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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 18/08/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Vittoria Mingione, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N.R.G. 2862/2022
TRA
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Mariapaola Castiglione del foro di Novara (c.f.: ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
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Attore
E
(c.f. e Partita IVA: Controparte_1
), in persona dei soci amministratori (c.f.: P.IVA_1 Controparte_1 C.F._3
) e (c.f.: ), rappresentata e difesa dagli
[...] Controparte_2 CodiceFiscale_4 avv.ti Francesco Corica (c.f.: ) e Riccardo Tacca (c.f.: CodiceFiscale_5 [...]
) del Foro di Novara ed elettivamente domiciliata agli indirizzi di posta C.F._6 elettronica certificata pec: pec: Email_2
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Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ATTORE
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1. - Annullare, ai sensi dell'art. 808-ter, comma 2 c.p.c. il predetto lodo arbitrale contrattuale per i motivi esposti nei propri scritti difensivi, da intendersi integralmente richiamati;
2. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio
CONVENUTA
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione piaccia al Tribunale di Novara:
In via preliminare: dichiarare inammissibile ogni domanda svolta da parte attrice, signor
[...]
, essendo inoppugnabile il lodo arbitrale emesso in data 11 Dicembre 2017, dall'Arbitro Unico, Parte_1 avv. Roberto Dulio, per i motivi di cui al paragrafo b) della comparsa di costituzione e risposta;
Nel merito: respingere ogni domanda svolta da parte attrice, signor , essendo infondata Parte_1 in fatto ed in diritto;
In via riconvenzionale:
Accertato e dichiarato che l'Arbitro Unico, avv. Roberto Dulio, per mezzo del lodo dell'11 Dicembre
2017, ha posto a carico del signor le seguenti voci: Parte_1 spese legali di parte per €. 7.000,00, oltre ad IVA e CPA;
Controparte_1 spese per compenso arbitri (precedente ed attuale), disponendo il rimborso, a beneficio della Controparte_1 di quanto sostenuto a titolo di acconti per compenso arbitro e determinando in €. 5.000,00 il proprio compenso, posto a carico solidale delle parti in favore dell'Arbitro (mentre tra le parti andrà seguito il principio della soccombenza);
Accertato e dichiarato che la non avendo mai Controparte_1 ricevuto, dal signor , alcun pagamento di quanto dovuto a titolo di spese legali né alcun Parte_1 rimborso di quanto versato agli Arbitri Unici, è creditrice nei confronti di parte attrice dei seguenti importi:
€. 7.000,00 oltre ad IVA e Cassa Previdenza Avvocati per spese legali di parte nel corso delle fasi del giudizio arbitrale, per complessivi €. 8.881,60;
€. 2.500,00, oltre ad IVA e Cassa Previdenza Avvocati per rimborso spese dell'Arbitro Unico Avvocato
Roberto Dulio, e pagate a quest'ultimo da parte convenuta, per complessivi €. 3.172,00;
€. 1.268,80 ed €. 5.097,03, pagati all'Arbitro Unico avv. Armanda Battuello da parte convenuta, per complessivi €. 6.365,83;
Condannare il signor a versare, a beneficio della Parte_1 Controparte_1
l'importo di €. 18.419,43, oltre ad interessi e rivalutazione dal giorno della
[...] domanda al saldo, a titolo di spese legali di parte e rimborso spese per pagamento delle competenze degli
Arbitri Unici.
pag. 2/11 Con il favore delle spese del presente giudizio, oltre alla liquidazione delle spese forfettarie nella misura del
15% come previsto dall'art.2 del D.M. 10/03/2014 n.55 e rimborso del contributo unificato e marca da bollo.
