Sentenza 28 novembre 1985
Massime • 1
L'introduzione del giudizio di appello, nel rito del lavoro, è validamente eseguita con il tempestivo deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale, mentre l'irregolarità, la nullità, ed anche la Mancanza della successiva notificazione del ricorso medesimo e del decreto di fissazione dell'udienza non determina l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione, ma, ove non sanata dalla Costituzione dell'appellato, impone l'ordine di rinnovazione della notifica in applicazione dell'art. 291 cod. proc. civ.. ( Conf 2335/85, mass n 435690; ( Conf 3699/84, mass n 440204).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/11/1985, n. 5915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5915 |
| Data del deposito : | 28 novembre 1985 |
Testo completo
L'introduzione del giudizio di appello, nel rito del lavoro, è validamente eseguita con il tempestivo deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale, mentre l'irregolarità, la nullità, ed anche la Mancanza della successiva notificazione del ricorso medesimo e del decreto di fissazione dell'udienza non determina l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione, ma, ove non sanata dalla Costituzione dell'appellato, impone l'ordine di rinnovazione della notifica in applicazione dell'art. 291 cod. proc. civ.. ( Conf 2335/85, mass n 435690; ( Conf 3699/84, mass n 440204).*