Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 28/03/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sez. civile
N. R.G. 574/2024
Riunito in Camera di ConIGlio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Oggetto: “Separazione Dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est. consensuale e divorzio
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice congiunto”.
Oggetto: “Separazione consensuale e divorzio congiunto”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 574/2024 R.V.G.
promossa con ricorso congiunto da:
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e C.F._1
nata ad [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...],
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Antonietta Nardella ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Settimo Rottaro Via Corsera n.
2, per delega in atti;
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di EL (TO), Via del Molino n. 2
di proprietà di unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimarrà in Parte_2
capo alla medesima;
il rateo del mutuo accesso per l'acquisto del suindicato immobile così come le utenze, verranno onorate dalla moglie, IG.ra ; i coniugi Parte_2
decideranno entro la data dell'emananda sentenza di separazione quali arredi trattenere per sé e verranno asportati senza recare danno alcuno all'immobile;
3. La IG.ra riconosce che la ristrutturazione della casa coniugale, sita Parte_2
in EL (TO), Vai del Molino n. 2 è stata possibile grazie anche all'apporto economico e fisico del di lei marito, ed a tal fine riconosce un importo Parte_1
a titolo di restituzione di € 40.000,00 (quarantamila/00), da onorarsi in rate mensili di €
350,00 cadauna dalla data in cui il marito abbandonerà la casa Parte_1
coniugale, entro e non oltre la data del 30 dicembre 2024; detto importo verrà
corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese dalla data del 5 settembre 2024 tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al IG. IBAN: IT02W Parte_1
03268 30880 052634397010;
4. i beni mobili registrati di cui in premessa, utilizzati esclusivamente e di proprietà di rimarranno intestati ed in uso esclusivo del medesimo;
la moglie Parte_1
provvederà a procurarsi un proprio mezzo, alla stessa intestato e di Parte_2
esclusivo utilizzo;
entrambi i ricorrenti provvederanno a pagare gli oneri sui mezzi agli stessi intestati;
Pag. 2 di 10 5. stante sia l'attività lavorativa del marito che il Parte_2 Parte_1
proprio ruolo di competitore gara di BBQ, concederà in comodato d'uso gratuito il magazzino sottostante l'immobile di proprietà della IG.ra sita in Parte_2
EL (TO), Via del Molino n. 2; riconosce in favore della di lui Parte_1
moglie, la somma di € 100,00 mensili a far data dall'allontanamento del marito dalla casa coniugale, quale contributo per il pagamento delle utenze e delle spese ordinarie da versarsi tramite bonifico bancario sul c.c. intestato alla moglie;
le spese straordinarie saranno a carico di;
Parte_2
Relativamente alla figlia minore Persona_1
6. la figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori secondo le Persona_1
disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento presso la madre e mantenendo ferma l'attuale residenza anagrafica;
A) Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia,
relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa;
sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B) Entrambi i genitori - ove lo ritengano opportuno – avranno facoltà di trasferire altrove la propria residenza e quella della figlia minore, purché ciò non limiti il diritto di visita di entrambi i ricorrenti e, in caso di trasferimento della residenza entrambi i genitori saranno tenuti a darne notizia all'altro con congruo preavviso.
Pag. 3 di 10 C) Il padre potrà vedere e tenere la figlia con sé a fine settimana alterni dal venerdì sera sino alla domenica sera quando riaccompagnerà presso la casa materna;
due Per_1
giorni a settimana anche con possibilità di pernotto, preferibilmente il martedì ed il giovedì, dall'uscita della scuola sino alle ore 22,00 quando riaccompagnerà la figlia presso la casa materna;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni la vigilia di Natale ed il giorno di Natale,
nonché dal 26 dicembre al 2 gennaio e dal 2 al 7 gennaio;
- durante le vacanze pasquali e le vacanze invernali: salvo diverso accordo dei genitori da assumere con congruo anticipo, ad anni alterni nelle une e nelle altre;
un anno in coincidenza del giorno di
Pasqua e l'anno successivo in coincidenza del lunedì dell'Angelo; - durante i ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico: secondo gli accordi che interverranno con l'altro genitore.
D) Nel periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di almeno
15 giorni anche non consecutivi;
ciascun periodo dovrà essere comunicato da un genitore all'altro entro il 30 Maggio di ogni anno. Considerata l'età della figlia Per_1
rimane ferma la possibilità di ulteriori e diversi accordi tra i genitori, anche in base alle eIGenze personali, lavorative ed alle eIGenze scolastiche e ludiche della minore.
Le eventuali vacanze studio e vacanze da soli o con amici dovranno essere concordate da entrambi i genitori;
le eventuali modifiche al regime sopra descritto, salvo specifiche eIGenze della figlia, dovranno essere concordemente decise da entrambi i genitori.
E) Il Sig. a decorrere dal mese di Settembre 2024, si impegna a Parte_1
corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia la somma di € 200,00 (euro duecento/00), da rivalutarsi di anno in Per_1
anno secondo la variazione degli indici ISTAT;
il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso bonifico bancario sul c/c bancario intestato alla
Pag. 4 di 10 Sig.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
detto assegno sarà Parte_2
dovuto dal padre fino al raggiungimento da parte della figlia della maggiore età o dell'indipendenza economica, se conseguita successivamente.
F) Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% Parte_1 Parte_2
(cinquanta/00 per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia dietro semplice presentazione del documento fiscale Per_1
comprovante la relativa spesa e sulla base del protocollo di intesa tra Magistrati ed
Avvocati del Tribunale di Ivrea e viceversa;
G) Ove le predette spese extra-assegno, per ogni singolo capitolo (scolastico o extrascolastico o medico), siano superiori ad euro 300,00, al fine di evitare che la madre venga onerata di anticipare integralmente gli importi occorrenti, il padre è tenuto a versare l'importo corrispondente alla percentuale di sua competenza 5 giorni prima dell'esborso e viceversa.
