TRIB
Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 67959/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
(C.F. ) – Parte_1 P.IVA_1
Parte_2
, (già
[...]
(c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rapp.te in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
- opponente –
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Del Duca ed Controparte_3
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli, alla via Cesario Console n. 3;
1 - opposto-
oggetto: opposizione al D.I. n.15888/2022 emesso dal Tribunale di Roma notificato il
26.09.2022
FATTO E PROCESSO
Nei confronti del veniva emesso decreto Parte_1
ingiuntivo n.15888-2022 (RG.49886-2022) per euro 74.563,64. A seguito di tale provvedimento veniva presentata dall'amministrazione l'odierna opposizione per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale così provvedere:
1. in via principale,
reietta ogni contraria istanza ed eccezione, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e accogliersi la
presente opposizione dichiarando le pretese del ricorrente riconosciute nel decreto ingiuntivo
opposto già dichiarate infondate con sentenza passata in giudicato o il difetto di giurisdizione a
favore del Giudice amministrativo;
2. nel merito, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e
accogliersi la presente opposizione dichiarandosi l'inesistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità
delle richieste avversarie per insussistenza di un credito certo liquido ed esigibile;
3. in subordine,
revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e accogliersi la presente opposizione nella parte relativa
all'errata liquidazione degli interessi e/o del quantum dovuto per sorta capitale ed interessi,
rideterminandolo, in misura inferiore, alla luce dei motivi di opposizione. Con vittoria di spese,
competenze ed onorari”.
Nell'atto di citazione il contestava l'esigibilità del credito vantato dal Parte_1
“ ” – oggi opposto – in quanto lo stesso non potendosi Controparte_2 CP_2
qualificare “ non aveva diritto ai finanziamenti concessi e comunque Controparte_4
alle somme richieste in quanto ancora non liquide ed esigibili.
Nello specifico il era risultato beneficiario dei progetti di ricerca CP_2
industriale e sviluppo sperimentale “PON03PE-00099-1 Cultural Heritage Information
System e PAC02L2-00117 G-BEY” adottati con determina del D.G. del n.436 del CP_5
13.03.2013.
2 I progetti ammessi alle agevolazioni con decreti direttoriali (prot. 951 del 17.03.2014
e succ. modifiche e prot.2985 del 19.12.2013 e succ. modifiche) venivano parzialmente finanziati e comunque erano portati a termine e rendicontati da parte del . CP_2
A fronte del mancato pagamento delle somme residue e rendicontate il CP_2
presentava ricorso per ingiunzione di pagamento ex art.633 e s c.p.c. al fine di vedersi riconosciuto il credito €. 25.768,70 quale saldo dovuto dei SAL n.5 e 6 per il Progetto
PON03PE_00099_1 - ed euro 30.751,05 quale saldo dovuto dei Sal 3-4-5 per il progetto
PAC02L2_00117 per un totale di euro 56.519,76 oltre interessi legali e moratori pari ad euro 18.043,88. (totale generale euro 74.563,64 oltre interessi ex artt.4 e 5 D.Lgs.n.231/2002).
Il dopo una prima sentenza (n.1412/2022 che annullava il precedente D.I. CP_2
n.3282/2021) con la quale il Tribunale Napoli si dichiarava incompetente per territorio riassumeva il giudizio ed il Tribunale civile di Roma emetteva il D.I. 15888/2022 in data 9
settembre 2022 notificato il 26.09.2022.
Il nell'odierna opposizione distingueva le posizioni relative ai due distinti Parte_1
progetti di cui il si riteneva creditore. CP_2
Relativamente al progetto n. n. PAC02L2-00117 si eccepiva l'intervenuto giudicato in esito all'emissione, da parte del TAR Lazio, della sentenza n. 2356 del 1.03.2022 non opposta e quindi divenuta definitiva. Infatti, il TAR Lazio si era pronunciato (rigettandola)
sulla domanda di annullamento avanzata dal della nota n.21120 del 20.12.2017 CP_2
con la quale il Ministero comunicava che a seguito del ““le attività istruttorie svolte non
consentono di riconoscere al soggetto beneficiario glossa il possesso dei requisiti riconducibili alla
qualifica di organismo di ricerca" con conseguente mancato versamento delle somme relative ai SAL
n. 3, 4 e 5.”
Inoltre, veniva richiesta la “conseguenziale ingiunzione di pagamento in danno del delle somme non corrisposte con riguardo al SAL n.3, 4 e 5”. CP_5
3 In merito il concludeva eccependo l'intervenuto giudicato ed il difetto di Parte_1
giurisdizione a favore del giudice amministrativo.