Parte convenuta insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova: “…”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto Parte_1 annullarsi il lodo arbitrale depositato in data 11.12.2017 - con il quale è stata dichiarata la legittimità dell'esclusione del socio , adottata dai sigg. Parte_1 CP_1
e , quali soci di maggioranza, e condannato l'attore al pagamento
[...] Controparte_2 di € 7.000,00 oltre IVA e cpc in favore dei convenuti a titolo di spese del giudizio ed €
5.000,00 oltre accessori a titolo di compenso complessivo spettante all'arbitro, dedotto l'acconto di € 2.500,00 che veniva posto a carico solidale delle parti – in quanto pronunciato oltre il termine del 13.12.2017, fissato per il deposito del lodo.
In punto di fatto ha esposto che:
- l'art. 15 della clausola compromissoria dello statuto della società prevede un arbitrato irrituale;
- all'adunanza del 3.7.2014 le parti avevano previsto un termine per la decisione di 90 giorni dal deposito dell'ultimo atto difensivo;
- all'adunanza del 13 ottobre 2016 a seguito di nomina dell'arbitro l'Avv. Roberto
Dulio del foro di Novara veniva fissato il termine di 90 giorni decorrente dal deposito della memoria conclusiva di replica per il deposito del lodo;
- nel verbale di adunanza del 20.01.2017, le parti espletata l'attività istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, chiedevano congiuntamente di fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, con concessione dei seguenti termini:
27.03.2017 per il deposito di memoria conclusiva, 28.04.2017 per deposito replica e con termine fino al 27 luglio 2017 per il deposito del lodo (90 giorni dall'ultima memoria);
- depositate le memorie conclusive e di replica, poco prima che scadessero i termini per l'emissione del lodo, l'arbitro nella persona dell'Avv. Dulio, senza consultare le pag. 3/11 parti, con ordinanza del 18 luglio 2017 rimetteva il giudizio arbitrale nella fase istruttoria, ritenuta l'opportunità di espletare CTU al fine di determinare il valore delle quote sociali, prorogando in tal modo i termini della decisione e depositando il lodo in data 11.12.2017.
In punto di diritto, ha eccepito la violazione da parte dell'arbitro dell'art. 808 ter comma 2
c.p.c., in quanto la clausola compromissoria prevedeva un termine, non solo essenziale, ma anche perentorio per il deposito del lodo;
ha precisato che le parti non avevano pattuito una proroga del termine in forma scritta, avendo al contrario la parte attrice con memoria in data 10.8.2017 diffidato l'arbitro dal compiere ulteriori attività, ribadendo che non era autorizzato alla proroga dei termini e che una eventuale proroga non avrebbe potuto essere concordata dai difensori non muniti di mandato speciale o desunta da elementi presuntivi, quali il comportamento delle parti.
2. Si è costituita la che ha Controparte_1 eccepito:
1. l'inammissibilità dell'impugnazione, avendo le parti pattuito la inappellabilità del lodo arbitrale, con dispensa da qualsiasi formalità;
2. l'inapplicabilità nel caso di specie dell'art. 808 ter c.p.c., trattandosi di norma introdotta con l'art. 20 del Decreto Legislativo n. 40 del 2 Febbraio 2006, non applicabile alla convenzione di arbitrato contenuta nello Statuto del 28 Dicembre 2004, in quanto antecedente la sua entrata in vigore;
3. l'infondatezza della domanda proposta dall'attore, in quanto la consulenza tecnica contabile era stata richiesta dal medesimo attore ed era necessaria a fronte della domanda proposta dall'attore e della previsione contenuta nell'art. 15 dello Statuto;
inoltre, non vi era stata alcuna violazione del termine, in quanto le parti alla prima adunanza del 13 ottobre
2016 avevano pattuito, in deroga all'art. 820 comma 4 c.p.c., che il termine di novanta decorresse dal deposito dell'ultimo atto difensivo o dalla data della discussione orale, se richiesta dalle parti con la precisazione delle conclusioni;
in data 11 Dicembre 2017 veniva emanato il lodo, nel rispetto del termine di giorni 90, decorrenti dalla ultima adunanza arbitrale, nel corso della quale il Legale di parte convenuta, Controparte_1 svolgeva discussione orale, mentre parte attrice non interveniva, avendo affidato le proprie difese ad una memoria scritta, datata e fatta pervenire il 14 Settembre 2017.
