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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 02/02/2026, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1514/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TA PP, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4469/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di OM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401548071 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401548071 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401548071 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 658/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
come indicate in atti e specificate infra.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 12.2.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti di OM AP, per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo per omessa dichiarazione e omesso versamento
TARI n. 112401548071 per gli anni 2021, 2022 e 2023 (notificato in data 14.11.2024) , con il quale si contestava la mancata presentazione della dichiarazione TARI e il mancato versamento dell'imposta per tali annualità in riferimento all'immobile sito in OM, Indirizzo_1. La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'accertamento sostenendo la non corretta quantificazione degli occupanti dell'immobile e chiedeva, quindi, di annullare in pubblica udienza l'atto impugnato, previa sospensiva e con vittoria di spese.
All'udienza del 14 novembre 2025, la Corte in composizione monocratica, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, accoglieva l'istanza cautelare e sospendeva l'efficacia dell'atto impugnato, in assenza di contestazione alcuna da parte dell'ente convenuto, che non si era costituito.
In data 14.11.2025 la ricorrente depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso, dichiarando di aver ricevuto nelle more un provvedimento di sgravio parziale, che riteneva satisfattivo delle proprie richieste, insisteva nella richiesta di condanna della controparte alle spese di giudizio.
All'udienza del 23 gennaio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, questa Corte ritiene di dover dichiarare estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 546/92, presentata dalla contribuente nei termini sopra indicati.
Pertanto, non essendovi stata costituzione della controparte e non risultando un suo interesse alla prosecuzione del processo, ai sensi dell'art. 44 sopra indicato deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
Quanto alle spese, essendo il procedimento dipeso da un comportamento di OM AP (che ha notificato un atto poi parzialmente annullato in autotutela, con riconoscimento della sua illegittimità), l'ente deve essere condannato al pagamento nella misura di euro 400,00 (quattrocento/00), oltre IVA, CPA e rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Condanna OM AP al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 400,00 (quattrocento/00), oltre IVA, CPA e rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in OM il 23 gennaio 2026
Il Presidente, in funzione di Giudice monocratico
IU TA
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TA PP, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4469/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di OM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401548071 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401548071 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401548071 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 658/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
come indicate in atti e specificate infra.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 12.2.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti di OM AP, per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo per omessa dichiarazione e omesso versamento
TARI n. 112401548071 per gli anni 2021, 2022 e 2023 (notificato in data 14.11.2024) , con il quale si contestava la mancata presentazione della dichiarazione TARI e il mancato versamento dell'imposta per tali annualità in riferimento all'immobile sito in OM, Indirizzo_1. La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'accertamento sostenendo la non corretta quantificazione degli occupanti dell'immobile e chiedeva, quindi, di annullare in pubblica udienza l'atto impugnato, previa sospensiva e con vittoria di spese.
All'udienza del 14 novembre 2025, la Corte in composizione monocratica, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, accoglieva l'istanza cautelare e sospendeva l'efficacia dell'atto impugnato, in assenza di contestazione alcuna da parte dell'ente convenuto, che non si era costituito.
In data 14.11.2025 la ricorrente depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso, dichiarando di aver ricevuto nelle more un provvedimento di sgravio parziale, che riteneva satisfattivo delle proprie richieste, insisteva nella richiesta di condanna della controparte alle spese di giudizio.
All'udienza del 23 gennaio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, questa Corte ritiene di dover dichiarare estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 546/92, presentata dalla contribuente nei termini sopra indicati.
Pertanto, non essendovi stata costituzione della controparte e non risultando un suo interesse alla prosecuzione del processo, ai sensi dell'art. 44 sopra indicato deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
Quanto alle spese, essendo il procedimento dipeso da un comportamento di OM AP (che ha notificato un atto poi parzialmente annullato in autotutela, con riconoscimento della sua illegittimità), l'ente deve essere condannato al pagamento nella misura di euro 400,00 (quattrocento/00), oltre IVA, CPA e rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Condanna OM AP al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 400,00 (quattrocento/00), oltre IVA, CPA e rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in OM il 23 gennaio 2026
Il Presidente, in funzione di Giudice monocratico
IU TA