Relativamente al progetto n. PON03PE_00099_1 il precisava, in via Parte_1
preliminare, che le somme dovute a saldo per il progetto risultavano (come da documenti contabili dettagliati in atti) pari ad euro 28.523,43 (e non pari ad euro 25.768,70 come richiesto nel D.I. oggi opposto). Che al soggetto Beneficiario Controparte_2
erano state concesse agevolazioni totali (Decreto n.951 del 17/03/2014, successivamente rettificato con D.D. n.547 del 09/03/2015) pari a euro 237.820,75, di cui euro 168.350,00 per attività di Ricerca, euro 44.400,00 per attività di Sviluppo Sperimentale ed euro 25.070,75
per attività di Formazione. Si era proceduto all'adozione del Disciplinare prot. n. 1072 del
18.05.2015 (all.25) e del relativo atto d'obbligo prot. n. 14703 del 18/05/2015 (all.26), CP_5
con il quale avevano trovato regolamentazione i rapporti tra il ed i soggetti Parte_1
beneficiari e erano state individuate le modalità e condizioni di erogazione delle stesse.
Le somme rendicontate con n. 7 SAL erano però state oggetto dell'iter amministrativo previsto dalla normativa per il controllo e la rendicontazione, terminate in data 27.01.2021 (con il verbale di esito delle controdeduzioni della valutazione del SAL 7
finale come modificato nell'agosto del 2020). Il in data 14.05.2021 adottava il Parte_1
D.D. n.1125 “decreto ricognitivo finale” che portava alla somma a credito del CP_2
pari a euro 28.523,43. Tuttavia, precisava il , seppur riconosciuto il credito lo Parte_1
stesso non era esigibile in quanto la somma sarebbe stata erogabile solo dopo la registrazione del richiamato decreto ricognitivo, essendo il provvedimento all'esame dell' per i controlli contabili e di legittimità ai sensi del Regolamento (CE) Pt_3
n.1083/2006.
Un'ulteriore circostanza è stata rilevata dal : all'esito della procedura Parte_1
semplificata, di cui al documento acquisito dalla Corte dei Conti in data 29/11/2018
prot.35671, le variazioni di cui si prende atto con provvedimento amministrativo vengono recepite, dopo la conclusione di tutte le attività di controllo, in uno specifico decreto
4 ricognitivo finale, alla cui registrazione (da parte della Corte dei Conti) è condizionato il pagamento del saldo pari al 10% dell'agevolazione concessa. Di tale procedura aveva usufruito anche il progetto PON03PE_00099_1: in data 24/07/2020 l'Amministrazione, con nota prot. n.11939 aveva preso atto di una serie di variazioni intervenute nel corso CP_5
della vita del progetto. Nel medesimo provvedimento veniva esplicitata la suddetta condizione.
Si concludeva rilevando che il credito per il progetto in esame da parte del era ” …pari ad 28.523,43 pari al 10% del saldo dell'agevolazione concessa, così come CP_2
modificata a seguito delle variazioni intervenute ai sensi del DD 2350/2015, che verrà
tempestivamente erogata all'esito della registrazione del Decreto Ricognitivo Finale D.D. n. 1125
del 14/05/2021.”
Infine, conseguentemente alle eccezioni rilevate sulla debenza delle somme richiesti il riteneva non dovuti gli interessi a titolo di mora. Parte_1
Si costituiva il che insisteva sulla debenza delle somme ingiunte. Controparte_2
In particolare, per il progetto PAC02L2-00117, si riteneva irrilevante la su richiamata sentenza del TAR in quanto “l'ingiunzione di pagamento relativa ai SAL n. 3, 4, e 5
è stata avanzata per le percentuali, in ogni caso, dovute al per aver partecipato al Controparte_2
bando de qua nella veste di “piccola impresa”, avendo presentato un progetto in collaborazione con
l'Università degli Studi Federico II di Napoli. Circostanze entrambe che, come ampiamente dedotto
innanzi, avrebbero determinato, ai sensi dell'art 12, il ricalcolo del contributo di spesa spettante al
nella misura: - dell'85 % dei costi ammissibili per le attività di ricerca industriale;
Controparte_2
- - del 55 % dei costi ammissibili per le attività di sviluppo sperimentale. Trattasi, peraltro, di un
presupposto indefettibile che trova puntuale conforto nella stessa comunicazione del del 20 CP_5
dicembre 2017, laddove si deduce che la qualificazione del quale “piccola impresa”, Controparte_2
in luogo di organismo di ricerca, avrebbe comportato la necessità di dar luogo ad “un ricalcolo del
contributo spettante al per il progetto in oggetto”. (c.f.r nota ultimo Controparte_2 CP_5
capoverso).”