pag. 4/11 In via riconvenzionale, ha chiesto condannarsi l'attore al pagamento delle seguenti somme:
- €. 7.000,00 oltre ad IVA e Cassa Previdenza Avvocati per spese legali di parte nel corso della fase del giudizio arbitrale, per complessivi €. 8.881,60;
- €. 2.500,00, oltre ad IVA e Cassa Previdenza Avvocati per rimborso spese dell'Arbitro Unico Avvocato Roberto Dulio, e pagate a quest'ultimo da parte convenuta, per complessivi €. 3.172,00;
- €. 1.268,80 ed €. 5.097,03 e pagati all'Arbitro Unico avv. Armanda Battuello da parte convenuta, per complessivi €. 6.365,83.
3. Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie e assegnata la causa alla scrivente, con ordinanza in data 9.4.2025, ritenuta la controversia di natura meramente documentale, è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione (poi corretta in udienza di precisazione delle conclusioni).
All'udienza del 3.7.2025 la causa è stata riservata in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. cui le parti hanno rinunciato.
4. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione del lodo.
La convenuta ha in via preliminare eccepito l'inammissibilità della domanda svolta da parte attrice, richiamando l'art. 15 dello statuto della impresa del 28 Controparte_1 dicembre 2004, in forza del quale tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti devono essere deferite al giudizio di un arbitro, il quale pronuncerà inappellabilmente quale amichevole compositore e con dispensa da qualsiasi formalità di procedura e con esonero dal formale deposito del lodo arbitrale. I soci sono impegnati ad accettarne il deliberato.
La doglianza è infondata.
Premesso che non è in contestazione che trattasi di arbitrato irrituale, si ritiene che le parti con la citata locuzione abbiano inteso richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in forza del quale il lodo irrituale non è impugnabile per errori di diritto, ma solo per vizi che possano incidere sulla volontà negoziale (tra le tante, Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 3614 del 24/02/2004; Sez. 1, Sentenza n. 11678 del 18/09/2001;
Sez. 1, Sentenza n. 11678 del 18/09/2001).
pag. 5/11 L'attore nel presente giudizio non ha contestato nel merito quanto statuito in sede di lodo arbitrale, ma ha impugnato il lodo per il mancato rispetto del termine essenziale e perentorio stabilito dalle parti, sicché l'impugnazione è ammissibile.
4.1. Per lo stesso motivo non appare dirimente l'eccezione della convenuta di inapplicabilità dell'art. 808 ter c.p.c., per essere contenuta la clausola compromissoria nello
Statuto del 28 Dicembre 2004, antecedente l'entrata in vigore della norma citata, che sulla base dell'art. 27 del Decreto Legislativo n. 40 del 2 Febbraio 2006 si applica “alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto”.
Invero, per giurisprudenza consolidata, la violazione del termine per la emissione del lodo può configurare un eccesso dai limiti del mandato, salvo che dalla pattuizione emerga in modo univoco che le parti abbiano attribuito al termine valore meramente orientativo (cfr.
Cass. civile sez. 1", 11 giugno 2014, n. 13212 citata dall'attore: “Quanto alla natura essenziale del termine, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, poiché all'arbitrato irrituale si applica la disciplina dell'art. 1722 codice civile, n. 1, il mandato conferito agli arbitri deve considerarsi estinto alla scadenza del termine prefissato dalle parti, salvo che queste ultime abbiano inteso in modo univoco attribuire al suddetto termine valore meramente orientativo”).
Occorre, pertanto, accertare se vi è stata violazione da parte dell'arbitro del termine pattuito dalle parti.
