cui una domanda di risarcimento danni venga proposta avanti al giudice di pace con la richiesta della condanna della controparte al pagamento di un importo indicato in una somma inferiore (o pari) al limite della giurisdizione equitativa del giudice di pace ovvero della somma maggiore o minore che risulti dovuta all'esito del giudizio, la formulazione di questa seconda richiesta alternativa non può essere considerata - agli effetti dell'art. 112 c.p.c. - come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche.
Ne discende che la suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell'art. 14 c.p.c., si deve presumere di valore eguale alla competenza del pag. 5/9 giudice adito. e che, ai sensi del terzo comma della stessa norma, in difetto di contestazione da parte del convenuto del valore così presunto, quest'ultimo rimane "fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito", cioè nel massimo della competenza per valore del giudice di pace sulla tipologia di domande fra cui rientra quella proposta ( Cass. 12686/21, Cass, 1210/2018, Cass. 15698/06).
Nel caso di specie l'attore ha esplicitamente quantificato il valore della domanda in €
3.522,34.
Venendo al merito si osserva quanto segue.
La teste , escussa in primo grado all'udienza del 30.05.2018, dichiarava: “ Testimone_1
Sono la Figlia di e mi sono interessata alla vicenda in quanto avvocato preoccupandomi Controparte_1 del rilascio dell'immobile; ho curato il rilascio materiale dell'immobile unitamente al collega VI in quanto mio padre è invalido e non poteva essere presente;
il giorno in cui è stato rilasciato l'immobile ed in cui ero presente ricordo che era il primo ottobre dell'anno 2011; mi riporto integralmente al verbale da me sottoscritto inerente al rilascio dell'immobile; posso precisare che l'immobile non presentava dei danni riconducibili al normale uso;
riconosco nelle foto di cui alla relazione i luoghi da me visti al momento del sopralluogo, sono n. 9 foto e riconosco i danni in esse evidenziati;
mio padre ha provveduto a riparare, visto lo stato dell'immobile, le spese sono quelle calcolate dal perito la cui relazione è in atti”.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, ordinanza n. 2295/2021, pubblicata il 2.2.2021 “il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c., per effetto della sentenza della Cort. Cost, n. 248 del
1974, i soggetti che, come nel caso di specie, sono legati alle parti processuali da vincoli di parentela e coniugali, possono (e devono) essere sentiti in qualità di testimoni, restando ovviamente salva (..) la successiva valutazione di attendibilità dei testimoni, all'esito del loro esame”.
La Suprema Corte ha ribadito che “in materia testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti (..), l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il Giudice del merito desuma la perdita di credibilità”.
Nel caso di specie l'attendibilità del teste escusso è suffragata dal verbale di rilascio immobile presente in atti e sottoscritto da , per e Parte_2 Controparte_1 dall'avv. Matteo ON, per Parte_1
All'interno del verbale di cui sopra si dà atto della consegna delle chiavi ai fini del rilascio definitivo dell'immobile, in uno al rilievo dello stato di avanzato degrado e di evidente pag. 6/9 danneggiamento non legato al normale uso del bene in uno alla presenza di estesi e profondi fendenti nelle pareti (…) alla rottura della tapparella, il danneggiamento dell'armadio nonché la presenza di graffi e buchi sui muri. Nel corpo del verbale viene rilevata anche la scarsa igiene in cui si presenta l'immobile con la presenza in casa di rifiuti da smaltire.
Invero l'avv. ON non disconosce la presenza dei danni predetti limitandosi soltanto a ridimensionare la portata degli stessi.
La sottoscrizione del predetto verbale da parte dell'avv. e dell'avv. ON è CP_1 da intendersi come ratifica ed accettazione di quanto nello stesso contenuto.
Le argomentazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello formulato da Pt_1
[...]
Parte appellante, infatti, non ha offerto la di elementi idonei a sovvertire la decisone del primo giudicante.
Assorbita ogni altra questione.
Stante l'esito del presente giudizio di impugnazione, la parte appellante soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese del grado in favore di che si CP_1 liquidano nella somma indicata in dispositivo.
Infine, si precisa che la parte soccombente è risultata essere ammessa provvisoriamente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Ciò nonostante, la stessa va condannata alle spese di lite in favore della controparte: tale onere colpisce la parte direttamente e non anche l'Erario.
La Suprema Corte, infatti, con indirizzo condiviso (v. Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 16 maggio
2012 n. 10053), ha affermato che 'l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte si impegna ad anticipare, in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese'.
pag. 7/9 Stante il rigetto dell'appello, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello citato art. 13, non rilevando l'ammissione dell'appellante in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass., SS.UU, 20/02/2020, n. 4315: “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo” )
In linea con i più recenti indirizzi di legittimità, ove la parte soccombente sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato e il giudice dia atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n.
115/2002, la cancelleria deve dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale, limitando le attività alla mera annotazione dell'importo nel foglio notizie. Ai fini del provvedimento di cui al cit. art. 13, comma 1-quater, rileva il solo elemento oggettivo dato dal tenore della pronuncia, non rilevando le condizioni soggettive della parte;
tali condizioni sono invece da verificare nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte dell'amministrazione, al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo stesso.
Analogamente, in caso di procedimento esente dal pagamento del contributo unificato, la cancelleria, accertata l'esistenza di una causa di esenzione, non potrà procedere alla riscossione dell'importo di cui all'art. 13 co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico dott.ssa LL IO, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a pagare, in favore di le spese dell'appello, Controparte_1 che liquida in € 662,00 oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge;
pag. 8/9 3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 17.10.2025
Il Giudice dott.ssa LL IO
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