5 Si richiedeva per tale progetto il riconoscimento della somma residua di euro
26.612,26 oltre euro 10.021,61.
Per il progetto PON03PE_00099_1 il in ogni caso insisteva sulla domanda CP_2
di provvisoria esecutività del decreto opposto proprio in relazione al ritenuto riconoscimento del debito da parte del odierno opponente (euro 28.523,43 oltre Parte_1
interessi legali e moratori per euro 8.022,27).
Il G.I. all'udienza del 10.05.2023 sentite le parti costituite che insistevano sulle domande in atti, concedeva termine alla difesa di parte opposta per dedurre sull'eccezione di giudicato concedendo termine di dieci giorni a partire dal 11.05.2023 riservandosi sulle richieste delle parti.
Il Consorzio presentava note scritte in data 18 maggio 2023.
Con ordinanza emessa in data 12 giugno 2023 veniva rigettata l'istanza di provvisoria esecutività del D.I. n.15888/2022 e venivano concessi i termini ex art.183
comma VI c.p.c.
Il Consorzio presentava memorie 183 VI comma c.p.c. con le quali precisava il credito determinandolo in euro 26.612,26 (oltre interessi legali per euro 10.021,61) per il
Progetto PAC02L2-00117- G-BEY ed euro 28.523,43 (oltre interessi legali per euro 8.022,27)
Progetto PON03PE_00099_1 – CULTURAL Heritage Information System per un totale
€.55.135,69 per sorte capitale ed €.18.043,57 per interessi legali oltre interessi maturati o maturandi.
Il presentava memorie ex 183 VI comma c.p.c. ribadendo la non debenza Parte_1
delle somme per i motivi esposti in citazione precisando che, contrariamente a quanto sostenuto, non v'era stato alcun riconoscimento parziale del credito nell'opposizione.
6 All'udienza del 16.11.2023 le parti precisavano di non esservi richieste istruttorie e chiedevano il rinvio per la precisazione delle conclusioni, che veniva fissato al 23.05.2024
per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23.05.2024 il G.I. tratteneva la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e dev'esser accolta.
Effettivamente deve prendersi atto del fatto che la parte opposta, nell'atto di riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Roma con il procedimento monitorio
(dopo la declaratoria di incompetenza per territorio da parte del Tribunale di Napoli)
abbia omesso di rappresentare di aver impugnato, con ricorso RG 2944/2018 innanzi al Tar
Lazio, Roma, la nota n. 21120 del 20 dicembre 2017. Ed anche che questo giudizio CP_5
innanzi al Tar Lazio, Roma è stato definito con sentenza n. 2356 del 1° marzo 2022 ( si veda l'allegato n. 6 dell'atto di opposizione) ormai passata in giudicato.
Nel ricorso avverso la nota della PA si precisava di aver partecipato al bando, in partenariato con l'Università degli Studi Federico II, e la Smart Apps Società cooperativa,
qualificandosi come organismo di ricerca.
L'eccezione di giudicato sollevata sul punto dal appare risolutiva sia dal CP_5
punto di vista della pretesa alla sorte che al computo degli accessori che ne conseguono,
per un progetto come per l'altro.
Si è visto che il era risultato beneficiario dei progetti di ricerca industriale CP_2
e sviluppo sperimentale “PON03PE-00099-1 Cultural Heritage Information System e
PAC02L2-00117 G-BEY” adottati con determina del D.G. del n.436 del 13.03.2013. CP_5
7 Che i progetti ammessi alle agevolazioni con decreti direttoriali (prot. 951 del
17.03.2014 e succ. modifiche e prot.2985 del 19.12.2013 e succ. modifiche) venivano parzialmente finanziati e comunque erano portati a termine e rendicontati da parte del
. CP_2
Tuttavia, precondizione per l'ammissione ai progetti - e per il loro mantenimento -
era tuttavia l'appartenenza del consorzio alla categoria degli organismi di ricerca (O.d.R).
Ma l'amministrazione aveva però, emesso la nota n.21120 del 20.12.2017 con la quale comunicava che, “le attività istruttorie svolte, non consentono di riconoscere al soggetto
beneficiario glossa il possesso dei requisiti riconducibili alla qualifica di “organismo di ricerca" con
conseguente mancato versamento delle somme relative ai SAL n. 3, 4 e 5.”