5. In punto di fatto, dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta dalle parti risulta che:
- le parti espletata l'attività istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione all'adunanza del 20.01.2017 chiedevano congiuntamente di fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, con concessione dei seguenti termini: 27.03.2017 per il deposito di memoria conclusiva, 28.04.2017 per deposito replica e con termine fino al 27 luglio 2017 per il deposito del lodo (90 giorni dall'ultima memoria);
- depositate le memorie, l'arbitro, Avv. Dulio, con ordinanza del 18 luglio 2017, ritenuta l'opportunità di espletare CTU al fine di determinare il valore delle quote sociali, rimetteva il giudizio arbitrale nella fase istruttoria, nominava quale CTU il
Dott. e fissava udienza al 14 settembre 2017 per il conferimento Persona_1 dell'incarico;
pag. 6/11 - con memoria datata 10.08.2017 l'attore eccepiva il mancato rispetto del termine del
27.07.2017 per il deposito del lodo e l'illegittimità della suddetta proroga, in quanto assunta in violazione del mandato e dei poteri devoluti all'arbitro con la nomina;
- con successivo provvedimento del 31.08.2017, l'arbitro Avv. Dulio confermava l'udienza del 14 settembre 2017 – sospendendo il conferimento dell'incarico – e concedendo termine alle parti convenute per eventuali repliche alla memoria dell'attore del 10.08.2017 (sul punto si osserva che il provvedimento del 31.8.2017 non risulta agli atti del procedimento, per cui il relativo contenuto è ricostruito sulla base di quanto si legge nel lodo doc. 1);
- la parte attrice faceva pervenire memoria del 14 settembre Parte_1
2017, con la quale rinnovava le proprie eccezioni circa l'operato dell'Arbitro, la sua competenza
a decidere, imparzialità e la legittimità a disporre la c.t.u. Diffidando nuovamente l'Arbitro a procedere ulteriormente nell'attività di Arbitro e dichiarando che avrebbe disertato l'udienza del 14 settembre 2017;
- all'udienza del 14 settembre 2017 compariva unicamente la parte Controparte_2 ed il difensore delle parti convenute avv. Riccardo Tacca, che disattendeva le osservazioni mosse dall'attore con la memorie del 10 agosto e del 14 settembre
2017, chiedendo che la controversia fosse decisa e rinnovando le già rassegnate conclusioni;
- in data 11.12.2017 veniva depositato il lodo arbitrale, con il quale veniva dichiarata la legittimità dell'esclusione del socio , adottata dai sigg. Parte_1
e , quali soci di maggioranza e con conseguente Controparte_1 Controparte_2 condanna dello stesso al pagamento di € 7.000,00 oltre IVA e cpc in favore dei convenuti a titolo di spese di giudizio e determinato il compenso complessivo spettante all'arbitro nella misura pari ad € 5.000,00 oltre accessori, dedotto l'acconto di € 2.500,00 che veniva posto a carico solidale delle parti.
L'attore ha impugnato il lodo, deducendo la violazione del termine per il deposito del lodo, che decorreva dalla scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito delle memorie di replica all'adunanza del 20.1.2017. Il lodo, secondo l'attore, avrebbe dovuto essere inderogabilmente depositato nei novanta giorni successivi e, dunque, entro il 27 luglio
2017. L'arbitro non aveva il potere di rimettere la causa in istruttoria e il provvedimento del pag. 7/11 10.8.2017 di rimessione della causa in istruttoria costituisce una proroga illegittima, perché non concordata, del termine per l'emissione del lodo.
La domanda è infondata.
Il termine fissato nel verbale di costituzione dell'arbitrato non era un termine fisso, né un termine ancorato ad una specifica attività, bensì ancorato esclusivamente all' “ultima difesa”.
Nel verbale della riunione di costituzione dell'arbitrato – allegato 1 di parte attrice – le parti hanno previsto: “ il lodo sarà depositato entro novanta giorni dall'ultima difesa”.
