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4 settembre 2013
4 settembre 2013
Art. 3.
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 , relativa alle emissioni industriali
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 , relativa alle emissioni industriali, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) fermi restando quanto disposto dall'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le competenze statali semplificate per gli impianti con potenza superiore a 300 MW, di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 , riordino delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli;
b) previsione, per determinate categorie di installazioni e previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate, direquisiti autorizzativi sotto forma di disposizioni generali vincolanti;
c) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi, ivi compresa la fase istruttoria, anche in relazione con altri procedimenti volti al rilascio di provvedimenti aventi valore di autorizzazione integrata ambientale;
d) utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative per finalita' connesse al potenziamento delle ispezioni ambientali straordinarie previste dalla direttiva 2010/75/UE e di quelle finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi autorizzatori per gli impianti gia' esistenti e privi di autorizzazione, in deroga a quanto indicato dalla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 ;
e) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni delle autorizzazioni.
Note all' art. 3:
- La direttiva 2010/75/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 dicembre 2010, n. L 334.
- Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2002, n. 34.
- La legge 9 aprile 2002, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 , recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2002, n. 84.
- La direttiva 2008/1/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 29 gennaio 2008, n. L 24.
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 , relativa alle emissioni industriali
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 , relativa alle emissioni industriali, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) fermi restando quanto disposto dall'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le competenze statali semplificate per gli impianti con potenza superiore a 300 MW, di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 , riordino delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli;
b) previsione, per determinate categorie di installazioni e previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate, direquisiti autorizzativi sotto forma di disposizioni generali vincolanti;
c) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi, ivi compresa la fase istruttoria, anche in relazione con altri procedimenti volti al rilascio di provvedimenti aventi valore di autorizzazione integrata ambientale;
d) utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative per finalita' connesse al potenziamento delle ispezioni ambientali straordinarie previste dalla direttiva 2010/75/UE e di quelle finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi autorizzatori per gli impianti gia' esistenti e privi di autorizzazione, in deroga a quanto indicato dalla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 ;
e) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni delle autorizzazioni.
Note all' art. 3:
- La direttiva 2010/75/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 dicembre 2010, n. L 334.
- Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2002, n. 34.
- La legge 9 aprile 2002, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 , recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2002, n. 84.
- La direttiva 2008/1/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 29 gennaio 2008, n. L 24.
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 20/11/2017, n. 11452Provvedimento: […] L'articolo 3 della legge delega detta i principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva. Ma nessuna previsione della direttiva europea consentirebbe l'introduzione negli ordinamenti nazionali di modalità di redazione della relazione di riferimento di tenore analogo a quelle previste dalla norma nazionale. Ne deriverebbe l'illegittimità degli oneri aggiuntivi, per contrasto con i criteri di semplificazione, accelerazione e razionalizzazione dettati dall'articolo 3 della legge delega numero 96 del 2013.Leggi di più...
- eccesso di delega·
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