Come precisato nello svolgimento del processo, tale nota era stata debitamente impugnata dalla ricorrente ingiungente dinanzi al TAR Lazio, che – con sentenza del sentenza n. 2356 del 1.03.2022 – aveva rigettato il ricorso, confermando, quindi, la legittimità della nota per la perdita, da parte del , della qualifica soggettiva CP_2
richiesta per la partecipazione al bando e precisando, per chiarirsi, che in base al principio
tempus regit actum la legittimità del provvedimento amministrativo finale dev'esser accertata con riferimento alla normativa vigente al momento della sua adozione e non –
come preteso – al momento dell'avvio del procedimento.
Tale pronuncia diveniva irrevocabile costituendo sul punto della qualifica del una classica ipotesi di irrevocabilità del deciso, che non può non incidere sulla CP_2
spettanza della sorte richiesta.
La contestazione operata dall'opposta circa la non incidenza della sentenza TAR
Lazio n. n.21120 del 20.12.2017, nella pretesa creditoria, in quanto “ l'ingiunzione di
pagamento è vicenda avulsa dall'ambito di cognizione del presente giudizio, laddove l'ingiunzione
di pagamento relativa ai SAL 3,4,5, è stata avanzata per le percentuali in ogni caso dovute al
8 per aver partecipato al bando de qua quale piccola impresa, ed avendo presentato un CP_2
progetto di collaborazione con l' non trova fondamento. Parte_4
Come precisato nella parte motiva della sentenza TAR Lazio n. 21120 2017, la qualifica di organismo di ricerca ai sensi del Regolamento Comunitario n. 800/2008, poi modulata dal Regolamento 651/2014 è l'unica fonte normativa applicabile alla procedura de qua, “costituisce e il presupposto imprescindibile per accedere (e per mantenere il diritto n.d.r.) al finanziamento in esame.
La disposizione comunitaria in esame – in tema di individuazione di alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88
del trattato – precisa che si definisce «organismo di ricerca» il soggetto che senza scopo di
lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico
(costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale
consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e
nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di
tecnologie.
Questa era stata la ragione per cui l'amministrazione, in sede di controllo, aveva richiesto al tutta una serie di documenti, tra cui lo statuto, i bilanci e CP_2
quant'altro: ovvero verificare la esistenza e la permanenza di questa finalità principale.
In questi organismi il profilo teleologico dev'esser talmente rilevante da esser consustanziale alla stessa esistenza del soggetto economico e determinare, come conseguenza, che tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; precisa anche che le imprese in grado di
esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di
alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti.
Ciò in quanto per gli anni di vigenza del Regolamento n. 800/2008 la normativa europea si limita a constatare la preminenza dello svolgimento dell'attività di tipo non
9 economico, ma dal 2015 (anno di entrata in vigore del Regolamento n. 651/2014) la verifica intende accertare che i proventi e le spese generali dell'attività economica (a fianco dell'attività di ricerca, che deve costituire lo scopo principale dell'ente finanziato) siano residuali.
All'esito dell'istruttoria amministrativa, validata poi dal giudice amministrativo,
per tutte le annualità esaminate (2011-2015) si è riscontrato come il requisito qualificante di
Parte non fosse risultato rispettato dal nei termini codificati dai Controparte_2
regolamenti 800/2008 e 651/2014.
Né appare rilevante, (e soprattutto non è apparso rilevante al giudice amministrativo) che il avesse partecipato al bando in partenariato con CP_2
l'Università Federico II in quanto la qualifica richiamata doveva esser posseduta da esso ricorrente.
In buona sostanza il giudicato, determina – ex art 2909 c.c. – nei termini ben chiariti dal giudice amministrativo, la non spettanza delle somme pretese dalla parte opposta, sia quanto alla sorte che agli accessori: né la riformulazione delle domande operata in sede di memoria (rispetto all'intenzionale incompletezza in sede di ricorso monitorio) consente di rivalutare la debenza rivendicata, per il meccanismo di copertura della creditoria rivendicata da parte del giudicato amministrativo.
La conseguenza è quindi la revoca del decreto ingiuntivo n. 15888-2022 (RG. n.
49886-2022) per euro 74.563,64 emesso in data 09.09.2022 in favore del . Controparte_2
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM 54/2004 come aggiornato dal DM 147/2022, in ragione dello scaglione di valore,
(minima la fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG
67959/2022:
10 1) Accoglie l'opposizione proposta dal e per l'effetto revoca il decreto CP_5
ingiuntivo n. 15888/2022 del 09.09.2022 emesso dal Tribunale di Roma.
2) Condanna il al pagamento delle spese processuali del Controparte_2
presente giudizio che quantifica nella misura di € 11.268,00 omnia.
Così deciso in Roma lì 22.12.2024.
Il GIUDICE Dr. Claudio Patruno.