H) Salvo quanto previsto al punto precedente, la madre è tenuta ad inviare, insieme alla richiesta di rimborso pro quota, il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno 20
di ogni mese al padre, il quale 6 dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta e viceversa;
I) La detrazione delle spese extra-assegno ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di esborso delle spese stesse.
J) I IGnori e convengono che l'assegno unico e universale spetta nella Pt_2 Pt_1
misura del 50%.
K) La deduzione per la figlia a carico sarà effettuata al 50% fra i genitori, salvo diverso accordo scritto tra gli stessi.
Pag. 5 di 10 L) Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi o di qualunque altro genere, i relativi documenti fiscali vengano messi a disposizione dell'altro genitore entro 10 giorni dalla richiesta.
M) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
N) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti ovvero di documenti equipollenti.
O) Verrà comunque seguito il piano genitoriale offerto in comunicazione e redatto di comune accordo tra le parti.
Le parti dichiarano di aver risolto, fatta eccezione per quanto sopra, ogni altra questione di carattere economico - patrimoniale e di rinunciare reciprocamente a richieste di contributo al mantenimento nonché di assegno divorzile mensile, essendo entrambi economicamente autosufficienti e di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente ad alcun titolo;
9. Le spese del procedimento restano interamente compensate tra le parti nella misura del 50%.
Tutto ciò premesso e considerato, i coniugi come in epigrafe meglio generalizzati, ut supra rappresentati, difesi e domiciliati, rassegnano le seguenti
CONCLUSIONI
Pag. 6 di 10 Voglia il Tribunale Ill.mo adìto, previ gli adempimenti di cui all'art. 473 bis.51 comma
2,
- preso atto della già manifestata volontà delle parti di non riconciliarsi e dell'impossibilità della ricostituzione della comunione spirituale e materiale della coppia, e della richiesta di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte,
- rimettere la causa al Collegio affinché, previo parere favorevole del Pubblico
Ministero, con sentenza omologhi la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni sopra riportate,
nonché
- decorso il tempo previsto dall'art. 3 della legge n. 898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, ai sensi dell'art 473 bis n.49 c.p.c.,
previa autorizzazione per il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti o di eventuale fissazione di nuova udienza,
dichiarare e pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2) lett. b) della Legge n.898/1970 lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra i IG.ri e Parte_1
in EL (TO) in data 21 dicembre 2021, trascritto nei Parte_2
registri dello Stato Civile del comune di EL (TO), al n 1 parte I, Uff. Stato
Civile del Comune di EL, Serie 1 dell'anno 2021, confermando le medesime condizioni rassegnate nella fase di separazione dei coniugi.”
Il P.M. ha concluso: “V°, il PM LA ON esprime parere favorevole”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno
08.03.2024, e hanno adito l'intestato Parte_1 Parte_2
Pag. 7 di 10 Tribunale affinché pronunciasse la separazione personale tra i coniugi (e successivamente, al verificarsi dei presupposti, anche il “divorzio”). I coniugi hanno premesso che:
- il giorno il 18 dicembre 2021 hanno contratto matrimonio con rito civile in
EL (TO) e il relativo atto è stato trascritto presso l'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune nel Registro Atti di Matrimonio dell'anno 2021,
Parte I, Serie /, N. 1;
- al momento della celebrazione del matrimonio i coniugi sceglievano il regime della separazione dei beni;
- dall'unione coniugale è nata una figlia a IR (TO) il 27 Persona_1
agosto 2008;
- a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni è
venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente.
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del giorno
16 dicembre 2024.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è
meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pag. 8 di 10 Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio il giorno 18 dicembre 2021 con rito civile in EL
(TO) e il relativo atto è stato trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di EL (TO) nel Registro Atti di Matrimonio dell'anno 2021,
Parte I, Serie /, N. 1.
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le parti hanno concordemente regolamentato l'affidamento ed il mantenimento della prole ed i rapporti patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole
(cui viene comunque garantito paritario accesso ad entrambe le figure genitoriali, nel rispetto del principio di “bigenitorialità”) possono essere integralmente recepite e ratificate dal Collegio.
Il P.M. con provvedimento trasmesso alla cancelleria dell'intestato Tribunale in data 15.10.2024 ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Le parti hanno anche chiesto che – ai sensi dell'art 473-bis.49 - decorsi i termini di legge, venga pronunciata lo scioglimento del matrimonio tra le parti alle medesime condizioni.
È dunque necessario rimettere, con separata contestuale ordinanza, la causa sul ruolo per l'ulteriore attività processuale di acquisizione documentale e,
verificata la sussistenza dei presupposti di legge, per la pronuncia di “divorzio”.
Il regime delle spese di lite, dovendo il procedimento proseguire per la pronuncia di “divorzio”, sarà definito all'esito dell'intero procedimento.
P. Q. M.
Pag. 9 di 10 Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M., così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e – che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio con rito civile in EL (TO) e il relativo atto è stato trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di EL (TO) nel
Registro Atti di Matrimonio dell'anno 2021, Parte I, Serie /, N. 1 – alle condizioni concordate e sopra riportate;
devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. DISPONE con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'ulteriore corso del giudizio;
3. DISPONE che la decisione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali sarà assunta all'esito dell'intero giudizio.
Così deciso nella camera di conIGlio del Tribunale di Ivrea il giorno 26 marzo
2025
IL GIUDICE REL./EST.
(dott.ssa Rossella Mastropietro)
IL PRESIDENTE
(dott. Alessandro Scialabba)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)
Pag. 10 di 10