Con il successivo verbale di adunanza del 13.10.2016, le parti hanno previsto che il lodo avrebbe dovuto essere pronunciato entro 90 giorni dallo scambio e dal deposito dell'ultimo atto difensivo o dalla data della discussione orale se richiesta dalle parti con la precisazione delle conclusioni, avendo le parti previsto: “l'arbitro unico propone l'opportunità, in deroga a quanto previsto dalla clausola compromissoria e dall'art. 820 primo comma c.p.c. ed in forza della facoltà prevista nel quarto comma della medesima norma, di assegnargli per la decisione un termine pari a 90 giorni decorrenti o dallo scambio e deposito dell'ultimo atto difensivo o dalla data dell'udienza di discussione orale, se richiesta dalle parti con la precisazione delle conclusioni”).
Anche in tal caso, non si rinviene alcuna pattuizione di un termine fisso, desumendosi, al contrario che, da una parte, le parti avevano espressamente escluso l'operatività di un termine fisso per la pronuncia del lodo, attraverso la deroga alla previsione dell'art. 820 primo comma c.p.c. (che prevede un termine per la pronuncia del lodo di 240 giorni dalla nomina), dall'altra, che avevano espressamente considerato la possibilità di proroga dei termini per la pronuncia del lodo in ragione del richiamo all'art. 820 quarto comma c.p.c., che prevede la proroga del termine di centoottanta giorni per il caso in cui sia necessario lo svolgimento dell'attività istruttoria.
Va dunque escluso che le parti avessero pattuito un termine fisso per la conclusione della procedura, essendo documentale la pattuizione di un termine per l'emissione del lodo ancorato esclusivamente allo svolgimento dell'ultima difesa.
L'ordinanza di rimessione della causa in istruttoria, non costituisce una proroga del termine per il deposito del lodo, ma una mera revoca della precedente valutazione con cui l'arbitro aveva ritenuto superfluo lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio.
pag. 8/11 Neppure si può ritenere, come argomentato dalla parte attrice, che la rimessione della causa in istruttoria con ordinanza in data 18.7.2017 costituisse una proroga implicita del termine pattuito dalle parti.
Invero, la rimessione della causa in istruttoria per lo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio era un'attività rientrante nell'esercizio delle facoltà dell'arbitro (come previsto dall'art. 816 ter c.p.c.), rispetto alla quale costituisce un mero effetto indiretto la circostanza che le comparse di replica già depositate dalle parti non costituissero più “ultima difesa” o
“ultimo atto” del procedimento.
La rimessione della causa in istruttoria, sotto altro profilo, corrispondeva all'interesse delle parti e, soprattutto dello stesso attore, che aveva contestato il valore della quota risultante dalla perizia del dr. e che con il ricorso per nomina di arbitro, depositato presso la Per_2
Camera di Commercio di Novara il 9 Aprile 2014 (doc. 6 di parte convenuta), oltre a dolersi della illegittimità della delibera per mezzo della quale la Controparte_1 aveva deliberato la propria esclusione dalla compagine sociale, aveva chiesto, in via subordinata, di determinare e quantificare il valore della quota sociale, con espletamento di
CTU contabile.
Né può attribuirsi rilevanza al venire meno, successivamente, dell'interesse dell'attore all'accertamento del valore della quota.
Invero, sotto un primo profilo, la richiesta di “decisione” proveniente anche dall'attore
(come si evince dal verbale di adunanza del 20.1.2017) non è elemento, di per sé solo, sufficiente a dimostrare che l'attore avesse già in quel momento rinunciato alla domanda di liquidazione della quota;
sotto altro profilo, l'attore aveva comunicato all'arbitro la propria opposizione allo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio solo in data 10.8.2017, quando l'arbitro aveva già pronunciato l'ordinanza, del 14.9.2017, di rimessione - nell'interesse dell'attore - della causa in istruttoria.