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
(C.F. ) – Parte_1 P.IVA_1
Parte_2
, (già
[...]
(c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rapp.te in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
- opponente –
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Del Duca ed Controparte_3
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli, alla via Cesario Console n. 3;
1 - opposto-
oggetto: opposizione al D.I. n.15888/2022 emesso dal Tribunale di Roma notificato il
26.09.2022
FATTO E PROCESSO
Nei confronti del veniva emesso decreto Parte_1
ingiuntivo n.15888-2022 (RG.49886-2022) per euro 74.563,64. A seguito di tale provvedimento veniva presentata dall'amministrazione l'odierna opposizione per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale così provvedere:
1. in via principale,
reietta ogni contraria istanza ed eccezione, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e accogliersi la
presente opposizione dichiarando le pretese del ricorrente riconosciute nel decreto ingiuntivo
opposto già dichiarate infondate con sentenza passata in giudicato o il difetto di giurisdizione a
favore del Giudice amministrativo;
2. nel merito, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e
accogliersi la presente opposizione dichiarandosi l'inesistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità
delle richieste avversarie per insussistenza di un credito certo liquido ed esigibile;
3. in subordine,
revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e accogliersi la presente opposizione nella parte relativa
all'errata liquidazione degli interessi e/o del quantum dovuto per sorta capitale ed interessi,
rideterminandolo, in misura inferiore, alla luce dei motivi di opposizione. Con vittoria di spese,
competenze ed onorari”.
Nell'atto di citazione il contestava l'esigibilità del credito vantato dal Parte_1
“ ” – oggi opposto – in quanto lo stesso non potendosi Controparte_2 CP_2
qualificare “ non aveva diritto ai finanziamenti concessi e comunque Controparte_4
alle somme richieste in quanto ancora non liquide ed esigibili.
Nello specifico il era risultato beneficiario dei progetti di ricerca CP_2
industriale e sviluppo sperimentale “PON03PE-00099-1 Cultural Heritage Information
System e PAC02L2-00117 G-BEY” adottati con determina del D.G. del n.436 del CP_5
13.03.2013.
2 I progetti ammessi alle agevolazioni con decreti direttoriali (prot. 951 del 17.03.2014
e succ. modifiche e prot.2985 del 19.12.2013 e succ. modifiche) venivano parzialmente finanziati e comunque erano portati a termine e rendicontati da parte del . CP_2
A fronte del mancato pagamento delle somme residue e rendicontate il CP_2
presentava ricorso per ingiunzione di pagamento ex art.633 e s c.p.c. al fine di vedersi riconosciuto il credito €. 25.768,70 quale saldo dovuto dei SAL n.5 e 6 per il Progetto
PON03PE_00099_1 - ed euro 30.751,05 quale saldo dovuto dei Sal 3-4-5 per il progetto
PAC02L2_00117 per un totale di euro 56.519,76 oltre interessi legali e moratori pari ad euro 18.043,88. (totale generale euro 74.563,64 oltre interessi ex artt.4 e 5 D.Lgs.n.231/2002).
Il dopo una prima sentenza (n.1412/2022 che annullava il precedente D.I. CP_2
n.3282/2021) con la quale il Tribunale Napoli si dichiarava incompetente per territorio riassumeva il giudizio ed il Tribunale civile di Roma emetteva il D.I. 15888/2022 in data 9
settembre 2022 notificato il 26.09.2022.
Il nell'odierna opposizione distingueva le posizioni relative ai due distinti Parte_1
progetti di cui il si riteneva creditore. CP_2
Relativamente al progetto n. n. PAC02L2-00117 si eccepiva l'intervenuto giudicato in esito all'emissione, da parte del TAR Lazio, della sentenza n. 2356 del 1.03.2022 non opposta e quindi divenuta definitiva. Infatti, il TAR Lazio si era pronunciato (rigettandola)
sulla domanda di annullamento avanzata dal della nota n.21120 del 20.12.2017 CP_2
con la quale il Ministero comunicava che a seguito del ““le attività istruttorie svolte non
consentono di riconoscere al soggetto beneficiario glossa il possesso dei requisiti riconducibili alla
qualifica di organismo di ricerca" con conseguente mancato versamento delle somme relative ai SAL
n. 3, 4 e 5.”
Inoltre, veniva richiesta la “conseguenziale ingiunzione di pagamento in danno del delle somme non corrisposte con riguardo al SAL n.3, 4 e 5”. CP_5
3 In merito il concludeva eccependo l'intervenuto giudicato ed il difetto di Parte_1
giurisdizione a favore del giudice amministrativo.
