Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/11/1985, n. 5915
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Sentenza 28 novembre 1985

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L'introduzione del giudizio di appello, nel rito del lavoro, è validamente eseguita con il tempestivo deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale, mentre l'irregolarità, la nullità, ed anche la Mancanza della successiva notificazione del ricorso medesimo e del decreto di fissazione dell'udienza non determina l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione, ma, ove non sanata dalla Costituzione dell'appellato, impone l'ordine di rinnovazione della notifica in applicazione dell'art. 291 cod. proc. civ.. ( Conf 2335/85, mass n 435690; ( Conf 3699/84, mass n 440204).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/11/1985, n. 5915
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5915
    Data del deposito : 28 novembre 1985

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