Alla luce di quanto sopra, non si ravvisa alcuna violazione dai limiti del mandato, né dal termine pattuito dalle parti, in quanto le parti non avevano pattuito un termine fisso per la conclusione del procedimento, la decisione dell'arbitro di rimettere la causa in istruttoria rientrava tra le facoltà dell'arbitro ed era conforme al mandato ricevuto dalle parti, l'ultima difesa svolta nel procedimento arbitrale è stata la precisazione delle conclusioni svolta dal procuratore della parte convenuta all'adunanza del 14.9.2017, cui l'attore non ha pag. 9/11 partecipato, per cui il lodo depositato in data 11 Dicembre 2017, risulta essere stato emesso nel rispetto del termine di giorni 90 decorrenti dal 14.9.2017, data di precisazione delle conclusioni da parte convenuta.
Discende che la domanda è infondata e va rigettata.
6. Venendo alla domanda riconvenzionale, la convenuta ha chiesto condannarsi l'attore al pagamento di:
- €. 7.000,00 oltre ad IVA e Cassa Previdenza Avvocati per spese legali di parte nel corso della fase del giudizio arbitrale, per complessivi €. 8.881,60;
- €. 2.500,00, oltre ad IVA e Cassa Previdenza Avvocati per rimborso spese dell'Arbitro Unico Avvocato Roberto Dulio, e pagate a quest'ultimo da parte convenuta, per complessivi €. 3.172,00;
- €. 1.268,80 ed €. 5.097,03 e pagati all'Arbitro Unico avv. Armanda Battuello da parte convenuta, per complessivi €. 6.365,83.
La domanda è fondata e merita accoglimento, trattandosi di credito documentato dal lodo arbitrale in cui si legge:
Dichiara tenuto l'attore a rifondere le spese di giudizio delle parti convenute, liquidate Parte_1 in € 7.000,00, oltre C.P.A. ed Iva di legge.
Pone le spese per compenso Arbitri (precedente ed attuale) a carico dell'attore Parte_1 disponendo di conseguenza che venga rimborsato alle parti convenute quanto da loro sostenuto in corso di giudizio a titolo di acconti per compenso arbitro;
determina il compenso complessivo spettante a questo arbitro unico in complessivi €. 5.000,00, a cui dovrà essere dedotto quanto già corrisposto a titolo di acconto, e così per residui €. 2.500,00, oltre C.P.A. ed Iva;
disponendo l'obbligo solidale delle parti in favore dell'arbitro; mentre tra le parti andrà seguito il criterio di soccombenza, come sopra determinato.
Con riguardo alle spese anticipate nel corso del procedimento arbitrale, la convenuta ha documentato di aver eseguito i seguenti pagamenti:
- fattura quietanzata dell'Avv. Roberto Dulio n. 533/2018 per € 3.172,00;
- fattura quietanzata dell'Avv. Armanda Battuello n. 72/2014: per € 1.268,80
- fattura avv. Armanda Battuello n. 54/2015 per €. 5.097,03.
pag. 10/11 Discende che l'attore va condannato al pagamento in favore della convenuta dell'importo complessivo di €. 18.419,43 oltre interessi al tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data del 23.5.2023, di deposito della comparsa di costituzione, al saldo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a favore di parte convenuta come da dispositivo, sulla base del D.M. 147/2022, con applicazione dei parametri previsti per i procedimenti di cognizione di valore indeterminabile di complessità bassa - da €
26.001 a € 52.000 – tenuto conto del valore indeterminabile della domanda dell'attore, con applicazione dei parametri medi per la fase di studio e introduttiva e medi ridotti del 30% per le fasi trattazione-istruttoria e decisionale tenuto conto dell'unicità della questione di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara definitivamente pronunciando:
1. Rigetta la domanda di annullamento del lodo arbitrale proposta da Parte_1
[...]
2. Accoglie la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
e condanna al pagamento in Controparte_1 Parte_1 favore di dell'importo Controparte_1
€. 18.419,43 oltre interessi al tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 comma
4 c.c. dalla data del 23.5.2023 al saldo.
3. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 he liquida in € 117,00 Controparte_1 per spese vive ed € 6.202,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Novara il 16.8.2025
Il Giudice
Dr.ssa Vittoria Mingione
pag. 11/11