Relativamente al progetto n. PON03PE_00099_1 il precisava, in via Parte_1
preliminare, che le somme dovute a saldo per il progetto risultavano (come da documenti contabili dettagliati in atti) pari ad euro 28.523,43 (e non pari ad euro 25.768,70 come richiesto nel D.I. oggi opposto). Che al soggetto Beneficiario Controparte_2
erano state concesse agevolazioni totali (Decreto n.951 del 17/03/2014, successivamente rettificato con D.D. n.547 del 09/03/2015) pari a euro 237.820,75, di cui euro 168.350,00 per attività di Ricerca, euro 44.400,00 per attività di Sviluppo Sperimentale ed euro 25.070,75
per attività di Formazione. Si era proceduto all'adozione del Disciplinare prot. n. 1072 del
18.05.2015 (all.25) e del relativo atto d'obbligo prot. n. 14703 del 18/05/2015 (all.26), CP_5
con il quale avevano trovato regolamentazione i rapporti tra il ed i soggetti Parte_1
beneficiari e erano state individuate le modalità e condizioni di erogazione delle stesse.
Le somme rendicontate con n. 7 SAL erano però state oggetto dell'iter amministrativo previsto dalla normativa per il controllo e la rendicontazione, terminate in data 27.01.2021 (con il verbale di esito delle controdeduzioni della valutazione del SAL 7
finale come modificato nell'agosto del 2020). Il in data 14.05.2021 adottava il Parte_1
D.D. n.1125 “decreto ricognitivo finale” che portava alla somma a credito del CP_2
pari a euro 28.523,43. Tuttavia, precisava il , seppur riconosciuto il credito lo Parte_1
stesso non era esigibile in quanto la somma sarebbe stata erogabile solo dopo la registrazione del richiamato decreto ricognitivo, essendo il provvedimento all'esame dell' per i controlli contabili e di legittimità ai sensi del Regolamento (CE) Pt_3
n.1083/2006.
Un'ulteriore circostanza è stata rilevata dal : all'esito della procedura Parte_1
semplificata, di cui al documento acquisito dalla Corte dei Conti in data 29/11/2018
prot.35671, le variazioni di cui si prende atto con provvedimento amministrativo vengono recepite, dopo la conclusione di tutte le attività di controllo, in uno specifico decreto
4 ricognitivo finale, alla cui registrazione (da parte della Corte dei Conti) è condizionato il pagamento del saldo pari al 10% dell'agevolazione concessa. Di tale procedura aveva usufruito anche il progetto PON03PE_00099_1: in data 24/07/2020 l'Amministrazione, con nota prot. n.11939 aveva preso atto di una serie di variazioni intervenute nel corso CP_5
della vita del progetto. Nel medesimo provvedimento veniva esplicitata la suddetta condizione.
Si concludeva rilevando che il credito per il progetto in esame da parte del era ” …pari ad 28.523,43 pari al 10% del saldo dell'agevolazione concessa, così come CP_2
modificata a seguito delle variazioni intervenute ai sensi del DD 2350/2015, che verrà
tempestivamente erogata all'esito della registrazione del Decreto Ricognitivo Finale D.D. n. 1125
del 14/05/2021.”
Infine, conseguentemente alle eccezioni rilevate sulla debenza delle somme richiesti il riteneva non dovuti gli interessi a titolo di mora. Parte_1
Si costituiva il che insisteva sulla debenza delle somme ingiunte. Controparte_2
In particolare, per il progetto PAC02L2-00117, si riteneva irrilevante la su richiamata sentenza del TAR in quanto “l'ingiunzione di pagamento relativa ai SAL n. 3, 4, e 5
è stata avanzata per le percentuali, in ogni caso, dovute al per aver partecipato al Controparte_2
bando de qua nella veste di “piccola impresa”, avendo presentato un progetto in collaborazione con
l'Università degli Studi Federico II di Napoli. Circostanze entrambe che, come ampiamente dedotto
innanzi, avrebbero determinato, ai sensi dell'art 12, il ricalcolo del contributo di spesa spettante al
nella misura: - dell'85 % dei costi ammissibili per le attività di ricerca industriale;
Controparte_2
- - del 55 % dei costi ammissibili per le attività di sviluppo sperimentale. Trattasi, peraltro, di un
presupposto indefettibile che trova puntuale conforto nella stessa comunicazione del del 20 CP_5
dicembre 2017, laddove si deduce che la qualificazione del quale “piccola impresa”, Controparte_2
in luogo di organismo di ricerca, avrebbe comportato la necessità di dar luogo ad “un ricalcolo del
contributo spettante al per il progetto in oggetto”. (c.f.r nota ultimo Controparte_2 CP_5
capoverso).”
5 Si richiedeva per tale progetto il riconoscimento della somma residua di euro
26.612,26 oltre euro 10.021,61.
Per il progetto PON03PE_00099_1 il in ogni caso insisteva sulla domanda CP_2
di provvisoria esecutività del decreto opposto proprio in relazione al ritenuto riconoscimento del debito da parte del odierno opponente (euro 28.523,43 oltre Parte_1
interessi legali e moratori per euro 8.022,27).
Il G.I. all'udienza del 10.05.2023 sentite le parti costituite che insistevano sulle domande in atti, concedeva termine alla difesa di parte opposta per dedurre sull'eccezione di giudicato concedendo termine di dieci giorni a partire dal 11.05.2023 riservandosi sulle richieste delle parti.
Il Consorzio presentava note scritte in data 18 maggio 2023.
Con ordinanza emessa in data 12 giugno 2023 veniva rigettata l'istanza di provvisoria esecutività del D.I. n.15888/2022 e venivano concessi i termini ex art.183
comma VI c.p.c.
Il Consorzio presentava memorie 183 VI comma c.p.c. con le quali precisava il credito determinandolo in euro 26.612,26 (oltre interessi legali per euro 10.021,61) per il
Progetto PAC02L2-00117- G-BEY ed euro 28.523,43 (oltre interessi legali per euro 8.022,27)
Progetto PON03PE_00099_1 – CULTURAL Heritage Information System per un totale
€.55.135,69 per sorte capitale ed €.18.043,57 per interessi legali oltre interessi maturati o maturandi.
Il presentava memorie ex 183 VI comma c.p.c. ribadendo la non debenza Parte_1
delle somme per i motivi esposti in citazione precisando che, contrariamente a quanto sostenuto, non v'era stato alcun riconoscimento parziale del credito nell'opposizione.
6 All'udienza del 16.11.2023 le parti precisavano di non esservi richieste istruttorie e chiedevano il rinvio per la precisazione delle conclusioni, che veniva fissato al 23.05.2024
per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23.05.2024 il G.I. tratteneva la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e dev'esser accolta.
Effettivamente deve prendersi atto del fatto che la parte opposta, nell'atto di riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Roma con il procedimento monitorio
(dopo la declaratoria di incompetenza per territorio da parte del Tribunale di Napoli)
abbia omesso di rappresentare di aver impugnato, con ricorso RG 2944/2018 innanzi al Tar
Lazio, Roma, la nota n. 21120 del 20 dicembre 2017. Ed anche che questo giudizio CP_5
innanzi al Tar Lazio, Roma è stato definito con sentenza n. 2356 del 1° marzo 2022 ( si veda l'allegato n. 6 dell'atto di opposizione) ormai passata in giudicato.
Nel ricorso avverso la nota della PA si precisava di aver partecipato al bando, in partenariato con l'Università degli Studi Federico II, e la Smart Apps Società cooperativa,
qualificandosi come organismo di ricerca.
L'eccezione di giudicato sollevata sul punto dal appare risolutiva sia dal CP_5
punto di vista della pretesa alla sorte che al computo degli accessori che ne conseguono,
per un progetto come per l'altro.
Si è visto che il era risultato beneficiario dei progetti di ricerca industriale CP_2
e sviluppo sperimentale “PON03PE-00099-1 Cultural Heritage Information System e
PAC02L2-00117 G-BEY” adottati con determina del D.G. del n.436 del 13.03.2013. CP_5
7 Che i progetti ammessi alle agevolazioni con decreti direttoriali (prot. 951 del
17.03.2014 e succ. modifiche e prot.2985 del 19.12.2013 e succ. modifiche) venivano parzialmente finanziati e comunque erano portati a termine e rendicontati da parte del
. CP_2
Tuttavia, precondizione per l'ammissione ai progetti - e per il loro mantenimento -
era tuttavia l'appartenenza del consorzio alla categoria degli organismi di ricerca (O.d.R).
Ma l'amministrazione aveva però, emesso la nota n.21120 del 20.12.2017 con la quale comunicava che, “le attività istruttorie svolte, non consentono di riconoscere al soggetto
beneficiario glossa il possesso dei requisiti riconducibili alla qualifica di “organismo di ricerca" con
conseguente mancato versamento delle somme relative ai SAL n. 3, 4 e 5.”
Come precisato nello svolgimento del processo, tale nota era stata debitamente impugnata dalla ricorrente ingiungente dinanzi al TAR Lazio, che – con sentenza del sentenza n. 2356 del 1.03.2022 – aveva rigettato il ricorso, confermando, quindi, la legittimità della nota per la perdita, da parte del , della qualifica soggettiva CP_2
richiesta per la partecipazione al bando e precisando, per chiarirsi, che in base al principio
tempus regit actum la legittimità del provvedimento amministrativo finale dev'esser accertata con riferimento alla normativa vigente al momento della sua adozione e non –
come preteso – al momento dell'avvio del procedimento.
Tale pronuncia diveniva irrevocabile costituendo sul punto della qualifica del una classica ipotesi di irrevocabilità del deciso, che non può non incidere sulla CP_2
spettanza della sorte richiesta.
La contestazione operata dall'opposta circa la non incidenza della sentenza TAR
Lazio n. n.21120 del 20.12.2017, nella pretesa creditoria, in quanto “ l'ingiunzione di
pagamento è vicenda avulsa dall'ambito di cognizione del presente giudizio, laddove l'ingiunzione
di pagamento relativa ai SAL 3,4,5, è stata avanzata per le percentuali in ogni caso dovute al
8 per aver partecipato al bando de qua quale piccola impresa, ed avendo presentato un CP_2
progetto di collaborazione con l' non trova fondamento. Parte_4
Come precisato nella parte motiva della sentenza TAR Lazio n. 21120 2017, la qualifica di organismo di ricerca ai sensi del Regolamento Comunitario n. 800/2008, poi modulata dal Regolamento 651/2014 è l'unica fonte normativa applicabile alla procedura de qua, “costituisce e il presupposto imprescindibile per accedere (e per mantenere il diritto n.d.r.) al finanziamento in esame.
La disposizione comunitaria in esame – in tema di individuazione di alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88
del trattato – precisa che si definisce «organismo di ricerca» il soggetto che senza scopo di
lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico
(costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale
consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e
nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di
tecnologie.
Questa era stata la ragione per cui l'amministrazione, in sede di controllo, aveva richiesto al tutta una serie di documenti, tra cui lo statuto, i bilanci e CP_2
quant'altro: ovvero verificare la esistenza e la permanenza di questa finalità principale.
In questi organismi il profilo teleologico dev'esser talmente rilevante da esser consustanziale alla stessa esistenza del soggetto economico e determinare, come conseguenza, che tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; precisa anche che le imprese in grado di
esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di
alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti.
Ciò in quanto per gli anni di vigenza del Regolamento n. 800/2008 la normativa europea si limita a constatare la preminenza dello svolgimento dell'attività di tipo non
9 economico, ma dal 2015 (anno di entrata in vigore del Regolamento n. 651/2014) la verifica intende accertare che i proventi e le spese generali dell'attività economica (a fianco dell'attività di ricerca, che deve costituire lo scopo principale dell'ente finanziato) siano residuali.
All'esito dell'istruttoria amministrativa, validata poi dal giudice amministrativo,
per tutte le annualità esaminate (2011-2015) si è riscontrato come il requisito qualificante di
Parte non fosse risultato rispettato dal nei termini codificati dai Controparte_2
regolamenti 800/2008 e 651/2014.
Né appare rilevante, (e soprattutto non è apparso rilevante al giudice amministrativo) che il avesse partecipato al bando in partenariato con CP_2
l'Università Federico II in quanto la qualifica richiamata doveva esser posseduta da esso ricorrente.
In buona sostanza il giudicato, determina – ex art 2909 c.c. – nei termini ben chiariti dal giudice amministrativo, la non spettanza delle somme pretese dalla parte opposta, sia quanto alla sorte che agli accessori: né la riformulazione delle domande operata in sede di memoria (rispetto all'intenzionale incompletezza in sede di ricorso monitorio) consente di rivalutare la debenza rivendicata, per il meccanismo di copertura della creditoria rivendicata da parte del giudicato amministrativo.
La conseguenza è quindi la revoca del decreto ingiuntivo n. 15888-2022 (RG. n.
49886-2022) per euro 74.563,64 emesso in data 09.09.2022 in favore del . Controparte_2
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM 54/2004 come aggiornato dal DM 147/2022, in ragione dello scaglione di valore,
(minima la fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG
67959/2022:
10 1) Accoglie l'opposizione proposta dal e per l'effetto revoca il decreto CP_5
ingiuntivo n. 15888/2022 del 09.09.2022 emesso dal Tribunale di Roma.
2) Condanna il al pagamento delle spese processuali del Controparte_2
presente giudizio che quantifica nella misura di € 11.268,00 omnia.
Così deciso in Roma lì 22.12.2024.
Il GIUDICE Dr. Claudio Patruno.
11